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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/11/2025, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto: Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1228 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, nato a [...] l'[...] – C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 14, presso lo studio dell'Avv.
Angela Esentato, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] - C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Castellammare di Stabia alla Via Nocera n. 136, presso lo studio degli Avv.
VA D'RI ed ON RA, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura apposta a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
09.07.2024;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 10.09.2025 le difese delle parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi ed hanno chiesto emettersi pronuncia parziale sullo status.
Il P.M., in data 23.09.2025, ha reso il suo parere, concludendo per la separazione dei coniugi.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.02.2023, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione dalla moglie;
precisava di aver contratto matrimonio civile con , CP_1 in data 25.07.1995 in Pompei e che dalla loro unione coniugale era nato un figlio,
in data 07.09.1998. Per_1
Il ricorrente chiedeva nulla disporre in ordine alla casa coniugale e al mantenimento, essendo sia le parti che il figlio della coppia economicamente autosufficienti. Il ricorrente aggiungeva, in ogni caso, di voler addivenire a un accordo e dunque a una separazione consensuale.
Si costituiva , la quale dichiarava la sua intenzione di arrivare ad una CP_1 separazione consensuale, che tendesse a preservare il patrimonio costruito con sacrifici da entrambi i coniugi, nell'esclusivo interesse dell'unico loro figlio, riservandosi di controdedurre analiticamente e di precisare le sue domande e le sue richieste qualora ciò non si rivelasse possibile.
L'udienza in sede presidenziale subiva una serie di rinvii per richiesta delle parti motivata dalla comune intenzione di addivenire ad un accordo sulle condizioni della separazione.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione del 10.07.2024, tenuto conto del tentativo fallito di conciliazione, il Giudice delegato dal Presidente dava i provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
nulla disponeva allo stato in ordine alle domande di assegnazione della casa familiare e di un contributo per il mantenimento del figlio avanzate dalla resistente nella Per_1 CP_1 comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 09.07.2024, non emergendo dalle risultanze di causa, nei limiti consentiti da una cognizione sommaria, la ricorrenza dei presupposti per il loro accoglimento atteso che: in contrasto con l'assunto della resistente, il ricorrente aveva dedotto che il figlio di circa 26 anni, da Per_1 diversi anni non viveva più con la madre, circostanza formalmente riscontrata dal certificato di residenza esibito in udienza dall'avv. Esentato (con riserva di effettuarne il deposito telematico); era inoltre pacifico tra le parti che il figlio dei coniugi, dopo aver conseguito il diploma di maturità, non aveva proseguito gli studi ma aveva avviato, sin Parte dal 2018, un'attività di presso un appartamento in Pompei concessogli in comodato gratuito dalla madre che ne era proprietaria. Il giudice delegato fissava, dunque, per la trattazione della causa l'udienza del 18.11.2024.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., letta la richiesta delle parti, il G.I. assegnava a queste ultime i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., rinviando all'udienza del 30.04.2025 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
2 All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rilevato che parte ricorrente aveva chiesto un via preliminare una pronunzia sullo status, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 10.09.2025 per la precisazione delle conclusioni sulla preliminare questione di status.
All'udienza di cui sopra, letti gli artt. 189 e 190 c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti - con decorrenza dal 12.09.2025 - giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. Disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. – sede, affinchè rendesse le proprie conclusioni
Il P.M. prestava parere favorevole in data 23.09.2025, chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei co- niugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale. Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva solo sullo status.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione dei coniugi (nato a [...] l'[...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]); CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pompei per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 7, Parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
3 Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio il 28.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
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