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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/05/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16186/2023, cui è riunita la causa iscritta al N. R.G. 3264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16186/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PISELLI DIEGO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA GABRIELE CAMOZZI 106 24121 BERGAMO presso il difensore avv. PISELLI
DIEGO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CALLARELLI ANNALISA e dell'avv. BORRINI SILVIA, elettivamente domiciliata in VIA
VETULONIA 2 BOLOGNA presso il difensore avv. CALLARELLI ANNALISA
CONVENUTA
cui è riunita la causa iscritta al N. R.G. 3264/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PISELLI DIEGO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA GABRIELE CAMOZZI 106 24121 BERGAMO presso il difensore avv. PISELLI
DIEGO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CALLARELLI ANNALISA e dell'avv. BORRINI SILVIA, elettivamente domiciliata in VIA
pagina 1 di 10 VETULONIA 2 BOLOGNA presso il difensore avv. CALLARELLI ANNALISA
OPPOSTA
Oggetto: Agenzia – Opposizione a d.i. n. 662/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attrice (opponente) così conclude:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, per i motivi di cui in atti,
1. accertare e dichiarare che non si è mai formato alcun contratto tra la società e la Parte_1
società in relazione alle prestazioni di cui in controversia o comunque accertare la CP_1
nullità di un eventuale contratto per difetto di sottoscrizione di entrambe le parti;
2. in subordine pronunciare la risoluzione del contratto tra le parti relativo alle prestazioni di cui in atti di cui si accertasse l'esistenza per inadempimento della convenuta e comunque CP_1
accertare il valido esercizio dell'eccezione di inadempimento da parte dell'attrice Parte_2
3. in ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta non ha titolo al pagamento di CP_1
compensi per intermediazione commerciale ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e di ogni altra applicabile disposizione di legge;
4. sempre in ogni caso accertare e dichiarare che è priva di titolo la pretesa avanzata nei confronti della dalla convenuta per il pagamento delle somme indicate in atti e Parte_1 CP_1 accertare e dichiarare altresì l'inesistenza di ogni ulteriore credito eventuale della società nei CP_1
confronti della società per le prestazioni di cui in atti. Pt_1
in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 662/2024 del 20/02/2024, RG n. 15548/2023, Repert. n.
669/2024 del 21/02/2024.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre contributo forfetario, IVA e CPA”.
La convenuta (opposta) così conclude:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via principale, rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate dalla società in quanto infondate, in Parte_1
fatto e in diritto e, comunque, non provate, per le ragioni tutte esposte in atti conseguentemente, in ragione della disposta riunione con il procedimento RG n. 3264/2024 confermare il decreto ingiuntivo n. 662/2024 n. RG 15548/2023 emesso il 20/02/2024 dal Tribunale di
Bologna.
In ogni caso e comunque, anche in via riconvenzionale,
pagina 2 di 10 accertare e dichiarare l'esistenza e la legittimità del diritto di credito della società
[...]
nei confronti di pari a Euro 109.800,00 IVA inclusa, per le Controparte_1 Parte_1
motivazioni tutte esposte in atti e conseguentemente condannare a pagare a Parte_1 CP_1
il predetto importo, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo CP_1 Controparte_1
effettivo.
In ogni caso e comunque condannare al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. cagionati a Parte_1 [...]
per le motivazioni tutte esposte in atti. Controparte_1
Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, per le ragioni meglio esposte in atti”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, esponendo: Controparte_1
- che essa istante, operando nel settore dell'impiantistica elettrica industriale, aveva instaurato, nell'anno 2020, “una relazione di fornitura con la società CTM – Compagnia Tecnica Motori – di
Cesano Boscone (MI)”;
- che in quel periodo era venuta in contatto con la società che Controparte_1
si era offerta di prestare attività di consulenza relativa alla trattativa commerciale con la predetta società CTM e con altri;
- che, su sollecitazione della società essa istante aveva quindi sottoscritto, in data 3 CP_1 novembre 2020, un “accordo di collaborazione” con quest'ultima società, che invece non aveva mai sottoscritto tale contratto;
- che, in particolare, l'accordo in questione prevedeva lo svolgimento, da parte della società CP_1 di una serie di attività, ossia “instaurazione contatti/relazioni con i Committenti (…) assistenza tecnico- commerciale nella procedura/formalità di prequalifica e qualifica nella gara indetta dal Committente
(…) trasmissione a di eventuali richieste del Committente quanto a specifiche tecniche o Pt_1 ulteriori informazioni (…) assistenza nella preparazione di preventivi e nella presentazione dell'offerta richiesta dal Committente e relativa documentazione amministrativa (…) programmazione e pianificazione di incontri tecnico-commerciali e partecipazione agli stessi (…) negoziazione, su espresso specifico incarico scritto di di clausole e condizioni tecnico-contrattuali (…) Pt_1
mantenimento dei rapporti con il Committente durante tutto il periodo intercorrente tra la
pagina 3 di 10 presentazione dell'offerta e la decisione di affidamento dell'ordine”;
- che, quanto al compenso, il medesimo accordo prevedeva la corresponsione di un “compenso maturabile in caso di effettiva assegnazione a e buon fine del Contratto di Appalto”, Pt_1 determinato applicando una percentuale pari al 3%, da corrispondere in “quote proporzionali in corrispondenza degli incassi relativi agli stati di avanzamento lavori come definiti e remunerati in forza del contratto di appalto, previa emissione di regolare fattura, con pagamento a 30 gg. d.f.f.m.”, con la possibilità di “rinegoziazione in ribasso” del compenso, da definire comunque prima della sottoscrizione del contratto con il cliente in funzione della specifica complessità e redditività del progetto durante la fase di negoziazione con il cliente;
- che essa istante aveva condotto in via del tutto autonoma la “relazione contrattuale” con la società
CTM senza alcun intervento della società che non solo non aveva mai restituito il modulo CP_1
contrattuale con la sua sottoscrizione, ma non aveva neppure svolto in concreto alcuna attività fra quelle previste nel citato contratto;
- che in tempi recenti la società aveva, peraltro, preteso il pagamento, da parte di essa istante, CP_1 della somma di € 90.000,00, richiamando il citato contratto, a titolo di compenso per “intermediazione
e per servizi”, anche tramite legale, ed il 21 novembre 2023 era pervenuta fattura elettronica, per la somma predetta, con causale “compenso per consulenza – progetto CTM/Meta Energia S.p.A centrale di Castellanza (VA) Rif. Accordo Commerciale Baffetti-Gamma del 3 novembre 2020 e successiva appendice del settembre 2021”.
