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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/07/2025, n. 5539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5539 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 24289/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 24289/2024 R.G. promossa dalla
IGa (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ANDREA ROMANO FRANCHINI (C.F. ) e C.F._2 dall'Avv. ALBERTO PIETRO CAPRA ( , elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio dei difensori sito in VIA XXVI APRILE 2 a VIGEVANO;
PARTE RICORRENTE contro la
IGa (C.F. ), Controparte_1 C.F._4
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: occupazione senza titolo.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da p.v. della udienza in data 15.5.2025, da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni;
per parte resistente contumace:/: pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisto il proprio Decreto pari numero datato 2.8.2024, i processi verbali delle udienze in data 14.11.2024, 28.11.2024, 12.2.2025, 15.5.2025 e 3.4.2025, ritenuto in fatto che:
- la parte ricorrente ha agito per ottenere il rilascio dell'immobile e per il risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione senza titolo, da parte della resistente, dell' immobile sito in Lainate (MI) in Vicolo Vincenzo Monti nr. 9 (identificato al N.C.E.U. del ridetto Comune dai seguenti dati: foglio nr. 8, particella nr. 665, piano T-S1, categoria A/7, classe 4, R.C. Euro 716,58), occupazione protrattasi dal mese di Febbraio 2017, allorchè la parte resistente, nonostante la ricezione in data 9.1.2017 di una raccomandata in cui la ricorrente le chiedeva di rilasciare il bene immobile, sino all'epoca concessole in comodato, e la restituzione delle chiavi entro e non oltre la fine del mese di Gennaio 2017, e nonostante la ricezione della diffida alla restituzione del bene immobile dei Legali della ricorrente datate 25.10.2023 e 30.11.2023, non provvedeva a riconsegnare le chiavi dell'appartamento alla ricorrente e a svuotarlo dei propri effetti personali sino all'attualità;
- la resistente è rimasta contumace;
ritenuto in diritto che:
- l'istruzione documentale e quella orale hanno confermato le circostanze poste a fondamento della domanda di rilascio, sia per tramite della produzione delle lettere raccomandate di invito al rilascio del bene immobile della ricorrente e di suoi Legali, che per tramite della deposizione del teste IG , il quale ha Testimone_1
confermato come la IG , che, inizialmente, aveva ottenuto l'uso del bene CP_1
immobile in comodato, una volta ricevuta la formale richiesta di restituzione dello stesso pagina 2 di 6 da parte della IGa , non abbiamo mai provveduto a restituire a quest'ultima le Pt_1
chiavi per l'accesso allo stesso, né a svuotarlo da tutti i suoi effetti personali (quali, a titolo esemplificativo, vestiti e pezzi di arredamento), nonostante il fatto che, ad un certo punto, fosse andata ad abitare in un alloggio di proprietà del Comune;
la parte resistente, chiamata a rendere interrogatorio formale in merito alla mancata restituzione del bene immobile, nonostante le numerose richieste di rilascio, ed alla mancata restituzione delle chiavi, non è comparsa all' udienza fissata per l'incombente e, pertanto, i fatti allegati dalla parte ricorrente possono ritenersi ammessi ai sensi dell'art. 232 c.p.c., che recita “se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo” il Giudice “valutato ogni altro elemento di prova, può valutare come ammessi i fatti dedotti in interrogatorio”.
Come è noto, nel contratto di Comodato di cui all'art. 1803 C.C. il bene è dato al comodatario affinchè se ne serva per un tempo determinato o per un uso determinato.
Il Comodato vero e proprio (a. 1803 C.C.) differisce da quello che si chiama Comodato precario (a. 1810 C.C.).
Difatti, il Codice Civile disciplina due “forme” del comodato:
- quello vero e proprio (tempo/uso determinato), regolato dagli artt. 1803-1809 e
- il c.d. comodato precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., sotto la rubrica
“comodato senza determinazione di durata”.
È solo nel caso di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, che è consentito al comodante di richiedere ad nutum (ovvero “secondo volontà”) il rilascio al comodatario.
L'art. 1809 c.c. disciplina, invece, la restituzione nel comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consenta di stabilire la scadenza pagina 3 di 6 contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809
c.c., comma 2).
E' principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale “il termine del comodato può risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata solo "se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo"; in mancanza, invece, di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 c.c.” (cfr., ex multis, Cass. civ.
Sez., VI - 3, 15 ottobre 2020, n. 22309; Cass. civ., Sez. III, 25 giugno 2013, n. 15877;
SS. UU., 09 febbraio 2011, n. 3168).
Nel caso di specie il contratto di comodato verbalmente intercorso tra le parti, stante la mancanza di elementi certi ed oggettivi che consentano di stabilirne la durata, deve essere ricondotto alla fattispecie del comodato precario, ritenendosi, pertanto, sufficiente alla parte comodante la formulazione della richiesta di restituzione del bene per ottenerne la restituzione immediata.
