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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3907/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3907/2023 promossa da:
C.F/P.I: ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI GIORGI del Foro di Pavia;
ATTORE contro
(C.F. , in persona del procuratore e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONINO GERONIMO LA RUSSA del
Foro di Milano;
CONVENUTO nonché contro
(C.F: ); Controparte_2 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: solo danni a cose.
Conclusioni:
- parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO -Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. , Controparte_2
conducente e proprietario della Jeep Compass Tg. FS 357 TZ nella causazione del sinistro per cui è causa;
-Condannare conseguentemente e per effetto ai sensi dell'art.lo 149 6° comma D.s. 209/2005 la compagnia in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno materiale subito dalla Mercedes C
220 Tg. GG 880 DJ a favore della attrice pari a complessivi € Parte_1
57.259,28 quella altra diversa maggiore o minor somma che risulterà all'esito della istruttoria giudiziale, oltre a fermo tecnico calcolato in via equitativa e alle spese della fase di attivazione della negoziazione assistita quale danno emergente calcolate ex DM 55/2014 secondo lo scaglione di valore oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì dell'evento al saldo. Con vittoria e distrazione di Spese, diritti ed onorari del presente giudizio a favore dell'antistatario procuratore. Con vittoria altresì di eventuali spese di Ctu
e Ctp. In via istruttoria e per scrupolo si reitera l'istanza di richiamo a chiarimenti al Ctu già formulata e qui ritrascritta al fine di pronunciarsi sulla congruità delle spese di deposito e conservazione del mezzo in relazione alla fattura Aperauto Srl n.10 del
28.06.2024 di € 3.275,70 previa autorizzazione all'acquisizione nel fascicolo di parte attrice della medesima fattura già depositata nel fascicolo telematico (doc.21 attrice) nonché con riferimento al valore del relitto si pronunci anche sul costo delle voci passive quali i costi di smontaggio dei singoli pezzi di ricambio e del passaggio di proprietà del veicolo incidentato previa acquisizione della fattura di vendita relitto n.559 del 26.08.2024 Parte_1 anch'essa già depositata (doc.22 attrice)”;
- parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia adito, contrariis rejectis, così giudicare nel merito: In via principale: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la non debenza del risarcimento richiesto da In via di estremo subordine: nella denegata e non Parte_1
creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, liquidare il risarcimento nei limiti del giusto e del provato, al netto del valore del relitto;
In ogni caso: con vittoria, ovvero in subordine quantomeno compensazione, di spese e competenze di causa come per legge”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il 15.09.2023, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, in qualità di assicuratore del veicolo Controparte_1
danneggiato e in qualità di responsabile civile e litisconsorte - in virtù del disposto Controparte_2
del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 (Codice delle Assicurazioni) - per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale del 15.12.2022, occorso in SA
BO (PV) poco dopo le 18:30, quando il veicolo Jeep Compass tg. FS357TZ, di proprietà e condotto da procedendo sulla SP35 con direzione Pavia-SA, in condizioni di Controparte_2 pioggia e visibilità ridotta, all'altezza di Via Depretis invadeva l'opposta corsia finendo per urtare frontalmente il veicolo Mercedes Benz C220 tg. GG880DJ, di proprietà di e Parte_1 condotta nell'occasione da che marciava regolarmente nella propria corsia. Persona_1
A fondamento della domanda l'attore deduceva, in particolare, che i Carabinieri della Stazione di
Montalto Pavese - allertati automaticamente dal sistema satellitare “SOS” presente sulla Mercedes ed intervenuti nell'immediatezza – dopo avere esperito i rilievi e raccolto le dichiarazioni dai diretti coinvolti, avevano redatto “verbale di attestazione di sinistro”, attribuendo a la Controparte_2
piena responsabilità nella causazione dell'incidente (doc. 2).
Dal dossier fotografico allegato al rapporto dei Carabinieri era infatti agevole evincere sia la posizione di quiete assunta dai mezzi coinvolti dopo l'urto sia le tracce di frenata riconducibili al veicolo Jeep Compass, ciò a conferma della chiara dinamica del sinistro. peraltro, Controparte_2
ammetteva la sua totale responsabilità compilando e sottoscrivendo il modulo CID, dichiarando di avere “invaso la corsia opposta di marcia per evitare di tamponare la vettura che mi precedeva”
(doc. 3).
A seguito del sinistro era necessario l'intervento del carroattrezzi per il recupero dell'autovettura danneggiata;
il relitto veniva poi trattenuto in deposito presso la concessionaria di CP_3
V) ai fini dello svolgimento della perizia estimativa, da cui risultava
[...]
l'antieconomicità della riparazione.
Rilevava l'attrice di avere aperto il sinistro chiedendo i danni al proprio assicuratore Controparte_1
(doc. 4), la quale tuttavia respingeva la richiesta sulla base di presunte “incongruenze tra le
[...] dinamiche riferite e i danni lamentati”, girando la pratica alla divisione antifrode (doc. 5); anche l'invito alla negoziazione assistita obbligatoria rimaneva senza riscontro (doc. 6-9).
Sul quantum risarcitorio, la società assumeva di avere subito un danno patrimoniale pari a complessivi € 57.259,28, di cui: • € 55.000,00 pari al valore commerciale del veicolo Mercedes
Benz classe C 220 prima del sinistro, come da relazione tecnico-estimativa allegata (doc. 12); • €
419,40 a titolo di spese di recupero e trasporto con carroattrezzi del mezzo incidentato (doc. 10); • €
278,32 quale frazione annua di bollo auto pagato per i mesi residui non goduti (doc. 13); • €
1.057,19 quale frazione di premio assicurativo RCA per il periodo non goduto (doc. 14); • € 923,77 per i costi di immatricolazione e messa in strada di un nuovo veicolo, di pari marca e cilindrata, da acquistarsi in sostituzione (doc. 15); oltre al danno da fermo tecnico per 22 giorni da liquidarsi in via equitativa, nonché rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro al saldo.
Ciò premesso, parte attrice concludeva chiedendo la condanna della propria impresa di assicurazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 149, comma 6 cod.ass.priv., al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, il tutto con vittoria e distrazione di spese, diritti e onorari di giudizio e della fase di attivazione della negoziazione assistita, in favore del procuratore antistatario.
Esperite le verifiche preliminari, non risultando costituite le parti convenute, dichiarato integro il contraddittorio, si proseguiva in contumacia concedendo i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. con decorrenza dall'udienza di comparizione e trattazione del
31.01.2024. Con comparsa di risposta, depositata in data 29.01.2024, si costituiva tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_1
La convenuta evidenziava, nello specifico, le incongruenze emerse durante gli accertamenti interni che lasciavano dubitare sull'effettivo accadimento del sinistro;
contestava altresì il quantum, eccependo che dall'importo risarcibile, ove giustificato e provato, doveva essere comunque decurtato il valore residuo del relitto, quantificabile in € 15.000,00.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione di prove testimoniali e per interpello del convenuto contumace (ud. 21.03.2024), nonché attraverso una CTU estimativa del veicolo incidentato (ud. giur. 04.04.2024; dep. rel. 17.07.2024).
Esaurita l'istruttoria (ord. 28.09.2024), la causa veniva rimessa in decisione per l'udienza cartolare del 08.01.2025, con la concessione dei termini di rito ex artt. 281-quinquies e 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Giova preliminarmente osservare che ha esperito l'azione diretta ex art. Parte_1
149 cod.ass.priv. nei confronti di compagnia assicuratrice del veicolo Controparte_1
Mercedes C220 targato GG880DJ, di sua proprietà, coinvolgendo nel presente giudizio anche
[...]
proprietario del veicolo danneggiante, assicurato dalla medesima Compagnia, rimasto CP_2
contumace.
Questi è infatti da ritenersi litisconsorte necessario in base al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e correttamente richiamato nell'atto introduttivo, secondo cui: “In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso
D.Lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento – oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum – non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta” (v., ex multis, Cass. n. 23809/2024; Cass. n. 22573/2024;
Cass. n. 5602/2024; Cass. n. 4994/2023; Cass. n. 7755/2020; Cass. n. 9188/2018; Cass. n.
21896/2017).
§2. Ciò premesso, il fatto storico del sinistro del 15.12.2022 e la dinamica dell'incidente come allegate dall'attrice (urto frontale per invasione della corsia di marcia da parte del veicolo antagonista) hanno trovato effettivo riscontro nel compendio probatorio in atti. 2.1 Tale ricostruzione trova anzitutto conferma nell'attestazione di intervento – prot. n. 40/18-
2/2022 del 09 febbraio 2023 – resa dal Maresciallo dei Carabinieri, all'epoca dei fatti Comandante presso la Stazione di Montalto Pavese (PV), ove si apprende che alle ore 19:00 circa, su richiesta della Centrale operativa di Stradella, una pattuglia interveniva in SA BO (PV), lungo la
SP35 (Via Pavia alt. incrocio con Via Depretis). Nella circostanza si accertava che Controparte_2
alla guida della propria autovettura Jeep Compass targata FS357TZ, mentre stava viaggiando con direzione Pavia – SA B.ne, nel tentativo di evitare un presunto tamponamento (come dallo stesso dichiarato), aveva invaso la corsia opposta al proprio senso di marcia finendo per scontrarsi frontalmente con il veicolo Mercedes C220 targato GG880DJ, nell'occasione condotto da
[...]
che proveniva regolarmente dalla direzione inversa. Persona_1
Oltre alle dichiarazioni dei diretti coinvolti, accluse al modulo di constatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti, la dinamica riportata veniva di fatto avvalorata dalle tracce al suolo (segni di frenata lasciati dal veicolo Jeep) e dalla posizione statica assunta dai due mezzi dopo l'urto, come si evince dai rilievi fotografici acquisiti dai militi ed allegati al fascicolo fotografico prodotto in atti (cfr. doc. 2).
2.2 Quanto attestato nel rapporto d'incidente è stato confermato, in sede istruttoria, dal Mar.
[...]
il quale, sentito come teste all'udienza del 21.03.2024, ha dichiarato “si Persona_2 Parte_2 siamo intervenuti, l'intervento è stato richiesto dalla centrale operativa di Stradella e siamo arrivati sul posto e i mezzi erano ancora nella posizione di quiete assunta al momento del sinistro, non risultavano spostati a seguito dell'impatto. Vista la chiara dinamica dell'occorso, il sig. fin da subito ha esternato la propria ammissione di colpa ammettendo di avere invaso la CP_2
corsia opposta a quella di provenienza della Mercedes onde evitare un presunto tamponamento perché aveva riferito che lo precedeva una macchina che non siamo riusciti a identificare. I veicoli coinvolti erano solo quelli rilevati al momento dell'accertamento” e, su domanda del Giudice
(“ADR: si ricorda dopo quanto tempo siete intervenuti?”), ha precisato “la richiesta di intervento è stata data alle 18.38 c.a. da parte della Centrale e l'incidente da quanto dichiarato le parti si era verificato alle 18.33. Saranno passati non più di 10-20 minuti massimo al nostro arrivo effettivo su posto. ADR: si ricorda se pioveva? Risposta: si le condizioni del maltempo erano pessime, anche mentre eravamo sul posto pioveva abbondantemente, questo lo ricordo. L'asfalto era bagnato e nonostante tutto era stata rilevata la traccia di frenata riconducibile al veicolo condotto dal
come si nota dalle foto ha avuto origine a ridotto già della striscia orizzontale continua CP_2 fino ad arrivare al punto dell'impatto, ovvero alla corsia occupata dalla Mercedes”
Il teste ha altresì riconosciuto le immagini allegate al dossier fotografico come rappresentazione dello stato dei luoghi al momento del sinistro. 2.3 Anche il convenuto contumace presentatosi all'udienza del 21.03.2024 per Controparte_2 rendere l'interrogatorio formale, ha ammesso le circostanze capitolate da parte attrice, ribadendo quanto sinteticamente riportato nel modulo CID firmato da entrambi i conducenti (doc. 3), aggiungendo che “stavamo andando, la macchina che avevo davanti era bloccata in mezzo alla strada e io con la mia macchina ho sterzato e frenato. Cioè non era bloccata, stavamo procedendo ed ha frenato di colpo. Pioveva, diluviava. Sterzando ho invaso parte della corsia opposta. L'auto che mi precedeva è scappata e io non l'ho più visto”.
2.4 Ciò posto, se è vero che, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione giudiziale ex art. 2733, comma 3 c.c. resa dal danneggiante in sede di interpello non fa piena prova nei confronti dell'assicurazione, essa può essere liberamente apprezzata dal giudice per la ricostruzione degli eventi oggetto di causa (cfr. Cass. n. 6601/2023).
A ciò si aggiunga che l'art. 143, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo C.I.D. sottoscritto da entrambi i conducenti, determina una presunzione che il sinistro si sia verificato con le modalità indicate su quel modulo, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione (cfr. Cass. n. 29146/2017; conf. Cass. n.
2438/2024 e Cass. n. 15431/2024).In particolare, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (v. Cass. n. 15881/2013;
Cass. n. 8541/2019; Cass. n. 36173/2022 Cass. n. 2438/2024).
2.5 Nel caso di specie, tale prova contraria non è stata fornita dalla compagnia assicuratrice.
Quest'ultima, infatti, costituendosi tardivamente in giudizio, quando era già decaduta dalla facoltà di articolare prove per decorrenza dei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c., si è limitata ad evidenziare circostanze soggettive di mero sospetto, peraltro posteriori al sinistro (v. pag. 3 e 4 comp.risp.), che non scalfiscono la ricostruzione della dinamica come sopra accertata.
La dinamica descritta è inoltre del tutto compatibile con i danni materiali riportati dalle vetture coinvolte nello scontro, come peraltro già riconosceva lo stesso fiduciario della Compagnia nella perizia datata 17.04.2023 (cfr. doc. 20 fasc. att., pag. 4: “accertato grave danno riferibile ad urto assiale eccentrico anteriore riferibile alla dinamica dichiarata (…)”) e come ha avuto poi modo di accertare l'ausiliario del Giudice nel corso del processo.
2.6 In assenza di contrarie evidenze, per quanto emerge dall'attestato di incidente, dalle tracce di frenata e dalla posizione di quiete delle due autovetture, il conducente della Mercedes classe C, che circolava regolarmente all'interno della propria corsia prima dell'impatto, non aveva uno spazio di manovra tale da poter evitare per tempo lo scontro frontale;
per le avverse condizioni metereologiche e l'orario del sinistro in periodo invernale è altresì verosimile ritenere che la visibilità fosse scarsa o notevolmente ridotta.
2.7 Un siffatto accertamento porta ad escludere una condotta di guida imprudente del conducente del veicolo danneggiato, sicché deve ritenersi superata la presunzione di pari colpa posta dall'art. 2054, comma 2 c.c.
§3. Affermata la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro stradale di cui
è causa, occorre passare ad individuare e quantificare i danni-conseguenza risarcibili.
3.1 Con riferimento al danno materiale, risulta comprovato che il veicolo attoreo Mercedes-Benz modello Classe C 220d Mild hybrid, telaio W1K2060161F007487, I immatr. 14.10.2021, km percorsi 73.214, ha riportato danni ingenti che rendono antieconomica la riparazione, per essere i costi superiori al valore commerciale del mezzo, come accertato dal CTU per. (v. pag. Persona_3
5 rel. CTU).
3.2 Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v., da ultimo, Cass. ord. n.
10686/2023), la disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (1 co.), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subito da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato “ante sinistro”) e quello del bene danneggiato (cfr. Cass. n. 5993/1997 e Cass. n. 27546/2017), ovvero nella “differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con
l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato” (Cass. n. 4035/1975).
Le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice -con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento (“può disporre”) - in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata.
3.3 Nel caso di specie, ai fini risarcitori, andrà quindi considerato il valore commerciale dell'autovettura prima del sinistro, stimato dal CTU e concordato tra i CTP in € 51.700,00, IVA compresa. 3.3.1 Da tale valore dev'essere, in primo luogo, detratto il valore residuo del relitto, stimato dal
CTU in € 10.000,00 sul mercato dei ricambi usati (riferendosi ai prezzi di listino aggiornati e con importi dimezzati, IVA esclusa), considerando appunto le parti della vettura non danneggiate come
“riutilizzabili” o “rivendibili” (v. pag.
8-9 rel. CTU).
Trattasi di un criterio di stima che, pur di massima e in via equitativa, si basa su dati concreti raccolti dal CTU e verificati e verificabili dai CTP (v. all. 5), oltre che scevro da vizi logici e congruamente motivato, il Tribunale fa proprio e condivide.
3.3.2 Non sono invece condivisibili le doglianze di parte attrice, la quale vorrebbe una stima del relitto più che dimezzata, anzitutto perché, pur lamentando che il CTU non abbia (motivatamente) svolto un calcolo “aritmetico” dei prezzi di ricambio dai listini assunti a riferimento, considerando le diverse variabili correlate alla gestione del sinistro, non contesta né l'erroneità delle parti non danneggiate o l'inconferenza dei listini raccolti dal CTU, né offre un conteggio analitico alternativo volto a dimostrare, sulla base del prezzario di riferimento, l'asserita sproporzione in eccesso cui sarebbe giunto il CTU rispetto al valore medio di mercato dei ricambi usati (peraltro, come affermato dal CTU, un calcolo aritmetico sarebbe stato “decisamente maggiore”; cfr. pag. 10 rel.
CTU).
3.3.3 Inoltre, perché la “sopravvenuta fattura di vendita del relitto n. 559 del 26.08.2024”, con cui l'attrice vorrebbe dimostrare, dopo la chiusura delle operazioni peritali, il minor prezzo di €
4.000,00 asseritamente ricavato dalla vendita del veicolo a terzi (“autoriparazioni di Pt_3
), quale “somma simile a quella valutata dal Ctp di parte attrice”, non ha alcun pregio.
[...]
Al di là del fatto che trattasi pur sempre di una fattura commerciale di formazione unilaterale, come tale priva di autonomo valore probatorio, la tesi attorea muove dall'erroneo presupposto che il prezzo del bene si identifichi con il suo valore commerciale (o di mercato), quando, anche in linea teorica, i concetti di “prezzo” e “valore” di un bene non coincidono: così, a titolo esemplificativo, ai fini di rimarcare la distinzione tra i due concetti, un bene che vale 10 si può vendere a 5 o a 10 o a
15.
Mentre il prezzo costituisce l'esito dell'accordo raggiunto dalle parti, qualunque esso sia, il valore di mercato si estrinseca nell'effettivo pregio del bene ottenibile sul mercato in una data specifica, ovvero nel momento in cui è stata effettuata la valutazione a cui si riferisce.
Il minor valore del relitto indicato dall'attrice non è dunque accoglibile.
3.4 Ne segue che il valore commerciale del veicolo ante sinistro è pari ad € 32.377,00 [€ 42.377,00
(꞊ € 51.700,00, scorporata l'IVA al 22% di € 9.323,00) – € 10.000,00 (IVA esclusa)], al netto del valore del relitto. 3.5 Posto che la società, per l'attività svolta, ha pacificamente diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata fino al 40% (cfr. pag. 9 rel. CTU e fig. 9; v. anche perizia assicurativa, sez.
“osservazioni”; cfr. pag. doc. 20 fasc.att., pag. 4), la stessa ha diritto al rimborso dell'IVA versata per il residuo non detraibile, pari ad € 5.593,80 [꞊ € 9.323,00 - € 3.729,20].
3.6 Pertanto, il danno materiale può quantificarsi nella somma di € 37.970,80, IVA - non recuperata o detraibile - inclusa.
3.7 Vanno inoltre riconosciute, in quanto oggetto di domanda e documentate, nonché ritenute congrue e giustificate dal CTU, le seguenti ulteriori somme:
- € 389,15 per il recupero con carroattrezzi del mezzo incidentato (fatt. n. 882/2022, sub. doc.
10 fasc.att.), al netto del 40% dell'IVA detraibile;
- € 278,32 per la quota di bollo non goduta (cfr. doc. 13 fasc.att.);
- € 1.057,19 per la quota di premio assicurativo RC Auto, versata a pur Controparte_1
senza godimento del bene assicurato (doc. 14 fasc.att.), non essendovi né eccezione né prova di eventuale trasferimento della copertura assicurativa;
- € 670,00 quale costo occorrente per l'immatricolazione di un nuovo veicolo.
3.8 Non può invece essere riconosciuta la somma di € 200,00, quale costo per l'eventuale demolizione del relitto, ciò per l'assorbente rilievo per cui non è un costo che l'attrice dovrà sostenere.
È del tutto evidente, infatti, che non può contemporaneamente sostenersi - come ha fatto parte attrice dopo il deposito della CTU e con le difese conclusive – di avere, nelle more, venduto a terzi la vettura “nello stato in cui si trova sinistrato visto e piaciuto” (nel tentativo di provare un “minor valore” del relitto) e pretendere il risarcimento dei costi per l'eventuale rottamazione del mezzo: se la vendita del relitto è avvenuta, come si sostiene, l'eventuale costo di rottamazione non sarà certo a carico della venditrice.
3.9 Vanno altresì escluse dal quantum risarcitorio, per ragioni in parte diverse, i pretesi danni da fermo tecnico e da costi di custodia e deposito del mezzo incidentato.
3.9.1 Riguardo al primo, atteso che il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato non è “in re ipsa” ma va provato (cfr. Cass. n. 27052/2023; Cass. n. 27389/2022), va ribadito il principio secondo cui il danneggiato non può limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo di trasporto (v. Cass. n. 20620/2015; Cass. n.
124/2016; Cass. n. 9348/2019; Cass. n. 17897/2020), ma deve provare o di avere sostenuto una spesa per procurarsi un veicolo sostitutivo o la perdita subìta per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (Cass. n. 7358/2023); prova che, nel caso di specie, è mancata del tutto. 3.9.2 Con riferimento al secondo, parte attrice si duole del fatto che il CTU non abbia preso in considerazione la fattura emessa in data 28.06.2024 da “A per Auto S.r.l.” per un totale di €.
3.275,70 (cfr. doc. 21): con la fattura in questione l'attrice intende provare di avere sostenuto spese per il deposito custodito della vettura incidentata presso la concessionaria per tutto il periodo dal
09.01.2023 (ben prima della “introduzione della causa”) fino al 28.06.2024 (compreso), al costo di
€ 5,00 al giorno.
A tal fine ha quindi chiesto un “richiamo a chiarimenti del CTU” e comunque l'ammissione del documento “sopravvenuto” alle preclusioni istruttorie.
3.9.3 L'istanza non può trovare accoglimento.
Ciò che rileva non è tanto l'ammettere la produzione di un documento (fattura) di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie, quanto che non è “sopravvenuto” il fatto oggetto di quel documento.
I danni lamentati dall'attrice, siccome precisamente descritti nell'atto introduttivo e nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., sono rimasti sempre gli stessi e non includevano, nemmeno implicitamente, le spese ovvero i costi per il deposito custodito presso terzi del veicolo incidentato rimasto a disposizione del perito assicurativo (ante causam), nonché dell'autorità giudiziaria (lite pendente), per lo svolgimento delle indagini tecniche sul mezzo, tramite una CTU che la stessa attrice ha chiesto disporsi “in via istruttoria”.
L'effetto della produzione documentale “sopravvenuta” non è dunque consentire l'esatta quantificazione di un danno oggetto di iniziale domanda (di per sé ammissibile), bensì quello di ottenere la condanna della controparte al risarcimento di un danno ulteriore e aggiuntivo, estraneo all'oggetto del giudizio come delineato negli atti iniziali ed allegato solo successivamente al maturare delle preclusioni di rito (di per sé inammissibile, salvo eccezioni).
3.9.4 In tema di risarcimento dei danni, la Suprema Corte (v. Cass. n. 25631/2018) ha affermato che al principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta (ex multis, per la sua completezza, v. Cass. n. 10045/1996) si possa derogare soltanto in tre casi e cioè quando:
a) l'attore riduca in corso di causa l'entità della somma inizialmente richiesta a titolo di risarcimento;
b) l'attore deduca che il danno originariamente dedotto in giudizio si sia incrementato in corso di causa, ferma restando la natura di esso e l'identità del fatto generatore;
c) l'attore, senza mutare il fatto generatore della propria pretesa (l'inadempimento o l'illecito ascritto al convenuto), deduca che in corso di causa, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati danni ulteriori, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo, che dunque gli fu impossibile prospettare ab initio, e chieda ovviamente di essere rimesso in termini ex art. 153 c.p.c. per formulare la relativa domanda.
Estendendo tali principi al caso di specie, è evidente che il fatto di avere sostenuto spese e di dover sostenere costi per la custodia in deposito del veicolo incidentato non riguarda né danni
“sopravvenuti” al maturare delle preclusioni istruttorie, né danni che l'attore non poteva conoscere e domandare fin dall'inizio.
La chiesta estensione dell'indagine peritale alla “fattura sopravvenuta” non sarebbe perciò ammissibile nemmeno se essa fosse stata, per ipotesi, presa in considerazione dal CTU nel corso delle operazioni peritali, essendosi di fronte ad una integrazione inammissibile della domanda giudiziale: alla allegazione, cioè, di un nuovo fatto principale costitutivo, comportante la modifica, in senso ampliativo, della domanda già proposta, neppure accompagnata da un'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per la sua eventuale formulazione.
3.9.5 Infine, per esigenze di completezza, ancorché così non prospettata da parte attrice, non rileverebbe il principio secondo cui “il solo fatto di allegare il documento costituisce di per sé implicita richiesta di rimessione in termini”, giacché esso opera alla sola condizione che l'intervenuta decadenza non sia imputabile alla parte che sia incorsa in essa, vale a dire sia
“riferibile ad un evento che presenti il carattere della assolutezza - e non già una impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà - e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione” (così, tra le altre, Cass., Sez. Un., n. 27773/2020, richiamata da Cass. n. 8368/2024).
Tale, però, non sarebbe il caso di specie, visto che avrebbe potuto e dovuto Parte_1
domandare e provare innanzitutto le spese sostenute (o i costi da sostenersi) per il deposito del mezzo anteriormente alla pendenza della lite (v., ad esempio, in base al periodo riportato in fattura, dal 09.01.2023 al 15.09.2023), riservandosi, quindi, se non di dimostrare l'esborso (es. copia dei bonifici, fatture quietanzate, ecc.), quantomeno di quantificarne i costi (previsti e prevedibili) che sarebbero maturati nel corso del giudizio.
3.10 Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, va Controparte_1
condannata al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale conseguenza del sinistro stradale di cui è causa, la somma complessiva di € 40.365,46.
3.11 Per giurisprudenza consolidata, ai fini dell'integrale risarcimento del danno da fatto illecito, che costituisce debito di valore, va riconosciuta al danneggiato sia la rivalutazione monetaria, che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a ristorare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza in poi (cfr.
Cass. n. 16815/2018).
Pertanto, recependo i principi di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite del 1995 (alla quale si sono conformate, con giurisprudenza ormai consolidata, le successive pronunce delle sezioni semplici: Cass. n. 2796/2000; Cass. n. 492/2001; Cass. n. 2588/2002; Cass. n. 5503/2003; Cass. n.
18445/2005; Cass. n. 18490/2006; Cass. n. 4791/2007; Cass. n. 9926/2010; Cass. n. 21396/2014;
Cass. n. 12228/2016; Cass. n. 2037/2019; Cass. n. 24468/2020), appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Quanto alle modalità di calcolo, gli interessi decorrono non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno.
Nella specie, l'importo sopra liquidato va devalutato alla data del sinistro e poi, su detto ultimo importo - rivalutato anno per anno secondo le ultime pubblicazioni ISTAT FOI relative al costo della vita - vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza.
Dalla data di pubblicazione della sentenza, che costituisce il momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile, il correlativo debito si converte in debito di valuta ed il ritardo nell'adempimento, come per ogni obbligazione pecuniaria, comporta, a norma dell'art. 1224 comma
1 c.c., il diritto agli interessi di mora al saggio legale sino al soddisfo (cfr. Cass. n. 24896/2005;
Cass. n. 3996/2001; Cass. n. 11021/1999).
§4. Le spese di lite seguono la soccombenza della compagnia convenuta e si liquidano come nel dispositivo (con distrazione al difensore Avv. Giovanni Giorgi che ne ha fatto richiesta ex art. 93
c.p.c.), secondo i parametri dettati al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. dal D.M. n. 147/2022, calcolati in base allo scaglione di valore da € 26.000,00 a € 52.000,00 adeguato al contenuto effettivo della decisione (criterio del “decisum”), come previsto dall'art. 5, comma 1, quarto periodo, del D.M. n.
55/2014.
4.1 Sono altresì meritevoli di rimborso alla parte attrice vittoriosa, in quanto oggetto di espressa domanda, le spese del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, al quale invito
[...]
non ha aderito (cfr. doc. 9 fasc.att.). CP_1
4.1.1 Ad avviso di questo Tribunale, a differenza delle spese di assistenza legale per l'attività stragiudiziale previste, nella specie, dal D.lgs. n. 209 del 2005, le spese relative al procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, ai sensi dell'art. 3, del D.L. n. 132 del 2014, conv. con mod. dalla L. n. 162/2014, sia per le azioni di danni da circolazione stradale, sia per la domanda di condanna al pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro (al pari della mediazione obbligatoria in particolari materie, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 28/2010), pur essendo riferite ad un'attività che si svolge, di regola, “ante causam” (ma non sempre, come in caso di negoziazione o mediazione demandate d'ufficio dal giudice), vanno poste a carico della parte che, nel successivo giudizio, sia risultata soccombente, salvo non se ne rilevi l'eccessività, senza gli stringenti oneri probatori previsti per il danno emergente.
4.1.2 D'altronde, mal si attaglia la valutazione sulla concreta “utilità” delle spese di assistenza stragiudiziale (secondo i principi di Cass., Sez. Un. n. 16990/2017) ai procedimenti stragiudiziali, qualora, per quanto qui interessa, il loro esperimento sia imposto, in determinate materie, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale e con l'espressa previsione dell'assistenza obbligatoria di un avvocato iscritto all'albo.
4.1.3 La prospettata soluzione ermeneutica sarebbe, del resto, maggiormente in linea con le pronunce della Consulta.
La stessa Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la q.l.c. dell'art. 3 comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modif., in L. 10 novembre 2014, n. 162, censurato, per violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost., ha riconosciuto che “la negoziazione assistita non è infatti un inutile doppione della messa in mora di cui agli artt. 145,148 e 149, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, atteso che la negoziazione presuppone che l'offerta risarcitoria non sia stata ritenuta satisfattiva dal danneggiato, ovvero che non sia stata neppure formulata dall'assicuratore: pertanto, la tutela garantita dall'art. 24 Cost., che non comporta l'assoluta immediatezza dell'esperibilità del diritto di azione, non è compromessa dal meccanismo della negoziazione assistita, stante la sua complementarità rispetto al previo procedimento di messa in mora dell'assicuratore, agli effetti dell'auspicata realizzazione anticipata, in via stragiudiziale, dell'interesse risarcitorio del danneggiato” e, quanto ai costi della procedura, ha giustamente osservato che, oltre ad essere
“certamente inferiori ai costi del giudizio, che l'interessato ha la possibilità, peraltro, di risparmiare”, essi “non necessariamente gravano solo sull'attore, potendo formare oggetto di diversa regolamentazione in sede di accordo, od essere posti a carico del soccombente in caso di successivo giudizio” (cfr. Corte Cost. n. 162/2016).
Non diversamente si è detto, più di recente, con riferimento alle spese connesse alla mediazione obbligatoria”, quando il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, T.U. Spese di Giustizia, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché del successivo art. 83, comma 2, del medesimo T.U., nella parte in cui non prevede che, in tali ipotesi, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia (cfr. Corte Cost. n. 10/2022).
4.2 Il compenso richiesto per tale attività va quindi riconosciuto all'attrice (con distrazione al difensore antistatario) e liquidato considerando i parametri forensi previsti per il procedimento di negoziazione assistita, relativi alla sola fase di attivazione, in considerazione dell'attività effettivamente prestata, assumendo i valori medi dello scaglione di riferimento (“decisum”).
4.3 Le spese di CTU, pari alla misura del fondo spese accordato al per. sono poste Persona_3
definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
4.4 Non ha luogo, infine, il rimborso delle spese di CTP, non essendo indicato alcun importo né prodotta la notula delle competenze nella nota spese ex art. 75 disp.att. c.p.c. (v. Cass. n.
26729/2024).
4.5 Nulla sulle spese del rapporto tra l'attrice ed il litisconsorte necessario, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro Controparte_2
stradale avvenuto a SA BO (PV) in data 15.12.2022;
• per l'effetto, ai sensi dell'art. 149 D.lgs. 209/2005, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 40.365,46 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza del sinistro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme devalutate alla data del sinistro e rivalutate anno per anno secondo le variazioni ISTAT-FOI sul costo della vita, sino al deposito della sentenza. Sull'importo così determinato maturano gli interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo;
• condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore Controparte_1
della parte vittoriosa distraendo il pagamento al difensore Avv. Parte_1
Giovanni Giorgi dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 510,00 per compensi di negoziazione assistita, € 786,00 per spese esenti, € 21,70 per spese di notifica, € 7.616,00 per compensi di giudizio (di cui € 1.701,00 fase studio;
€ 1.204,00 fase int.; € 1.806,00 fase istr./tratt., € 2.905,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
• pone definitivamente le spese di CTU a carico di Controparte_1
Così è deciso in Pavia, lì 08 marzo 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3907/2023 promossa da:
C.F/P.I: ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI GIORGI del Foro di Pavia;
ATTORE contro
(C.F. , in persona del procuratore e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONINO GERONIMO LA RUSSA del
Foro di Milano;
CONVENUTO nonché contro
(C.F: ); Controparte_2 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: solo danni a cose.
