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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/12/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2532 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 promossa
da
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
cittadino italiano, residente in 59, Poplar Road, B97 6NY, C.F._1
REDDITCH, REGNO UNITO, difeso e rappresentato dall'avv. Igor Brunello del foro di
Vicenza
ricorrente contro
nata in [...] il [...], C.F. , cittadina CP_1 C.F._2
italiana, residente in 20 Windsor Road, TF12PD, TELFORD, REGNO UNITO, contumace resistente
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni della ricorrente: Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica:
In via principale.
1. In applicazione del diritto inglese (previa eventuale adozione di provvedimento provvisorio, con pronuncia definitiva da assumere dopo 6 settimane dal provvedimento provvisorio), accertata la irreversibilità della rottura del matrimonio, disporre con sentenza lo scioglimento del matrimonio celebrato a Kumasi (Ghana) il 29/08/2000 tra il signor e la signora e trascritto nei registri Parte_1 CP_1
di stato civile del Comune di Bassano del Grappa (VI) dell'anno2015, parte2, serie C,
numero293, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
2. Nulla disporre con riferimento alla casa coniugale, avendo entrambi i componenti della coppia trasferito altrove la loro residenza e, in ogni caso, non sussistendo la giurisdizione del Giudice Italiano sulla questione de qua.
3. Nulla disporre con riferimento alla responsabilità genitoriale, all'affidamento e al diritto di visita, difettando la giurisdizione del Giudice Italiano.
4. Nulla disporre sul mantenimento dei figli minori, essendo la questione già stata decisa dalla competente autorità inglese, con preclusione di ogni azione per la modifica da parte del ricorrente/debitore ai sensi dell'art.18 della Convenzione dell'Aja
2 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia conclusa il 23/11/2007.
In via subordinata (nella denegata ipotesi di applicazione del diritto italiano).
1. Autorizzare le parti a vivere separate e pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2. Nulla disporre con riferimento alla casa coniugale, avendo entrambi i componenti della coppia trasferito altrove la loro residenza e, in ogni caso, non sussistendo la giurisdizione del Giudice Italiano sulla questione de qua.
3. Nulla disporre con riferimento alla responsabilità genitoriale, all'affidamento e al diritto di visita, difettando la giurisdizione del Giudice Italiano.
4. Nulla disporre sul mantenimento dei figli minori, essendo la questione già stata decisa dalla competente autorità inglese, con preclusione di ogni azione per la modifica da parte del ricorrente/debitore ai sensi dell'art.18 della Convenzione dell'Aja
sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia conclusa il 23/11/2007.
5. Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art.3, L. 1 dicembre
1970, n.898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
In ogni caso.
Con vittoria di spese.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso .
3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.6.2024 premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con a Kumasi (Ghana) il 29.8.2000; che il CP_1
matrimonio era stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bassano del
Grappa al n. 293, parte II, serie C, anno 2015; che i coniugi, entrambi cittadini italiani,
avevano vissuto a lungo in Italia, dapprima a Breganze e poi a Bassano del Grappa,
per poi trasferirsi in Inghilterra;
che dall'unione erano nati tre figli, tutti conviventi con la madre;
che, già nell'anno 2014, il rapporto coniugale era entrato in irreversibile e che la Pretura di Kumasi con provvedimento in data 30.11.2014, aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
che tale provvedimento era stato quindi annotato a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi;
che da tale momento era cessato ogni rapporto ed ogni forma di comunione tra i coniugi;
che, su ricorso di CP_1
il Tribunale della Circoscrizione Giudiziaria di Kumasi, in data 21.8.2007, aveva annullato la pronuncia della Pretura di Kumasi, con ripristino degli effetti del matrimonio contratto dalle parti;
che, conseguentemente, il Tribunale di Vicenza, su ricorso del
Pubblico Ministero, con decreto del 19.6.2018, aveva ordinato la cancellazione dell'annotazione, sull'atto di matrimonio de quo, della sentenza della Pretura di
Kumasi, ripristinando, anche nell'ordinamento italiano, gli effetti del matrimonio;
chiedeva che il Tribunale di Vicenza, in applicazione del diritto inglese, pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto da esso ricorrente con la signora CP_1
o, in via subordinata ed in applicazione del diritto italiano, che fossero
[...]
pronunciati prima la separazione personale dei coniugi e successivamente il divorzio.
