Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00817/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05828/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5828 del 2025, proposto da
S.I.P.L.E. Società Irpina Promozione Lingue Estere s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato IA Vittoria Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 329/2025 del 26 marzo 2025, del Tribunale di Benevento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. DE SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato il 21 ottobre e depositato il 3 novembre 2025, la ricorrente chiede l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 329/2025 del 26 marzo 2025 del Tribunale di Benevento, dichiarato esecutivo il 17 ottobre 2025, non essendo stata proposta opposizione nel termine di legge.
In particolare, premesso che con tale decreto ingiuntivo il ministero dell’istruzione e del merito - ufficio scolastico regionale per la Campania è stato condannato al pagamento a favore della ricorrente della somma di euro 68.170,34, oltre interessi di mora come richiesti e spese di procedura, viene denunciato che il decreto non è stato eseguito e chiesto che la sezione ordini all’amministrazione intimata di provvedervi fissando allo scopo un termine; in caso di ulteriore inerzia, la ricorrente chiede che la sezione provveda alla nomina di un commissario che si sostituisca all’amministrazione e la condanna di quest’ultima alla corresponsione di una penalità di mora ex articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il ricorso è fondato e va accolto non avendo l’amministrazione, costituita con atto di stile, fornito elementi ostativi.
Di conseguenza deve ordinarsi al ministero dell’istruzione del merito - ufficio scolastico regionale per la Campania di procedere all’esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento; in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del ministero dell’istruzione e del merito o un funzionario dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato che provvederà all’esecuzione della sentenza indicata e della pronuncia alle spese recata dal presente provvedimento.
Sussistono i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, per accogliere la richiesta di fissazione di una penalità di mora, nei limiti di seguito precisati.
L' astreinte verrà calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a. assolte dallo strumento processuale.
Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri: I) quale dies a quo di decorrenza, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente; II) come dies ad quem , il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione, che ne è titolare ex lege , e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021); III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto dall’amministrazione in base al giudicato, attesa la necessità di individuare una soglia - limite oltre la quale l’ astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che “ l’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile ”).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione V, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di eseguire la sentenza indicata in premessa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; condanna il ministero dell’istruzione del merito - ufficio scolastico regionale per la Campania al pagamento della penalità di mora secondo quanto precisato in premessa; dispone che il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione V, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di eseguire la sentenza indicata in premessa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; condanna il ministero dell’istruzione del merito - ufficio scolastico regionale per la Campania al pagamento della penalità di mora secondo quanto precisato in premessa; dispone che in caso di ulteriore inerzia all’amministrazione inottemperante si sostituisca un commissario ad acta che è nominato in persona del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del ministero dell’istruzione e del merito o di un funzionario dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato.
Condanna il ministero dell’istruzione del merito - ufficio scolastico regionale per la Campania al pagamento alla ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro millecinquecento, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ES, Presidente
DE SO, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE SO | IA ES |
IL SEGRETARIO