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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2024, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5716 / 2023 R.G., avente ad oggetto: appello, riservata in decisione all'udienza del 2.4.2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
successore ex lege n.225/2016 a titolo universale di Controparte_1
con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in
[...]
persona del Procuratore Dr. (C.F. Persona_1
, in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, C.F._1
Rep.175858 Racc. 11458 dell'1.10.21 rappresentata e difesa dall'avv.
Armando Pistolese (C.F. ), presso il cui studio C.F._2
elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Casarse , n. 1
- APPELLANTE
E
(C.F. ), residente in C/mare Controparte_2 C.F._3
di Stabia (Na) alla via Nuova Eremitaggio n. 7
1 - APPELLATO CONTUMACE
NONCHÉ
, (C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del Sindaco p.t., dom.to presso la sede comunale al Piazzale S.S.
Giovanni Paolo II in Santa Maria La Carità (NA)
- APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.04.2024, parte appellante ha rassegnato le conclusioni,
riportandosi ai propri scritti difensivi, dei quali ha chiesto l'accoglimento.
Ha, altresì, chiesto riservarsi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha impugnato la sentenza del Giudice Parte_2
di Pace di Gragnano n. 2833/2023, recante RG 3858/2021, depositata il
20.06.2023, non notificata, con la quale è stata accolta, per intervenuta prescrizione, la domanda attorea promossa da , di Controparte_2
annullamento della cartella di pagamento n. 07120110109093991000,
emessa per il mancato pagamento di Tassa smaltimento rifiuti, per Euro
210,08, riferita all'anno 2009, con condanna dell' Parte_1
alla refusione delle spese di lite.
[...]
In particolare, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per i CP_4
seguenti motivi:
- nullità della sentenza impugnata per non aver il Giudice di primo grado dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della
- attesa la competenza Organizzazione_1
del Giudice Tributario nel caso di impugnazione di un estratto di
2 ruolo relativo a debiti tributari non solo con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida,
ma anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla notifica della cartella;
nonché considerato che l'opponente di primo grado, non limitatosi a chiedere l'accertamento della compiuta prescrizione della pretesa creditoria, è entrato nel merito dei fatti deducendo, sia pure implicitamente, la mancata notifica della cartella di pagamento, così mettendo in discussione l'esistenza e/o la validità dell'obbligazione tributaria, ragion per cui il
Gdp adito avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di
Giurisdizione anche per questo ultimo motivo;
- nullità della sentenza impugnata per aver il Gdp accolto l'opposizione di primo grado e non aver dichiarato l'inammissibilità dell'azione proposta per carenza di interesse ad agire;
Parte appellante ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto: - dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario;
- dichiarare inammissibile e improcedibile la domanda di primo grado così
come proposta avverso la cartella di pagamento n. 07120110109093991000;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
Non si sono costituiti e il . Controparte_2 Controparte_3
All'udienza del 02.04.2024 il Giudice ha riservato la causa in decisione.
Va, preliminarmente, rilevata la contumacia di e del Controparte_2
, ritualmente citati e non costituitisi. Controparte_3
Va, preliminarmente, osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante.
3 Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum
iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante, attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi,
una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un su fficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamen te impugnato non è sufficiente che nell'atto d' appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico -giuridico.
Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata dalla parte convenuta, in quanto correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste
4 alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Passando all'esame dei motivi di impugnazione, il difetto di giurisdizione sollevata dall' , relativo al mancato pagamento di tassa Parte_1
smaltimento rifiuti, per euro 210,08, è fondato.
L'oggetto della giurisdizione tributaria è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs.
546/1992, mentre il successivo art. 19 reca l'elenco degli atti impugnabili innanzi le Commissioni Tributarie.
Sono attribuite alla giurisdizione tributaria le seguenti fattispecie: tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale e le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, le pretese di natura tributaria sono impugnabili d inanzi al giudice tributario relativamente agli atti propedeutici all'esecuzione esattoriale:
cartella di pagamento ed avviso di mora (il relativo procedimento è regolato dal d.l.vo n. 546/92).
Sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario gli atti dell'es ecuzione: atto di pignoramento ed atti successivi piuttosto che l'atto oggetto dell'impugnazione.
Ed invero, il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configuranti,
queste, atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando l e
5 cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d), (cfr. Cass. SS.UU.
9840/11; Cass. SS.UU. 5994 del 17.4.2012).
In particolare, nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo,
fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo,
qualora la notificazione sia mancata, sia avven uta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale p retesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in
6 situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis
successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione,
o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Nel caso di impugnazione di estratto ruolo, si è al di fuori delle ipotesi di cui al punto 2), essendo in questione non un atto esecutivo, ma un atto interno.
Va, inoltre, osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
Ord n. 34447/2019), “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata (Cass. SU 5994 del 2012) e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (Cass.
SU 17943 del 2009), è anche vero che per espressa disposizione normativa
(art.2 dlgs 546 del 1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella”.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'oggetto della cartella impugnata siano pagamenti di natura tributaria;
che la cartella è stata notificata in data
07.09.2013, come accertato dal Giudice di Prime Cure e non contestato da parte costituita;
che la prescrizione risulta eccepita relativamente al periodo
7 successivo alla notifica della cartella.
Va, pertanto, recepito il principio, di recente ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione
di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla
notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del
giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica
della cartella, in quanto, restando escluse
dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti
della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il
contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno
della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. SS.UU. N. 16986 del 25.5.2022).
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2
d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguard anti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella.
In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (Cass. S.U., n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo,
Cass. S.U., n.21642/2021 e Cass. S.U., n.1394/2022).
D'altronde, dalla stessa prospettazione di parte opponente si evince che
8 alcuna esecuzione è stata intrapresa in danno di per il Controparte_2
credito in oggetto. Difatti, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, si precisa chiaramente che “a) che l'istante richiedeva all' estratto di ruolo per conoscere la Parte_1
propria situazione debitoria;
b) che dall'estratto di ruolo dall'
[...]
, l'istante rilevava di essere debitore di euro 247,64 in Controparte_5
virtù della cartella di pagamento n. 07120110109093991000 nr di ruolo
2011/0000019 notificata il 07.09.2013; c) che le predette somme fanno
riferimento tributi locali (tasse di smaltimento rifiuti) comminate dal
Comune di Santa Maria La Carità(NA); d) che il diritto e la pretesa
dell'Ente impositore a riscuotere le suddette somme è coperta da
prescrizione estintiva e da decadenza del diritto azionato, attesa la
decorrenza del termine di cinque anni di prescrizione, con la conseguenza
che le cartelle di pagamento e/o il ruolo di cui sopra è da ritenersi nullo,
privo di efficacia, inidoneo a costituire titolo esecutivo;
e) che l'istante ha
interesse ad interrompere l'avanzamento del procedimento di imposizione e
riscossione di tale illegittima cartella e di tale illegittimo ruolo, così da
evitare l'irreversibilità del danno;
f) che sulla questione per cui è causa la
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 19704/15 ha
precisato: "Una lettura costituzionalmente orientata dell'ultima parte del
D.Lgs. n. 546 citato, art. 19, comma, (non esclusa dal tenore letterale del
testo) impone pertanto di ritenere che l'impugnabilità dell'atto pre cedente.
non notificato unitamente all'atto successivo notificato ivi prevista non
costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un
atto del quale il destinatario sia comunque legittimamente venuto a
9 conoscenza e pertanto non escluda la facoltà del medesimo di far valere,
appena avutane conoscenza, la suddetta invalidità che, impedendo la
conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, ha prodotto
l'avanzamento del procedimento di imposizione e riscossione, con relativ o
interesse del contribuente a contrastarlo il più tempestivamente possibile,
specie nell'ipotesi in cui il danno potrebbe divenire in certa misura non più
reversibile se non in termini risarcitori;
g) che Giurisprudenza consolidata
ha, inoltre, statuito: "E' possibile esperire l'opposizione all'esecuzione nelle
forme ordinarie previste dall'art.615 cpc, allorché si contesti la legittimità
dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per
la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti
estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo. (per tutte: Cass. Civ. sez. I
30 Novembre 2006, n. 25538); h) che nessun riscontro riceveva l'istanza di
sgravio inviata a mezzo Pec alla " " Controparte_1
oggi .” Organizzazione_2
Dunque, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione e va fissato apposito termine per la riassunzione.
L'evoluzione giurisprudenziale ancora in atto nella trattata materia, consente di operare l'integrale compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione (dovendosi riformare anche sul punto la sentenza di primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Diana - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_6
[...]
[...] e del , avverso la sentenza n.
[...] Controparte_7
2833/2023, emessa dal Giudice di Pace di Gragnano nel procedimento civile
R.G. 3858/2021, depositata in data 20.06.2023, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
In riforma della sentenza impugnata:
- dichiara il difetto di giurisdizione a favore del Giudice tributario e fissa in mesi 3 il termine per la riassunzione;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 09/04/2024
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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