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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/12/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3646/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE in composizione monocratica, dott. A. D'EL, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3646/24 R.G., promossa da e , con avv. Gennaro opponenti Parte_1 Parte_2 contro con avv. Oldani opposta Controparte_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da verbale dell'udienza del 17.12.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia depositato in data 10.10.2024 e , dopo aver riferito Parte_1 Parte_2
- di aver locato in data 12.05.2018 , nella qualità di conduttore, e Parte_1
, quale garante, l'immobile di proprietà della Parte_2 CP_1 adibendolo il primo a casa familiare e occupandolo con i propri figli e la propria compagna
, di cui veniva chiesta la chiamata in causa per essere Persona_1 garantiti, fino al 4.05.2023, quando, entrata in crisi la coppia genitoriale, era stato invitato dai Carabinieri ad abbandonare detta abitazione, sicché da quel momento in poi l'immobile locato era stato condotto esclusivamente dalla ex compagna e dai figli, mentre Parte_1
era stato ospitato dapprima a casa della madre e di poi aveva preso in locazione un'altra
[...] abitazione;
- dell'accordo verbale intervenuto con la , la quale sarebbe rimasta nell'immobile locato a Per_1 fronte del pagamento dei canoni a scadere;
- dell'avvenuta assegnazione della casa famigliare da parte del Tribunale in data 3.10.2023 alla
, che, seppur avesse omesso di pagare i canoni locativi da maggio a settembre 2023, Per_1 nonostante i solleciti, aveva, invece, provveduto a pagare i successivi canoni direttamente alla cui comunque era stata comunicata detta assegnazione e, quindi, l'avvenuta CP_1 successione nel contratto;
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.884/24 emesso da questo Tribunale il 17.06.2024, chiedendone la revoca per intervenuta estinzione del rapporto contrattuale inter partes e, dunque, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva degli opponenti. Il decreto monitorio era stato chiesto dalla a fronte del mancato versamento dei canoni CP_1 locativi, da maggio a settembre 2023, relativi all'immobile sito in Busto Arsizio -via Rossini, 18- locato alle controparti.
pagina 1 di 3 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva parte opposta e chiedeva il rigetto delle avverse domande in quanto infondate, con conferma del decreto opposto, stante la fondatezza delle proprie pretese. Non autorizzata la chiamata in causa, trattata la causa;
perfezionata nelle more la mediazione con esito negativo;
tentata invano la conciliazione della lite;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'udienza del 17.12.2025 la causa veniva discussa e decisa con dispositivo letto e pubblicato in udienza. Bisogna in via preliminare delibare sull'eccezione sollevata da parte opponente di difetto di propria legittimazione passiva stante l'intervenuta estinzione del rapporto contrattuale e, quindi, del rapporto obbligatorio inter partes. In punto di diritto, è costante l'orientamento della giurisprudenza nel senso che, in tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione "ex lege" del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore, rapporto non più suscettibile di reviviscenza (cfr. ex multis Cass. n.28615/2019, Cass. n.10104/2009, Cass. n.19691/2008). Come chiarito dalla Suprema Corte, nel momento in cui si realizza la successione del coniuge assegnatario al coniuge originario conduttore, si verifica, altresì, in senso del tutto figurativo e virtuale, una sorta di riconsegna dell'immobile al locatore da parte del vecchio conduttore, con contestuale consegna, sempre in senso figurativo, della cosa locata al nuovo conduttore. Il diritto di subentro nel contratto di locazione, alle stesse condizioni già convenute, viene esteso dalla giurisprudenza alla coppia non coniugata in caso di cessazione della convivenza ove vi siano figli, con decorrenza dall'emanazione del provvedimento giudiziale di assegnazione. Applicando i principi sopra riferiti al caso esaminato, si verifica che solo per effetto del provvedimento giudiziale il rapporto di locazione con il coniuge/convivente non assegnatario dell'immobile si estingue, nel qual caso l'assegnatario succede nella quota ideale dell'altro coniuge. Ciò posto e tornando alla fattispecie concreta esaminata, risultano circostanze di evidenza documentale e/o comunque non contestate
- la conclusione di un contratto di locazione in data 12.05.2018 (solo) tra Parte_1
, nella qualità di conduttore, , quale garante, e
[...] Parte_2 Persona_2 quale locatrice dell'immobile sito in Busto Arsizio -via Rossini, 18-, adibito da
[...] [...]
a casa familiare e abitato con la compagna, Parte_1 Persona_1
, e i figli fino al 4.05.2023, quando aveva abbandonato
[...] Parte_1
l'abitazione, in quanto la coppia genitoriale era entrata in crisi;
- il mancato versamento dei canoni locativi dal maggio al settembre 2023;
- l'avvenuta assegnazione dell'abitazione locata alla con provvedimento di Persona_1 questo Tribunale del 3.10.2023 (v. doc.6 di parte opponente). All'esito del processo è, dunque, emerso che solo a seguito di regolamentazione giudiziale dei rapporti tra gli ex conviventi (avvenuta in data 3.10.2023) la casa famigliare veniva assegnata alla;
né peraltro sono state fornite prove ovvero avanzate istanze istruttorie volte a Per_1 provare una diversa regolamentazione delle obbligazioni tra gli ex conviventi conseguenti al contratto di locazione (né a tanto può soccorrere lo stralcio di messaggio wathsapp prodotto sub doc.8 da parte opponente, in quanto completamente decontestualizzato, in lingua straniera non ritualmente tradotta).
pagina 2 di 3 Corollario di quanto sopra esposto è che va necessariamente dichiarata la legittimazione passiva di parte opponente e, dunque, va rigettata l'opposizione spiegata. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, deduzioni ed eccezioni devono ritenersi disattese o assorbite ovvero comunque inammissibili o tardive. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri del D.M. 55/2014 come successivamente modificato, in considerazione dell'attività giudiziaria effettivamente espletata e della complessità della vertenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, istanza o deduzione disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione per cui è causa, e, per l'effetto,
1. conferma il decreto ingiuntivo n.884/24 emesso da questo Tribunale in data 17.06.2024;
2. rigetta ogni altra domanda avanzata;
3. condanna parte opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi €840,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Busto Arsizio il 17.12.2025
Il Giudice
A.D'EL
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE in composizione monocratica, dott. A. D'EL, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3646/24 R.G., promossa da e , con avv. Gennaro opponenti Parte_1 Parte_2 contro con avv. Oldani opposta Controparte_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da verbale dell'udienza del 17.12.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia depositato in data 10.10.2024 e , dopo aver riferito Parte_1 Parte_2
- di aver locato in data 12.05.2018 , nella qualità di conduttore, e Parte_1
, quale garante, l'immobile di proprietà della Parte_2 CP_1 adibendolo il primo a casa familiare e occupandolo con i propri figli e la propria compagna
, di cui veniva chiesta la chiamata in causa per essere Persona_1 garantiti, fino al 4.05.2023, quando, entrata in crisi la coppia genitoriale, era stato invitato dai Carabinieri ad abbandonare detta abitazione, sicché da quel momento in poi l'immobile locato era stato condotto esclusivamente dalla ex compagna e dai figli, mentre Parte_1
era stato ospitato dapprima a casa della madre e di poi aveva preso in locazione un'altra
[...] abitazione;
- dell'accordo verbale intervenuto con la , la quale sarebbe rimasta nell'immobile locato a Per_1 fronte del pagamento dei canoni a scadere;
- dell'avvenuta assegnazione della casa famigliare da parte del Tribunale in data 3.10.2023 alla
, che, seppur avesse omesso di pagare i canoni locativi da maggio a settembre 2023, Per_1 nonostante i solleciti, aveva, invece, provveduto a pagare i successivi canoni direttamente alla cui comunque era stata comunicata detta assegnazione e, quindi, l'avvenuta CP_1 successione nel contratto;
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.884/24 emesso da questo Tribunale il 17.06.2024, chiedendone la revoca per intervenuta estinzione del rapporto contrattuale inter partes e, dunque, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva degli opponenti. Il decreto monitorio era stato chiesto dalla a fronte del mancato versamento dei canoni CP_1 locativi, da maggio a settembre 2023, relativi all'immobile sito in Busto Arsizio -via Rossini, 18- locato alle controparti.
pagina 1 di 3 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva parte opposta e chiedeva il rigetto delle avverse domande in quanto infondate, con conferma del decreto opposto, stante la fondatezza delle proprie pretese. Non autorizzata la chiamata in causa, trattata la causa;
perfezionata nelle more la mediazione con esito negativo;
tentata invano la conciliazione della lite;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'udienza del 17.12.2025 la causa veniva discussa e decisa con dispositivo letto e pubblicato in udienza. Bisogna in via preliminare delibare sull'eccezione sollevata da parte opponente di difetto di propria legittimazione passiva stante l'intervenuta estinzione del rapporto contrattuale e, quindi, del rapporto obbligatorio inter partes. In punto di diritto, è costante l'orientamento della giurisprudenza nel senso che, in tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione "ex lege" del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore, rapporto non più suscettibile di reviviscenza (cfr. ex multis Cass. n.28615/2019, Cass. n.10104/2009, Cass. n.19691/2008). Come chiarito dalla Suprema Corte, nel momento in cui si realizza la successione del coniuge assegnatario al coniuge originario conduttore, si verifica, altresì, in senso del tutto figurativo e virtuale, una sorta di riconsegna dell'immobile al locatore da parte del vecchio conduttore, con contestuale consegna, sempre in senso figurativo, della cosa locata al nuovo conduttore. Il diritto di subentro nel contratto di locazione, alle stesse condizioni già convenute, viene esteso dalla giurisprudenza alla coppia non coniugata in caso di cessazione della convivenza ove vi siano figli, con decorrenza dall'emanazione del provvedimento giudiziale di assegnazione. Applicando i principi sopra riferiti al caso esaminato, si verifica che solo per effetto del provvedimento giudiziale il rapporto di locazione con il coniuge/convivente non assegnatario dell'immobile si estingue, nel qual caso l'assegnatario succede nella quota ideale dell'altro coniuge. Ciò posto e tornando alla fattispecie concreta esaminata, risultano circostanze di evidenza documentale e/o comunque non contestate
- la conclusione di un contratto di locazione in data 12.05.2018 (solo) tra Parte_1
, nella qualità di conduttore, , quale garante, e
[...] Parte_2 Persona_2 quale locatrice dell'immobile sito in Busto Arsizio -via Rossini, 18-, adibito da
[...] [...]
a casa familiare e abitato con la compagna, Parte_1 Persona_1
, e i figli fino al 4.05.2023, quando aveva abbandonato
[...] Parte_1
l'abitazione, in quanto la coppia genitoriale era entrata in crisi;
- il mancato versamento dei canoni locativi dal maggio al settembre 2023;
- l'avvenuta assegnazione dell'abitazione locata alla con provvedimento di Persona_1 questo Tribunale del 3.10.2023 (v. doc.6 di parte opponente). All'esito del processo è, dunque, emerso che solo a seguito di regolamentazione giudiziale dei rapporti tra gli ex conviventi (avvenuta in data 3.10.2023) la casa famigliare veniva assegnata alla;
né peraltro sono state fornite prove ovvero avanzate istanze istruttorie volte a Per_1 provare una diversa regolamentazione delle obbligazioni tra gli ex conviventi conseguenti al contratto di locazione (né a tanto può soccorrere lo stralcio di messaggio wathsapp prodotto sub doc.8 da parte opponente, in quanto completamente decontestualizzato, in lingua straniera non ritualmente tradotta).
pagina 2 di 3 Corollario di quanto sopra esposto è che va necessariamente dichiarata la legittimazione passiva di parte opponente e, dunque, va rigettata l'opposizione spiegata. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, deduzioni ed eccezioni devono ritenersi disattese o assorbite ovvero comunque inammissibili o tardive. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri del D.M. 55/2014 come successivamente modificato, in considerazione dell'attività giudiziaria effettivamente espletata e della complessità della vertenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, istanza o deduzione disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione per cui è causa, e, per l'effetto,
1. conferma il decreto ingiuntivo n.884/24 emesso da questo Tribunale in data 17.06.2024;
2. rigetta ogni altra domanda avanzata;
3. condanna parte opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi €840,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Busto Arsizio il 17.12.2025
Il Giudice
A.D'EL
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