TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/10/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2140/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale di Como riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesca D'Apolito ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
- RICORRENTE -
CONTRO
C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
NA OR ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
- RESISTENTE -
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: ZI OS
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI rassegnate all'udienza del 19.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e con miglior formula:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 18/4/1996 in Albese con SS (CO) tra il Sig. e la Sig.ra con atto trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Albese con SS (CO) all'anno 1996, atto n.4, Parte II Serie A, ordinando ai competenti Ufficiali di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
b) disporre un contributo al mantenimento ordinario per il figlio , non ancora indipendente Persona_1 economicamente, da corrispondere alla madre nella misura di € 270,00 mensili, rivalutabili CP_1 annualmente, importo che, per quanto occorrer possa, le parti riconoscono inclusivo anche di eventuali pasti presso i nonni e/o la madre (ovvero messi a disposizione/acquistati dai medesimi) nei periodi in cui il figlio si trova collocato ovvero soggiorna presso il padre;
c) spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, determinate e Per_1 regolamentate secondo il Protocollo del Tribunale di Como 24/5/2018, tra cui, già assentite, le spese di psicoterapia per e le spese scolastiche per l'Istituto ITS Rizzoli di Milano post diploma biennale, con la Per_1 sola eccezione della spesa per l'iscrizione a detto Istituto che, con riguardo alla quota di spettanza della madre fino a complessivi € 1.000,00, verrà attinta dalla Sig.ra dall'importo versato dalla medesima CP_1 sul c/c presso Credit Agricole intestato al solo figlio a seguito di benestare di quest'ultimo;
d) assegno unico e/o equipollenti previsti dalla legge a favore di ciascun genitore (entrambi collocatari) nella misura del 50% ciascuno;
e) confermare e disporre che la casa coniugale sita in Montorfano (CO), via Molino n.5, di proprietà esclusiva del Sig. resti assegnata (rectius, in godimento) al medesimo;
Parte_1
f) corresponsione, in favore della moglie, della somma di € 8.000,00 (ottomila/00) a definizione di ogni ulteriore questione patrimoniale tra i coniugi con riguardo all'intercorso rapporto matrimoniale, importo da versarsi dal Sig. entro tre giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
Parte_1
g) la Sig.ra rinuncia alla domanda di assegno divorzile e contestualmente rinuncia, in via CP_1 definitiva, all'assegno divorzile in suo favore riconoscendo che non ne sussistono i presupposti, neanche sotto
i profili assistenziale e/o compensativo-perequativo;
h) dal canto proprio anche il Sig. rinuncia, in via definitiva, all'assegno divorzile in suo Parte_1 favore riconoscendo che non ne sussistono i presupposti, neanche sotto i profili assistenziale e/o compensativo perequativo;
i) le parti accettano reciprocamente le rispettive rinunce di cui sopra;
l) dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti, provvedendo ciascuno al proprio mantenimento e sostentamento. Confermare e dichiarare che i coniugi hanno così definito tutte le questioni di natura economica e patrimoniale per quanto riguarda il rapporto di coniugio, fermo l'impegno del Sig. Pt_1
di cui al punto f);
[...]
m) le parti rinunciano all'impugnativa della sentenza divorzile;
n) spese legali interamente compensate tra le parti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 8.6.2022, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 18.4.1996 in Albese con SS (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Albese con SS - anno 1996, atto n. 4, parte II, serie A), con
, dalla quale si era separato con verbale di separazione 18.6.2012, omologato con decreto CP_1 del Tribunale di Como del 29.6.2012. Ha chiesto, altresì, di disporre il collocamento paritetico, a settimane Per_ alternate presso ciascun genitore, del figlio maggiorenne, (nato a [...] il [...]), con mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, ripartizione al 50% delle spese straordinarie e suddivisione dell'assegno unico al 50% tra i genitori ed assegnazione della casa coniugale al padre.
Con memoria difensiva, si è costituita , chiedendo invece di disporre il collocamento CP_1 prevalente del figlio presso di sé con diritti di visita da regolarsi tra i genitori ed il medesimo anche in ragione della maggiore età dello stesso, nonché di porre a carico del padre € 200 mensili quale contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo del Tribunale di Como, con ripartizione al 50% tra i genitori dell'assegno unico, ponendo altresì a carico del marito un assegno divorzile di € 300 mensili.
All'udienza presidenziale del 9.11.2022, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha sentito ampiamente le parti, che meglio hanno illustrato la situazione familiare e personale, anche sotto il profilo economico e, con ordinanza a verbale ha confermato i provvedimenti della separazione, per quanto attuali, quanto al contributo economico stabilito a carico del padre in favore del figlio , Per_1 pacificamente economicamente non autosufficiente, fatti salvi approfondimenti istruttori se necessari nel prosieguo del giudizio. Ha quindi nominato se stessa Giudice istruttore e fissato udienza di comparizione e trattazione.