Sulla base di tali premesse l'attrice deduceva l'inesistenza di qualsiasi contratto tra le parti e, comunque, la nullità dello stesso per l'assenza di sottoscrizione della società rilevava, poi, CP_1 che, non avendo quest'ultima società svolto alcuna prestazione, fra quelle previste in contratto, essa istante era legittimata a chiedere la risoluzione per inadempimento o, comunque, a sollevare eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; evidenziava, infine, che, nell'ipotesi in cui fossero accertate la validità del contratto e l'esecuzione delle prestazioni in esso dedotte, nessun importo era dovuto ostandovi il disposto di cui all'art. 6 della legge 39/1989, vertendosi in ipotesi di intermediazione commerciale e non essendo la società iscritta nei ruoli camerali dei mediatori. CP_1
E concludeva chiedendo, in via principale, che venisse accertata e dichiarata l'inesistenza o la nullità del contratto, in via subordinata che venisse dichiarata la risoluzione del contratto, e, in ogni caso, che venisse accertato che la società non aveva “titolo al pagamento dei compensi per CP_1 intermediazione commerciale ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 febbraio 1989 n. 39” e che nulla era dovuto per le prestazioni in questione. pagina 4 di 10 Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta che CP_1
contestava la fondatezza della domanda attrice di accertamento negativo del credito, in quanto infondata in fatto e in diritto, e, in via riconvenzionale, chiedeva che venisse accertata la sussistenza del credito per complessivi € 109.800,00, IVA inclusa, nei confronti dell'attrice, con condanna della stessa al pagamento del predetto importo in suo favore, con gli interessi moratori, rappresentando che era pendente altro giudizio promosso dalla medesima attrice con atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ed invero, la società aveva conseguito in data 20 febbraio 2024 decreto ingiuntivo n. CP_1
662/2024, immediatamente esecutivo, per l'importo di complessivi € 109.800,00, IVA compresa, nei confronti della società a titolo di corrispettivo per l'attività di consulenza svolta, Parte_1
oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Con autonomo atto di citazione – causa iscritta al n. 3264/2024 RG – la società aveva Pt_1
proposto opposizione avverso tale decreto sollevando eccezione di prescrizione del credito vantato dalla società ed esponendo, nel merito, le medesime ragioni poste a fondamento della CP_1
domanda di accertamento negativo del credito in merito alla inesistenza del contratto ed alla sua nullità, in merito all'inadempimento della società e in ordine all'operatività dell'art. 6 della legge CP_1
39/1989.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, la società costituitasi in quel giudizio, aveva CP_1 chiesto il rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza e deducendo l'esistenza e validità dell'accordo concluso dalle parti, lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, l'inapplicabilità della legge 39/1989, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
ed aveva altresì chiesto la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese ed al risarcimento ex art. 96 c.p.c..
Rigettata l'istanza di sospensione formulata ex art. 649 c.p.c., e disposta la riunione delle cause, veniva fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c..
Depositate le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, all'udienza del 24 aprile 2025 la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.
* * *
1.
Assume l'attrice che l'accordo concluso dalle parti in data 3 novembre 2020 – accordo in forza del quale la convenuta società si sarebbe impegnata a svolgere le attività in esso specificamente CP_1
indicate a titolo di supporto commerciale ed assistenza ai fini della instaurazione di contatti e del pagina 5 di 10 successivo perfezionamento di un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di una centrale della potenza elettrica da eseguire presso lo stabilimento Metapower 1 s.r.l. situato a Castellanza – sarebbe inesistente e, comunque, invalido in difetto di sottoscrizione, da parte della convenuta società
del contratto stesso. CP_1
L'assunto è infondato.
Ed invero, pacifica essendo la conclusione dell'accordo (tanto che la stessa attrice deduce di avere sottoscritto il contratto ed evidenzia nell'atto di citazione che “su sollecitazione della la CP_1
(aveva) pertanto sottoscritto in data 3 novembre 2020 un “Accordo di collaborazione (…)”), Pt_1 del tutto irrilevante è l'avvenuta sottoscrizione o meno del contratto ad opera della società CP_1
Nella specie, infatti, non si verte in ipotesi di contratto per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam, sicché, a prescindere dalla sottoscrizione (anche) della società il contratto deve CP_1 ritenersi perfezionato per essere a tal fine sufficiente l'incontro delle volontà di entrambe le parti.
Del resto, l'esistenza e la validità dell'accordo concluso dalle parti (di cui alla scrittura prodotta dalla stessa attrice) sono comprovate dalle comunicazioni di quest'ultima (con la convenuta società
in data 1, 7 e 13 settembre 2021 (delle quali si dirà meglio in seguito), con le quali si dava CP_1 atto e si confermava l'intervenuta revisione del compenso spettante alla società CP_1
Con l'effetto che la domanda attrice tesa alla declaratoria di “inesistenza” o nullità del contratto va rigettata.
2.
Del pari infondato è l'assunto dell'attrice secondo cui nessuna attività fra quelle previste nell'accordo sarebbe stato svolto dalla società convenuta.
Premesso che è pacifica – trattandosi di circostanza non contestata – la conclusione del contratto di appalto tra l'attrice e la società CTM, va osservato come lo svolgimento dell'attività oggetto dell'accordo intercorso tra le parti (società e società si possa desumere, in Pt_1 CP_1 maniera inequivoca, dalla corrispondenza intercorsa anche dopo la conclusione dell'appalto, laddove con le citate comunicazioni i referenti della società hiedevano l'invio della “revisione” (in Pt_1
riduzione) del compenso inizialmente pattuito (e ciò trova giustificazione nella espressa previsione contrattuale della possibilità di accordo di riduzione del compenso inizialmente pattuito nella misura del 3%: cfr. clausola 4.7 dell'Accordo di collaborazione).
Nella mail inviata l'1 settembre 2021 (socio della società cfr. visura Persona_1 Pt_1
pagina 6 di 10 prodotta con il doc. 1 dall'attrice nel proc. riunito n. 3264/2024 RG) chiedeva, infatti, al legale rappresentante della società (“a seguito acquisizione da parte di del progetto per la CP_1 Pt_1 centrale a Castellanza e successiva negoziazione con lei della fee commerciale al 2%”) di inviargli la
“revisione del nostro accordo e/o addendum che rifletta tale modifica” (cfr. doc. 4 della convenuta nel proc. n. 16186/2023 RG).
Con successiva comunicazione del 7 settembre 2021, in risposta a mail del legale rappresentante della società relativa alla revisione del prezzo, (anch'egli socio della società CP_1 Persona_2
e, come emerge dalla stessa comunicazione, Direttore generale – General Manager – di Pt_1 tale società) rispondeva che si poteva “procedere” con “il contratto € 90.000,00” (così confermando l'entità del compenso spettante alla società (cfr. doc. 6 di parte convenuta), mentre il CP_1
successivo 13 settembre 2021 ancora proponeva la suddivisione dell'importo di € Persona_1
90.000,00 in “4 tranches a partire dal primo pagamento ricevuto dal cliente” (cfr. doc. 7 di parte convenuta).
Ad ulteriore conferma vale il successivo scambio di mail tra la società e la società Pt_1
laddove, alla richiesta di informazioni del legale rappresentante di quest'ultima circa la CP_1
possibilità di emettere le fatture (evidentemente per il compenso), senza nulla Persona_2 rilevare in ordine all'attività espletata, si limitava a rispondere di non avere ancora ricevuto nessun
“incasso”, riservandosi ogni ulteriore comunicazione circa le date dei “SAL” (cfr. doc.ti 8 e 9 di parte convenuta, datati rispettivamente 18 e 20 ottobre 2021, laddove in tale ultima comunicazione si legge
“Schieppati buongiorno, non abbiamo ricevuto nessun incasso finora, appena avremo le date dei vari
SAL le comunichiamo (…)”).
E che la società CTM avesse poi corrisposto l'intero corrispettivo del contratto di appalto alla società
– all'epoca della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo – si desume dalla Pt_1
comunicazione inviata dalla società CTM alla società in data 12 settembre 2023: CP_1
comunicazione con la quale la società CTM aveva informato la società di avere provveduto, CP_1
a quella data (ossia nel mese di settembre 2023), a corrispondere alla società il 100% del Pt_1 corrispettivo (pari ad € 4.109.000,00) dell'appalto avente ad oggetto la realizzazione della centrale di produzione di energia elettrica (cfr. doc. 11 di parte convenuta). D'altro canto, l'avvenuto pagamento integrale dell'appalto non è stato mai contestato dall'attrice.
E' dunque evidente, alla luce di una valutazione complessiva della corrispondenza intercorsa tra le parti e del tenore dell'accordo commerciale concluso il 3 novembre 2020, lo svolgimento dell'attività oggetto di tale accordo da parte della convenuta. pagina 7 di 10 Ne consegue il rigetto della domanda di risoluzione del contratto, proposta in via subordinata dalla convenuta.