La resistente non si costituiva in giudizio, ma compariva personalmente avanti il
Giudice Relatore all'udienza del 16.1.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473
bis 21 c.p.c., prendendo atto della volontà di controparte di addivenire allo scioglimento
4 del vincolo matrimoniale e dando atto del fatto che la separazione dei coniugi era in atto dall'anno 2015.
A tale udienza compariva anche il ricorrente che confermava la propria volontà di divorziare.
La causa, istruita solo documentalmente, all'udienza del 20.11.2025, era rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni della ricorrente e del Pubblico Ministero in epigrafe riportate.
Preliminarmente occorre in questa sede dichiarare la contumacia della resistente la quale, benché regolarmente citata, non si è costituita in giudizio, CP_1
limitandosi a comparire personalmente all'udienza del 16.1.2025, nonché a quelle successive dell'1.4.2025 e del 20.11.2025.
Invero, risulta documentato in atti che il ricorso (debitamente tradotto in lingua inglese)
ed il decreto di fissazione dell'udienza del 16.1.2025 avanti il Giudice Relatore sono stati spediti nel Regno Unito all'indirizzo della signora dall'Ufficiale CP_1
Giudiziario in data 24.9.2024 e quindi consegnati dal portalettere in data 4.10.2024.
La resistente è inoltre comparsa all'udienza esibendo al Giudice il CP_1
plico contenente l'atto notificatole dalla controparte e dimostrando con tale condotta l'avvenuto perfezionamento della notifica.
Non vi è pertanto dubbio alcuno sulla validità ed efficacia della notificazione .
La domanda di scioglimento del matrimonio proposta dal ricorrente è meritevole di accoglimento.
Rispetto a tale domanda la giurisdizione italiana va affermata a norma dell'articolo 3
del Regolamento UE 2019/1111 del Consiglio (applicabile ratione temporis al presente
5 giudizio, instaurato nell'anno 2024), il quale in materia di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio prevede i criteri alternativi e concorrenti a) della residenza e b) della cittadinanza comune.
Tale secondo criterio opera nel caso in esame in quanto, per quanto emerge dagli atti,
entrambi i coniugi sono cittadini italiani .
Va quindi affermata la giurisdizione del giudice italiano.
Quanto alla competenza territoriale, considerato che entrambi i coniugi sono residenti all'estero, ai sensi dell'art. 473 bis 47 c.p.c., la stessa va individuata in qualunque
Tribunale della Repubblica e quindi anche nel Tribunale di Vicenza adito dal ricorrente,
nella cui circoscrizione si trova il Comune dell'ultima residenza delle parti.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile al divorzio, ritiene il Collegio che la stessa debba essere individuata in base al Regolamento UE n. 1259/2010 del
20.12.2010 applicabile, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento medesimo, ai procedimenti instaurati dopo il 21.6.2012 e, quindi, anche a quello in esame.
Ciò premesso si osserva che in mancanza di accordo sulla legge applicabile al divorzio, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, va fatta applicazione dell'art. 8 del
Regolamento medesimo che, alla lettera a) prevede che sia applicabile la legge dello
Stato di cui i due coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Considerato che entrambi i coniugi sono stabilmente residenti nel Regno Unito, può
farsi applicazione, come richiesto dal ricorrente, della legge inglese.
Tala legge non contempla il necessario esperimento della procedura di separazione personale, con previsione che è stata ripetutamente ritenuta dalla giurisprudenza (ex
plurimis Cassazione n. 16978/2006), non contrastante con i principi fondamentali
6 dell'ordine pubblico interno.
Ai sensi dell'art. 1 del Matrimonial Causes Act 1973, come riformato dal Divorce,
Act 2020, intitolato “Divorzio in caso di rottura del Controparte_2
matrimonio” uno o entrambi i coniugi possono richiedere al Tribunale un ordine di divorzio, basato sulla constatazione che il matrimonio è irrimediabilmente fallito.
La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione del richiedente o dei richiedenti attestante la rottura irreversibile del matrimonio.
Il Tribunale, considerata tale dichiarazione come prova definitiva del fallimento del matrimonio, deve emettere un ordine di divorzio.
Ai sensi del comma 4, tale ordine è dapprima provvisorio e non può divenire definitivo prima che siano decorse 6 settimane dalla sua emissione.