Conclusioni:
- parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO -Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. , Controparte_2
conducente e proprietario della Jeep Compass Tg. FS 357 TZ nella causazione del sinistro per cui è causa;
-Condannare conseguentemente e per effetto ai sensi dell'art.lo 149 6° comma D.s. 209/2005 la compagnia in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno materiale subito dalla Mercedes C
220 Tg. GG 880 DJ a favore della attrice pari a complessivi € Parte_1
57.259,28 quella altra diversa maggiore o minor somma che risulterà all'esito della istruttoria giudiziale, oltre a fermo tecnico calcolato in via equitativa e alle spese della fase di attivazione della negoziazione assistita quale danno emergente calcolate ex DM 55/2014 secondo lo scaglione di valore oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì dell'evento al saldo. Con vittoria e distrazione di Spese, diritti ed onorari del presente giudizio a favore dell'antistatario procuratore. Con vittoria altresì di eventuali spese di Ctu
e Ctp. In via istruttoria e per scrupolo si reitera l'istanza di richiamo a chiarimenti al Ctu già formulata e qui ritrascritta al fine di pronunciarsi sulla congruità delle spese di deposito e conservazione del mezzo in relazione alla fattura Aperauto Srl n.10 del
28.06.2024 di € 3.275,70 previa autorizzazione all'acquisizione nel fascicolo di parte attrice della medesima fattura già depositata nel fascicolo telematico (doc.21 attrice) nonché con riferimento al valore del relitto si pronunci anche sul costo delle voci passive quali i costi di smontaggio dei singoli pezzi di ricambio e del passaggio di proprietà del veicolo incidentato previa acquisizione della fattura di vendita relitto n.559 del 26.08.2024 Parte_1 anch'essa già depositata (doc.22 attrice)”;
- parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia adito, contrariis rejectis, così giudicare nel merito: In via principale: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la non debenza del risarcimento richiesto da In via di estremo subordine: nella denegata e non Parte_1
creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, liquidare il risarcimento nei limiti del giusto e del provato, al netto del valore del relitto;
In ogni caso: con vittoria, ovvero in subordine quantomeno compensazione, di spese e competenze di causa come per legge”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il 15.09.2023, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, in qualità di assicuratore del veicolo Controparte_1
danneggiato e in qualità di responsabile civile e litisconsorte - in virtù del disposto Controparte_2
del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 (Codice delle Assicurazioni) - per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale del 15.12.2022, occorso in SA
BO (PV) poco dopo le 18:30, quando il veicolo Jeep Compass tg. FS357TZ, di proprietà e condotto da procedendo sulla SP35 con direzione Pavia-SA, in condizioni di Controparte_2 pioggia e visibilità ridotta, all'altezza di Via Depretis invadeva l'opposta corsia finendo per urtare frontalmente il veicolo Mercedes Benz C220 tg. GG880DJ, di proprietà di e Parte_1 condotta nell'occasione da che marciava regolarmente nella propria corsia. Persona_1
A fondamento della domanda l'attore deduceva, in particolare, che i Carabinieri della Stazione di
Montalto Pavese - allertati automaticamente dal sistema satellitare “SOS” presente sulla Mercedes ed intervenuti nell'immediatezza – dopo avere esperito i rilievi e raccolto le dichiarazioni dai diretti coinvolti, avevano redatto “verbale di attestazione di sinistro”, attribuendo a la Controparte_2
piena responsabilità nella causazione dell'incidente (doc. 2).
Dal dossier fotografico allegato al rapporto dei Carabinieri era infatti agevole evincere sia la posizione di quiete assunta dai mezzi coinvolti dopo l'urto sia le tracce di frenata riconducibili al veicolo Jeep Compass, ciò a conferma della chiara dinamica del sinistro. peraltro, Controparte_2
ammetteva la sua totale responsabilità compilando e sottoscrivendo il modulo CID, dichiarando di avere “invaso la corsia opposta di marcia per evitare di tamponare la vettura che mi precedeva”
(doc. 3).
A seguito del sinistro era necessario l'intervento del carroattrezzi per il recupero dell'autovettura danneggiata;
il relitto veniva poi trattenuto in deposito presso la concessionaria di CP_3
V) ai fini dello svolgimento della perizia estimativa, da cui risultava
[...]
l'antieconomicità della riparazione.
Rilevava l'attrice di avere aperto il sinistro chiedendo i danni al proprio assicuratore Controparte_1
(doc. 4), la quale tuttavia respingeva la richiesta sulla base di presunte “incongruenze tra le
[...] dinamiche riferite e i danni lamentati”, girando la pratica alla divisione antifrode (doc. 5); anche l'invito alla negoziazione assistita obbligatoria rimaneva senza riscontro (doc. 6-9).
Sul quantum risarcitorio, la società assumeva di avere subito un danno patrimoniale pari a complessivi € 57.259,28, di cui: • € 55.000,00 pari al valore commerciale del veicolo Mercedes
Benz classe C 220 prima del sinistro, come da relazione tecnico-estimativa allegata (doc. 12); • €
419,40 a titolo di spese di recupero e trasporto con carroattrezzi del mezzo incidentato (doc. 10); • €
278,32 quale frazione annua di bollo auto pagato per i mesi residui non goduti (doc. 13); • €
1.057,19 quale frazione di premio assicurativo RCA per il periodo non goduto (doc. 14); • € 923,77 per i costi di immatricolazione e messa in strada di un nuovo veicolo, di pari marca e cilindrata, da acquistarsi in sostituzione (doc. 15); oltre al danno da fermo tecnico per 22 giorni da liquidarsi in via equitativa, nonché rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro al saldo.
Ciò premesso, parte attrice concludeva chiedendo la condanna della propria impresa di assicurazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 149, comma 6 cod.ass.priv., al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, il tutto con vittoria e distrazione di spese, diritti e onorari di giudizio e della fase di attivazione della negoziazione assistita, in favore del procuratore antistatario.
Esperite le verifiche preliminari, non risultando costituite le parti convenute, dichiarato integro il contraddittorio, si proseguiva in contumacia concedendo i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. con decorrenza dall'udienza di comparizione e trattazione del
31.01.2024. Con comparsa di risposta, depositata in data 29.01.2024, si costituiva tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_1
La convenuta evidenziava, nello specifico, le incongruenze emerse durante gli accertamenti interni che lasciavano dubitare sull'effettivo accadimento del sinistro;
contestava altresì il quantum, eccependo che dall'importo risarcibile, ove giustificato e provato, doveva essere comunque decurtato il valore residuo del relitto, quantificabile in € 15.000,00.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione di prove testimoniali e per interpello del convenuto contumace (ud. 21.03.2024), nonché attraverso una CTU estimativa del veicolo incidentato (ud. giur. 04.04.2024; dep. rel. 17.07.2024).
Esaurita l'istruttoria (ord. 28.09.2024), la causa veniva rimessa in decisione per l'udienza cartolare del 08.01.2025, con la concessione dei termini di rito ex artt. 281-quinquies e 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Giova preliminarmente osservare che ha esperito l'azione diretta ex art. Parte_1
149 cod.ass.priv. nei confronti di compagnia assicuratrice del veicolo Controparte_1
Mercedes C220 targato GG880DJ, di sua proprietà, coinvolgendo nel presente giudizio anche
[...]
proprietario del veicolo danneggiante, assicurato dalla medesima Compagnia, rimasto CP_2
contumace.
Questi è infatti da ritenersi litisconsorte necessario in base al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e correttamente richiamato nell'atto introduttivo, secondo cui: “In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso
D.Lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento – oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum – non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta” (v., ex multis, Cass. n. 23809/2024; Cass. n. 22573/2024;
Cass. n. 5602/2024; Cass. n. 4994/2023; Cass. n. 7755/2020; Cass. n. 9188/2018; Cass. n.
21896/2017).
