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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6179 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2023/2020.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2023/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1715/2020, pubblicata in data 17.02.2020
TRA
, C.F. , residente in [...] C.F._1
(CE) alla Via Patturelli 2/A ed elett.te dom.to in Napoli alla Via Chiatamone, 6 presso lo studio dell'avv. Francesca Vannucci, C.F. , che lo rapp.ta e C.F._2
difende, giusta procura in atti
APPELLANTE
NONCHE'
P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato per la carica presso la sede sita in Napoli alla Via Servio Tullio n. 106, elettivamente domiciliato in Torre del Greco (NA) presso lo studio dell'Avv. ID
NO (C.F. ), che lo rappresenta e difende, giusta procura C.F._3
in atti pagina 1 di 16 APPELLATA
, c.f. , residente a[...] C.F._4
Freud n. 60, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Po n. 1 (parco Parva Domus) presso lo Studio dell'Avv. Stefano Sorgente, che la rappresenta e difende giusta, procura in atti
APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ritualmente notificato, Controparte_1
conveniva innanzi il Tribunale di Napoli e Parte_1 CP_2
, in proprio e in qualità di legali rappresentanti della
[...] [...]
a ricorrente premetteva che: “1) Con preliminare di compravendita CP_3
del 20.12.2011 si impegnava ad acquistare per persona fisica Parte_1
giuridica da nominare al momento del rogito notarile, dal promittente venditore una unità immobiliare sita nel comune di Caserta alla via Francesco Controparte_1
Petrarca al Parco dei Pini, piano terra, interno A, edificio C.. Parte venditrice si impegnava entro il rogito al frazionamento dei locali oggetto della vendita. 2) Con due rogiti notarili successivi del 25 luglio 2012 e del 21 Ottobre 2014 la parte promittente acquirente acquistava dalla parte promittente venditrice i due locali come frazionati e, come da impegno preliminare, parte promittente acquirente agiva, in Parte_1
sede di stipula, quale legale rappresentante della società designata acquirente “
[...]
3) Sul prezzo convenuto per la vendita le parti, già in sede di Controparte_3
preliminare, si accordavano e, perciò, stilavano un accordo privato relativo alla restante somma di euro 28.500,00, non versata né al preliminare né alla stipula, che, per momentanea carenza di fondi della società acquirente, ella si impegnava a versare in rate periodiche. A tanto convenivano le parti concordemente e contrattualmente con pagina 2 di 16 accordo bonario ed espresso. 4) In virtù del suddetto accordo, successivamente al trasferimento della proprietà dei beni acquistati, in proprio ed in Parte_1
nome e per conto della Società versava infatti le somme come Controparte_3
pattuite nell'ammontare e nelle scadenze prefissate a scorporo del debito di euro
28.500,00, così corrispondeva: euro 2.500,00 in data 15.12.2014 euro 5.000,00 il
24.02.2015 euro 1.500,00 il 17.09.2015 euro 2.500,00 il 6.11.2015 euro 1.000,00 il
17.01.2016 euro 2.000,00 il 2.3.2016 euro 1.500,00 in data 19.4.2016 euro 1.500,00 il
30.05.2016 Dette somme venivano tratte dal Caputo prelevandole proprio conto personale o indistintamente da quello della , per un totale a Controparte_2
tutt'oggi così corrisposto alla istante Società versato fin qui in euro Controparte_1
17.500,00. 5) E' accaduto che e , in proprio e Parte_1 Controparte_2
nella qualità non abbiano più versato le rate come concordate rendendosi morosi della somma a saldo di Euro 11.000,00; 6) La società ha ripetutamente CP_1
contattato bonariamente il e la onde addivenire ragionevolmente e Pt_1 CP_2
cordialmente al pagamento della somma residua degli 11.000,00 euro, ma, vista l'infruttuosità di ogni richiesta bonaria come suddetta, anche a mezzo dei rispettivi legali, si vede costretta ad invocare l'intervento dell'Autorità Giudiziaria”. Pertanto,
l'attore così chiedeva provvedere: “- accertare e dichiarare l'inadempimento di
[...]
e in proprio e nella qualità di rappresentanti della Pt_1 Controparte_2
in ordine al mancato pagamento, come da accordi presi Controparte_3
prima in sede di preliminare di vendita e successivamente all'atto della stipula e di trasferimento della proprietà del bene immobile acquistato, della somma di € 11.000,00 quale differenza fra l'importo ancora dovuto (in euro 28.500,00) e quello fin qui versato
(in euro 17.500,00), oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e, per l'effetto, condannarli in proprio e ciascuno per quanto di ragione e spettanza, anche nelle rispettive qualità, al pagamento dell'importo di € 11.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condannare e in proprio Parte_1 Controparte_2
ciascuno per quanto di ragione e spettanza e nella qualità di rappresentanti della pagina 3 di 16 al pagamento delle spese e del compenso professionale Controparte_3
del presente procedimento con attribuzione al procuratore antistatario”.