La parte resistente, pertanto, deve essere condannata al rilascio immediato del bene immobile.
- Quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno, le produzioni documentali (estratti dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare della Agenzia delle
Entrate indicativi dei valori locativi dei beni immobili siti nel Comune di Lainate;
visura catastale) hanno indicato l'entità minima e massima dei canoni di locazione normalmente praticati per alloggi del tipo di quello oggetto del contendere (cfr., in particolare, i valori locativi al mq minimi a partire dall'anno 2027 sino all'anno 2024).
pagina 4 di 6 In relazione al periodo per cui si è protratta l'occupazione, il risarcimento va liquidato nell'importo richiesto di € 700,00 mensili, oltre interessi legali, a partire dal mese di
Febbraio 2017 sino alla data dell'effettivo rilascio, importo che appare congruo in relazione ai valori locativi minimi risultanti dallo Osservatorio del Mercato
Immobiliare della Agenzia delle Entrate (cfr., in particolare, i valori locativi minimi per metro quadrato, a partire dall'anno 2017 sino all'anno 2024, con riferimento ad immobili siti nel Comune di Lainate) e tenuto conto del fatto del fatto che il bene immobile è indicato avere una superficie totale di 175 metri quadrati (cfr. visura catastale in atti).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto, conto del valore della causa al momento della sua instaurazione e della complessità dell'attività svolta, secondo la vigente tariffa professionale (D.M. 147/2022).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contumacia del resistente, così decide:
-condanna la resistente IGa a rilasciare immediatamente Controparte_1
l'immobile sito in Lainate (MI) in Vicolo Vincenzo Monti nr. 9 (identificato al
N.C.E.U. del ridetto Comune dai seguenti dati: foglio nr. 8, particella nr. 665, piano T-
S1, categoria A/7, classe 4, consistenza nr. 7, 5 vani, R.C. Euro 716,58), libero da persone, da animali e da cose, in favore della ricorrente IGa;
Parte_1
-condanna la parte resistente a pagare alla parte ricorrente la somma mensile di €
700,00 dal mese di Febbraio 2017 sino alla data dell'effettivo rilascio, oltre agli interessi, dal dovuto fino al saldo;
-condanna, inoltre, il resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 286,00 per esborsi ed un € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. e C.p.a. alle rispettive aliquote di legge.
pagina 5 di 6 Milano, così deciso in data 4.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 24289/2024 R.G. promossa dalla
IGa (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ANDREA ROMANO FRANCHINI (C.F. ) e C.F._2 dall'Avv. ALBERTO PIETRO CAPRA ( , elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio dei difensori sito in VIA XXVI APRILE 2 a VIGEVANO;
PARTE RICORRENTE contro la
IGa (C.F. ), Controparte_1 C.F._4
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: occupazione senza titolo.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da p.v. della udienza in data 15.5.2025, da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni;
per parte resistente contumace:/: pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisto il proprio Decreto pari numero datato 2.8.2024, i processi verbali delle udienze in data 14.11.2024, 28.11.2024, 12.2.2025, 15.5.2025 e 3.4.2025, ritenuto in fatto che:
- la parte ricorrente ha agito per ottenere il rilascio dell'immobile e per il risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione senza titolo, da parte della resistente, dell' immobile sito in Lainate (MI) in Vicolo Vincenzo Monti nr. 9 (identificato al N.C.E.U. del ridetto Comune dai seguenti dati: foglio nr. 8, particella nr. 665, piano T-S1, categoria A/7, classe 4, R.C. Euro 716,58), occupazione protrattasi dal mese di Febbraio 2017, allorchè la parte resistente, nonostante la ricezione in data 9.1.2017 di una raccomandata in cui la ricorrente le chiedeva di rilasciare il bene immobile, sino all'epoca concessole in comodato, e la restituzione delle chiavi entro e non oltre la fine del mese di Gennaio 2017, e nonostante la ricezione della diffida alla restituzione del bene immobile dei Legali della ricorrente datate 25.10.2023 e 30.11.2023, non provvedeva a riconsegnare le chiavi dell'appartamento alla ricorrente e a svuotarlo dei propri effetti personali sino all'attualità;
- la resistente è rimasta contumace;
ritenuto in diritto che:
- l'istruzione documentale e quella orale hanno confermato le circostanze poste a fondamento della domanda di rilascio, sia per tramite della produzione delle lettere raccomandate di invito al rilascio del bene immobile della ricorrente e di suoi Legali, che per tramite della deposizione del teste IG , il quale ha Testimone_1
confermato come la IG , che, inizialmente, aveva ottenuto l'uso del bene CP_1
immobile in comodato, una volta ricevuta la formale richiesta di restituzione dello stesso pagina 2 di 6 da parte della IGa , non abbiamo mai provveduto a restituire a quest'ultima le Pt_1
chiavi per l'accesso allo stesso, né a svuotarlo da tutti i suoi effetti personali (quali, a titolo esemplificativo, vestiti e pezzi di arredamento), nonostante il fatto che, ad un certo punto, fosse andata ad abitare in un alloggio di proprietà del Comune;
la parte resistente, chiamata a rendere interrogatorio formale in merito alla mancata restituzione del bene immobile, nonostante le numerose richieste di rilascio, ed alla mancata restituzione delle chiavi, non è comparsa all' udienza fissata per l'incombente e, pertanto, i fatti allegati dalla parte ricorrente possono ritenersi ammessi ai sensi dell'art. 232 c.p.c., che recita “se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo” il Giudice “valutato ogni altro elemento di prova, può valutare come ammessi i fatti dedotti in interrogatorio”.
Come è noto, nel contratto di Comodato di cui all'art. 1803 C.C. il bene è dato al comodatario affinchè se ne serva per un tempo determinato o per un uso determinato.
Il Comodato vero e proprio (a. 1803 C.C.) differisce da quello che si chiama Comodato precario (a. 1810 C.C.).
Difatti, il Codice Civile disciplina due “forme” del comodato:
- quello vero e proprio (tempo/uso determinato), regolato dagli artt. 1803-1809 e
- il c.d. comodato precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., sotto la rubrica
“comodato senza determinazione di durata”.
È solo nel caso di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, che è consentito al comodante di richiedere ad nutum (ovvero “secondo volontà”) il rilascio al comodatario.
L'art. 1809 c.c. disciplina, invece, la restituzione nel comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consenta di stabilire la scadenza pagina 3 di 6 contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809
c.c., comma 2).
E' principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale “il termine del comodato può risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata solo "se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo"; in mancanza, invece, di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 c.c.” (cfr., ex multis, Cass. civ.
Sez., VI - 3, 15 ottobre 2020, n. 22309; Cass. civ., Sez. III, 25 giugno 2013, n. 15877;
SS. UU., 09 febbraio 2011, n. 3168).
Nel caso di specie il contratto di comodato verbalmente intercorso tra le parti, stante la mancanza di elementi certi ed oggettivi che consentano di stabilirne la durata, deve essere ricondotto alla fattispecie del comodato precario, ritenendosi, pertanto, sufficiente alla parte comodante la formulazione della richiesta di restituzione del bene per ottenerne la restituzione immediata.
La parte resistente, pertanto, deve essere condannata al rilascio immediato del bene immobile.
- Quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno, le produzioni documentali (estratti dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare della Agenzia delle
Entrate indicativi dei valori locativi dei beni immobili siti nel Comune di Lainate;
visura catastale) hanno indicato l'entità minima e massima dei canoni di locazione normalmente praticati per alloggi del tipo di quello oggetto del contendere (cfr., in particolare, i valori locativi al mq minimi a partire dall'anno 2027 sino all'anno 2024).
pagina 4 di 6 In relazione al periodo per cui si è protratta l'occupazione, il risarcimento va liquidato nell'importo richiesto di € 700,00 mensili, oltre interessi legali, a partire dal mese di
Febbraio 2017 sino alla data dell'effettivo rilascio, importo che appare congruo in relazione ai valori locativi minimi risultanti dallo Osservatorio del Mercato
Immobiliare della Agenzia delle Entrate (cfr., in particolare, i valori locativi minimi per metro quadrato, a partire dall'anno 2017 sino all'anno 2024, con riferimento ad immobili siti nel Comune di Lainate) e tenuto conto del fatto del fatto che il bene immobile è indicato avere una superficie totale di 175 metri quadrati (cfr. visura catastale in atti).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto, conto del valore della causa al momento della sua instaurazione e della complessità dell'attività svolta, secondo la vigente tariffa professionale (D.M. 147/2022).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contumacia del resistente, così decide:
-condanna la resistente IGa a rilasciare immediatamente Controparte_1
l'immobile sito in Lainate (MI) in Vicolo Vincenzo Monti nr. 9 (identificato al
N.C.E.U. del ridetto Comune dai seguenti dati: foglio nr. 8, particella nr. 665, piano T-
S1, categoria A/7, classe 4, consistenza nr. 7, 5 vani, R.C. Euro 716,58), libero da persone, da animali e da cose, in favore della ricorrente IGa;
Parte_1
-condanna la parte resistente a pagare alla parte ricorrente la somma mensile di €
700,00 dal mese di Febbraio 2017 sino alla data dell'effettivo rilascio, oltre agli interessi, dal dovuto fino al saldo;
-condanna, inoltre, il resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 286,00 per esborsi ed un € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. e C.p.a. alle rispettive aliquote di legge.
pagina 5 di 6 Milano, così deciso in data 4.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
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