§2. Ciò premesso, il fatto storico del sinistro del 15.12.2022 e la dinamica dell'incidente come allegate dall'attrice (urto frontale per invasione della corsia di marcia da parte del veicolo antagonista) hanno trovato effettivo riscontro nel compendio probatorio in atti. 2.1 Tale ricostruzione trova anzitutto conferma nell'attestazione di intervento – prot. n. 40/18-
2/2022 del 09 febbraio 2023 – resa dal Maresciallo dei Carabinieri, all'epoca dei fatti Comandante presso la Stazione di Montalto Pavese (PV), ove si apprende che alle ore 19:00 circa, su richiesta della Centrale operativa di Stradella, una pattuglia interveniva in SA BO (PV), lungo la
SP35 (Via Pavia alt. incrocio con Via Depretis). Nella circostanza si accertava che Controparte_2
alla guida della propria autovettura Jeep Compass targata FS357TZ, mentre stava viaggiando con direzione Pavia – SA B.ne, nel tentativo di evitare un presunto tamponamento (come dallo stesso dichiarato), aveva invaso la corsia opposta al proprio senso di marcia finendo per scontrarsi frontalmente con il veicolo Mercedes C220 targato GG880DJ, nell'occasione condotto da
[...]
che proveniva regolarmente dalla direzione inversa. Persona_1
Oltre alle dichiarazioni dei diretti coinvolti, accluse al modulo di constatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti, la dinamica riportata veniva di fatto avvalorata dalle tracce al suolo (segni di frenata lasciati dal veicolo Jeep) e dalla posizione statica assunta dai due mezzi dopo l'urto, come si evince dai rilievi fotografici acquisiti dai militi ed allegati al fascicolo fotografico prodotto in atti (cfr. doc. 2).
2.2 Quanto attestato nel rapporto d'incidente è stato confermato, in sede istruttoria, dal Mar.
[...]
il quale, sentito come teste all'udienza del 21.03.2024, ha dichiarato “si Persona_2 Parte_2 siamo intervenuti, l'intervento è stato richiesto dalla centrale operativa di Stradella e siamo arrivati sul posto e i mezzi erano ancora nella posizione di quiete assunta al momento del sinistro, non risultavano spostati a seguito dell'impatto. Vista la chiara dinamica dell'occorso, il sig. fin da subito ha esternato la propria ammissione di colpa ammettendo di avere invaso la CP_2
corsia opposta a quella di provenienza della Mercedes onde evitare un presunto tamponamento perché aveva riferito che lo precedeva una macchina che non siamo riusciti a identificare. I veicoli coinvolti erano solo quelli rilevati al momento dell'accertamento” e, su domanda del Giudice
(“ADR: si ricorda dopo quanto tempo siete intervenuti?”), ha precisato “la richiesta di intervento è stata data alle 18.38 c.a. da parte della Centrale e l'incidente da quanto dichiarato le parti si era verificato alle 18.33. Saranno passati non più di 10-20 minuti massimo al nostro arrivo effettivo su posto. ADR: si ricorda se pioveva? Risposta: si le condizioni del maltempo erano pessime, anche mentre eravamo sul posto pioveva abbondantemente, questo lo ricordo. L'asfalto era bagnato e nonostante tutto era stata rilevata la traccia di frenata riconducibile al veicolo condotto dal
come si nota dalle foto ha avuto origine a ridotto già della striscia orizzontale continua CP_2 fino ad arrivare al punto dell'impatto, ovvero alla corsia occupata dalla Mercedes”
Il teste ha altresì riconosciuto le immagini allegate al dossier fotografico come rappresentazione dello stato dei luoghi al momento del sinistro. 2.3 Anche il convenuto contumace presentatosi all'udienza del 21.03.2024 per Controparte_2 rendere l'interrogatorio formale, ha ammesso le circostanze capitolate da parte attrice, ribadendo quanto sinteticamente riportato nel modulo CID firmato da entrambi i conducenti (doc. 3), aggiungendo che “stavamo andando, la macchina che avevo davanti era bloccata in mezzo alla strada e io con la mia macchina ho sterzato e frenato. Cioè non era bloccata, stavamo procedendo ed ha frenato di colpo. Pioveva, diluviava. Sterzando ho invaso parte della corsia opposta. L'auto che mi precedeva è scappata e io non l'ho più visto”.
2.4 Ciò posto, se è vero che, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione giudiziale ex art. 2733, comma 3 c.c. resa dal danneggiante in sede di interpello non fa piena prova nei confronti dell'assicurazione, essa può essere liberamente apprezzata dal giudice per la ricostruzione degli eventi oggetto di causa (cfr. Cass. n. 6601/2023).
A ciò si aggiunga che l'art. 143, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo C.I.D. sottoscritto da entrambi i conducenti, determina una presunzione che il sinistro si sia verificato con le modalità indicate su quel modulo, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione (cfr. Cass. n. 29146/2017; conf. Cass. n.
2438/2024 e Cass. n. 15431/2024).In particolare, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (v. Cass. n. 15881/2013;
Cass. n. 8541/2019; Cass. n. 36173/2022 Cass. n. 2438/2024).
2.5 Nel caso di specie, tale prova contraria non è stata fornita dalla compagnia assicuratrice.
Quest'ultima, infatti, costituendosi tardivamente in giudizio, quando era già decaduta dalla facoltà di articolare prove per decorrenza dei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c., si è limitata ad evidenziare circostanze soggettive di mero sospetto, peraltro posteriori al sinistro (v. pag. 3 e 4 comp.risp.), che non scalfiscono la ricostruzione della dinamica come sopra accertata.
La dinamica descritta è inoltre del tutto compatibile con i danni materiali riportati dalle vetture coinvolte nello scontro, come peraltro già riconosceva lo stesso fiduciario della Compagnia nella perizia datata 17.04.2023 (cfr. doc. 20 fasc. att., pag. 4: “accertato grave danno riferibile ad urto assiale eccentrico anteriore riferibile alla dinamica dichiarata (…)”) e come ha avuto poi modo di accertare l'ausiliario del Giudice nel corso del processo.
2.6 In assenza di contrarie evidenze, per quanto emerge dall'attestato di incidente, dalle tracce di frenata e dalla posizione di quiete delle due autovetture, il conducente della Mercedes classe C, che circolava regolarmente all'interno della propria corsia prima dell'impatto, non aveva uno spazio di manovra tale da poter evitare per tempo lo scontro frontale;
per le avverse condizioni metereologiche e l'orario del sinistro in periodo invernale è altresì verosimile ritenere che la visibilità fosse scarsa o notevolmente ridotta.
2.7 Un siffatto accertamento porta ad escludere una condotta di guida imprudente del conducente del veicolo danneggiato, sicché deve ritenersi superata la presunzione di pari colpa posta dall'art. 2054, comma 2 c.c.
§3. Affermata la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro stradale di cui
è causa, occorre passare ad individuare e quantificare i danni-conseguenza risarcibili.
3.1 Con riferimento al danno materiale, risulta comprovato che il veicolo attoreo Mercedes-Benz modello Classe C 220d Mild hybrid, telaio W1K2060161F007487, I immatr. 14.10.2021, km percorsi 73.214, ha riportato danni ingenti che rendono antieconomica la riparazione, per essere i costi superiori al valore commerciale del mezzo, come accertato dal CTU per. (v. pag. Persona_3
5 rel. CTU).
3.2 Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v., da ultimo, Cass. ord. n.
10686/2023), la disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (1 co.), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subito da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato “ante sinistro”) e quello del bene danneggiato (cfr. Cass. n. 5993/1997 e Cass. n. 27546/2017), ovvero nella “differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con
l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato” (Cass. n. 4035/1975).
Le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice -con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento (“può disporre”) - in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata.
3.3 Nel caso di specie, ai fini risarcitori, andrà quindi considerato il valore commerciale dell'autovettura prima del sinistro, stimato dal CTU e concordato tra i CTP in € 51.700,00, IVA compresa. 3.3.1 Da tale valore dev'essere, in primo luogo, detratto il valore residuo del relitto, stimato dal
CTU in € 10.000,00 sul mercato dei ricambi usati (riferendosi ai prezzi di listino aggiornati e con importi dimezzati, IVA esclusa), considerando appunto le parti della vettura non danneggiate come
“riutilizzabili” o “rivendibili” (v. pag.
8-9 rel. CTU).
Trattasi di un criterio di stima che, pur di massima e in via equitativa, si basa su dati concreti raccolti dal CTU e verificati e verificabili dai CTP (v. all. 5), oltre che scevro da vizi logici e congruamente motivato, il Tribunale fa proprio e condivide.
