Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est dott.ssa Fortunata Esposito Giudice. riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. del RGAC 3007 dell'anno 2022 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Soverato (CZ), alla Via Corso Umberto I, n. 102, presso lo studio dell'Avv. Saverio Destito che lo rappresenta e difende giusta procura in calce, allegata al ricorso,
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Catanzaro, alla Via E. De Riso, n. 63, presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Gemelli che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI: con note scritte depositate per l'udienza del 18 dicembre 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le loro conclusioni sullo status, chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto il 28 luglio 2022, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in GA il 18 luglio 2004 con , in Controparte_1
costanza del quale erano nati i figli , nato il [...] e , nato il 22 Per_1 Per_2
aprile 2007, deduceva:
RGAC n. 3007/2022 - Pagina 1 di 9
2. La casa coniugale, di proprietà peraltro dei genitori di , e concessa Parte_1 da quest'ultimi in comodato gratuito e precario al figlio, ubicata in Stalettì in Via Traversa
I di Via Cannalicchio n. 10, rimarrà nella esclusiva disponibilità di Parte_1
(ricorrente), che continuerà ad abitarvi con i figli minori, mentre la Sig.ra Controparte_1
continuerà a vivere presso l'attuale residenza in Via Rosario Aversa n. 15;
[...]
3. I beni mobili presenti nella casa coniugale rimarranno in uso al Signor Parte_1
per la conduzione della vita familiare, mentre la Signora
[...] Controparte_1
ha già provveduto da tempo a ritirare i propri effetti personali;
[...]
4. l'affidamento dei figli minori (nato il [...]) e Persona_3 Per_4
(nato il [...]) in maniera condivisa ad entrambi i coniugi, con prevalente
[...] collocamento presso il padre , nell'abitazione sita in Stalettì in Via Parte_1
Traversa I di Via Cannalicchio n. 10 (già casa coniugale), con facoltà per i coniugi di vederli e tenerli con sé;
5. I minori vivranno presso l'abitazione del padre, ma si potranno recare liberamente presso la dimora della madre, la quale provvederà per il pranzo e la cena qualora i ragazzi lo desidereranno, tenuto conto degli impegni dei ragazzi (scuola e calcio). I tempi saranno volutamente elastici e lasciati alla volontà discrezionale ma concorde dei genitori e comunque tendenzialmente di pari durata, al fine di garantire la presenza, la vicinanza e l'affetto ai minori della figura sia paterna che materna. Il Sabato e la domenica i minori la trascorreranno con la madre. I minori trascorreranno la Vigilia di Natale con la madre e Natale con il Padre, la Vigilia di Capodanno con la madre e Capodanno con il Padre,
Pasqua con la madre e PA con il padre. I figli e trascorre ranno Per_1 Per_5
15 giorni nel periodo estivo presso l'abitazione della madre (luglio -agosto) secondo tempi e modalità da concordare ogni anno in base alle esigenze lavorative ed alla disponibilità delle ferie dei coniugi separandi. Il padre, comunque, previo accordo ed informativa telefonica, potrà trascorrere durante il periodo estivo sopra indicato ogni giorno alcune ore con i figli.
6. I minori soggiaceranno alla potestà congiunta di entrambi i genitori, che concorderanno e parteciperanno in eguale misure alle esigenze straordinarie dei minori nel momento in cui le stesse si dovessero presentare;
RGAC n. 3007/2022 - Pagina 2 di 9 7. I coniugi si dichiarano autonomi economicamente, e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
8. il Sig. verserà alla Sig.ra ogni primo del Parte_1 Controparte_1 mese la somma di € 250,00 a titolo di mantenimento dei figli per rispondere alle esigenze e necessità dei minori, onde garantire che i minori possano restare a pranzo ed a cena dalla loro madre ogni qualvolta lo desidereranno e lo manifesteranno.
9. I genitori si suddivideranno al 50% i tickets sanitari, le spese mediche non coperte dal
S.S.N. in quanto necessitate (quelle specialistiche dovranno essere preventivamente concordate), e quelle scolastiche per essere rimborsate dovranno essere documentate.
10. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle as pirazioni dei figli.
11. Le spese relative alle attività dei ragazzi, nello specifico scuola calcio saranno sostenute dal padre;
Parte_1
12. I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti (passaporto e/o carta d'identità).
13. Per le spese di giudizio entrambi i coniugi hanno richiesto ed ottenuto dal COA di
Catanzaro l'ammissione al Gratuito patrocinio”;
2) che dalla comparizione dei coniugi all'udienza Presidenziale dell'1 dicembre 2020, i coniugi avevano vissuto separatamente, senza mai riconciliarsi o ripristinare la comunione materiale e spirituale;
3) che vani si erano rivelati i tentativi per giungere ad un divorzio congiunto.
Tanto premesso, adiva l'intestato Tribunale per sentir pronunciare Parte_1 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Sull'Affidamento: i figli minori (nato il Persona_3
19/09/2005) e (nato il [...]) continueranno ad essere affidati in Persona_4
maniera condivisa ad entrambi i coniugi, con prevalente collocamento presso il ricorrente nell'abitazione sita in Stalettì in Via Traversa I di Via Cannalicchio n. 10 (già casa coniugale), con facoltà per i coniugi di vederli e tenerli con sé secondo le seguenti modalità:
i minori vivranno presso l'abitazione del padre, si potranno recare comunque liberamente presso la dimora della madre la quale provvederà per il pranzo e la cena qualora i ragazzi
RGAC n. 3007/2022 - Pagina 3 di 9 lo desidereranno, tenuto conto degli impegni dei ragazzi (scuola e calcio). I tempi saranno volutamente elastici e lasciati alla volontà discrezionale ma concorde dei genitori e comunque tendenzialmente di pari durata, al fine di garantire la presenza, la vicinanza e l'affetto ai minori della figura sia paterna che materna. Il Sabato e la domenica i minori la trascorreranno con la madre. I minori trascorreranno la Vigilia di Natale con la madre e
Natale con il Padre, la Vigilia di Capodanno con la madre e Capodanno con il Padre,
Pasqua con la madre e PA con il padre. I figli e trascorreranno Per_1 Per_5
15 giorni nel periodo estivo presso l'abitazione della madre (luglio-agosto) secondo tempi e modalità da concordare ogni anno in base alle esigenze lavorative ed alla disponibilità delle ferie dei coniugi separandi. Il padre, comunque, previo accordo ed informativa telefonica, potrà trascorrere durante il periodo estivo sopra indicato ogni giorno alcune ore con i figli. I minori soggiaceranno alla potestà congiunta di entrambi i genitori, che concorderanno e parteciperanno in eguale misure alle esigenze straordinarie dei minori nel momento in cui le stesse si dovessero presentare;
In virtù dell'affidamento condiviso le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. I genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
SUGLI ASPETTI ECONOMICI: I coniugi si dichiarano autonomi economicamente, e continueranno a a provvedere ciascuno al proprio mantenimento;
il Sig. Parte_1 verserà alla Sig.ra ogni primo del mese la somma di € 250,00 a Controparte_1
titolo di mantenimento dei figli per rispondere alle esigenze e necessità dei minori, onde garantire che i minori possano restare a pranzo ed a cena dalla loro madre ogni qualvolta lo desidereranno e lo manifesteranno. I genitori si suddivideranno al 50% i tickets sanitari, le spese mediche non coperte dal S.S.N. in quanto necessitate (quelle specialistiche dovranno essere preventivamente concordate), e quelle scolastiche per essere rimborsate dovranno essere documentate. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
RGAC n. 3007/2022 - Pagina 4 di 9 e delle aspirazioni dei figli. Le spese relative alle attività dei ragazzi, nello specifico scuola calcio saranno sostenute dal padre;
Parte_1
I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti (passaporto e/o carta d'identità). Per le spese di giudizio Parte_1
ha richiesto ed ottenuto dal COA di Catanzaro l'ammissione al Gratuito
[...] patrocinio”.
1.1. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 maggio 2023 con la quale contestava in fatto ed in diritto la fondatezza delle circostanze dedotte in ricorso.