All'udienza del 16.6.2023, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice istruttore -osservato che nessun provvedimento può essere adottato dal Tribunale in punto di gestione della responsabilità genitoriale sul figlio ormai maggiorenne (affido, collocamento, tempi di frequentazione genitori-figlio)- ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviato la causa, per la discussione e decisione delle richieste istruttorie, all'udienza del 29.2.2024, successivamente differita.
All'udienza del 10.12.2024, il Giudice ha rinviato l'udienza per consentire alle parti di valutare ipotesi conciliative.
All'udienza del 19.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, rinunciando alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale ritiene che la documentazione relativa alle condizioni reddituali dei coniugi consenta di valutare la conformità all'interesse del figlio dell'accordo raggiunto in ordine alle modalità di contribuzione al mantenimento.
La domanda di divorzio
La domanda principale è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Albese con SS in data 18.4.1996 e si sono separati consensualmente 18.6.2012, omologato con decreto del Tribunale di Como del 29.6.2012.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dall'art. 3 della legge 898/1970, come modificato dalla legge 55/2015, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
La responsabilità genitoriale Per_ Nulla deve essere disposto in quanto il figlio è ormai maggiorenne.
Le statuizioni accessorie economiche
Anche l'accordo raggiunto dalle parti in ordine al contributo al mantenimento del figlio appare proporzionato alla capacità reddituale dei genitori, come documentata in atti e valutata dalle stesse parti ed adeguato a garantire le esigenze di vita del figlio e può dunque essere recepito.
Quanto agli ulteriori accordi intercorsi tra le parti, il Tribunale si limita a prenderne atto, rientrando nell'autonomia negoziale delle stesse.
Le spese di lite
Le spese processuali possono essere integralmente compensate, tenuto conto della natura necessaria del procedimento per quanto concerne lo status e dell'intervenuto accordo tra le parti in ordine alle condizioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1
(atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Albese con SS - CP_1 anno 1996, atto n. 4, parte II, serie A);
2. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni soprariportate, come da precisazione delle conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 19.9.2025, che si intendono qui integralmente trascritte;
3. COMPENSA tra le parti le spese di lite. SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albese con SS, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in camera di consiglio, in Como, in data 19.9.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale di Como riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesca D'Apolito ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
- RICORRENTE -
CONTRO
C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
NA OR ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
- RESISTENTE -
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: ZI OS
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI rassegnate all'udienza del 19.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e con miglior formula:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 18/4/1996 in Albese con SS (CO) tra il Sig. e la Sig.ra con atto trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Albese con SS (CO) all'anno 1996, atto n.4, Parte II Serie A, ordinando ai competenti Ufficiali di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
b) disporre un contributo al mantenimento ordinario per il figlio , non ancora indipendente Persona_1 economicamente, da corrispondere alla madre nella misura di € 270,00 mensili, rivalutabili CP_1 annualmente, importo che, per quanto occorrer possa, le parti riconoscono inclusivo anche di eventuali pasti presso i nonni e/o la madre (ovvero messi a disposizione/acquistati dai medesimi) nei periodi in cui il figlio si trova collocato ovvero soggiorna presso il padre;
c) spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, determinate e Per_1 regolamentate secondo il Protocollo del Tribunale di Como 24/5/2018, tra cui, già assentite, le spese di psicoterapia per e le spese scolastiche per l'Istituto ITS Rizzoli di Milano post diploma biennale, con la Per_1 sola eccezione della spesa per l'iscrizione a detto Istituto che, con riguardo alla quota di spettanza della madre fino a complessivi € 1.000,00, verrà attinta dalla Sig.ra dall'importo versato dalla medesima CP_1 sul c/c presso Credit Agricole intestato al solo figlio a seguito di benestare di quest'ultimo;
d) assegno unico e/o equipollenti previsti dalla legge a favore di ciascun genitore (entrambi collocatari) nella misura del 50% ciascuno;
e) confermare e disporre che la casa coniugale sita in Montorfano (CO), via Molino n.5, di proprietà esclusiva del Sig. resti assegnata (rectius, in godimento) al medesimo;
Parte_1
f) corresponsione, in favore della moglie, della somma di € 8.000,00 (ottomila/00) a definizione di ogni ulteriore questione patrimoniale tra i coniugi con riguardo all'intercorso rapporto matrimoniale, importo da versarsi dal Sig. entro tre giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
Parte_1
g) la Sig.ra rinuncia alla domanda di assegno divorzile e contestualmente rinuncia, in via CP_1 definitiva, all'assegno divorzile in suo favore riconoscendo che non ne sussistono i presupposti, neanche sotto
i profili assistenziale e/o compensativo-perequativo;
h) dal canto proprio anche il Sig. rinuncia, in via definitiva, all'assegno divorzile in suo Parte_1 favore riconoscendo che non ne sussistono i presupposti, neanche sotto i profili assistenziale e/o compensativo perequativo;
i) le parti accettano reciprocamente le rispettive rinunce di cui sopra;
l) dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti, provvedendo ciascuno al proprio mantenimento e sostentamento. Confermare e dichiarare che i coniugi hanno così definito tutte le questioni di natura economica e patrimoniale per quanto riguarda il rapporto di coniugio, fermo l'impegno del Sig. Pt_1
di cui al punto f);
[...]
m) le parti rinunciano all'impugnativa della sentenza divorzile;
n) spese legali interamente compensate tra le parti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 8.6.2022, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 18.4.1996 in Albese con SS (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Albese con SS - anno 1996, atto n. 4, parte II, serie A), con
, dalla quale si era separato con verbale di separazione 18.6.2012, omologato con decreto CP_1 del Tribunale di Como del 29.6.2012. Ha chiesto, altresì, di disporre il collocamento paritetico, a settimane Per_ alternate presso ciascun genitore, del figlio maggiorenne, (nato a [...] il [...]), con mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, ripartizione al 50% delle spese straordinarie e suddivisione dell'assegno unico al 50% tra i genitori ed assegnazione della casa coniugale al padre.
Con memoria difensiva, si è costituita , chiedendo invece di disporre il collocamento CP_1 prevalente del figlio presso di sé con diritti di visita da regolarsi tra i genitori ed il medesimo anche in ragione della maggiore età dello stesso, nonché di porre a carico del padre € 200 mensili quale contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo del Tribunale di Como, con ripartizione al 50% tra i genitori dell'assegno unico, ponendo altresì a carico del marito un assegno divorzile di € 300 mensili.
All'udienza presidenziale del 9.11.2022, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha sentito ampiamente le parti, che meglio hanno illustrato la situazione familiare e personale, anche sotto il profilo economico e, con ordinanza a verbale ha confermato i provvedimenti della separazione, per quanto attuali, quanto al contributo economico stabilito a carico del padre in favore del figlio , Per_1 pacificamente economicamente non autosufficiente, fatti salvi approfondimenti istruttori se necessari nel prosieguo del giudizio. Ha quindi nominato se stessa Giudice istruttore e fissato udienza di comparizione e trattazione.
All'udienza del 16.6.2023, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice istruttore -osservato che nessun provvedimento può essere adottato dal Tribunale in punto di gestione della responsabilità genitoriale sul figlio ormai maggiorenne (affido, collocamento, tempi di frequentazione genitori-figlio)- ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviato la causa, per la discussione e decisione delle richieste istruttorie, all'udienza del 29.2.2024, successivamente differita.
All'udienza del 10.12.2024, il Giudice ha rinviato l'udienza per consentire alle parti di valutare ipotesi conciliative.
All'udienza del 19.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, rinunciando alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale ritiene che la documentazione relativa alle condizioni reddituali dei coniugi consenta di valutare la conformità all'interesse del figlio dell'accordo raggiunto in ordine alle modalità di contribuzione al mantenimento.
La domanda di divorzio
La domanda principale è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Albese con SS in data 18.4.1996 e si sono separati consensualmente 18.6.2012, omologato con decreto del Tribunale di Como del 29.6.2012.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dall'art. 3 della legge 898/1970, come modificato dalla legge 55/2015, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
La responsabilità genitoriale Per_ Nulla deve essere disposto in quanto il figlio è ormai maggiorenne.
Le statuizioni accessorie economiche
Anche l'accordo raggiunto dalle parti in ordine al contributo al mantenimento del figlio appare proporzionato alla capacità reddituale dei genitori, come documentata in atti e valutata dalle stesse parti ed adeguato a garantire le esigenze di vita del figlio e può dunque essere recepito.
Quanto agli ulteriori accordi intercorsi tra le parti, il Tribunale si limita a prenderne atto, rientrando nell'autonomia negoziale delle stesse.
Le spese di lite
Le spese processuali possono essere integralmente compensate, tenuto conto della natura necessaria del procedimento per quanto concerne lo status e dell'intervenuto accordo tra le parti in ordine alle condizioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1
(atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Albese con SS - CP_1 anno 1996, atto n. 4, parte II, serie A);
2. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni soprariportate, come da precisazione delle conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 19.9.2025, che si intendono qui integralmente trascritte;
3. COMPENSA tra le parti le spese di lite. SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albese con SS, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in camera di consiglio, in Como, in data 19.9.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao