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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/07/2025, n. 7487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7487 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 9295 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e vertente
T R A
( ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Villa Literno alla via San Tammaro n. 114, presso lo studio dell'avv. PASSARELLI PAOLO ( ) e C.F._2
dell'avv. LETTERA RAFFAELE ( che la C.F._3
rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di opposizione
- OPPONENTE - 2
E
( ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA RAFFAELLO N.34 80100
NAPOLI presso lo studio dell'avv. DE NUNZIO OSVALDO
( ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._4
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di citazione ha proposto Parte_1
opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200002087000 la cui notifica si perfezionava in data 01.09.2022 per compiuta giacenza e con cui l' ha Controparte_1
richiesto il pagamento della somma di euro 22.482,67.
L'istante ha lamentato la nullità della comunicazione sostenendo nel merito l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle sottese stante altresì
l'assenza di atti interruttivi. Ha concluso, quindi, previa richiesta di sospensione dell'esecuzione, per la declaratoria di nullità della comunicazione impugnata e per 3
l'accertamento della prescrizione del credito, con condanna della opposta al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dei motivi addotti,
[...]
chiedendo dichiararsi preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Ancora, chiedeva dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, dando prova dell'avvenuta notifica delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Ha concluso per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza dei motivi di opposizione con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del giorno 26.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
In via preliminare deve valutarsi l'eccezione di rito,
spiegata da parte opposta specificando che l'esecuzione non
è iniziata ed il preavviso di iscrizione ipotecaria ovvero l'iscrizione ipotecaria stessa non costituiscono atti dell'esecuzione forzata che inizia con la notifica dell'atto di pignoramento, assente nella fattispecie. 4
Invero, osserva l'odierno Giudicante che, per ragioni di priorità logico giuridica, deve essere innanzitutto esaminato se l'adito Tribunale sia munito di giurisdizione,
rivestendo tale questione carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente, rispetto all'esame degli altri motivi, che concernono il merito della pretesa creditoria.
Nel caso di specie, dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata e dagli estratti di ruolo,
emerge che alcune cartelle, sottese alla comunicazione impugnata, hanno ad oggetto crediti di natura tributaria.
Ebbene, alla luce delle risultanze probatorie, si impone la declaratoria di difetto di giurisdizione di questo Giudice,
essendo la controversia devoluta alla giurisdizione del
Giudice tributario, in ordine alle cartelle di pagamento n.
07120160091791151000, 07120150049591311000 per la parte afferente al mancato pagamento della tassa automobilistica,
07120190119401378000 per la parte afferente al mancato pagamento dell'IMU, 07120190119401378000 (TASSA RIFIUTI).
Nella parte che qui interessa, occorre prendere le mosse da quanto stabilito dall'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 546/1992,
che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria e così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria
tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni 5
genere e specie comunque denominati, compresi quelli
regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le
addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e
ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione
tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti
della esecuzione forzata tributaria successivi alla
notifica della cartella di pagamento e, ove previsto,
dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per
le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. In
relazione al citato art. 2 co. 1 d. lgs. 546/92, la
Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 lett. a) d. lgs.
n. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di
pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante
l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la
cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del
potere di imposizione fiscale, è devoluta alla
giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la
giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al 6
giudice dell'esecuzione” (cfr. anche Cass. civ., S.U. sent.
n. 28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata, perché “se il contribuente
contesta il titolo della riscossione coattiva, la
controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione
del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il
ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile
avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.”
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con arresti non sempre univoci (cfr. Cass. civ. S.U., sent, n.
12642/2021; Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020 cit. e
Cass. civ. S.U., sent, n. 34447/2019).
Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione
coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di
prescrizione della pretesa impositiva maturata 7
successivamente alla notificazione della cartella, rientra
nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso
di ritenuta validità della notifica della cartella, in
quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria
soltanto le controversie riguardanti gli atti della
esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione,
ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la
definitività o meno della cartella di pagamento, la
relativa controversia non è qualificabile come meramente
esecutiva” (così Cass. sez. un., ordinanza n. 16986 del
25/05/2022; nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del
18.10.2022 e, da ultimo, Cass. sez. un. 35116 del
29/11/2022).
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo,
nella fattispecie, sia di natura tributaria. Pertanto, per le ragioni dinanzi esposte, questo Giudice ritiene,
conclusivamente, di dover affermare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in favore del Giudice
tributario, in ordine alle cartelle i cui crediti sono di natura tributaria.
Ciò premesso, alla luce di quanto statuito dalla Corte di
Cassazione, è necessario individuare la natura dei crediti posti a base dell'iscrizione ipotecaria per poter stabilire 8
a chi appartiene la giurisdizione. Dall'estratto di ruolo emerge che sono crediti tributari i crediti di cui alle seguenti cartelle: -cartella 0720160091791151000 not-
16.11.16 Tassa automobilistica anno 2011 euro 414,28- ente impositore Regione Campania -cartella n.
07120150049591311000 not. 16.11.15 Tassa automobilistica anno 2010 euro 61,86 importo residuo (+ euro 187,64 importo sospeso) - ente impositore Regione Campania -cartella
07120190119401378000 not. 9.09.21, IMU anno 2012- TARES
2013- TARI 2016 euro 10.817,55 - ente impositore Comune
Piano di Sorrento.
In riferimento alle altre cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria occorre rilevare che l'eccezione di prescrizione andava proposta da parte opponente prima con l'impugnazione delle cartelle di pagamento (Cass.28-1-2010 n.1837) e poi con l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, da presentarsi in materia di contravvenzioni al codice della strada innanzi al giudice di pace ed in materia di Pt_2
innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale;
[...]
pertanto, in relazione a tale fattispecie sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario ma va dichiarato il difetto di competenza in ordine a tale impugnativa. 9
Dalla documentazione prodotta agli atti da parte opposta,
inoltre, risulta la rituale notifica delle cartelle di pagamento, alcune in mani proprie ed altre ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c.
Ne segue che gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati ed alcuna prescrizione/decadenza si è realizzata per cui una volta cristallizzata la situazione per mancata impugnativa dell'atto notificato la parte può far valere eventuali vizi di merito nei confronti del provvedimento oggetto di impugnativa esclusivamente per vizi propri dello stesso (Cass. 20751/06), dal momento che gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati e mai impugnati. Nemmeno risulta proposta querela di falso in ordine alle notifiche effettuate aventi fede privilegiata.
Ciò significa, volendo esemplificare, che le cartelle, le intimazioni, gli avvisi, le ingiunzioni, i preavvisi e le iscrizioni di fermo o ipoteca possono essere impugnati solo per vizi relativi all'intestazione o alla notifica, non potendosi rilevare nel ricorso vizi che riguardano la preliminare attività accertativa.
Tale regola subisce un'eccezione nel caso in cui l'atto notificato non è stato preceduto da un atto presupposto autonomamente impugnabile. In tal caso l'atto non 10
notificato potrà essere impugnato unitamente a quello notificato.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese in ragione dell'andamento processuale si compensano per l'intero tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle indicate in motivazione sussistendo la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria;
B) dichiara il difetto di competenza in relazione alle cartelle relative a crediti , essendo competente CP_2
il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro;
C) dichiara il difetto di competenza in relazione alle cartelle relative a contravvenzioni al codice della strada,
essendo competente il giudice di pace;
D) compensa le spese di giudizio.
Napoli, 28/07/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 9295 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e vertente
T R A
( ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Villa Literno alla via San Tammaro n. 114, presso lo studio dell'avv. PASSARELLI PAOLO ( ) e C.F._2
dell'avv. LETTERA RAFFAELE ( che la C.F._3
rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di opposizione
- OPPONENTE - 2
E
( ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA RAFFAELLO N.34 80100
NAPOLI presso lo studio dell'avv. DE NUNZIO OSVALDO
( ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._4
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di citazione ha proposto Parte_1
opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200002087000 la cui notifica si perfezionava in data 01.09.2022 per compiuta giacenza e con cui l' ha Controparte_1
richiesto il pagamento della somma di euro 22.482,67.
L'istante ha lamentato la nullità della comunicazione sostenendo nel merito l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle sottese stante altresì
l'assenza di atti interruttivi. Ha concluso, quindi, previa richiesta di sospensione dell'esecuzione, per la declaratoria di nullità della comunicazione impugnata e per 3
l'accertamento della prescrizione del credito, con condanna della opposta al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dei motivi addotti,
[...]
chiedendo dichiararsi preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Ancora, chiedeva dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, dando prova dell'avvenuta notifica delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Ha concluso per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza dei motivi di opposizione con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del giorno 26.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
In via preliminare deve valutarsi l'eccezione di rito,
spiegata da parte opposta specificando che l'esecuzione non
è iniziata ed il preavviso di iscrizione ipotecaria ovvero l'iscrizione ipotecaria stessa non costituiscono atti dell'esecuzione forzata che inizia con la notifica dell'atto di pignoramento, assente nella fattispecie. 4
Invero, osserva l'odierno Giudicante che, per ragioni di priorità logico giuridica, deve essere innanzitutto esaminato se l'adito Tribunale sia munito di giurisdizione,
rivestendo tale questione carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente, rispetto all'esame degli altri motivi, che concernono il merito della pretesa creditoria.
Nel caso di specie, dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata e dagli estratti di ruolo,
emerge che alcune cartelle, sottese alla comunicazione impugnata, hanno ad oggetto crediti di natura tributaria.
Ebbene, alla luce delle risultanze probatorie, si impone la declaratoria di difetto di giurisdizione di questo Giudice,
essendo la controversia devoluta alla giurisdizione del
Giudice tributario, in ordine alle cartelle di pagamento n.