In particolare, esponeva che l'abitazione coniugale non era mai stata quella indicata dal ma l'alloggio popolare ATERP sito nel medesimo Comune, alla Via Batia, n. 16, Pt_1 originariamente assegnata ai genitori del ricorrente i quali, nell'anno 1999 si erano trasferiti nell'immobile ubicato alla Via Traversa I di Via Cannalicchio n. 10, avendo acquistato due appartamenti: l'uno intestato sia alla madre del ricorrente che alla zia, mentre il secondo ai figli, e al sol fine di non perdere l'assegnazione dell'alloggio ATERP. Parte_1 Per_6
Deduceva, altresì, che detto immobile veniva ceduto in data 25 febbraio 2022 (e, dunque, cinque mesi prima del deposito del ricorso introduttivo) all'anziana madre del ricorrente, in maniera “chiaramente simulata in quanto, nell'abitazione acquistata dall'anziana madre continua ad abitare il fratello del ricorrente”, al sol fine di “evitare che il Tribunale possa adottare provvedimenti a tutela della moglie indigente e a far passare il ricorrente che lavora ed ha reddito come persona disagiata”.
Rappresentava, inoltre, che il matrimonio si era deteriorato a causa della condotta irriguardosa ed irrispettosa tenuta dal ricorrente nei riguardi della moglie trattata alla pari di una “colf” ma senza busta paga”, costretta a sopportare una vita di stenti e di privazioni”, oltre a continui maltrattamenti psicologici ed umiliazioni.
In ultimo, esponeva che mentre la resistente traeva la sua unica fonte di sostentamento dal reddito di cittadinanza, pari ad € 680,00 mensili, le esigue condizioni economiche indicate dal ricorrente non corrispondevano al suo effettivo tenore di vita, avendo egli fatto viaggi all'estero, acquistato in contanti una vettura del valore di € 28.000,00 ed una imbarcazione del valore di € 70.000,00.
RGAC n. 3007/2022 - Pagina 5 di 9 Tanto premesso, chiedeva – nell'ipotesi in cui il tentativo di conciliazione non avesse avuto esito positivo – di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché “1)
Assegnare - ex art. 337 sexies cc - la casa coniugale RP (comunque casa popolare) di Via
Batia 16 in Stalettì, alla sig.ra ed ai due figli minori Controparte_1
( nato il [...] e nato il [...]) dei quali si Persona_3 Persona_7
occupa la madre. Ordinare di conseguenza al ricorrente di consegnare le chiavi di casa alla resistente e di provvedere, entro 10 giorni, a traslocare altrove;
il predetto può reperire facilmente un appartamento in locazione avendo ampie possibilità economiche come si desume dall'acquisto “voluttuario” fatto di € 28.000,00.
Del resto, il predetto avendo venduto alla madre il 25/02/2022, l'ambio appartamento da 6 stanze sito in Via Traversa I di Via Cannalicchio 10 avrà realizzato un lauto guadagno tale da potersi permettere una casa in locazione o acquistare altro immobile.
2) Ordinare al sig. di corrispondere a titolo di mantenimento per Parte_1 la moglie (casalinga) e per i figli minori la somma mensile di € 800,00 con rivalutazione
ISTAT, nonché autorizzare la moglie ad incassare per intero dall' la quota CP_2
dell'assegno unico pari ad € 175,00, che per metà viene incassata dal marito e che utilizza per se stesso.
3) Disporre inoltre l'affido condiviso con collocazione dei figli, per loro espresso desiderio, presso l'abitazione della madre i quali ormai grandi (uno di anni 17 e l'altro di 16) possono essere sentiti dal Tribunale.
Per quanto attiene al diritto di visita non sussistono problemi.
La resistente rifiuta di concedere al coniuge il nulla osta al passaporto”.
2. Differita l'udienza del 4 maggio 2023 per mancata comparizione della resistente, giustificata da certificazione medica, all'udienza del 5 ottobre 2023 – preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione – il Presidente delegato procedeva con l'audizione del figlio minore, e, con separata ordinanza del 16 ottobre 2023, disponeva la Per_2 modifica delle vigenti condizioni della separazione dei coniugi relativamente al collocamento del minore presso la madre, alla quale assegnava, pertanto, la casa Per_2 familiare. Disponeva, inoltre, che il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio secondo i tempi e le modalità previste per la madre nell'accordo di separazione consensuale, mentre confermava nel resto le vigenti condizioni.
