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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/08/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 842 pronunciata il 16/05/2023
Oggetto: Indennizzo per infortunio sul lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 837/2023
del Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Valentini e Simonetta Galizia, Parte_1
APPELLANTE
contro
, in persona del Direttore Regionale pro-tempore per la Puglia, domiciliato in Lecce presso CP_1
l'Ufficio dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti, CP_2 dall'Avv. Diana Anna Rotunno,
APPELLATO
All'udienza dell'11/07/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Brindisi depositato in data 28/07/2021 riferiva: Parte_1
di svolgere attività come operaio montatore e manutentore meccanico- carpentiere dipendente a tempo indeterminato presso l'azienda GAMIT S.r.l. operante all'interno dello stabilimento ex ILVA di Taranto;
di avere subito un infortunio sul lavoro il giorno 30/11/2015 all'interno della sala pompe dello stabilimento allorquando, nell'esecuzione delle sue mansioni, scivolava rovinosamente al suolo su una grata di scarico di olii di lavorazione e di lubrificazione, a causa della presenza di residui di materiale. In conseguenza dell'infortunio occorso riportava alla mano sinistra “ferita palmare a livello del quarto raggio e lesione parziale del flessore profondo insieme ad avulsione della placca volare della base della prima falange”. A seguito di domanda, l' gli aveva riconosciuto i postumi CP_1 dell'infortunio nella misura del 4%, come tale inferiore al minimo indennizzabile. Avverso il provvedimento negativo adottato proponeva ricorso in sede giudiziale per vedersi riconoscere un indennizzo per infortunio sul lavoro pari al 7%, o nella diversa misura che sarebbe stata accertata con apposita CTU, e per ottenere la condanna dell' alla liquidazione dell'indennizzo una tantum CP_1
in capitale.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' sostenendo l'infondatezza del ricorso poiché CP_1 dall'infortunio denunciato non era residuato danno biologico indennizzabile, né si era verificato alcun aggravamento rispetto alla valutazione effettuata dal medesimo nella misura del 4%. CP_2
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'adito Tribunale disponeva CTU, in esito alla quale il perito nominato concludeva affermando che,
a causa dell'infortunio occorsogli, il ricorrente aveva riportato una “ferita a livello del 4° dito della mano sinistra con lesione del flessore profondo e della ifp” e quantificando i postumi permanenti nella misura del 5%, dunque in entità inferiore al minimo indennizzabile. Il ricorso veniva, pertanto, rigettato e le spese dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. cpc.
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato in data 14/11/2023, proponeva appello, Parte_1
deducendo la superficialità ed incompletezza della CTU posta a base della sentenza impugnata.
Evidenziava che la perdita funzionale della mano sinistra non gli permetteva di svolgere in sicurezza alcune mansioni specifiche rientranti nella sua attività di operaio carpentiere montatore meccanico.
Concludeva chiedendo il riconoscimento del danno riportato nella misura del 6%, o in quella minore o maggiore che sarebbe stata accertata in corso di causa, con conseguente diritto al risarcimento del danno biologico e all'indennizzo previsto dal D. Lgs. 38/2000, oltre alle ulteriori prestazioni di legge e agli interessi legali, con rifusione delle spese di lite.
Nel presente grado di giudizio si costituiva l' contestando la fondatezza del proposto gravame CP_1
e chiedendo la conferma della sentenza appellata in quanto corretta ed immune da vizi logici, con vittoria di spese.
Disposta ed espletata nuova CTU, all'udienza dell'11/07/2025, sulle conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Come riferito in sede di svolgimento del processo, l'appellante ha sostenuto, quale motivo di gravame, la inadeguatezza ed incompletezza delle argomentazioni medico legali poste dal CTU nominato dal Tribunale in primo grado a base delle proprie conclusioni e che lo hanno condotto a riconoscere un'entità del danno biologico subito dal lavoratore in misura non indennizzabile. In particolare, ha sostenuto che il Consulente abbia sottostimato la “totale perdita funzionale del Pt_1 quarto dito” della mano sinistra benché da lui stesso certificata. Secondo l'appellante, dunque, il danno da lui subito e dedotto in giudizio non era stato valutato in tutta la sua manifesta obiettività.