3.3.2 Non sono invece condivisibili le doglianze di parte attrice, la quale vorrebbe una stima del relitto più che dimezzata, anzitutto perché, pur lamentando che il CTU non abbia (motivatamente) svolto un calcolo “aritmetico” dei prezzi di ricambio dai listini assunti a riferimento, considerando le diverse variabili correlate alla gestione del sinistro, non contesta né l'erroneità delle parti non danneggiate o l'inconferenza dei listini raccolti dal CTU, né offre un conteggio analitico alternativo volto a dimostrare, sulla base del prezzario di riferimento, l'asserita sproporzione in eccesso cui sarebbe giunto il CTU rispetto al valore medio di mercato dei ricambi usati (peraltro, come affermato dal CTU, un calcolo aritmetico sarebbe stato “decisamente maggiore”; cfr. pag. 10 rel.
CTU).
3.3.3 Inoltre, perché la “sopravvenuta fattura di vendita del relitto n. 559 del 26.08.2024”, con cui l'attrice vorrebbe dimostrare, dopo la chiusura delle operazioni peritali, il minor prezzo di €
4.000,00 asseritamente ricavato dalla vendita del veicolo a terzi (“autoriparazioni di Pt_3
), quale “somma simile a quella valutata dal Ctp di parte attrice”, non ha alcun pregio.
[...]
Al di là del fatto che trattasi pur sempre di una fattura commerciale di formazione unilaterale, come tale priva di autonomo valore probatorio, la tesi attorea muove dall'erroneo presupposto che il prezzo del bene si identifichi con il suo valore commerciale (o di mercato), quando, anche in linea teorica, i concetti di “prezzo” e “valore” di un bene non coincidono: così, a titolo esemplificativo, ai fini di rimarcare la distinzione tra i due concetti, un bene che vale 10 si può vendere a 5 o a 10 o a
15.
Mentre il prezzo costituisce l'esito dell'accordo raggiunto dalle parti, qualunque esso sia, il valore di mercato si estrinseca nell'effettivo pregio del bene ottenibile sul mercato in una data specifica, ovvero nel momento in cui è stata effettuata la valutazione a cui si riferisce.
Il minor valore del relitto indicato dall'attrice non è dunque accoglibile.
3.4 Ne segue che il valore commerciale del veicolo ante sinistro è pari ad € 32.377,00 [€ 42.377,00
(꞊ € 51.700,00, scorporata l'IVA al 22% di € 9.323,00) – € 10.000,00 (IVA esclusa)], al netto del valore del relitto. 3.5 Posto che la società, per l'attività svolta, ha pacificamente diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata fino al 40% (cfr. pag. 9 rel. CTU e fig. 9; v. anche perizia assicurativa, sez.
“osservazioni”; cfr. pag. doc. 20 fasc.att., pag. 4), la stessa ha diritto al rimborso dell'IVA versata per il residuo non detraibile, pari ad € 5.593,80 [꞊ € 9.323,00 - € 3.729,20].
3.6 Pertanto, il danno materiale può quantificarsi nella somma di € 37.970,80, IVA - non recuperata o detraibile - inclusa.
3.7 Vanno inoltre riconosciute, in quanto oggetto di domanda e documentate, nonché ritenute congrue e giustificate dal CTU, le seguenti ulteriori somme:
- € 389,15 per il recupero con carroattrezzi del mezzo incidentato (fatt. n. 882/2022, sub. doc.
10 fasc.att.), al netto del 40% dell'IVA detraibile;
- € 278,32 per la quota di bollo non goduta (cfr. doc. 13 fasc.att.);
- € 1.057,19 per la quota di premio assicurativo RC Auto, versata a pur Controparte_1
senza godimento del bene assicurato (doc. 14 fasc.att.), non essendovi né eccezione né prova di eventuale trasferimento della copertura assicurativa;
- € 670,00 quale costo occorrente per l'immatricolazione di un nuovo veicolo.
3.8 Non può invece essere riconosciuta la somma di € 200,00, quale costo per l'eventuale demolizione del relitto, ciò per l'assorbente rilievo per cui non è un costo che l'attrice dovrà sostenere.
È del tutto evidente, infatti, che non può contemporaneamente sostenersi - come ha fatto parte attrice dopo il deposito della CTU e con le difese conclusive – di avere, nelle more, venduto a terzi la vettura “nello stato in cui si trova sinistrato visto e piaciuto” (nel tentativo di provare un “minor valore” del relitto) e pretendere il risarcimento dei costi per l'eventuale rottamazione del mezzo: se la vendita del relitto è avvenuta, come si sostiene, l'eventuale costo di rottamazione non sarà certo a carico della venditrice.
3.9 Vanno altresì escluse dal quantum risarcitorio, per ragioni in parte diverse, i pretesi danni da fermo tecnico e da costi di custodia e deposito del mezzo incidentato.
3.9.1 Riguardo al primo, atteso che il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato non è “in re ipsa” ma va provato (cfr. Cass. n. 27052/2023; Cass. n. 27389/2022), va ribadito il principio secondo cui il danneggiato non può limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo di trasporto (v. Cass. n. 20620/2015; Cass. n.
124/2016; Cass. n. 9348/2019; Cass. n. 17897/2020), ma deve provare o di avere sostenuto una spesa per procurarsi un veicolo sostitutivo o la perdita subìta per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (Cass. n. 7358/2023); prova che, nel caso di specie, è mancata del tutto. 3.9.2 Con riferimento al secondo, parte attrice si duole del fatto che il CTU non abbia preso in considerazione la fattura emessa in data 28.06.2024 da “A per Auto S.r.l.” per un totale di €.
3.275,70 (cfr. doc. 21): con la fattura in questione l'attrice intende provare di avere sostenuto spese per il deposito custodito della vettura incidentata presso la concessionaria per tutto il periodo dal
09.01.2023 (ben prima della “introduzione della causa”) fino al 28.06.2024 (compreso), al costo di
€ 5,00 al giorno.
A tal fine ha quindi chiesto un “richiamo a chiarimenti del CTU” e comunque l'ammissione del documento “sopravvenuto” alle preclusioni istruttorie.
3.9.3 L'istanza non può trovare accoglimento.
Ciò che rileva non è tanto l'ammettere la produzione di un documento (fattura) di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie, quanto che non è “sopravvenuto” il fatto oggetto di quel documento.
I danni lamentati dall'attrice, siccome precisamente descritti nell'atto introduttivo e nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., sono rimasti sempre gli stessi e non includevano, nemmeno implicitamente, le spese ovvero i costi per il deposito custodito presso terzi del veicolo incidentato rimasto a disposizione del perito assicurativo (ante causam), nonché dell'autorità giudiziaria (lite pendente), per lo svolgimento delle indagini tecniche sul mezzo, tramite una CTU che la stessa attrice ha chiesto disporsi “in via istruttoria”.
L'effetto della produzione documentale “sopravvenuta” non è dunque consentire l'esatta quantificazione di un danno oggetto di iniziale domanda (di per sé ammissibile), bensì quello di ottenere la condanna della controparte al risarcimento di un danno ulteriore e aggiuntivo, estraneo all'oggetto del giudizio come delineato negli atti iniziali ed allegato solo successivamente al maturare delle preclusioni di rito (di per sé inammissibile, salvo eccezioni).
3.9.4 In tema di risarcimento dei danni, la Suprema Corte (v. Cass. n. 25631/2018) ha affermato che al principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta (ex multis, per la sua completezza, v. Cass. n. 10045/1996) si possa derogare soltanto in tre casi e cioè quando:
a) l'attore riduca in corso di causa l'entità della somma inizialmente richiesta a titolo di risarcimento;
b) l'attore deduca che il danno originariamente dedotto in giudizio si sia incrementato in corso di causa, ferma restando la natura di esso e l'identità del fatto generatore;
c) l'attore, senza mutare il fatto generatore della propria pretesa (l'inadempimento o l'illecito ascritto al convenuto), deduca che in corso di causa, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati danni ulteriori, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo, che dunque gli fu impossibile prospettare ab initio, e chieda ovviamente di essere rimesso in termini ex art. 153 c.p.c. per formulare la relativa domanda.
Estendendo tali principi al caso di specie, è evidente che il fatto di avere sostenuto spese e di dover sostenere costi per la custodia in deposito del veicolo incidentato non riguarda né danni
“sopravvenuti” al maturare delle preclusioni istruttorie, né danni che l'attore non poteva conoscere e domandare fin dall'inizio.
La chiesta estensione dell'indagine peritale alla “fattura sopravvenuta” non sarebbe perciò ammissibile nemmeno se essa fosse stata, per ipotesi, presa in considerazione dal CTU nel corso delle operazioni peritali, essendosi di fronte ad una integrazione inammissibile della domanda giudiziale: alla allegazione, cioè, di un nuovo fatto principale costitutivo, comportante la modifica, in senso ampliativo, della domanda già proposta, neppure accompagnata da un'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per la sua eventuale formulazione.
