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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 1973/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G. Nr. 1973/2024 promossa da:
(C.F. ), nato in [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. , nata in [...], il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. Cardinale Gerardo
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge -
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/11/2024, e chiedevano Parte_1 Parte_2
congiuntamente la modifica delle condizioni economiche di cui alla sentenza di divorzio n. 46/2022 –
R.G. 2992/2021, con cui il Tribunale di Rimini, in accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, aveva stabilito l'obbligo di di versare a un assegno di divorzio Parte_1 Parte_2 mensile, a partire da gennaio 2022, dell'importo di euro 125,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
in questa sede, al fine di definire di definire i rapporti economici – patrimoniali fra le parti, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Il IG. si obbliga a Parte_1
versare alla IG.ra , previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo Parte_2
di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8 della l. n. 898/1970,
l'importo di euro 4.500,00 (€. Quattromilacinquecento/00). 2) Dare atto che le parti riconoscono che
l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante della IG.ra
ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa della medesima, Parte_2
anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970. 3)
Compensare integralmente tra le parti le spese del presente procedimento”.
Con decreto del 28/11/2024, il Presidente del Tribunale, visto l'art. 473 bis 51 c.p.c., designava il
Giudice Relatore al quale delegava la trattazione del procedimento.
Il ricorso veniva comunicato ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero.
Preliminarmente, in rito, deve rilevarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, ultimo comma, c.p.c., “in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti”, il Giudice Relatore designato dal Presidente, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio, disponendo la comparizione personale delle parti “quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte”.
Nel caso di specie, in assenza dei presupposti normativamente previsti, non è stata disposta la comparizione delle parti.
Tutto ciò premesso, il Tribunale rileva che non sussistono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dalle parti e non contrarie all'ordine pubblico, dovendosi ritenere equa - anche a fronte dell'esiguità dell'importo del precedente assegno - la corresponsione di assegno divorzile in unica soluzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, a modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 46/2022 pubblicata il 18/01/2022
– R.G. 2992/2021, emessa dal Tribunale di Rimini,
pagina 2 di 3 a) dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente ritrascritte.
Spese compensate.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G. Nr. 1973/2024 promossa da:
(C.F. ), nato in [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. , nata in [...], il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. Cardinale Gerardo
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge -
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/11/2024, e chiedevano Parte_1 Parte_2
congiuntamente la modifica delle condizioni economiche di cui alla sentenza di divorzio n. 46/2022 –
R.G. 2992/2021, con cui il Tribunale di Rimini, in accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, aveva stabilito l'obbligo di di versare a un assegno di divorzio Parte_1 Parte_2 mensile, a partire da gennaio 2022, dell'importo di euro 125,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
in questa sede, al fine di definire di definire i rapporti economici – patrimoniali fra le parti, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Il IG. si obbliga a Parte_1
versare alla IG.ra , previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo Parte_2
di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8 della l. n. 898/1970,
l'importo di euro 4.500,00 (€. Quattromilacinquecento/00). 2) Dare atto che le parti riconoscono che
l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante della IG.ra
ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa della medesima, Parte_2
anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970. 3)
Compensare integralmente tra le parti le spese del presente procedimento”.
Con decreto del 28/11/2024, il Presidente del Tribunale, visto l'art. 473 bis 51 c.p.c., designava il
Giudice Relatore al quale delegava la trattazione del procedimento.
Il ricorso veniva comunicato ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero.
Preliminarmente, in rito, deve rilevarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, ultimo comma, c.p.c., “in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti”, il Giudice Relatore designato dal Presidente, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio, disponendo la comparizione personale delle parti “quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte”.
Nel caso di specie, in assenza dei presupposti normativamente previsti, non è stata disposta la comparizione delle parti.
Tutto ciò premesso, il Tribunale rileva che non sussistono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dalle parti e non contrarie all'ordine pubblico, dovendosi ritenere equa - anche a fronte dell'esiguità dell'importo del precedente assegno - la corresponsione di assegno divorzile in unica soluzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, a modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 46/2022 pubblicata il 18/01/2022
– R.G. 2992/2021, emessa dal Tribunale di Rimini,
pagina 2 di 3 a) dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente ritrascritte.
Spese compensate.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3