3.
Né può ritenersi l'applicabilità, nella specie, della legge n. 39 del 1989 (e segnatamente dell'art. 6) con la conseguente esclusione del diritto della convenuta alla provvigione, come pure sostenuto dall'attrice sul rilievo che l'attività in questione sarebbe riconducibile alla c.d. mediazione negoziale (o atipica).
Innanzitutto va evidenziata la diversità dell'attività oggetto dell'accordo “commerciale” in questione rispetto alla mediazione c.d. atipica, essendo nell'attività oggetto dell'accordo in questione ricompresi veri e propri servizi di consulenza, laddove nell'accordo stesso si fa espresso riferimento, tra l'altro, all'assistenza tecnico-commerciale, alla assistenza nella preparazione di preventivi e nella presentazione dell'offerta richiesta dal Committente e relativa documentazione amministrativa, alla programmazione e pianificazione di incontri tecnico-commerciali e partecipazione agli stessi, alla negoziazione di clausole e condizioni tecnico-contrattuali: attività, queste, che escludono la riconducibilità dell'accordo ad una mediazione c.d. atipica.
A ciò consegue l'infondatezza anche dell'eccezione di prescrizione sollevata – nel solo proc. n.
3264/2024 di opposizione a decreto ingiuntivo – ai sensi dell'art. 2950 c.c., non vertendosi nella specie, per le ragioni appena dette, in tema di mediazione.
In ogni caso, anche a voler ricondurre allo schema della mediazione c.d. atipica la fattispecie in esame,
l'attrice non ha provato – come era suo onere – lo svolgimento in modo professionale e continuativo di attività di “mediazione” c.d. atipica da parte della società convenuta, non costituendo, nella specie, oggetto dell'affare beni immobili o aziende.
Ed invero, conformemente all'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 19161/2017, richiamata dalla stessa attrice), la c.d. mediazione atipica (“fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale)” che “ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni”), “per il suo estrinsecarsi in attività di intermediazione, rientra nell'ambito di applicabilità della disposizione prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 39 del 1989, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione per il caso in cui oggetto dell'affare siano beni immobili o aziende”; mentre, qualora oggetto dell'affare siano altre tipologie di beni (“e segnatamente beni mobili”), “l'obbligo di iscrizione sussiste solo per chi svolga la detta attività in
pagina 8 di 10 modo non occasionale e quindi professionale o continuativo” (“Ove ricorra tale ipotesi, anche per
l'esercizio di questa attività è richiesta l'iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione di cui al menzionato art. 2 della citata legge n. 39 del 1989 (ora, a seguito dell'abrogazione del ruolo dei mediatori, la dichiarazione di inizio di attività alla Camera di commercio, ai sensi dell'art. 73 del
d.lgs. n. 59 del 2010), ragion per cui il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, il diritto alla provvigione”).
Né – contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice – la natura professionale potrebbe desumersi dalle affermazioni contenute nella comparsa di risposta (laddove si legge: “ è una società operante CP_1 nel settore dell'energia che, tra le altre cose, fornisce consulenza e assistenza tecnico-commerciale alle imprese ai fini dell'acquisizione, come nel caso di specie, di progetti volti alla realizzazione di nuovi impianti di energia. In quest'ambito, infatti, presta la propria assistenza e il proprio CP_1
supporto affiancando le società interessate a sviluppare la propria attività, creando opportunità di business oltre che sinergie tra gli operatori”: cfr. memoria di replica), non essendo tali affermazioni riferibili all'oggetto della mediazione c.d. atipica, stante il precipuo riferimento ad attività di consulenza ed assistenza tecnico-commerciale.
Così come non è dirimente il richiamo contenuto nella visura camerale della società posto CP_1
che ciò che assume rilievo, al fine di valutare la continuità e professionalità dello svolgimento della mediazione c.d. atipica, è l'attività in concreto svolta.
4.
Alla luce delle medesime considerazioni deve, dunque, ritenersi infondata (anche) l'opposizione proposta dall'attrice (opponente) avverso il decreto ingiuntivo n. 662/2024 (nel proc. riunito n.
3264/2024); con l'effetto che, risultando accertato il diritto dell'opposta al pagamento del compenso concordato pari all'importo di € 90.000,00, oltre all'IVA, e così per complessivi € 109.800,00 di cui alla fattura n. 6/001 del 21 novembre 2023, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, va confermato tale decreto (con assorbimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta nel proc. n. 16186/2023 RG).
5.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo all'assenza di attività istruttoria, in complessivi € 12.027,00, di cui € 11.268,00 per compensi ed € 759,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovute per legge.
Non sussistono, per contro, i presupposti per la pronuncia, richiesta dalla convenuta, ex art. 96 c.p.c..
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta Parte_1 [...] nel proc. n. 16186/2023 RG e l'opposizione proposta – nel proc. riunito Controparte_1
n. 3264/2024 RG – avverso il decreto ingiuntivo n. 662/2024, già esecutivo, che per l'effetto conferma;
2) condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta Parte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in complessivi € 12.027,00, di cui € Controparte_1
11.268,00 per compensi ed € 759,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, come e se dovute per legge.
Bologna, così deciso il 24 maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16186/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PISELLI DIEGO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA GABRIELE CAMOZZI 106 24121 BERGAMO presso il difensore avv. PISELLI
DIEGO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CALLARELLI ANNALISA e dell'avv. BORRINI SILVIA, elettivamente domiciliata in VIA
VETULONIA 2 BOLOGNA presso il difensore avv. CALLARELLI ANNALISA
CONVENUTA
cui è riunita la causa iscritta al N. R.G. 3264/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PISELLI DIEGO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA GABRIELE CAMOZZI 106 24121 BERGAMO presso il difensore avv. PISELLI
DIEGO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CALLARELLI ANNALISA e dell'avv. BORRINI SILVIA, elettivamente domiciliata in VIA
pagina 1 di 10 VETULONIA 2 BOLOGNA presso il difensore avv. CALLARELLI ANNALISA
OPPOSTA
Oggetto: Agenzia – Opposizione a d.i. n. 662/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attrice (opponente) così conclude:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, per i motivi di cui in atti,
1. accertare e dichiarare che non si è mai formato alcun contratto tra la società e la Parte_1
società in relazione alle prestazioni di cui in controversia o comunque accertare la CP_1
nullità di un eventuale contratto per difetto di sottoscrizione di entrambe le parti;
2. in subordine pronunciare la risoluzione del contratto tra le parti relativo alle prestazioni di cui in atti di cui si accertasse l'esistenza per inadempimento della convenuta e comunque CP_1
accertare il valido esercizio dell'eccezione di inadempimento da parte dell'attrice Parte_2
3. in ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta non ha titolo al pagamento di CP_1
compensi per intermediazione commerciale ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e di ogni altra applicabile disposizione di legge;
4. sempre in ogni caso accertare e dichiarare che è priva di titolo la pretesa avanzata nei confronti della dalla convenuta per il pagamento delle somme indicate in atti e Parte_1 CP_1 accertare e dichiarare altresì l'inesistenza di ogni ulteriore credito eventuale della società nei CP_1
confronti della società per le prestazioni di cui in atti. Pt_1
in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 662/2024 del 20/02/2024, RG n. 15548/2023, Repert. n.
669/2024 del 21/02/2024.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre contributo forfetario, IVA e CPA”.
La convenuta (opposta) così conclude:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via principale, rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate dalla società in quanto infondate, in Parte_1
fatto e in diritto e, comunque, non provate, per le ragioni tutte esposte in atti conseguentemente, in ragione della disposta riunione con il procedimento RG n. 3264/2024 confermare il decreto ingiuntivo n. 662/2024 n. RG 15548/2023 emesso il 20/02/2024 dal Tribunale di
Bologna.
In ogni caso e comunque, anche in via riconvenzionale,
pagina 2 di 10 accertare e dichiarare l'esistenza e la legittimità del diritto di credito della società
[...]
nei confronti di pari a Euro 109.800,00 IVA inclusa, per le Controparte_1 Parte_1
motivazioni tutte esposte in atti e conseguentemente condannare a pagare a Parte_1 CP_1
il predetto importo, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo CP_1 Controparte_1
effettivo.
In ogni caso e comunque condannare al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. cagionati a Parte_1 [...]
per le motivazioni tutte esposte in atti. Controparte_1
Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, per le ragioni meglio esposte in atti”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, esponendo: Controparte_1
- che essa istante, operando nel settore dell'impiantistica elettrica industriale, aveva instaurato, nell'anno 2020, “una relazione di fornitura con la società CTM – Compagnia Tecnica Motori – di
Cesano Boscone (MI)”;
- che in quel periodo era venuta in contatto con la società che Controparte_1
si era offerta di prestare attività di consulenza relativa alla trattativa commerciale con la predetta società CTM e con altri;
- che, su sollecitazione della società essa istante aveva quindi sottoscritto, in data 3 CP_1 novembre 2020, un “accordo di collaborazione” con quest'ultima società, che invece non aveva mai sottoscritto tale contratto;
- che, in particolare, l'accordo in questione prevedeva lo svolgimento, da parte della società CP_1 di una serie di attività, ossia “instaurazione contatti/relazioni con i Committenti (…) assistenza tecnico- commerciale nella procedura/formalità di prequalifica e qualifica nella gara indetta dal Committente
(…) trasmissione a di eventuali richieste del Committente quanto a specifiche tecniche o Pt_1 ulteriori informazioni (…) assistenza nella preparazione di preventivi e nella presentazione dell'offerta richiesta dal Committente e relativa documentazione amministrativa (…) programmazione e pianificazione di incontri tecnico-commerciali e partecipazione agli stessi (…) negoziazione, su espresso specifico incarico scritto di di clausole e condizioni tecnico-contrattuali (…) Pt_1
mantenimento dei rapporti con il Committente durante tutto il periodo intercorrente tra la
pagina 3 di 10 presentazione dell'offerta e la decisione di affidamento dell'ordine”;
- che, quanto al compenso, il medesimo accordo prevedeva la corresponsione di un “compenso maturabile in caso di effettiva assegnazione a e buon fine del Contratto di Appalto”, Pt_1 determinato applicando una percentuale pari al 3%, da corrispondere in “quote proporzionali in corrispondenza degli incassi relativi agli stati di avanzamento lavori come definiti e remunerati in forza del contratto di appalto, previa emissione di regolare fattura, con pagamento a 30 gg. d.f.f.m.”, con la possibilità di “rinegoziazione in ribasso” del compenso, da definire comunque prima della sottoscrizione del contratto con il cliente in funzione della specifica complessità e redditività del progetto durante la fase di negoziazione con il cliente;
- che essa istante aveva condotto in via del tutto autonoma la “relazione contrattuale” con la società
CTM senza alcun intervento della società che non solo non aveva mai restituito il modulo CP_1
contrattuale con la sua sottoscrizione, ma non aveva neppure svolto in concreto alcuna attività fra quelle previste nel citato contratto;
- che in tempi recenti la società aveva, peraltro, preteso il pagamento, da parte di essa istante, CP_1 della somma di € 90.000,00, richiamando il citato contratto, a titolo di compenso per “intermediazione
e per servizi”, anche tramite legale, ed il 21 novembre 2023 era pervenuta fattura elettronica, per la somma predetta, con causale “compenso per consulenza – progetto CTM/Meta Energia S.p.A centrale di Castellanza (VA) Rif. Accordo Commerciale Baffetti-Gamma del 3 novembre 2020 e successiva appendice del settembre 2021”.
Sulla base di tali premesse l'attrice deduceva l'inesistenza di qualsiasi contratto tra le parti e, comunque, la nullità dello stesso per l'assenza di sottoscrizione della società rilevava, poi, CP_1 che, non avendo quest'ultima società svolto alcuna prestazione, fra quelle previste in contratto, essa istante era legittimata a chiedere la risoluzione per inadempimento o, comunque, a sollevare eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; evidenziava, infine, che, nell'ipotesi in cui fossero accertate la validità del contratto e l'esecuzione delle prestazioni in esso dedotte, nessun importo era dovuto ostandovi il disposto di cui all'art. 6 della legge 39/1989, vertendosi in ipotesi di intermediazione commerciale e non essendo la società iscritta nei ruoli camerali dei mediatori. CP_1
E concludeva chiedendo, in via principale, che venisse accertata e dichiarata l'inesistenza o la nullità del contratto, in via subordinata che venisse dichiarata la risoluzione del contratto, e, in ogni caso, che venisse accertato che la società non aveva “titolo al pagamento dei compensi per CP_1 intermediazione commerciale ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 febbraio 1989 n. 39” e che nulla era dovuto per le prestazioni in questione. pagina 4 di 10 Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta che CP_1
contestava la fondatezza della domanda attrice di accertamento negativo del credito, in quanto infondata in fatto e in diritto, e, in via riconvenzionale, chiedeva che venisse accertata la sussistenza del credito per complessivi € 109.800,00, IVA inclusa, nei confronti dell'attrice, con condanna della stessa al pagamento del predetto importo in suo favore, con gli interessi moratori, rappresentando che era pendente altro giudizio promosso dalla medesima attrice con atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ed invero, la società aveva conseguito in data 20 febbraio 2024 decreto ingiuntivo n. CP_1
662/2024, immediatamente esecutivo, per l'importo di complessivi € 109.800,00, IVA compresa, nei confronti della società a titolo di corrispettivo per l'attività di consulenza svolta, Parte_1
oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Con autonomo atto di citazione – causa iscritta al n. 3264/2024 RG – la società aveva Pt_1
proposto opposizione avverso tale decreto sollevando eccezione di prescrizione del credito vantato dalla società ed esponendo, nel merito, le medesime ragioni poste a fondamento della CP_1
domanda di accertamento negativo del credito in merito alla inesistenza del contratto ed alla sua nullità, in merito all'inadempimento della società e in ordine all'operatività dell'art. 6 della legge CP_1
39/1989.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, la società costituitasi in quel giudizio, aveva CP_1 chiesto il rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza e deducendo l'esistenza e validità dell'accordo concluso dalle parti, lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, l'inapplicabilità della legge 39/1989, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
ed aveva altresì chiesto la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese ed al risarcimento ex art. 96 c.p.c..
Rigettata l'istanza di sospensione formulata ex art. 649 c.p.c., e disposta la riunione delle cause, veniva fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c..
Depositate le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, all'udienza del 24 aprile 2025 la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.
* * *
1.
Assume l'attrice che l'accordo concluso dalle parti in data 3 novembre 2020 – accordo in forza del quale la convenuta società si sarebbe impegnata a svolgere le attività in esso specificamente CP_1
indicate a titolo di supporto commerciale ed assistenza ai fini della instaurazione di contatti e del pagina 5 di 10 successivo perfezionamento di un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di una centrale della potenza elettrica da eseguire presso lo stabilimento Metapower 1 s.r.l. situato a Castellanza – sarebbe inesistente e, comunque, invalido in difetto di sottoscrizione, da parte della convenuta società
del contratto stesso. CP_1
L'assunto è infondato.