, costituitosi in giudizio, così chiedeva provvedere: “in via Parte_1
preliminare dichiarare la domanda improcedibile per omesso esperimento della negoziazione assistita;
sempre in via preliminare dichiarare la domanda inammissibile per difetto di legittimazione passiva e/o titolarità passiva del rapporto e/o comunque per difetto di contraddittorio;
- rigettarsi in ogni caso la domanda perché infondata in fatto e diritto;
- vittoria spese lite”.
, costituitesi in giudizio, così chiedeva: “a) in via Controparte_2
preliminare, accertare e dichiarare la nullità della notifica del ricorso per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare la carenza di titolarità e/o legittimazione passiva della;
b) sempre in via preliminare, accertare e CP_2
dichiarare la nullità della notifica e per l'effetto la carenza di legittimazione passiva e/o l'inammissibilità del ricorso per le ragioni indicate in narrativa;
c) rigettare in ogni caso il ricorso siccome inammissibile ed infondato per le ragioni illustrate nella narrativa del presente atto d) condannare parte ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio ex d.m. 55/2014 oltre rimborso spese generali, cpa ed iva con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 1715/2020 resa e pubblicata in data 17.02.2020 il Tribunale di Napoli così provvedeva: “- accoglie parzialmente la domanda;
- per l'effetto, condanna , in proprio e nella qualità di socio accomandatario Parte_1
della al pagamento, in favore della , nella Controparte_3 Parte_2
persona del Presidente del C.d.A., dott. Peluso Giovanni, la somma di € 7.400,00
(settemilaquattrocento/00) oltre gli interessi al tasso legale a far data dalla stipula del rogito all'effettivo soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda ed eccezione;
- condanna
, in proprio e nella qualità di socio accomandatario della Parte_1 [...]
al pagamento, in favore dell'avv.to ID NO delle spese di lite CP_3
pagina 4 di 16 che si liquidano in complessivi Euro 2.430,00 (da ridursi del 50% visto l'accoglimento parziale della domanda) per compensi ed € 27,00 per spese vive (il costo del contributo unificato risulta non corrisposto), oltre il 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute”.
, con atto notificato in data 11/06/2022, proponeva appello Parte_1
avverso la predetta sentenza e chiedeva all'adita Corte così provvedere: “- accogliere il proposto appello e per l'effetto - in integrale riforma della sentenza impugnata dichiarare la domanda proposta inammissibile ed infondata;
- con vittoria di spese di lite del doppio grado anche ai sensi dell'art. 96 cpc.”.
Nel giudizio così incardinato, si costituiva la che chiedeva così Controparte_1
provvedere: “1 – Preliminarmente e senza accettare nessun contraddittorio questa difesa per i motivi indicati in premessa ed in questo atto, chiede pronunciarsi l'assoluta
INAMMISSIBILITA' dell'Appello per essere stato introitato in assoluta carenza di legittimazione attiva da parte del ed anche in difetto di legittimazione Parte_1
passiva per 2 – Per lo effetto dichiarare passata in giudicato la Controparte_2
sentenza n. 1715/2020 resa dalla XXII Sez. Civ. del Tribunale di Napoli in data
17.02.2020, depositata in data 24.04.2015 e comunicata a mezzo PEC allo scrivente
Procuratore in pari data, per decadenza dei termini ad impugnare senza che fosse stato proposto appello;
3 – Condannare , per lo effetto, al pagamento delle Parte_1
spese, diritti ed onorari del presente grado di Appello con attribuzione al Procuratore antistatario;
4 – In linea gradata, nella denegata ipotesi di ammissibilità dell'appello proposto, e sempre in via preliminare, poiché l'appello in esame è stato introdotto in data successiva all'introduzione dell'art. 348 bis c.p.c. di cui ricorrono nella fattispecie i presupposti applicativi, si chiede dichiararsi l'appello inammissibile ai sensi della citata norma con la condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio e per lite temeraria ex art. 96 cpc. come argomentato e motivato ai punti 1, 2, 3 e 4 del su esteso atto;
5 – In linea ancora più gradata rigettare in ogni caso l'appello, perché improponibile ed inammissibile, in quanto infondato in pagina 5 di 16 fatto ed in diritto e, per lo effetto confermare integralmente la sentenza n. 1715/2020 resa dalla XXII Sez. Civ. del Tribunale di Napoli in data 17.02.2020, depositata in data
24.04.2015 e comunicata a mezzo PEC allo scrivente Procuratore in pari data. 6 – Per lo effetto di ogni decisione di cui ai punti precedenti condannare al Parte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario oltre IVA e CPA come per legge;
7 – In linea ancora più gradata ammettere la parte comparente alle prove denegate in primo grado per i motivi dedotti in premessa”.
, nel costituirsi spiegava appello incidentale e chiedeva Controparte_2
provvedere: “1) accogliere lo spiegato appello incidentale e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1715/2020 del Tribunale di Napoli, con ogni conseguenza di legge;
2) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
La Corte all'udienza del 03.10.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che l'appellata ha formulato le Controparte_1
seguenti eccezioni in rito: 1) tardività dell'appello per non essere stato proposto entro trenta giorni dalla sentenza ex art 281 sexies cpc;
2) difetto di legittimazione attiva degli appellanti;
3) inammissibilità dell'appello 348 bis cpc come applicabile ratione temporis.
Con riferimento alla eccepita declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo pagina 6 di 16 evidentemente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del
15/04/2019).
Per quanto concerne la prima eccezione, con la quale specificamente la società appellata assume che: “Il termine ad impugnare per le sentenze pronunciate a verbale di udienza ed ivi pubblicate, decorre dal giorno della udienza ed è di trenta giorni per le parti costituite e presenti alla udienza. Vi è il dettato del combinato disposto degli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater cpc, e del sedimento giurisprudenziale di legittimità e di merito univoco e costante nonché ampiamente consolidato secondo cui l'appello delle sentenze rese in udienza ex art. 281 sexies cpc, deve essere notificato entro trenta giorni dalla udienza in cui la sentenza è stata pubblicata. Così come la sentenza n. 1715, resa alla udienza del 17.2.2020 alle ore 14,41 e pure pubblicata il 17.2.2020, nel giudizio recante r.g.n. 18856/18, doveva essere impugnata nei trenta giorni dalla sua pubblicazione.
Dunque, l'appello alla sentenza de quo non è stato “ritualmente e tempestivamente notificato” dal poiché notificato tardivamente solo in data 11.06.2020, Parte_1
dunque ben oltre il termine di decadenza fissato in 30 giorni dalla comunicazione, deposito e udienza in cui è stata pubblicata la sentenza, ovvero trenta giorni decorrenti dal 17 febbraio 2020 a pena di improponibilità, improcedibilità e decadenza dalla impugnazione. Il termine di decadenza si consumava, dunque, per la sentenza n. 1715, resa al verbale della udienza del 17.2.2020 alle ore 14,41 inderogabilmente il 20 marzo
2020. Ne deriva incontestabilmente che la notifica dell'appello in data 11.6.2020 rende tardivo l'appello spiegato dal ”. Parte_1
La difesa della parte appellata, inoltre, assume che la suddetta decisione le è stata notificata via pec in pari data (cfr.: comparsa di costituzione e risposta e comparsa conclusionale in cui, tra l'altro, si legge: “sentenza n. 1715/2020 resa dalla XXII Sez.
pagina 7 di 16 Civ. del Tribunale di Napoli in data 17.02.2020, comunicata a mezzo PEC allo scrivente
Procuratore in pari data, con la quale l'Adito Giudice, accoglieva la domanda proposta dalla contro il convenuto ”). Parte_2 Parte_1
Alcuna prova vi è in atti della ricezione di analoga notifica nei confronti dell'appellante principale e di quello incidentale.
Dagli atti di causa, infatti, si evince esclusivamente che la sentenza di primo grado è stata resa ex art. 281-sexies c.p.c. dal Tribunale di Napoli in data 17.02.2020 e pubblicata in stessa data.