Ritenuto, perciò, indispensabile procedere a nuova CTU, sulla scorta dei motivi di appello illustrati, questa Corte, con ordinanza del 14/02/2024, ha incaricato nuovo Consulente, specialista in Ortopedia
e Traumatologia, chiedendogli di accertare l'esistenza delle denunciate infermità e se le stesse siano state determinate dall'infortunio occorso all'assicurato; in caso affermativo, di determinare il periodo di inabilità temporanea assoluta o relativa e il grado di riduzione permanente della capacità lavorativa.
Dopo avere sottoposto a visita l'appellante e disaminato la documentazione presente nel fascicolo di causa, nonché quella di natura medica fornita dall'infortunato e relativa a visite eseguite successivamente al primo grado di giudizio, il nuovo CTU concludeva che il sig. è affetto da Pt_1
esiti disfunzionali a carico del 3° - 4° - 5° dito della mano sinistra determinati dall'infortunio lavorativo del 30/11/2015; che il periodo di inabilità temporanea assoluta lavorativa è stato correttamente riconosciuto e liquidato dall' e che il danno biologico da riconoscere è pari a 6 CP_1
punti percentuali.
Egli, infatti, dopo avere illustrato le quantificazioni percentuali eseguite dal CTU nominato in primo grado e dal CTP di parte ricorrente, ha, sulla base della valutazione funzionale delle dita della mano sinistra, evidenziato che il danno funzionale a carico del dito anulare sinistro risulta invariato e vada quantificato assegnando punti 3 in riferimento al codice n. 265 della Tabella ministeriale allegata al
D. Lgs. 38/2000; circa il medio ed il mignolo della detta mano ha evidenziato che non risultano avere subito un deficit funzionale flessorio e di conseguenza ha assegnato al dito medio un punteggio pari ad 1 in riferimento al codice n. 264 della richiamata Tabella ed al dito mignolo punti 2 in riferimento al codice n. 266 sempre della Tabella di danno biologico ai sensi del D.L. n. 38/2000. CP_1
Ha, pertanto, concluso il proprio elaborato affermando che è affetto da esiti disfunzionali Parte_1
a carico del terzo, quarto e quinto dito della mano sinistra, determinati dall'infortunio lavorativo occorso in data 30/11/2015; quanto al periodo di inabilità permanente assoluta lavorativa, che sia stata correttamente riconosciuta e liquidata dall'Istituto assicurativo. Quanto al danno biologico da riconoscere all'appellante ha globalmente quantificato 6 punti percentuali, rivenienti dalla somma delle tre percentuali sopra illustrate.
Nessuna osservazione alla bozza di elaborato peritale è pervenuta da parte appellata, mentre parte appellante, pur avendo precisato di non avere osservazioni da porre, ha chiesto al CTU di precisare la data di decorrenza del danno biologico quantificato. A tanto l'Esperto ha risposto specificando che, essendo il deficit funzionale, conseguente all'infortunio, emerso in sede di visita medica svolta il 15/12/2022, la decorrenza va individuata nel dicembre 2022.
Non vi sono motivi per discostarsi dalle conclusioni formulate dal CTU essendo il risultato di accertamenti scrupolosi, che hanno tenuto conto di tutta l'attività processuale espletata e che appaiono, perciò, sorrette da congrua motivazione e immuni da vizi logici.
Sulla scorta di esse, pertanto, la sentenza oggetto di gravame va riformata riconoscendo ad il Pt_1 diritto all'indennizzo in capitale ragguagliato al 6% di danno biologico come conseguenza dell'infortunio sul lavoro dedotto in giudizio.