Ai sensi del comma 5, in caso di domanda di una sola parte che confermi avanti l'autorità giudiziaria la propria volontà di procedere, il Tribunale emette un ordine condizionale di divorzio che può essere confermato non prima che siano decorse 20
settimane dall'inizio del procedimento.
Ai sensi dell'art. 3 della legge, la domanda di divorzio può essere proposta solo dopo un anno di matrimonio.
Da un punto di vista sostanziale, quindi, la legge inglese subordina il divorzio alla durata minima del rapporto matrimoniale (un anno) ed alla irreversibilità della rottura.
Da un punto di vista processuale, l'ordinamento inglese prevede un periodo di riflessione di 20 settimane dal momento del deposito del ricorso, decorso il quale la parte procedente ha diritto ad una pronuncia provvisoria che diventa definitiva decorso l'ulteriore tempo di attesa di 6 settimane.
Considerato che, in forza dell'art. 12 legge 218/1995, il processo civile che si svolge in
7 Italia è regolato dalla legge italiana, deve farsi applicazione in questa sede delle sole norme della legge inglese relative ai presupposti sostanziali del divorzio.
Tali presupposti ricorrono entrambi.
Il matrimonio è stato celebrato nel 2020 ed è quindi durato ben più di un anno.
L'irreversibile rottura del vincolo risulta, oltre che dalla dichiarazione del ricorrente (il quale ottenuto il primo divorzio poi annullato, si è costituito da tempo una nuova famiglia), anche da quella della resistente che, comparsa all'udienza del 16.1.2025, ha dato atto di vivere separata dal marito dal 2015 ed di averlo anche denunciato.
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
Nulla deve disporsi riguardo all'affidamento ed al mantenimento dei figli delle parti
(stabilmente residenti in [...]con la madre) in mancanza di domanda e difettando altresì la giurisdizione di questo Tribunale a conoscere di tali questioni.
Nulla va disposto riguardo alle spese atteso il carattere necessario della presente pronuncia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Kumasi (Ghana) il 29.8.2000; CP_1
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del Grappa al n. 293, parte II, serie C, anno
2015;
8 c)nulla sulle spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2532 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 promossa
da
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
cittadino italiano, residente in 59, Poplar Road, B97 6NY, C.F._1
REDDITCH, REGNO UNITO, difeso e rappresentato dall'avv. Igor Brunello del foro di
Vicenza
ricorrente contro
nata in [...] il [...], C.F. , cittadina CP_1 C.F._2
italiana, residente in 20 Windsor Road, TF12PD, TELFORD, REGNO UNITO, contumace resistente
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni della ricorrente: Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica:
In via principale.
1. In applicazione del diritto inglese (previa eventuale adozione di provvedimento provvisorio, con pronuncia definitiva da assumere dopo 6 settimane dal provvedimento provvisorio), accertata la irreversibilità della rottura del matrimonio, disporre con sentenza lo scioglimento del matrimonio celebrato a Kumasi (Ghana) il 29/08/2000 tra il signor e la signora e trascritto nei registri Parte_1 CP_1
di stato civile del Comune di Bassano del Grappa (VI) dell'anno2015, parte2, serie C,
numero293, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
2. Nulla disporre con riferimento alla casa coniugale, avendo entrambi i componenti della coppia trasferito altrove la loro residenza e, in ogni caso, non sussistendo la giurisdizione del Giudice Italiano sulla questione de qua.
3. Nulla disporre con riferimento alla responsabilità genitoriale, all'affidamento e al diritto di visita, difettando la giurisdizione del Giudice Italiano.
4. Nulla disporre sul mantenimento dei figli minori, essendo la questione già stata decisa dalla competente autorità inglese, con preclusione di ogni azione per la modifica da parte del ricorrente/debitore ai sensi dell'art.18 della Convenzione dell'Aja
2 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia conclusa il 23/11/2007.
In via subordinata (nella denegata ipotesi di applicazione del diritto italiano).
1. Autorizzare le parti a vivere separate e pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2. Nulla disporre con riferimento alla casa coniugale, avendo entrambi i componenti della coppia trasferito altrove la loro residenza e, in ogni caso, non sussistendo la giurisdizione del Giudice Italiano sulla questione de qua.
3. Nulla disporre con riferimento alla responsabilità genitoriale, all'affidamento e al diritto di visita, difettando la giurisdizione del Giudice Italiano.
4. Nulla disporre sul mantenimento dei figli minori, essendo la questione già stata decisa dalla competente autorità inglese, con preclusione di ogni azione per la modifica da parte del ricorrente/debitore ai sensi dell'art.18 della Convenzione dell'Aja
sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia conclusa il 23/11/2007.
5. Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art.3, L. 1 dicembre
1970, n.898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
In ogni caso.
Con vittoria di spese.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso .
3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.6.2024 premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con a Kumasi (Ghana) il 29.8.2000; che il CP_1
matrimonio era stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bassano del
Grappa al n. 293, parte II, serie C, anno 2015; che i coniugi, entrambi cittadini italiani,
avevano vissuto a lungo in Italia, dapprima a Breganze e poi a Bassano del Grappa,
per poi trasferirsi in Inghilterra;
che dall'unione erano nati tre figli, tutti conviventi con la madre;
che, già nell'anno 2014, il rapporto coniugale era entrato in irreversibile e che la Pretura di Kumasi con provvedimento in data 30.11.2014, aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
che tale provvedimento era stato quindi annotato a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi;
che da tale momento era cessato ogni rapporto ed ogni forma di comunione tra i coniugi;
che, su ricorso di CP_1
il Tribunale della Circoscrizione Giudiziaria di Kumasi, in data 21.8.2007, aveva annullato la pronuncia della Pretura di Kumasi, con ripristino degli effetti del matrimonio contratto dalle parti;
che, conseguentemente, il Tribunale di Vicenza, su ricorso del
Pubblico Ministero, con decreto del 19.6.2018, aveva ordinato la cancellazione dell'annotazione, sull'atto di matrimonio de quo, della sentenza della Pretura di
Kumasi, ripristinando, anche nell'ordinamento italiano, gli effetti del matrimonio;
chiedeva che il Tribunale di Vicenza, in applicazione del diritto inglese, pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto da esso ricorrente con la signora CP_1
o, in via subordinata ed in applicazione del diritto italiano, che fossero
[...]
pronunciati prima la separazione personale dei coniugi e successivamente il divorzio.
La resistente non si costituiva in giudizio, ma compariva personalmente avanti il
Giudice Relatore all'udienza del 16.1.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473
bis 21 c.p.c., prendendo atto della volontà di controparte di addivenire allo scioglimento
4 del vincolo matrimoniale e dando atto del fatto che la separazione dei coniugi era in atto dall'anno 2015.
A tale udienza compariva anche il ricorrente che confermava la propria volontà di divorziare.
La causa, istruita solo documentalmente, all'udienza del 20.11.2025, era rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni della ricorrente e del Pubblico Ministero in epigrafe riportate.
Preliminarmente occorre in questa sede dichiarare la contumacia della resistente la quale, benché regolarmente citata, non si è costituita in giudizio, CP_1
limitandosi a comparire personalmente all'udienza del 16.1.2025, nonché a quelle successive dell'1.4.2025 e del 20.11.2025.
Invero, risulta documentato in atti che il ricorso (debitamente tradotto in lingua inglese)
ed il decreto di fissazione dell'udienza del 16.1.2025 avanti il Giudice Relatore sono stati spediti nel Regno Unito all'indirizzo della signora dall'Ufficiale CP_1
Giudiziario in data 24.9.2024 e quindi consegnati dal portalettere in data 4.10.2024.
La resistente è inoltre comparsa all'udienza esibendo al Giudice il CP_1
plico contenente l'atto notificatole dalla controparte e dimostrando con tale condotta l'avvenuto perfezionamento della notifica.
Non vi è pertanto dubbio alcuno sulla validità ed efficacia della notificazione .
La domanda di scioglimento del matrimonio proposta dal ricorrente è meritevole di accoglimento.
Rispetto a tale domanda la giurisdizione italiana va affermata a norma dell'articolo 3
del Regolamento UE 2019/1111 del Consiglio (applicabile ratione temporis al presente
5 giudizio, instaurato nell'anno 2024), il quale in materia di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio prevede i criteri alternativi e concorrenti a) della residenza e b) della cittadinanza comune.
Tale secondo criterio opera nel caso in esame in quanto, per quanto emerge dagli atti,
entrambi i coniugi sono cittadini italiani .
Va quindi affermata la giurisdizione del giudice italiano.
Quanto alla competenza territoriale, considerato che entrambi i coniugi sono residenti all'estero, ai sensi dell'art. 473 bis 47 c.p.c., la stessa va individuata in qualunque
Tribunale della Repubblica e quindi anche nel Tribunale di Vicenza adito dal ricorrente,
nella cui circoscrizione si trova il Comune dell'ultima residenza delle parti.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile al divorzio, ritiene il Collegio che la stessa debba essere individuata in base al Regolamento UE n. 1259/2010 del
20.12.2010 applicabile, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento medesimo, ai procedimenti instaurati dopo il 21.6.2012 e, quindi, anche a quello in esame.
Ciò premesso si osserva che in mancanza di accordo sulla legge applicabile al divorzio, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, va fatta applicazione dell'art. 8 del
Regolamento medesimo che, alla lettera a) prevede che sia applicabile la legge dello
Stato di cui i due coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Considerato che entrambi i coniugi sono stabilmente residenti nel Regno Unito, può
farsi applicazione, come richiesto dal ricorrente, della legge inglese.
Tala legge non contempla il necessario esperimento della procedura di separazione personale, con previsione che è stata ripetutamente ritenuta dalla giurisprudenza (ex
plurimis Cassazione n. 16978/2006), non contrastante con i principi fondamentali
6 dell'ordine pubblico interno.
Ai sensi dell'art. 1 del Matrimonial Causes Act 1973, come riformato dal Divorce,
Act 2020, intitolato “Divorzio in caso di rottura del Controparte_2
matrimonio” uno o entrambi i coniugi possono richiedere al Tribunale un ordine di divorzio, basato sulla constatazione che il matrimonio è irrimediabilmente fallito.
La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione del richiedente o dei richiedenti attestante la rottura irreversibile del matrimonio.
Il Tribunale, considerata tale dichiarazione come prova definitiva del fallimento del matrimonio, deve emettere un ordine di divorzio.
Ai sensi del comma 4, tale ordine è dapprima provvisorio e non può divenire definitivo prima che siano decorse 6 settimane dalla sua emissione.
Ai sensi del comma 5, in caso di domanda di una sola parte che confermi avanti l'autorità giudiziaria la propria volontà di procedere, il Tribunale emette un ordine condizionale di divorzio che può essere confermato non prima che siano decorse 20
settimane dall'inizio del procedimento.
Ai sensi dell'art. 3 della legge, la domanda di divorzio può essere proposta solo dopo un anno di matrimonio.
Da un punto di vista sostanziale, quindi, la legge inglese subordina il divorzio alla durata minima del rapporto matrimoniale (un anno) ed alla irreversibilità della rottura.
Da un punto di vista processuale, l'ordinamento inglese prevede un periodo di riflessione di 20 settimane dal momento del deposito del ricorso, decorso il quale la parte procedente ha diritto ad una pronuncia provvisoria che diventa definitiva decorso l'ulteriore tempo di attesa di 6 settimane.
Considerato che, in forza dell'art. 12 legge 218/1995, il processo civile che si svolge in
7 Italia è regolato dalla legge italiana, deve farsi applicazione in questa sede delle sole norme della legge inglese relative ai presupposti sostanziali del divorzio.
Tali presupposti ricorrono entrambi.
Il matrimonio è stato celebrato nel 2020 ed è quindi durato ben più di un anno.
L'irreversibile rottura del vincolo risulta, oltre che dalla dichiarazione del ricorrente (il quale ottenuto il primo divorzio poi annullato, si è costituito da tempo una nuova famiglia), anche da quella della resistente che, comparsa all'udienza del 16.1.2025, ha dato atto di vivere separata dal marito dal 2015 ed di averlo anche denunciato.
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
Nulla deve disporsi riguardo all'affidamento ed al mantenimento dei figli delle parti
(stabilmente residenti in [...]con la madre) in mancanza di domanda e difettando altresì la giurisdizione di questo Tribunale a conoscere di tali questioni.
Nulla va disposto riguardo alle spese atteso il carattere necessario della presente pronuncia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Kumasi (Ghana) il 29.8.2000; CP_1
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del Grappa al n. 293, parte II, serie C, anno
2015;
8 c)nulla sulle spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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