TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 3127/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'avv.to BIANCO ANGELO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. PASCIÀ MARIA ROSARIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
RICORRENTI con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto iscritto a ruolo in data 30/12/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 12/09/2002, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Cetara (al N. 28, Parte II, serie A, anno 2002). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio
è nata una figlia, (in Napoli il 14/09/2003), le parti hanno indicato Controparte_1 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli
473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 18/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 18/03/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ A) I CONIUGI VIVONO GIÀ SEPARATI CON L'OBBLIGO DEL RECIPROCO
RISPETTO;
A.1) CASA CONIUGALE
A.2) La casa coniugale sita in Terzigno alla Via Benvenuto Cellini n. 29 di proprietà del sig. resterà Pt_1 allo stesso affidata, con tutti i mobili ed arredi ivi contenuti che restano definitivamente attribuiti allo stesso con pieno diritto di disporne liberamente ed autonomamente.
A.3) La sig.ra ha trasferito la propria attuale residenza, dandone tempestivo avviso al coniuge Pt_2 separando, e ha già prelevato dalla casa familiare i soli beni e gli effetti personali;
B) FIGLI
2 La figlia , maggiorenne, arruolatasi nell'Esercito, ha un contratto fino al 2026, è attualmente Controparte_1 economicamente indipendente, pertanto al momento non è previsto alcun mantenimento in favore della stessa. Si precisa, però, che alla scadenza dell'attuale contratto, in caso di non rinnovo, nel frattempo di eventuale nuova occupazione e quindi in caso di necessità il padre si impegna a versare l'importo di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento.
La mamma, invece, si impegna a provvedere, come effettivamente fa, a tutte le spese straordinarie e/o comunque necessarie per il fabbisogno della figlia.
Essendo maggiorenne, la figlia potrà incontrare i genitori senza limitazioni e condizionamenti e potrà spostare la propria residenza dove riterrà opportuno.
C) ACCORDI ECONOMICI
C.1) I coniugi separandi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco.
C.2) I coniugi dichiarano di non avere proprietà immobiliari o conti correnti in comune.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(NA) il 22/01/1961, e nata a [...] Parte_2 il 17/11/1971, che hanno contratto matrimonio a Cetara (SA) il 12/09/2002 (atto n.
28, Parte II, Serie A, anno 2002);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cetara (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 3127/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'avv.to BIANCO ANGELO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. PASCIÀ MARIA ROSARIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
RICORRENTI con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto iscritto a ruolo in data 30/12/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 12/09/2002, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Cetara (al N. 28, Parte II, serie A, anno 2002). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio
è nata una figlia, (in Napoli il 14/09/2003), le parti hanno indicato Controparte_1 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli
473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 18/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 18/03/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ A) I CONIUGI VIVONO GIÀ SEPARATI CON L'OBBLIGO DEL RECIPROCO
RISPETTO;
A.1) CASA CONIUGALE
A.2) La casa coniugale sita in Terzigno alla Via Benvenuto Cellini n. 29 di proprietà del sig. resterà Pt_1 allo stesso affidata, con tutti i mobili ed arredi ivi contenuti che restano definitivamente attribuiti allo stesso con pieno diritto di disporne liberamente ed autonomamente.
A.3) La sig.ra ha trasferito la propria attuale residenza, dandone tempestivo avviso al coniuge Pt_2 separando, e ha già prelevato dalla casa familiare i soli beni e gli effetti personali;
B) FIGLI
2 La figlia , maggiorenne, arruolatasi nell'Esercito, ha un contratto fino al 2026, è attualmente Controparte_1 economicamente indipendente, pertanto al momento non è previsto alcun mantenimento in favore della stessa. Si precisa, però, che alla scadenza dell'attuale contratto, in caso di non rinnovo, nel frattempo di eventuale nuova occupazione e quindi in caso di necessità il padre si impegna a versare l'importo di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento.
La mamma, invece, si impegna a provvedere, come effettivamente fa, a tutte le spese straordinarie e/o comunque necessarie per il fabbisogno della figlia.
Essendo maggiorenne, la figlia potrà incontrare i genitori senza limitazioni e condizionamenti e potrà spostare la propria residenza dove riterrà opportuno.
C) ACCORDI ECONOMICI
C.1) I coniugi separandi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco.
C.2) I coniugi dichiarano di non avere proprietà immobiliari o conti correnti in comune.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(NA) il 22/01/1961, e nata a [...] Parte_2 il 17/11/1971, che hanno contratto matrimonio a Cetara (SA) il 12/09/2002 (atto n.
28, Parte II, Serie A, anno 2002);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cetara (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3