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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 10842/22
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Emanuele Russo e dall'avv.to Rosa Lo Giudice
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Boffi
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso, depositato in data 4.08.2022, la ricorrente in epigrafe, premesso di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della a far data dal Controparte_1
5.10.2007, ha dedotto le seguenti circostanze: di essere stata assunta presso il punto vendita sito in Marcianise - “Centro
Commerciale Campania” in virtù di un contratto a tempo determinato in regime di part-time di 20 ore settimanali dal 5.10.2007 al
5.10.2008 con inquadramento nel livello 5° di cui al CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, poi trasformatosi, a far data dal 5.10.2008, in contratto a tempo indeterminato in regime part- time di 30 ore settimanali con inquadramento al livello 5° di cui al CCNL Commercio/Terziario, successivamente trasformatasi, dal
01.05.2010, in contratto a tempo indeterminato in regime full-time pari a 40 ore settimanali e, infine, dal 21.05.2021, in contratto a tempo indeterminato in regime di part-time pari a 20 ore settimanali;
di essere stata trasferita, in data 1.10.2009, al punto vendita di e, successivamente, a partire Controparte_2 dal 2011, presso il punto vendita di Mugnano di Napoli “Parco
Commerciale Auchan” e, infine, a partire dal 21.05.2021, all'unità commerciale di Afragola, “Centro Commerciale Le Porte di Napoli”; di aver ricevuto la qualifica di aiuto commessa e di aver svolto tali mansioni dal 5.10.2007 al 30.09.2009; di essere stata successivamente inquadrata, a partire dal 1.08.2011, nel 3° livello del CCNL richiamato;
di aver svolto, a partire dal
1.10.2009 e sino al 21.05.2021, mansioni superiori inquadrabili nel 2° livello del CCNL di categoria, essendole stato di fatto assegnato il ruolo di referente ovvero di “store manager”, in virtù del quale si è occupata della gestione economica, dell'organizzazione del personale e della supervisione delle attività svolte con la disponibilità di un proprio staff lavorativo;
di aver svolto le predette attività con poteri di controllo e coordinamento.
Ciò premesso ha chiesto, previo accertamento del diritto ad essere inquadrata nel 2° livello del CCNL Commercio, la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 41.236,41 a titolo di differenze retributive e della somma di € 24.711,75 a titolo di
TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto con la vittoria delle spese di lite.
Si è costituita la rilevando la nullità Controparte_1 della domanda proposta ed eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto di credito rivendicato;
nel merito, ha contestato, in via principale, la fondatezza della domanda, sostenendo che la ricorrente non aveva mai svolto alcuna mansione riconducibile al profilo professionale superiore preteso ed, in subordine, ha chiesto la rideterminazione degli importi in misura inferiore rispetto a quella rivendicata.
Ammessa ed espletata la prova per testi, acquisita la documentazione in atti, lette le note di parte autorizzate, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, il Giudicante ha deciso la causa con dispositivo cui segue la presente motivazione.
MOTIVAZIONE
La società convenuta nella propria memoria difensiva ha eccepito la nullità del ricorso introduttivo per violazione del disposto normativo di cui agli artt. 414, 164 e 156 c.p.c., lamentando l'assoluta indeterminatezza del suo contenuto. A tal riguardo occorre ricordare che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione di tali elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (cfr. sent. Cass. civ. Sezioni
Unite, n. 6140/93; Cass. lav. n. 2257/2000, n. 2572/2000). Nel caso di specie sia gli elementi di fatto e di diritto che l'oggetto della domanda richiesti dall'art. 414 n. 3 e 4 risultano indicati con sufficiente determinatezza, per cui l'eccezione sollevata da parte resistente va rigettata.
Nella fattispecie in esame parte ricorrente, inquadrata attualmente nel 3° livello del CCNL di categoria, ha sostenuto di svolgere mansioni superiori riconducibili nel 2° livello.
Al fine dunque di verificare le modalità di svolgimento delle mansioni assegnate alla ricorrente, è stata svolta attività istruttoria. Il teste attualmente dipendente della società Testimone_1 convenuta con mansioni di addetto alle vendite, ha riferito di aver lavorato con la ricorrente presso il punto vendita di
Mugnano, un negozio di circa 40 mq, nel quale lavoravano quattro dipendenti, compresa la IG.ra . Il teste ha confermato Parte_1 che quest'ultima, nel 2011, rivestiva il ruolo di referente. In particolare, in ordine alle mansioni svolte dalla IG.ra
, il teste ha affermato che quest'ultima si occupava di Parte_1 predisporre i turni di lavoro, di fornire indicazioni in ordine ai prodotti sui quali spingere di più per le vendite, di raccogliere i curricula di aspiranti dipendenti e, all'esito del colloquio, se il risultato era positivo, di compilare un modulo ed altri documenti da inoltrare alla direzione. Inoltre, il teste ha precisato di essersi sempre rivolto alla ricorrente per comunicare eventuali richieste di ferie, permessi, cambio turni e assenza per malattia;
ha poi aggiunto che, all'inizio del rapporto di lavoro, era stata la IG.ra ad occuparsi della sua formazione, Parte_1 mostrandogli il funzionamento della cassa ed anche altre procedure. Per la registrazione delle presenze vi era invece un programma di timbratura. Il teste ha poi chiarito che, sul portale della società, era inviato giornalmente un foglio cd. “daily” nel quale erano riportate le promozioni, gli avvisi dei prodotti in uscita, i promemoria sulla procedura per la gestione dei prodotti in arrivo, le direttive sull'allestimento, le indicazioni di marketing. Ha poi specificato che tutti i dipendenti erano tenuti a seguire le direttive riportate nel file. Quindi – ha ribadito il teste - le promozioni erano decise dall'azienda ed era questa ad inviare i dati riguardanti i negozi dell'area di appartenenza;
la ricorrente invece verificava che le istruzioni fornite dalla società fossero eseguite da tutti i dipendenti.
Il teste attualmente dipendente della società Testimone_2 convenuta presso il punto vendita di Giugliano in Campania, avendo lavorato con la ricorrente presso lo store di Mugnano, ha ricordato che a quest'ultima si rivolgeva per le richieste di ferie, permessi, comunicazione delle assenze per malattia ed, in generale, per qualsiasi difficoltà insorta nello svolgimento delle mansioni. Il teste ha poi ricordato che la IG.ra si Parte_1 occupava di svolgere le seguenti mansioni: elaborazione dei turni di lavoro che venivano riportati su un foglio;
svolgimento dei colloqui con persone da assumere;
formazione dei neo assunti;
fornire indicazioni sulla sistemazione e sull'esposizione dei prodotti e sulle strategie di vendita. Non ha invece ricordato la teste se la IG.ra si occupava anche dei rapporti con i Parte_1 fornitori, di registrare i dati delle vendite e di effettuare gli ordini. La teste ha poi precisato che tutti i dipendenti del punto vendita, compresa la ricorrente, si occupavano della vendita al pubblico e della pulizia del locale. All'epoca dei fatti il manager di area era il IG. ; la teste non è però Testimone_3
a conoscenza di eventuali contatti dell'area manager con la ricorrente. Infine, in linea con la dichiarazione testimoniale precedente, la teste ha riferito che ogni giorno la società inviava una mail a tutti i dipendenti, compresa la ricorrente, nella quale erano indicati gli articoli in promozione, gli sconti da applicare e la relativa procedura;
tuttavia la IG.ra Parte_1 talvolta dava indicazioni diverse da quelle riportate nelle mail, dicendo loro, ad esempio, di incrementare la vendita dell'usato rispetto al nuovo o la vendita delle assicurazioni sui giochi.
Infine, la teste ha concluso la propria dichiarazione esponendo che al sistema del computer risulta tutto ciò che era venduto e quindi anche i prodotti in esaurimento da ordinare.
Elementi probatori utili sono stati riferiti dal teste
[...]
dipendente della società convenuta da 15 anni Testimone_4 attualmente con mansioni di district manager. Il teste, in primis, ha affermato di essere stato per circa 10 mesi area manager del punto vendita di Mugnano e di aver lavorato, in tale periodo, insieme alla IG.ra , ossia nell'anno 2014; in secundis, Parte_1 il teste ha confermato che la ricorrente era la referente del punto vendita di Mugnano. Il teste ha precisato che il locale di
Mugnano era ampio circa 50 Mq ed, all'epoca, erano presenti quattro dipendenti, con orario uno di 40 ore e gli altri di 18 ore. La selezione dello store manager – ha proseguito il teste - è fatta dall'area manager;
quest'ultimo può o selezionare un referente del negozio all'esito di un colloquio di lavoro o scegliere un dipendente, il quale diventa store manager nel corso del rapporto di lavoro in base alla maturata esperienza lavorativa ed alle sue capacità gestionali. Inoltre, mentre i dipendenti hanno un orario di lavoro di 18 ore, lo store manager ha un orario di lavoro di 40 ore settimanali. L'area manager – ha proseguito il teste - si assicura che il negozio sia profittevole, selezionando il personale, verificando l'andamento economico e fungendo da referente in caso di problematiche. Lo store manager, invece, verifica che le direttive fornite dalla società siano attuate in modo conforme e che siano ben organizzate le promozioni del momento, predispone i turni di lavoro sulla base delle indicazioni fornite dalla società, provvede alla formazione dei nuovi dipendenti, svolge i colloqui di lavoro alternativamente all'area manager. In caso di impossibilità improvvisa a presenziare, il dipendente avvisa il referente e quest'ultimo contatta l'area manager. La gestione cassa è invece affidata a tutti i dipendenti.
L'area manager – ha proseguito il teste - per la programmazione delle ferie si interfaccia con il referente del punto vendita in modo che queste siano inserite nella programmazione dei turni;
se poi un dipendente ha bisogno di un giorno di ferie non programmato avvisa l'area manager, di solito con una telefonata. Infine, il teste ha precisato che è la società a disporre gli ordini sulla base delle potenzialità di vendita dei singoli negozi ed a fornire le linee guida sull'esposizione dei prodotti a tutti i punti vendita in modo da garantire uniformità tra tutti i negozi.
Infine il teste dipendente della società Testimone_3 convenuta dal 8.03.2008 attualmente con mansioni di invertory control, ha riferito di aver svolto funzioni di store manager presso il punto vendita di Benevento e di ricoprire, dal maggio
2011, il ruolo di area manager in diverse regioni del Sud Italia;
ha quindi riferito di aver lavorato con la ricorrente nel periodo dal 2014 al 2021, fino alla chiusura dello store di Mugnano. Il teste ha chiarito che agli addetti alla vendita è inviata giornalmente (dal martedì al sabato mattina) una mail, identica per tutti i punti vendita d'Italia, nella quale sono riportate informazioni generali di carattere organizzativo, commerciale e di marketing nonché indicazioni sull'allestimento del negozio, su promozioni e sconti da applicare;
il sistema prevede una conferma di avvenuta lettura della mail giornaliera. Le indicazioni di allestimento del negozio sono fisse il giovedì e con cadenza giornaliera nei periodi di maggiore vendita come quello natalizio;
inoltre sono comunicati tramite mail gli sconti fissi o quelli da applicare in determinati periodi dell'anno. Le daily – ha proseguito il teste - restano nel sistema per cui, se un dipendente è stato assente, può provvedere alla lettura nel giorno in cui rientra in servizio avvenendo l'accesso al portale solo presso lo store. La conferma della lettura delle daily avviene tramite la sottoscrizione del dipendente di un modulo settimanale
(c.d. modulo lettura daily). Il teste ha inoltre dichiarato che gli ordini della merce sono eseguiti automaticamente da un sistema che attribuisce un certo quantitativo di merce ad ogni punto vendita;
quando il quantitativo scende al di sotto della soglia impostata, è effettuato l'ordine. L'area manager controlla che presso il punto vendita gli addetti eseguano le direttive impartite tramite la mail, visitando in media almeno una volta ogni due settimane il negozio a seconda dell'estensione dell'area di sua competenza. L'apertura e la chiusura del negozio è fatta da tutti i dipendenti così come la gestione della cassa. Il teste ha riferito che il referente del negozio svolge attività di vendita e predispone i turni mensili dei dipendenti, di solito 10 giorni prima dell'inizio del mese, sulla base di specifiche indicazioni comunicate dall'area manager che approva i turni;
nel mese di febbraio è predisposto un piano ferie riferito al periodo estivo, mentre per le richieste di ferie relative alla restante parte dell'anno occorre interfacciarsi con l'area manager attraverso il portale. L'autorizzazione per i permessi è concessa sempre dall'area manager su contatto del dipendente interessato, mentre il referente si occupa, nel caso, della copertura del punto vendita con successivo intervento dell'area manager. È prevista una timbratura per la registrazione delle presenze online attraverso il portale. Il referente del negozio in relazione all'area manager prevede un'autorelazione annuale ai fini della valutazione. Il teste ha specificato, inoltre, che l'area manager, quando visita il negozio, si relaziona con tutti i dipendenti anche al fine di verificare l'esatta esecuzione delle direttive impartite;
inoltre, l'area manager può impartire disposizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle contenute nella mail. Il teste ha poi confermato che il referente del punto vendita si occupa della formazione dei neo-dipendenti oltre che dell'affiancamento degli altri dipendenti;
in ogni caso sul portale sono presenti documenti ed anche video di formazione consultabili dai neo-assunti. Il teste ha poi spiegato che il referente non può in autonomia impartire disposizioni ai dipendenti, mentre in alcuni casi può procedere al colloquio di eventuali nuovo assunti, anche se il colloquio finale è sempre fatto dall'area manager. Il teste ha riferito che la ricorrente ha svolto per un anno e mezzo un iter di formazione per diventare store manager presso lo store di Della gestione Controparte_2 degli inventari attualmente si occupa una ditta esterna, Evantè
s.r.l.; l'inventario è fatto attraverso l'accesso presso il punto vendita con la collaborazione del referente dello store. Il teste ha precisato che prima della esternalizzazione se ne era occupato lui stesso insieme alla IG.ra ed altri due membri dello Parte_1 staff e che l'inventario era effettuato una volta all'anno, di solito in periodi di bassi flussi (ossia da febbraio ad agosto).
In caso di mancanza di merce lo store manager o anche qualsiasi dipendente inoltra una segnalazione all'area manager;
quest'ultimo provvede a verificare la presenza della merce presso altri store.
Infine, al teste sono stati esibiti i documenti allegati ai n. 9,
40, 43 e 44 della memoria difensiva. In particolare – ha chiarito il teste - si tratta di mail da lui inviate a tutta l'area di sua competenza, quindi mail destinata a tutti i punti vendita e che può essere visionata da tutti i dipendenti (n. 9 e 40); la mail di cui al n. 43 riguarda l'autorizzazione delle ferie richieste dalla ricorrente, mentre la mail riportata al n. 44 riporta un dialogo con la IG.ra . Parte_1
All'esito dell'attività istruttoria, così ricostruiti i fatti, deve ritenersi non dimostrato l'espletamento, da parte della ricorrente, di mansioni riconducibili al livello di inquadramento rivendicato.
In ordine alla domanda avanzata dalla ricorrente occorre ricordare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto) (cfr. sent. Cass. n. 8025/03).
Ai fini dell'accertamento in esame, occorre dunque che il giudice compia il seguente percorso logico-giuridico: accertamento in fatto delle attività in concreto svolte dalla ricorrente;
individuazione delle qualifiche e gradi previsti nei
CCNL; raffronto tra i tratti distintivi tra la qualifica/grado pretesa e quella provata in giudizio, con riguardo alle mansioni effettivamente svolte.
Con riferimento al caso in esame occorre preliminarmente chiarire che è pacifico il ruolo di store manager affidato alla ricorrente.
Tuttavia, mentre la IG. ha sostenuto che le mansioni da Parte_1 lei svolte nell'ambito di tale funzione debbano essere inquadrate nel 2° livello del CCNL di categoria, la società ha confermato la corretta assegnazione nel 3° livello.
La ricorrente è infatti attualmente inquadrata nel 3° livello del
CCNL di categoria, al quale appartengono “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza,
e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico pratica comunque conseguita”. Tra le richiamate declaratorie professionali rientra la figura del “commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell' addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori”.
Appartengono invece al 2° livello “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:.. capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita”.
Dalla lettura delle declaratorie contrattuali si desume dunque che il tratto distintivo tra i due livelli risiede nella maggiore autonomia e discrezionalità di poteri e nell'attribuzione di compiti di controllo e coordinamento che contraddistinguono il 2° livello.
Dalle testimonianze raccolte e sopra riportate appare evidente che la ricorrente, pur svolgendo le mansioni sopra descritte, non abbia esercitato effettivi poteri di controllo e coordinamento, limitandosi a seguire i protocolli e le sequenze procedimentali già predisposte, tutte circostanze dunque che inducono a ritenere corretto l'attuale inquadramento nel livello 3°.
In particolare, le dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente secondo le quali “era inviato Testimone_1 giornalmente un foglio cd. “daily” nel quale erano riportate le promozioni, gli avvisi dei prodotti in uscita, i promemoria sulla procedura per la gestione dei prodotti in arrivo, le direttive sull'allestimento, le indicazioni di marketing;
ha poi specificato che tutti i dipendenti erano tenuti a seguire le direttive riportate nel file. Quindi – ha ribadito il teste - le promozioni erano decise dall'azienda ed era questa ad inviare i dati riguardanti i negozi dell'area di appartenenza;
la ricorrente invece verificava che le istruzioni fornite dalla società fossero eseguite da tutti i dipendenti” sono state confermate dai testi di parte resistente e . Tes_4 Tes_3
Le circostanze riportate invece dal teste (“la Testimone_2 società invia una mail a tutti i dipendenti, compresa la ricorrente, nella quale erano indicati gli articoli in promozione, gli sconti da applicare e la relativa procedura;
tuttavia la IG.ra talvolta dava indicazioni diverse da quelle Parte_1 riportate nelle mail, dicendo loro, ad esempio, di incrementare la vendita dell'usato rispetto al nuovo o la vendita delle assicurazioni sui giochi”) sono rimaste isolate e non hanno trovato alcun riscontro nella documentazione in atti.
È inoltre emerso che la ricorrente si sia occupata di predisporre i turni dei dipendenti, di provvedere alla formazione dei nuovi assunti, di svolgere colloqui pre-selettivi con soggetti interessati all'assunzione, di raccogliere le richieste di ferie e permessi dei colleghi dello store e predisporre eventuali sostituzioni;
tali attività sono risultate tuttavia sottoposte al controllo ed alla super visione dell'area manager.
La ricorrente, dunque, si è limitata a controllare la corretta esecuzione di procedure standardizzate assunte dalla CP_3 resistente, agendo nell'ambito di un'autonomia operativa limitata dal controllo dell'area manager.
Non sono pertanto riscontrabili, nella fattispecie in esame, gli elementi caratterizzanti del superiore livello di inquadramento invocato come sopra individuati.
D'altronde, alla declaratoria relativa al livello 3° può agevolmente essere ricondotta l'attività effettivamente svolta dall'odierna ricorrente.
Per tutti i motivi sin qui esposti, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
La complessità della questione affrontata giustifica la fissazione del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
P.Q.M
.
Il Tribunale, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.629,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa.
Fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Aversa, 8.05.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua