Art. 20.
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.
Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformita' delle concrete necessita' delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze della istruzione professionale.
In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione puo' assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.
Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo puo' essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della, sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.
Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformita' delle concrete necessita' delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze della istruzione professionale.
In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione puo' assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.
Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo puo' essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della, sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.