3.9.5 Infine, per esigenze di completezza, ancorché così non prospettata da parte attrice, non rileverebbe il principio secondo cui “il solo fatto di allegare il documento costituisce di per sé implicita richiesta di rimessione in termini”, giacché esso opera alla sola condizione che l'intervenuta decadenza non sia imputabile alla parte che sia incorsa in essa, vale a dire sia
“riferibile ad un evento che presenti il carattere della assolutezza - e non già una impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà - e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione” (così, tra le altre, Cass., Sez. Un., n. 27773/2020, richiamata da Cass. n. 8368/2024).
Tale, però, non sarebbe il caso di specie, visto che avrebbe potuto e dovuto Parte_1
domandare e provare innanzitutto le spese sostenute (o i costi da sostenersi) per il deposito del mezzo anteriormente alla pendenza della lite (v., ad esempio, in base al periodo riportato in fattura, dal 09.01.2023 al 15.09.2023), riservandosi, quindi, se non di dimostrare l'esborso (es. copia dei bonifici, fatture quietanzate, ecc.), quantomeno di quantificarne i costi (previsti e prevedibili) che sarebbero maturati nel corso del giudizio.
3.10 Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, va Controparte_1
condannata al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale conseguenza del sinistro stradale di cui è causa, la somma complessiva di € 40.365,46.
3.11 Per giurisprudenza consolidata, ai fini dell'integrale risarcimento del danno da fatto illecito, che costituisce debito di valore, va riconosciuta al danneggiato sia la rivalutazione monetaria, che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a ristorare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza in poi (cfr.
Cass. n. 16815/2018).
Pertanto, recependo i principi di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite del 1995 (alla quale si sono conformate, con giurisprudenza ormai consolidata, le successive pronunce delle sezioni semplici: Cass. n. 2796/2000; Cass. n. 492/2001; Cass. n. 2588/2002; Cass. n. 5503/2003; Cass. n.
18445/2005; Cass. n. 18490/2006; Cass. n. 4791/2007; Cass. n. 9926/2010; Cass. n. 21396/2014;
Cass. n. 12228/2016; Cass. n. 2037/2019; Cass. n. 24468/2020), appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Quanto alle modalità di calcolo, gli interessi decorrono non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno.
Nella specie, l'importo sopra liquidato va devalutato alla data del sinistro e poi, su detto ultimo importo - rivalutato anno per anno secondo le ultime pubblicazioni ISTAT FOI relative al costo della vita - vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza.
Dalla data di pubblicazione della sentenza, che costituisce il momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile, il correlativo debito si converte in debito di valuta ed il ritardo nell'adempimento, come per ogni obbligazione pecuniaria, comporta, a norma dell'art. 1224 comma
1 c.c., il diritto agli interessi di mora al saggio legale sino al soddisfo (cfr. Cass. n. 24896/2005;
Cass. n. 3996/2001; Cass. n. 11021/1999).
§4. Le spese di lite seguono la soccombenza della compagnia convenuta e si liquidano come nel dispositivo (con distrazione al difensore Avv. Giovanni Giorgi che ne ha fatto richiesta ex art. 93
c.p.c.), secondo i parametri dettati al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. dal D.M. n. 147/2022, calcolati in base allo scaglione di valore da € 26.000,00 a € 52.000,00 adeguato al contenuto effettivo della decisione (criterio del “decisum”), come previsto dall'art. 5, comma 1, quarto periodo, del D.M. n.
55/2014.
4.1 Sono altresì meritevoli di rimborso alla parte attrice vittoriosa, in quanto oggetto di espressa domanda, le spese del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, al quale invito
[...]
non ha aderito (cfr. doc. 9 fasc.att.). CP_1
4.1.1 Ad avviso di questo Tribunale, a differenza delle spese di assistenza legale per l'attività stragiudiziale previste, nella specie, dal D.lgs. n. 209 del 2005, le spese relative al procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, ai sensi dell'art. 3, del D.L. n. 132 del 2014, conv. con mod. dalla L. n. 162/2014, sia per le azioni di danni da circolazione stradale, sia per la domanda di condanna al pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro (al pari della mediazione obbligatoria in particolari materie, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 28/2010), pur essendo riferite ad un'attività che si svolge, di regola, “ante causam” (ma non sempre, come in caso di negoziazione o mediazione demandate d'ufficio dal giudice), vanno poste a carico della parte che, nel successivo giudizio, sia risultata soccombente, salvo non se ne rilevi l'eccessività, senza gli stringenti oneri probatori previsti per il danno emergente.
4.1.2 D'altronde, mal si attaglia la valutazione sulla concreta “utilità” delle spese di assistenza stragiudiziale (secondo i principi di Cass., Sez. Un. n. 16990/2017) ai procedimenti stragiudiziali, qualora, per quanto qui interessa, il loro esperimento sia imposto, in determinate materie, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale e con l'espressa previsione dell'assistenza obbligatoria di un avvocato iscritto all'albo.
4.1.3 La prospettata soluzione ermeneutica sarebbe, del resto, maggiormente in linea con le pronunce della Consulta.
La stessa Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la q.l.c. dell'art. 3 comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modif., in L. 10 novembre 2014, n. 162, censurato, per violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost., ha riconosciuto che “la negoziazione assistita non è infatti un inutile doppione della messa in mora di cui agli artt. 145,148 e 149, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, atteso che la negoziazione presuppone che l'offerta risarcitoria non sia stata ritenuta satisfattiva dal danneggiato, ovvero che non sia stata neppure formulata dall'assicuratore: pertanto, la tutela garantita dall'art. 24 Cost., che non comporta l'assoluta immediatezza dell'esperibilità del diritto di azione, non è compromessa dal meccanismo della negoziazione assistita, stante la sua complementarità rispetto al previo procedimento di messa in mora dell'assicuratore, agli effetti dell'auspicata realizzazione anticipata, in via stragiudiziale, dell'interesse risarcitorio del danneggiato” e, quanto ai costi della procedura, ha giustamente osservato che, oltre ad essere
“certamente inferiori ai costi del giudizio, che l'interessato ha la possibilità, peraltro, di risparmiare”, essi “non necessariamente gravano solo sull'attore, potendo formare oggetto di diversa regolamentazione in sede di accordo, od essere posti a carico del soccombente in caso di successivo giudizio” (cfr. Corte Cost. n. 162/2016).
Non diversamente si è detto, più di recente, con riferimento alle spese connesse alla mediazione obbligatoria”, quando il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, T.U. Spese di Giustizia, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché del successivo art. 83, comma 2, del medesimo T.U., nella parte in cui non prevede che, in tali ipotesi, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia (cfr. Corte Cost. n. 10/2022).
4.2 Il compenso richiesto per tale attività va quindi riconosciuto all'attrice (con distrazione al difensore antistatario) e liquidato considerando i parametri forensi previsti per il procedimento di negoziazione assistita, relativi alla sola fase di attivazione, in considerazione dell'attività effettivamente prestata, assumendo i valori medi dello scaglione di riferimento (“decisum”).
4.3 Le spese di CTU, pari alla misura del fondo spese accordato al per. sono poste Persona_3
definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
4.4 Non ha luogo, infine, il rimborso delle spese di CTP, non essendo indicato alcun importo né prodotta la notula delle competenze nella nota spese ex art. 75 disp.att. c.p.c. (v. Cass. n.
26729/2024).
4.5 Nulla sulle spese del rapporto tra l'attrice ed il litisconsorte necessario, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro Controparte_2
stradale avvenuto a SA BO (PV) in data 15.12.2022;
• per l'effetto, ai sensi dell'art. 149 D.lgs. 209/2005, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 40.365,46 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza del sinistro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme devalutate alla data del sinistro e rivalutate anno per anno secondo le variazioni ISTAT-FOI sul costo della vita, sino al deposito della sentenza. Sull'importo così determinato maturano gli interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo;
• condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore Controparte_1
della parte vittoriosa distraendo il pagamento al difensore Avv. Parte_1
Giovanni Giorgi dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 510,00 per compensi di negoziazione assistita, € 786,00 per spese esenti, € 21,70 per spese di notifica, € 7.616,00 per compensi di giudizio (di cui € 1.701,00 fase studio;
€ 1.204,00 fase int.; € 1.806,00 fase istr./tratt., € 2.905,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
• pone definitivamente le spese di CTU a carico di Controparte_1
Così è deciso in Pavia, lì 08 marzo 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti