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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/04/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 999/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 999/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALBERTO FACCINI Parte_1 C.F._1
CAROPPO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO DI Controparte_1 C.F._2
TONTO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 2.4.2024 ha agito nei confronti del coniuge separato Parte_1
chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1
contratto con il medesimo e proponendo ulteriori domande, in particolare di porre in capo al resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 350,00 mensili.
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
25.6.2024 nella quale ha aderito alla domanda di divorzio, opponendosi tuttavia alla richiesta di aumento del contributo al mantenimento per la figlia minore, chiedendo di confermare il contributo al mantenimento nella misura di € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza non definitiva del 23.10.2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e e la causa è stata rimessa in istruttoria per Parte_1 Controparte_1
la decisione sulle ulteriori questioni.
Con note depositate in data 5.3.2025, i difensori delle parti hanno chiesto congiuntamente di dichiararsi cessata la materia del contendere, stante il decesso del resistente in data 16.2.2025, richieste ribadite nelle note di trattazione scritta rispettivamente depositate in data 21.3.2025 e 18.3.2025.
……………
La predetta richiesta dei difensori di parte ricorrente e resistente va accolta in quanto:
1) Il decesso di (in data 16.2.2025) risulta dal relativo certificato di morte versato in Controparte_1
atti dal difensore dello stesso resistente;
2) il decesso di uno dei coniugi in pendenza del giudizio di divorzio, senza che sia passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio (come sembra essere nel caso di specie, attesa la breve distanza temporale tra sentenza non definitiva e decesso dello e CP_1
non avendosi notizia della notifica della sentenza o della relativa acquiescenza), determina la cessazione della materia del contendere non solo con riferimento alla domanda di divorzio, in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, del rapporto di coniugio, ma anche in relazione alla domanda volte ad ottenere un incremento dell'assegno di mantenimento per la figlia, venendo meno il genitore interessato da tale richiesta (tra le altre Cass. Civile 37896/2022).
Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 17 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 999/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALBERTO FACCINI Parte_1 C.F._1
CAROPPO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO DI Controparte_1 C.F._2
TONTO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 2.4.2024 ha agito nei confronti del coniuge separato Parte_1
chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1
contratto con il medesimo e proponendo ulteriori domande, in particolare di porre in capo al resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 350,00 mensili.
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
25.6.2024 nella quale ha aderito alla domanda di divorzio, opponendosi tuttavia alla richiesta di aumento del contributo al mantenimento per la figlia minore, chiedendo di confermare il contributo al mantenimento nella misura di € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza non definitiva del 23.10.2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e e la causa è stata rimessa in istruttoria per Parte_1 Controparte_1
la decisione sulle ulteriori questioni.
Con note depositate in data 5.3.2025, i difensori delle parti hanno chiesto congiuntamente di dichiararsi cessata la materia del contendere, stante il decesso del resistente in data 16.2.2025, richieste ribadite nelle note di trattazione scritta rispettivamente depositate in data 21.3.2025 e 18.3.2025.
……………
La predetta richiesta dei difensori di parte ricorrente e resistente va accolta in quanto:
1) Il decesso di (in data 16.2.2025) risulta dal relativo certificato di morte versato in Controparte_1
atti dal difensore dello stesso resistente;
2) il decesso di uno dei coniugi in pendenza del giudizio di divorzio, senza che sia passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio (come sembra essere nel caso di specie, attesa la breve distanza temporale tra sentenza non definitiva e decesso dello e CP_1
non avendosi notizia della notifica della sentenza o della relativa acquiescenza), determina la cessazione della materia del contendere non solo con riferimento alla domanda di divorzio, in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, del rapporto di coniugio, ma anche in relazione alla domanda volte ad ottenere un incremento dell'assegno di mantenimento per la figlia, venendo meno il genitore interessato da tale richiesta (tra le altre Cass. Civile 37896/2022).
Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 17 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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