RGAC n. 3007/2022 - Pagina 6 di 9 Quindi, nominava il G.I. dinnanzi al quale, previa comunicazione degli atti al P.M., rinviava la causa per la comparizione e trattazione, fissando all'uopo l'udienza del giorno
18 gennaio 2024.
1.3. Avverso la citata ordinanza il ricorrente proponeva reclamo dinnanzi alla Corte di
Appello di Catanzaro per aver il Presidente delegato – in assenza dei presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. - disposto l'automatica assegnazione della casa coniugale a lla resistente, atteso che era pacificamente emerso che il figlio minore “già da tempo Per_2 era andato a vivere presso la madre”.
Nel costituirsi in giudizio, aveva contestato “l'avverso reclamo Controparte_1 in ordine all'individuazione della casa coniugale che assumeva essere l'abitazione sita in
Stalettì, via Batia, n. 16” chiedendo a sua volta che venisse ordinato “al reclamante di consegnare le chiavi di casa alla resistente e di provvedere a Parte_1 traslocare altrove”.
Il reclamo veniva accolto dalla Corte di Appello sul presupposto che costituiva
“circostanza non contestata che lo stesso figlio minore , sentito dal Presidente Per_2 delegato del Tribunale di Catanzaro, ha dichiarato di vivere già da tempo presso la madre
(cfr. reclamo, pag 11, e note di udienza reclamane del 4.12.2023, pag. 8), con la conseguenza che è venuta meno la “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli minori a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti”.
L'adita Corte di Appello, infatti, “assorbita ogni altra questione relativa all'individuazione della casa coniugale” riformava l'ordinanza impugnata nella parte in cui assegnava a la casa coniugale, statuendo che nulla doveva Controparte_1 disporsi in merito, mentre dichiarava l'inammissibilità del reclamo incidentale.
1.4. Con note scritte depositate per l'udienza del 5 novembre 2024, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status. Precisate, pertanto le conclusioni all'udienza del 18 dicembre 2024, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 20 gennaio 2025, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento, poiché ricorrono tutte le condizioni richieste dalla legge.
Ai sensi dell'art. 3, n. 2, della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, “per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte
RGAC n. 3007/2022 - Pagina 7 di 9 ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia tras formato in consensuale”.
Ebbene dalla documentazione prodotta si evince che, a seguito dell'instaurazione del giudizio per la separazione giudiziale, i coniugi comparivano all'udienza presidenziale del
1 dicembre 2020 e la separazione era omologata alle condizioni concordate dai c oniugi con decreto del 10 febbraio 2021.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente, dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale, la proposta domanda di divorzio, nonché la conflittualità che anima i coniugi, rendono palese che l'affectio coniugalis è irrimediabilmente venuto meno.
Ricorrendo, dunque, senza dubbio le condizioni previste dall'art 709 bis c.p.c. deve essere pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati, con pronuncia parziale, atteso che per tale declar atoria non appare necessaria alcuna ulteriore istruzione e che la sua sollecita definizione è senz'altro di interesse apprezzabile per le parti.
3. Dovendo il giudizio proseguire in ordine alle ulteriori domande formulate dai coniugi, deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al Giudice Istruttore designato.
4. Poiché la presente sentenza non definisce il processo, la statuizione relativa alla liquidazione delle spese va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in GA
(CZ) il 18 luglio 2004 da , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile CP_3 del Comune di Stalettì (CZ), Anno 2004, Ufficio 1, n. 4, Parte II, Serie B;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Stalettì (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
RGAC n. 3007/2022 - Pagina 8 di 9 g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo innanzi al Giudice
Istruttore designato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti;
4) rinvia la statuizione in ordine alle spese e competenze del giudizio alla decisione definitiva.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 21 gennaio 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 3007/2022 - Pagina 9 di 9