07120160091791151000, 07120150049591311000 per la parte afferente al mancato pagamento della tassa automobilistica,
07120190119401378000 per la parte afferente al mancato pagamento dell'IMU, 07120190119401378000 (TASSA RIFIUTI).
Nella parte che qui interessa, occorre prendere le mosse da quanto stabilito dall'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 546/1992,
che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria e così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria
tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni 5
genere e specie comunque denominati, compresi quelli
regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le
addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e
ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione
tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti
della esecuzione forzata tributaria successivi alla
notifica della cartella di pagamento e, ove previsto,
dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per
le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. In
relazione al citato art. 2 co. 1 d. lgs. 546/92, la
Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 lett. a) d. lgs.
n. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di
pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante
l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la
cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del
potere di imposizione fiscale, è devoluta alla
giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la
giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al 6
giudice dell'esecuzione” (cfr. anche Cass. civ., S.U. sent.
n. 28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata, perché “se il contribuente
contesta il titolo della riscossione coattiva, la
controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione
del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il
ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile
avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.”
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con arresti non sempre univoci (cfr. Cass. civ. S.U., sent, n.
12642/2021; Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020 cit. e
Cass. civ. S.U., sent, n. 34447/2019).
Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione
coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di
prescrizione della pretesa impositiva maturata 7
successivamente alla notificazione della cartella, rientra
nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso
di ritenuta validità della notifica della cartella, in
quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria
soltanto le controversie riguardanti gli atti della
esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione,
ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la
definitività o meno della cartella di pagamento, la
relativa controversia non è qualificabile come meramente
esecutiva” (così Cass. sez. un., ordinanza n. 16986 del
25/05/2022; nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del
18.10.2022 e, da ultimo, Cass. sez. un. 35116 del
29/11/2022).
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo,
nella fattispecie, sia di natura tributaria. Pertanto, per le ragioni dinanzi esposte, questo Giudice ritiene,
conclusivamente, di dover affermare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in favore del Giudice
tributario, in ordine alle cartelle i cui crediti sono di natura tributaria.
Ciò premesso, alla luce di quanto statuito dalla Corte di
Cassazione, è necessario individuare la natura dei crediti posti a base dell'iscrizione ipotecaria per poter stabilire 8
a chi appartiene la giurisdizione. Dall'estratto di ruolo emerge che sono crediti tributari i crediti di cui alle seguenti cartelle: -cartella 0720160091791151000 not-
16.11.16 Tassa automobilistica anno 2011 euro 414,28- ente impositore Regione Campania -cartella n.
07120150049591311000 not. 16.11.15 Tassa automobilistica anno 2010 euro 61,86 importo residuo (+ euro 187,64 importo sospeso) - ente impositore Regione Campania -cartella
07120190119401378000 not. 9.09.21, IMU anno 2012- TARES
2013- TARI 2016 euro 10.817,55 - ente impositore Comune
Piano di Sorrento.
In riferimento alle altre cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria occorre rilevare che l'eccezione di prescrizione andava proposta da parte opponente prima con l'impugnazione delle cartelle di pagamento (Cass.28-1-2010 n.1837) e poi con l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, da presentarsi in materia di contravvenzioni al codice della strada innanzi al giudice di pace ed in materia di Pt_2
innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale;
[...]
pertanto, in relazione a tale fattispecie sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario ma va dichiarato il difetto di competenza in ordine a tale impugnativa. 9
Dalla documentazione prodotta agli atti da parte opposta,
inoltre, risulta la rituale notifica delle cartelle di pagamento, alcune in mani proprie ed altre ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c.
Ne segue che gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati ed alcuna prescrizione/decadenza si è realizzata per cui una volta cristallizzata la situazione per mancata impugnativa dell'atto notificato la parte può far valere eventuali vizi di merito nei confronti del provvedimento oggetto di impugnativa esclusivamente per vizi propri dello stesso (Cass. 20751/06), dal momento che gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati e mai impugnati. Nemmeno risulta proposta querela di falso in ordine alle notifiche effettuate aventi fede privilegiata.
Ciò significa, volendo esemplificare, che le cartelle, le intimazioni, gli avvisi, le ingiunzioni, i preavvisi e le iscrizioni di fermo o ipoteca possono essere impugnati solo per vizi relativi all'intestazione o alla notifica, non potendosi rilevare nel ricorso vizi che riguardano la preliminare attività accertativa.
Tale regola subisce un'eccezione nel caso in cui l'atto notificato non è stato preceduto da un atto presupposto autonomamente impugnabile. In tal caso l'atto non 10
notificato potrà essere impugnato unitamente a quello notificato.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese in ragione dell'andamento processuale si compensano per l'intero tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle indicate in motivazione sussistendo la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria;
B) dichiara il difetto di competenza in relazione alle cartelle relative a crediti , essendo competente CP_2
il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro;
C) dichiara il difetto di competenza in relazione alle cartelle relative a contravvenzioni al codice della strada,
essendo competente il giudice di pace;
D) compensa le spese di giudizio.
Napoli, 28/07/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso