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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/09/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1610/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone delle Magistrate:
Anna Scognamiglio Presidente
Maria Grazia Lamonica Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1610 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 23 luglio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
residente in [...] C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci 21 e Succivo -
CE- al C. so Umberto I 92 E presso lo studio degli Avv.ti Immacolata
Marsilio e Adelia Landolfo che la rappresentano e difendono giusta procura agli atti
E
, nato a [...] il [...] C.F.: Controparte_1
residente in [...]
Vico 17 ed elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Gramsci 21 e
1 Succivo - CE- al C. so Umberto I 92 E presso lo studio degli Avv.ti
Immacolata Marsilio, Adelia Landolfo che lo rappresentano e difendono giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 17 aprile 2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 29/09/2007 in
Succivo (CE), dal quale sono nati due figli Persona_1
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] ta il Persona_2
03/12/2013) hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
1) I coniugi saranno separati legalmente con l'obbligo del mutuo rispetto. Si obbligano altresì a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente eventuali cambi di residenze.
2) I figli minori e saranno affidati Persona_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre attualmente in Succivo (CE) alla Via Tinto 15; in procinto di trasferirsi in altra abitazione in affitto altrove;
3) Circa il diritto di visita con i minori: la Figlia -di 16 Persona_1
anni- potrà concordare liberamente i giorni e gli orari con il papà (come già accade nell'ultimo anno). Per il padre avrà diritto di tenerlo Per_2
con sé secondo le seguenti modalità: n. 2/3 pomeriggi settimanali (da concordarsi settimanalmente tra i coniugi) salvo diversi accordi e/o
2 emergenze sorte in virtù dei turni lavorativi dello stesso;
e dal pomeriggio del venerdì alla domenica pomeriggio con pernotto serale,
a weekend alterni una settimana con il papà ed una con la mamma;
6) - il giorno del compleanno dei minori (auspicando che sia trascorso anche per una frazione di tempo con la contemporanea presenza di entrambi i genitori), da trascorrersi ad anni alterni la mattina (dalle ore
9.30 alle ore 14.00) con un genitore ed il p omeriggio (dalle 16.00 alle
20.00) con l'altro;
- i giorni di vacanza natalizia, ad anni alterni: o dal 24/12 al 26/12 o dal 31/12 al 01/1; così per la festività dell'epifania e le altre festività da calendario-salvo diversi accordi tra le parti;
- i giorni di vacanza pasquale, ad anni alterni: o il giorno di Pasqua o il giorno di 'Pasquetta.
Il mese di agosto i minori potranno trascorrere 2 settimane con la madre e 2 settimane col padre le ferie estive lontano dal proprio domicilio, fermo restando l'obbligo di informazione ed il contatto telefonico. Il periodo preciso e la località di destinazione dovranno essere preventivamente determinati tra i genitori entro e non oltre il giorno 15 del mese di maggio. Tale calendario potrà essere modificato d'accordo tra i genitori per eventuali esigenze e indisponibilità.
4)A titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori Per_1
e , il sig. verserà alla sig.ra un importo
[...] Per_2 CP_1 Pt_1
mensile di euro 500,00 il giorno 15 di ciascun mese con decorrenza dalla firma presso l'avvocato del presente ricorso. La sig.ra Pt_1
rinuncia al mantenimento pur essendo casalinga ed essendo allo stato in cerca di occupazione, aiutata-attualmente- con piccoli contributi familiari;
L'assegno unico verrà suddiviso tra entrambi i genitori;
3 5) L'importo mensile, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario, dovrà essere annualmente rivalutato in base alla variazione degli indici
Istat pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Il padre dovrà altresì contribuire al pagamento della metà delle spese scolastiche, mediche (non coperte dal SSN), ludiche, sportive, straordinarie (queste ultime preventivamente concordate) che la madre dovrà sostenere nell'interesse dei figli.
5) I coniugi dichiarano di aver già regolato ogni loro rapporto economico e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6) I coniugi assumono l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito telefonico e gli eventuali spostamenti dalla residenza abituale allorquando avranno con sé la minore.
7) I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei passaporti con l'inserimento dei figli minorenni.
8) Per quant'altro non previsto, i coniugi si riportano alla normativa vigente in materia. Le spese della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti
Con note depositate il 16.06.2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice delegata, con provvedimento del 23/07/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM con Visto del 24/07/2025 ha espresso parere favorevole.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separaz ione.
4 In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterli recepire nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata Parte_1
a Napoli il 17/10/1980) e (nato a [...] Controparte_1
il 19/10/1978) alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Succivo
(Atto n.49, P. II, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
d) Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 17/9/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Anna Scognamiglio
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