Ed invero, pacifica essendo la conclusione dell'accordo (tanto che la stessa attrice deduce di avere sottoscritto il contratto ed evidenzia nell'atto di citazione che “su sollecitazione della la CP_1
(aveva) pertanto sottoscritto in data 3 novembre 2020 un “Accordo di collaborazione (…)”), Pt_1 del tutto irrilevante è l'avvenuta sottoscrizione o meno del contratto ad opera della società CP_1
Nella specie, infatti, non si verte in ipotesi di contratto per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam, sicché, a prescindere dalla sottoscrizione (anche) della società il contratto deve CP_1 ritenersi perfezionato per essere a tal fine sufficiente l'incontro delle volontà di entrambe le parti.
Del resto, l'esistenza e la validità dell'accordo concluso dalle parti (di cui alla scrittura prodotta dalla stessa attrice) sono comprovate dalle comunicazioni di quest'ultima (con la convenuta società
in data 1, 7 e 13 settembre 2021 (delle quali si dirà meglio in seguito), con le quali si dava CP_1 atto e si confermava l'intervenuta revisione del compenso spettante alla società CP_1
Con l'effetto che la domanda attrice tesa alla declaratoria di “inesistenza” o nullità del contratto va rigettata.
2.
Del pari infondato è l'assunto dell'attrice secondo cui nessuna attività fra quelle previste nell'accordo sarebbe stato svolto dalla società convenuta.
Premesso che è pacifica – trattandosi di circostanza non contestata – la conclusione del contratto di appalto tra l'attrice e la società CTM, va osservato come lo svolgimento dell'attività oggetto dell'accordo intercorso tra le parti (società e società si possa desumere, in Pt_1 CP_1 maniera inequivoca, dalla corrispondenza intercorsa anche dopo la conclusione dell'appalto, laddove con le citate comunicazioni i referenti della società hiedevano l'invio della “revisione” (in Pt_1
riduzione) del compenso inizialmente pattuito (e ciò trova giustificazione nella espressa previsione contrattuale della possibilità di accordo di riduzione del compenso inizialmente pattuito nella misura del 3%: cfr. clausola 4.7 dell'Accordo di collaborazione).
Nella mail inviata l'1 settembre 2021 (socio della società cfr. visura Persona_1 Pt_1
pagina 6 di 10 prodotta con il doc. 1 dall'attrice nel proc. riunito n. 3264/2024 RG) chiedeva, infatti, al legale rappresentante della società (“a seguito acquisizione da parte di del progetto per la CP_1 Pt_1 centrale a Castellanza e successiva negoziazione con lei della fee commerciale al 2%”) di inviargli la
“revisione del nostro accordo e/o addendum che rifletta tale modifica” (cfr. doc. 4 della convenuta nel proc. n. 16186/2023 RG).
Con successiva comunicazione del 7 settembre 2021, in risposta a mail del legale rappresentante della società relativa alla revisione del prezzo, (anch'egli socio della società CP_1 Persona_2
e, come emerge dalla stessa comunicazione, Direttore generale – General Manager – di Pt_1 tale società) rispondeva che si poteva “procedere” con “il contratto € 90.000,00” (così confermando l'entità del compenso spettante alla società (cfr. doc. 6 di parte convenuta), mentre il CP_1
successivo 13 settembre 2021 ancora proponeva la suddivisione dell'importo di € Persona_1
90.000,00 in “4 tranches a partire dal primo pagamento ricevuto dal cliente” (cfr. doc. 7 di parte convenuta).
Ad ulteriore conferma vale il successivo scambio di mail tra la società e la società Pt_1
laddove, alla richiesta di informazioni del legale rappresentante di quest'ultima circa la CP_1
possibilità di emettere le fatture (evidentemente per il compenso), senza nulla Persona_2 rilevare in ordine all'attività espletata, si limitava a rispondere di non avere ancora ricevuto nessun
“incasso”, riservandosi ogni ulteriore comunicazione circa le date dei “SAL” (cfr. doc.ti 8 e 9 di parte convenuta, datati rispettivamente 18 e 20 ottobre 2021, laddove in tale ultima comunicazione si legge
“Schieppati buongiorno, non abbiamo ricevuto nessun incasso finora, appena avremo le date dei vari
SAL le comunichiamo (…)”).
E che la società CTM avesse poi corrisposto l'intero corrispettivo del contratto di appalto alla società
– all'epoca della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo – si desume dalla Pt_1
comunicazione inviata dalla società CTM alla società in data 12 settembre 2023: CP_1
comunicazione con la quale la società CTM aveva informato la società di avere provveduto, CP_1
a quella data (ossia nel mese di settembre 2023), a corrispondere alla società il 100% del Pt_1 corrispettivo (pari ad € 4.109.000,00) dell'appalto avente ad oggetto la realizzazione della centrale di produzione di energia elettrica (cfr. doc. 11 di parte convenuta). D'altro canto, l'avvenuto pagamento integrale dell'appalto non è stato mai contestato dall'attrice.
E' dunque evidente, alla luce di una valutazione complessiva della corrispondenza intercorsa tra le parti e del tenore dell'accordo commerciale concluso il 3 novembre 2020, lo svolgimento dell'attività oggetto di tale accordo da parte della convenuta. pagina 7 di 10 Ne consegue il rigetto della domanda di risoluzione del contratto, proposta in via subordinata dalla convenuta.
3.
Né può ritenersi l'applicabilità, nella specie, della legge n. 39 del 1989 (e segnatamente dell'art. 6) con la conseguente esclusione del diritto della convenuta alla provvigione, come pure sostenuto dall'attrice sul rilievo che l'attività in questione sarebbe riconducibile alla c.d. mediazione negoziale (o atipica).
Innanzitutto va evidenziata la diversità dell'attività oggetto dell'accordo “commerciale” in questione rispetto alla mediazione c.d. atipica, essendo nell'attività oggetto dell'accordo in questione ricompresi veri e propri servizi di consulenza, laddove nell'accordo stesso si fa espresso riferimento, tra l'altro, all'assistenza tecnico-commerciale, alla assistenza nella preparazione di preventivi e nella presentazione dell'offerta richiesta dal Committente e relativa documentazione amministrativa, alla programmazione e pianificazione di incontri tecnico-commerciali e partecipazione agli stessi, alla negoziazione di clausole e condizioni tecnico-contrattuali: attività, queste, che escludono la riconducibilità dell'accordo ad una mediazione c.d. atipica.
A ciò consegue l'infondatezza anche dell'eccezione di prescrizione sollevata – nel solo proc. n.
3264/2024 di opposizione a decreto ingiuntivo – ai sensi dell'art. 2950 c.c., non vertendosi nella specie, per le ragioni appena dette, in tema di mediazione.
In ogni caso, anche a voler ricondurre allo schema della mediazione c.d. atipica la fattispecie in esame,
l'attrice non ha provato – come era suo onere – lo svolgimento in modo professionale e continuativo di attività di “mediazione” c.d. atipica da parte della società convenuta, non costituendo, nella specie, oggetto dell'affare beni immobili o aziende.
Ed invero, conformemente all'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 19161/2017, richiamata dalla stessa attrice), la c.d. mediazione atipica (“fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale)” che “ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni”), “per il suo estrinsecarsi in attività di intermediazione, rientra nell'ambito di applicabilità della disposizione prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 39 del 1989, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione per il caso in cui oggetto dell'affare siano beni immobili o aziende”; mentre, qualora oggetto dell'affare siano altre tipologie di beni (“e segnatamente beni mobili”), “l'obbligo di iscrizione sussiste solo per chi svolga la detta attività in
pagina 8 di 10 modo non occasionale e quindi professionale o continuativo” (“Ove ricorra tale ipotesi, anche per
l'esercizio di questa attività è richiesta l'iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione di cui al menzionato art. 2 della citata legge n. 39 del 1989 (ora, a seguito dell'abrogazione del ruolo dei mediatori, la dichiarazione di inizio di attività alla Camera di commercio, ai sensi dell'art. 73 del
d.lgs. n. 59 del 2010), ragion per cui il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, il diritto alla provvigione”).
Né – contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice – la natura professionale potrebbe desumersi dalle affermazioni contenute nella comparsa di risposta (laddove si legge: “ è una società operante CP_1 nel settore dell'energia che, tra le altre cose, fornisce consulenza e assistenza tecnico-commerciale alle imprese ai fini dell'acquisizione, come nel caso di specie, di progetti volti alla realizzazione di nuovi impianti di energia. In quest'ambito, infatti, presta la propria assistenza e il proprio CP_1
supporto affiancando le società interessate a sviluppare la propria attività, creando opportunità di business oltre che sinergie tra gli operatori”: cfr. memoria di replica), non essendo tali affermazioni riferibili all'oggetto della mediazione c.d. atipica, stante il precipuo riferimento ad attività di consulenza ed assistenza tecnico-commerciale.
Così come non è dirimente il richiamo contenuto nella visura camerale della società posto CP_1
che ciò che assume rilievo, al fine di valutare la continuità e professionalità dello svolgimento della mediazione c.d. atipica, è l'attività in concreto svolta.
4.
Alla luce delle medesime considerazioni deve, dunque, ritenersi infondata (anche) l'opposizione proposta dall'attrice (opponente) avverso il decreto ingiuntivo n. 662/2024 (nel proc. riunito n.
3264/2024); con l'effetto che, risultando accertato il diritto dell'opposta al pagamento del compenso concordato pari all'importo di € 90.000,00, oltre all'IVA, e così per complessivi € 109.800,00 di cui alla fattura n. 6/001 del 21 novembre 2023, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, va confermato tale decreto (con assorbimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta nel proc. n. 16186/2023 RG).
5.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo all'assenza di attività istruttoria, in complessivi € 12.027,00, di cui € 11.268,00 per compensi ed € 759,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovute per legge.
Non sussistono, per contro, i presupposti per la pronuncia, richiesta dalla convenuta, ex art. 96 c.p.c..
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta Parte_1 [...] nel proc. n. 16186/2023 RG e l'opposizione proposta – nel proc. riunito Controparte_1
n. 3264/2024 RG – avverso il decreto ingiuntivo n. 662/2024, già esecutivo, che per l'effetto conferma;
2) condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta Parte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in complessivi € 12.027,00, di cui € Controparte_1
11.268,00 per compensi ed € 759,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, come e se dovute per legge.
Bologna, così deciso il 24 maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
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