Le spese del doppio grado di giudizio vengono poste a carico dell' secondo il principio della CP_1
soccombenza e liquidate come da dispositivo in applicazione dei vigenti Parametri forensi, in considerazione del valore della controversia dichiarato nel ricorso in appello.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c. definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14/11/2023 da Parte_1 nei confronti dell' avverso la sentenza del 16/05/2023 n. 842 del Tribunale di Brindisi così CP_1
provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara che l'appellante ha diritto all'indennizzo in capitale rapportato a danno biologico del 6% in relazione all'infortunio del 30.11.2015 con decorrenza da dicembre 2022; condanna l' al pagamento in suo favore della relativa prestazione, oltre CP_1
rivalutazione monetaria o interessi legali dal giorno della maturazione del diritto;
b) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, ex D.M. n.55/2014, in euro CP_1
2.695,00 per il primo grado ed in euro 2.455,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
c) condanna l' al pagamento delle spese di consulenza disposte in ciascun grado, nell'entità CP_1
liquidata nei decreti in atti.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce l'11/07/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 842 pronunciata il 16/05/2023
Oggetto: Indennizzo per infortunio sul lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 837/2023
del Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Valentini e Simonetta Galizia, Parte_1
APPELLANTE
contro
, in persona del Direttore Regionale pro-tempore per la Puglia, domiciliato in Lecce presso CP_1
l'Ufficio dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti, CP_2 dall'Avv. Diana Anna Rotunno,
APPELLATO
All'udienza dell'11/07/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Brindisi depositato in data 28/07/2021 riferiva: Parte_1
di svolgere attività come operaio montatore e manutentore meccanico- carpentiere dipendente a tempo indeterminato presso l'azienda GAMIT S.r.l. operante all'interno dello stabilimento ex ILVA di Taranto;
di avere subito un infortunio sul lavoro il giorno 30/11/2015 all'interno della sala pompe dello stabilimento allorquando, nell'esecuzione delle sue mansioni, scivolava rovinosamente al suolo su una grata di scarico di olii di lavorazione e di lubrificazione, a causa della presenza di residui di materiale. In conseguenza dell'infortunio occorso riportava alla mano sinistra “ferita palmare a livello del quarto raggio e lesione parziale del flessore profondo insieme ad avulsione della placca volare della base della prima falange”. A seguito di domanda, l' gli aveva riconosciuto i postumi CP_1 dell'infortunio nella misura del 4%, come tale inferiore al minimo indennizzabile. Avverso il provvedimento negativo adottato proponeva ricorso in sede giudiziale per vedersi riconoscere un indennizzo per infortunio sul lavoro pari al 7%, o nella diversa misura che sarebbe stata accertata con apposita CTU, e per ottenere la condanna dell' alla liquidazione dell'indennizzo una tantum CP_1
in capitale.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' sostenendo l'infondatezza del ricorso poiché CP_1 dall'infortunio denunciato non era residuato danno biologico indennizzabile, né si era verificato alcun aggravamento rispetto alla valutazione effettuata dal medesimo nella misura del 4%. CP_2
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'adito Tribunale disponeva CTU, in esito alla quale il perito nominato concludeva affermando che,
a causa dell'infortunio occorsogli, il ricorrente aveva riportato una “ferita a livello del 4° dito della mano sinistra con lesione del flessore profondo e della ifp” e quantificando i postumi permanenti nella misura del 5%, dunque in entità inferiore al minimo indennizzabile. Il ricorso veniva, pertanto, rigettato e le spese dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. cpc.
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato in data 14/11/2023, proponeva appello, Parte_1
deducendo la superficialità ed incompletezza della CTU posta a base della sentenza impugnata.
Evidenziava che la perdita funzionale della mano sinistra non gli permetteva di svolgere in sicurezza alcune mansioni specifiche rientranti nella sua attività di operaio carpentiere montatore meccanico.
Concludeva chiedendo il riconoscimento del danno riportato nella misura del 6%, o in quella minore o maggiore che sarebbe stata accertata in corso di causa, con conseguente diritto al risarcimento del danno biologico e all'indennizzo previsto dal D. Lgs. 38/2000, oltre alle ulteriori prestazioni di legge e agli interessi legali, con rifusione delle spese di lite.
Nel presente grado di giudizio si costituiva l' contestando la fondatezza del proposto gravame CP_1
e chiedendo la conferma della sentenza appellata in quanto corretta ed immune da vizi logici, con vittoria di spese.
Disposta ed espletata nuova CTU, all'udienza dell'11/07/2025, sulle conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Come riferito in sede di svolgimento del processo, l'appellante ha sostenuto, quale motivo di gravame, la inadeguatezza ed incompletezza delle argomentazioni medico legali poste dal CTU nominato dal Tribunale in primo grado a base delle proprie conclusioni e che lo hanno condotto a riconoscere un'entità del danno biologico subito dal lavoratore in misura non indennizzabile. In particolare, ha sostenuto che il Consulente abbia sottostimato la “totale perdita funzionale del Pt_1 quarto dito” della mano sinistra benché da lui stesso certificata. Secondo l'appellante, dunque, il danno da lui subito e dedotto in giudizio non era stato valutato in tutta la sua manifesta obiettività.
Ritenuto, perciò, indispensabile procedere a nuova CTU, sulla scorta dei motivi di appello illustrati, questa Corte, con ordinanza del 14/02/2024, ha incaricato nuovo Consulente, specialista in Ortopedia
e Traumatologia, chiedendogli di accertare l'esistenza delle denunciate infermità e se le stesse siano state determinate dall'infortunio occorso all'assicurato; in caso affermativo, di determinare il periodo di inabilità temporanea assoluta o relativa e il grado di riduzione permanente della capacità lavorativa.
Dopo avere sottoposto a visita l'appellante e disaminato la documentazione presente nel fascicolo di causa, nonché quella di natura medica fornita dall'infortunato e relativa a visite eseguite successivamente al primo grado di giudizio, il nuovo CTU concludeva che il sig. è affetto da Pt_1
esiti disfunzionali a carico del 3° - 4° - 5° dito della mano sinistra determinati dall'infortunio lavorativo del 30/11/2015; che il periodo di inabilità temporanea assoluta lavorativa è stato correttamente riconosciuto e liquidato dall' e che il danno biologico da riconoscere è pari a 6 CP_1
punti percentuali.
Egli, infatti, dopo avere illustrato le quantificazioni percentuali eseguite dal CTU nominato in primo grado e dal CTP di parte ricorrente, ha, sulla base della valutazione funzionale delle dita della mano sinistra, evidenziato che il danno funzionale a carico del dito anulare sinistro risulta invariato e vada quantificato assegnando punti 3 in riferimento al codice n. 265 della Tabella ministeriale allegata al
D. Lgs. 38/2000; circa il medio ed il mignolo della detta mano ha evidenziato che non risultano avere subito un deficit funzionale flessorio e di conseguenza ha assegnato al dito medio un punteggio pari ad 1 in riferimento al codice n. 264 della richiamata Tabella ed al dito mignolo punti 2 in riferimento al codice n. 266 sempre della Tabella di danno biologico ai sensi del D.L. n. 38/2000. CP_1
Ha, pertanto, concluso il proprio elaborato affermando che è affetto da esiti disfunzionali Parte_1
a carico del terzo, quarto e quinto dito della mano sinistra, determinati dall'infortunio lavorativo occorso in data 30/11/2015; quanto al periodo di inabilità permanente assoluta lavorativa, che sia stata correttamente riconosciuta e liquidata dall'Istituto assicurativo. Quanto al danno biologico da riconoscere all'appellante ha globalmente quantificato 6 punti percentuali, rivenienti dalla somma delle tre percentuali sopra illustrate.
Nessuna osservazione alla bozza di elaborato peritale è pervenuta da parte appellata, mentre parte appellante, pur avendo precisato di non avere osservazioni da porre, ha chiesto al CTU di precisare la data di decorrenza del danno biologico quantificato. A tanto l'Esperto ha risposto specificando che, essendo il deficit funzionale, conseguente all'infortunio, emerso in sede di visita medica svolta il 15/12/2022, la decorrenza va individuata nel dicembre 2022.
Non vi sono motivi per discostarsi dalle conclusioni formulate dal CTU essendo il risultato di accertamenti scrupolosi, che hanno tenuto conto di tutta l'attività processuale espletata e che appaiono, perciò, sorrette da congrua motivazione e immuni da vizi logici.
Sulla scorta di esse, pertanto, la sentenza oggetto di gravame va riformata riconoscendo ad il Pt_1 diritto all'indennizzo in capitale ragguagliato al 6% di danno biologico come conseguenza dell'infortunio sul lavoro dedotto in giudizio.
Le spese del doppio grado di giudizio vengono poste a carico dell' secondo il principio della CP_1
soccombenza e liquidate come da dispositivo in applicazione dei vigenti Parametri forensi, in considerazione del valore della controversia dichiarato nel ricorso in appello.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c. definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14/11/2023 da Parte_1 nei confronti dell' avverso la sentenza del 16/05/2023 n. 842 del Tribunale di Brindisi così CP_1
provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara che l'appellante ha diritto all'indennizzo in capitale rapportato a danno biologico del 6% in relazione all'infortunio del 30.11.2015 con decorrenza da dicembre 2022; condanna l' al pagamento in suo favore della relativa prestazione, oltre CP_1
rivalutazione monetaria o interessi legali dal giorno della maturazione del diritto;
b) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, ex D.M. n.55/2014, in euro CP_1
2.695,00 per il primo grado ed in euro 2.455,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
c) condanna l' al pagamento delle spese di consulenza disposte in ciascun grado, nell'entità CP_1
liquidata nei decreti in atti.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce l'11/07/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi