Articolo 58 della Legge 13 marzo 1958, n. 365
Articolo 57Articolo 59
Versione
7 maggio 1958
Art. 58.
Gli orfani di guerra volontariamente assunti dai datori di lavoro in aumento di quelli da occupare ai sensi dei precedenti articoli, sono esclusi dal computo dei dipendenti validi in genere agli effetti del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra.
Tali volontarie assunzioni, se effettuate in sostituzione di dipendenti validi, non orfani di guerra, non possono, tuttavia, determinare i licenziamenti di invalidi di guerra che, in conseguenza, del mutamento di computo, risultino eventualmente esuberanti.
Entrata in vigore il 7 maggio 1958