L'appello principale risulta notificato in data 11.06.2020. L'appello incidentale è stato proposto da con comparsa di costituzione e risposta del 14.10.2020. Controparte_2
Orbene, poiché la giurisprudenza della Corte di Cassazione è nel senso di ritenere che:
“Nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine (di trenta giorni) per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c.; in mancanza delle suddette formalità l'ordinanza, a norma dell'art. 327 c.p.c., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione” (cfr.:
Sez. U, Sentenza n. 28975 del 05/10/2022), e, nel caso di specie non vi è prova della comunicazione e/o notificazione della sentenza alle parti appellanti al fine della decorrenza del termine breve, deve ritenersi che l'appello è tempestivo.
Per quanto concerne la legittimazione a proporre il gravame portato all'attenzione di questa Corte, si osserva che, nel primo grado del giudizio la società istante, parte venditrice, conveniva in giudizio i due soci (in proprio e nella qualità di socio accomandatario e socia accomandante) della società in accomandita semplice, società acquirente, parzialmente inadempiente al versamento del prezzo convenuto, al fine di sentir così provvedere: “accertare e dichiarare l'inadempimento di e Parte_1
in proprio e nella qualità di rappresentanti della Controparte_2 [...]
in ordine al mancato pagamento, come da accordi presi prima in sede di CP_3
pagina 8 di 16 preliminare di vendita e successivamente all'atto della stipula e di trasferimento della proprietà del bene immobile acquistato, della somma di € 11.000,00 quale differenza fra l'importo ancora dovuto (in euro 28.500,00) e quello fin qui versato (in euro 17.500,00), oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e, per l'effetto, condannarli in proprio e ciascuno per quanto di ragione e spettanza, anche nelle rispettive qualità, al pagamento dell'importo di € 11.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo…”.
La pronuncia di condanna oggetto del gravame è stata emessa facendo applicazione, dal punto di vista del contraddittorio, del seguente insegnamento della Suprema Corte:
“Poiché all'interno delle società di persone la soggettività giuridica riveste una funzione unicamente strumentale, volta a consentire alla pluralità di soci una unitarietà delle forme d'azione, deve considerarsi regolarmente instaurato il contraddittorio tutte le volte in cui, indipendentemente dalla formale citazione a mezzo del rappresentante, risultino personalmente convenuti in giudizio tutti i soci, facendo poi stato la pronuncia emessa nei confronti di questi anche nei riguardi della società”
(Corte Cass. sent. 8399/2003).
In altri termini, nel caso di società di persone, in cui non si rinviene una scissione netta fra persona fisica e giuridica, tipica invece delle società di capitali, è indifferente che la vocatio in jus sia rivolta alla società in quanto tale ovvero alla persona del socio, a condizione che, in questo secondo caso, siano citati tutti i soci che fanno parte della compagine sociale.
Trattasi di piano distinto rispetto a quello della responsabilità, che, come noto, nelle società in accomandita semplice si atteggia diversamente a seconda che il socio sia accomandante o accomandatario.
Il Tribunale di Napoli, all'esito dell'istruttoria, così provvedeva: “- accoglie parzialmente la domanda;
- per l'effetto, condanna , in proprio e nella Parte_1
qualità di socio accomandatario della al pagamento, in favore della Controparte_3
Società , nella persona del Presidente del C.dA., dott. Peluso Giovanni, Controparte_1
la somma di € 7.400,00 (settemilaquattrocento/00) oltre gli interessi al tasso legale a far pagina 9 di 16 data dalla stipula del rogito all'effettivo soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda ed eccezione;
- condanna , in proprio e nella qualità di socio Parte_1
accomandatario della al pagamento, in favore dell'avv.to ID Controparte_3
NO delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 2.430,00 (da ridursi del 50% visto l'accoglimento parziale della domanda) per compensi ed € 27,00 per spese vive (il costo del contributo unificato risulta non corrisposto), oltre il 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute”.
Sia l'appello principale proposto da che quello incidentale proposto da Parte_1
, sono stati proposti esclusivamente in proprio e non anche nella Controparte_2
qualità, rispettivamente, di socio accomandatario e di socia accomandante, onde la sentenza oggetto di gravame è passata in giudicato nei confronti della società
[...]
CP_3
L'appello principale proposto da , che nella statuizione impugnata Parte_1
risulta condannato anche in proprio (cfr.: atto di appello, che reca quale intestazione:
“Per , nato a [...] il [...] ( ) Parte_1 C.F._1
residente in [...] ed elett.te dom.to in
Napoli alla Via Chiatamone, 6 presso lo studio dell'avv. Francesca Vannucci
( che lo rapp.ta e difende…”, nonché la firma del mandato C.F._2
allegato al gravame che risulta rilasciato da in proprio e non anche Parte_1
nella qualità di socio accomandatario della è ammissibile ed è Controparte_3
infondato.
Quanto all'ammissibilità, giova ricordare quanto statuito dalla Corte di Cassazione: “Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli pagina 10 di 16 immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (nel riaffermare il principio, la S.C. ha confermato che la responsabilità illimitata e solidale del socio accomandatario può essere fatta valere dal creditore per tutte le obbligazioni contrattualmente assunte nel nome della società, anche se è diverso il soggetto che per quest'ultima abbia contratto con il terzo, Cass.
Ordinanza n.22629 del 16/10/2020)”.
In altri termini, la legittimazione ad impugnare in proprio si giustifica, questa volta, in virtù del regime di responsabilità previsto nella società in accomandita semplice (art. 2318, primo comma, secondo il quale: “I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo.” e art. 2291, primo comma, secondo il quale: “Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondo solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali”).
Per tali motivi il Collegio ritiene, altresì, sussistente la legittimazione passiva di in proprio e, dunque, esattamente pronunciata dal giudice di prime Parte_1
cure la relativa condanna.
Venendo al merito, osserva il Collegio giudicante che il gravame è affidato ai seguenti motivi: a) travisamento dei fatti in ordine alle somme portate a debito;
b) infondatezza della domanda relativamente all'inadempimento del pagamento del prezzo convenuto nell'accordo dissimulato;
c) vizio di ultrapetizione;
d) falsa applicazione dell'art. 91
c.p.c. in punto di spese di lite.
L'appello è infondato.
I primi due motivi di gravame, in quanto attinenti entrambi all'onere della prova, possono essere esaminati congiuntamente.
con il motivo di cui alla l. a) l'appellante assume che il giudice di Parte_1
prime cure avrebbe travisato i fatti di causa nell'individuazione del prezzo ancora dovuto successivamente alla stipula del rogito notarile datato 21/10/2014; con il motivo di cui alla l. b), deduce che non vi sarebbe prova in atti dell'inadempimento di un pagina 11 di 16 accordo a latere stipulato dalle parti al fine di consentire il pagamento rateale di un prezzo maggiore ulteriormente convenuto.
Orbene, all'esito del giudizio di primo grado, è emerso che la e Controparte_1
, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1 CP_3
, stipulavano in data 20/12/2011 un contratto preliminare avente ad oggetto la
[...]
vendita di un bene immobile, sito nel comune di Caserta alla via Francesco Petrarca al
Parco dei Pini, piano terra, interno A, edificio C, che sarebbe stato oggetto di successivo frazionamento e trasferito con due diversi rogiti. Nel contratto i paciscienti convenivano, altresì, il prezzo complessivo di € 51.000,00, di cui € 15.000,00 venivano versati in tale sede a titolo di caparra, e il residuo saldo-prezzo, ammontante a € 36.000,00, doveva essere versato al momento della stipula dei contratti definitivi (cfr.: preliminare per persona da nominare del 20.12.2011 in cui si legge che il prezzo della vendita per l'intero immobile da frazionare è concordato nella misura pari ad €. 51.000,00, con contestuale pagamento a titolo di caparra confirmatoria di € 15.000,00 ed un saldo prezzo pari ad € 36.000,00 da corrispondersi in sede di stipula del definitivo).
Successivamente venivano stipulati due contratti definitivi, con i quali venivano trasferite le frazioni immobiliari scorporate, così come d'accordi presi dalle parti nel contratto preliminare. Il primo rogito veniva stipulato in data 25/07/2012 e in questa sede veniva rilasciata quietanza liberatoria (cfr.: rogito del 25.07.2012“Prezzo e quietanza”, ove è precisato che “il prezzo della vendita si è convenuto, d'accordo tra le parti, nella somma di Euro 36.000,00 (trentaseimila/00) ed è stato pagato nei modi di legge e con le modalità a dirsi prima di questo atto per cui il rappresentante della società venditrice, nel rilasciarne liberatoria quietanza, salvo il buon fine dell'assegno a dirsi, con dichiarazione di non aver altro a pretendere per la fatta vendita, rinunzia ad iscrizioni di ufficio con esonero da responsabilità per il Direttore dell'Agenzia del territorio – Servizi di pubblicità Immobiliari”). Il secondo rogito veniva stipulato in data
21/10/2014 e in tale atto le parti dichiaravano essere già avvenuto il versamento di €
27.000,00 con residuo saldo di € 7.400,00 (cfr.: rogito del 21.10.2014 in cui, tra l'altro,
pagina 12 di 16 si legge: “il prezzo dell'unità immobiliare identificata al Catasto Fabbricati di Caserta al Foglio 45, part. 5200, sub. 199, derivata dal frazionamento dell'immobile oggetto del preliminare per persona da nominare, z.c. 2, cat. C/1, classe 5, veniva pattuito nella misura di €. 34.400,00, di cui €. 27.000,00 erano stati già corrisposti prima del rogito, mentre relativamente ai restanti €. 7.400,00 le parti pattuivano che gli stessi sarebbero stati versati entro la data del 30 ottobre 2015”).
La con il ricorso ex art. 702 bis cpc, dichiarava espressamente che Controparte_1
successivamente al rogito datato 21/10/2014 riceveva diversi pagamenti da parte di per un ammontare di € 17.500,00 (cfr.: ricorso ex art. 702-bis, in cui la Parte_1
dichiara: “In virtù del suddetto accordo, successivamente al Controparte_1
trasferimento della proprietà dei beni acquistati, il sig. in proprio ed Parte_1
in nome e per conto della Società versava infatti le somme come Controparte_3
pattuite nell'ammontare e nelle scadenze prefissate a scorporo del debito di euro
28.500,00, così corrispondeva: euro 2.500,00 in data 15.12.2014 euro 5.000,00 il
24.02.2015 euro 1.500,00 il 17.09.2015 euro 2.500,00 il 6.11.2015 euro 1.000,00 il
17.01.2016 euro 2.000,00 il 2.3.2016 euro 1.500,00 in data 19.4.2016 euro 1.500,00 il
30.05.2016 Dette somme venivano tratte dal Caputo prelevandole proprio conto personale o indistintamente da quello della , per un totale a Controparte_2
tutt'oggi così corrisposto alla istante Società ” versato fin qui in euro Controparte_1
17.500,00”).
Alla luce di quanto detto, non risultando la prova dell'esistenza di un patto dissimulato che dimostri la pattuizione di importi diversi da quelli di cui innanzi ed attesa la mancanza di prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento nella sua completezza rispetto alle pattuizioni di cui ai documenti allegati agli atti, ritiene la Corte che deve essere confermato quanto accertato dal giudice di primo grado rispetto alle somme portate a debito: “rilevato che dal rogito notarile contrassegnato dal rep.
108956, racc.ta 30.328, stipulato il 19/11/2014, al punto prezzo e quietanza, risulta ancora dovuta la somma di € 7.400,00…” (cfr.: rogito sopra richiamato).
pagina 13 di 16 Da ultimo, il motivo di cui alla l. c), con cui l'appellante deduce un vizio di ultrapetizione del giudice di prime cure che avrebbe mutato causa petendi e petitum, condannando , in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1
al pagamento di € 7.400,00, somma costituente saldo-prezzo Controparte_3
del rogito avvenuto in data 21/10/2014, e non del prezzo dell'accordo a latere stipulato dalle parti, resta assorbito da quanto sopra detto in relazione agli altri motivi di appello.
L'appello incidentale proposto da solo in proprio (cfr.: appello Controparte_2
incidentale, che reca quale intestazione: “Per: la dott.ssa , c.f. Controparte_2 [...]
, nata a [...] il [...] ed ivi residente…”), è fondato. C.F._5
Nel primo grado di giudizio, infatti, la era stata convenuta sia in proprio che CP_2
nella qualità di socio accomandante della Controparte_3
Il Tribunale, con la pronuncia appellata, nella parte motiva, tra l'altro, così argomenta:
“Pertanto, sul piano sostanziale va esclusa, nei rapporti interni, una volontà od un interesse della società distinto e potenzialmente antagonista a quello dei soci e sul piano processuale è necessario, ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della società, la presenza in giudizio del solo socio accomandatario la cui responsabilità, per le obbligazioni sociali, prevista dall'art. 2313 c.c., è personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo del creditore di escutere il patrimonio sociale (artt. 2304 e 2318 c.c.).Pertanto, l'eccezione sollevata da quale socia accomandante, convenuta sia in proprio Controparte_2
che nella qualità rivestita è fondata e va accolta. Tenuto conto che ha Controparte_1
inteso agire nei confronti della anche con riferimento al contratto di CP_2
compravendita datato 21 ottobre 2014, stipulato dal legale rappresentante p.t.
[...]
, visto quanto appena chiarito in diritto, alcuna responsabilità può essere Pt_1
addebitata alla nella qualità di socia accomandante. In relazione poi al CP_2
contratto di compravendita dalla stessa stipulato, dal documento risulta che la ha onorato il pagamento di quanto dovuto” (cfr. sentenza appellata, pagine 11 CP_2
pagina 14 di 16 e 12) e nel dispositivo, per la parte che la riguarda, così provvedeva: “rigetta ogni altra domanda ed eccezione”.
In sintesi, nel giudizio di primo grado la vocatio in jus della era giustificata CP_2
quale socio accomandante al solo fine della vocatio in jus della Controparte_3
, ma la stessa non poteva determinare una sua condanna né in proprio (per
[...]
l'esistenza della s.a.s.), né quale socio accomandante per i limiti alla responsabilità della categoria di appartenenza (art. 2313, primo comma: “Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita”).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, va rigettato l'appello principale mentre va accolto l'appello incidentale con parziale riforma della sentenza impugnata nella sola parte relativa alle spese di lite per la posizione di CP_2
, interamente vittoriosa già in prime cure.
[...]
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi ed i medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1
pagina 15 di 16 contro avverso la sentenza n. Controparte_2 Controparte_1
1715/2020 pubblicata in data 17/02/2020 del Tribunale di Napoli in così provvede:
a) Rigetta l'appello principale;
b) Condanna , al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 80,00 per spese ed €
2.100,00 per competenze, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ID
NO;
c) Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la alla rifusione delle spese del primo Controparte_1
grado del giudizio in favore di e le liquida in € 80,00 per Controparte_2
spese ed € 2.100,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, I.V.A.
e C.P.A. come per legge se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili;
d) Condanna la alla rifusione delle spese del secondo grado del Controparte_1
giudizio in favore di e le liquida in € 70,00 per spese ed € Controparte_2
1.870,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili;
e) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2023/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1715/2020, pubblicata in data 17.02.2020
TRA
, C.F. , residente in [...] C.F._1
(CE) alla Via Patturelli 2/A ed elett.te dom.to in Napoli alla Via Chiatamone, 6 presso lo studio dell'avv. Francesca Vannucci, C.F. , che lo rapp.ta e C.F._2
difende, giusta procura in atti
APPELLANTE
NONCHE'
P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato per la carica presso la sede sita in Napoli alla Via Servio Tullio n. 106, elettivamente domiciliato in Torre del Greco (NA) presso lo studio dell'Avv. ID
NO (C.F. ), che lo rappresenta e difende, giusta procura C.F._3
in atti pagina 1 di 16 APPELLATA
, c.f. , residente a[...] C.F._4
Freud n. 60, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Po n. 1 (parco Parva Domus) presso lo Studio dell'Avv. Stefano Sorgente, che la rappresenta e difende giusta, procura in atti
APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ritualmente notificato, Controparte_1
conveniva innanzi il Tribunale di Napoli e Parte_1 CP_2
, in proprio e in qualità di legali rappresentanti della
[...] [...]
a ricorrente premetteva che: “1) Con preliminare di compravendita CP_3
del 20.12.2011 si impegnava ad acquistare per persona fisica Parte_1
giuridica da nominare al momento del rogito notarile, dal promittente venditore una unità immobiliare sita nel comune di Caserta alla via Francesco Controparte_1
Petrarca al Parco dei Pini, piano terra, interno A, edificio C.. Parte venditrice si impegnava entro il rogito al frazionamento dei locali oggetto della vendita. 2) Con due rogiti notarili successivi del 25 luglio 2012 e del 21 Ottobre 2014 la parte promittente acquirente acquistava dalla parte promittente venditrice i due locali come frazionati e, come da impegno preliminare, parte promittente acquirente agiva, in Parte_1
sede di stipula, quale legale rappresentante della società designata acquirente “
[...]
3) Sul prezzo convenuto per la vendita le parti, già in sede di Controparte_3
preliminare, si accordavano e, perciò, stilavano un accordo privato relativo alla restante somma di euro 28.500,00, non versata né al preliminare né alla stipula, che, per momentanea carenza di fondi della società acquirente, ella si impegnava a versare in rate periodiche. A tanto convenivano le parti concordemente e contrattualmente con pagina 2 di 16 accordo bonario ed espresso. 4) In virtù del suddetto accordo, successivamente al trasferimento della proprietà dei beni acquistati, in proprio ed in Parte_1
nome e per conto della Società versava infatti le somme come Controparte_3
pattuite nell'ammontare e nelle scadenze prefissate a scorporo del debito di euro
28.500,00, così corrispondeva: euro 2.500,00 in data 15.12.2014 euro 5.000,00 il
24.02.2015 euro 1.500,00 il 17.09.2015 euro 2.500,00 il 6.11.2015 euro 1.000,00 il
17.01.2016 euro 2.000,00 il 2.3.2016 euro 1.500,00 in data 19.4.2016 euro 1.500,00 il
30.05.2016 Dette somme venivano tratte dal Caputo prelevandole proprio conto personale o indistintamente da quello della , per un totale a Controparte_2
tutt'oggi così corrisposto alla istante Società versato fin qui in euro Controparte_1
17.500,00. 5) E' accaduto che e , in proprio e Parte_1 Controparte_2
nella qualità non abbiano più versato le rate come concordate rendendosi morosi della somma a saldo di Euro 11.000,00; 6) La società ha ripetutamente CP_1
contattato bonariamente il e la onde addivenire ragionevolmente e Pt_1 CP_2
cordialmente al pagamento della somma residua degli 11.000,00 euro, ma, vista l'infruttuosità di ogni richiesta bonaria come suddetta, anche a mezzo dei rispettivi legali, si vede costretta ad invocare l'intervento dell'Autorità Giudiziaria”. Pertanto,
l'attore così chiedeva provvedere: “- accertare e dichiarare l'inadempimento di
[...]
e in proprio e nella qualità di rappresentanti della Pt_1 Controparte_2
in ordine al mancato pagamento, come da accordi presi Controparte_3
prima in sede di preliminare di vendita e successivamente all'atto della stipula e di trasferimento della proprietà del bene immobile acquistato, della somma di € 11.000,00 quale differenza fra l'importo ancora dovuto (in euro 28.500,00) e quello fin qui versato
(in euro 17.500,00), oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e, per l'effetto, condannarli in proprio e ciascuno per quanto di ragione e spettanza, anche nelle rispettive qualità, al pagamento dell'importo di € 11.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condannare e in proprio Parte_1 Controparte_2
ciascuno per quanto di ragione e spettanza e nella qualità di rappresentanti della pagina 3 di 16 al pagamento delle spese e del compenso professionale Controparte_3
del presente procedimento con attribuzione al procuratore antistatario”.
, costituitosi in giudizio, così chiedeva provvedere: “in via Parte_1
preliminare dichiarare la domanda improcedibile per omesso esperimento della negoziazione assistita;
sempre in via preliminare dichiarare la domanda inammissibile per difetto di legittimazione passiva e/o titolarità passiva del rapporto e/o comunque per difetto di contraddittorio;
- rigettarsi in ogni caso la domanda perché infondata in fatto e diritto;
- vittoria spese lite”.
, costituitesi in giudizio, così chiedeva: “a) in via Controparte_2
preliminare, accertare e dichiarare la nullità della notifica del ricorso per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare la carenza di titolarità e/o legittimazione passiva della;
b) sempre in via preliminare, accertare e CP_2
dichiarare la nullità della notifica e per l'effetto la carenza di legittimazione passiva e/o l'inammissibilità del ricorso per le ragioni indicate in narrativa;
c) rigettare in ogni caso il ricorso siccome inammissibile ed infondato per le ragioni illustrate nella narrativa del presente atto d) condannare parte ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio ex d.m. 55/2014 oltre rimborso spese generali, cpa ed iva con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 1715/2020 resa e pubblicata in data 17.02.2020 il Tribunale di Napoli così provvedeva: “- accoglie parzialmente la domanda;
- per l'effetto, condanna , in proprio e nella qualità di socio accomandatario Parte_1
della al pagamento, in favore della , nella Controparte_3 Parte_2
persona del Presidente del C.d.A., dott. Peluso Giovanni, la somma di € 7.400,00
(settemilaquattrocento/00) oltre gli interessi al tasso legale a far data dalla stipula del rogito all'effettivo soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda ed eccezione;
- condanna
, in proprio e nella qualità di socio accomandatario della Parte_1 [...]
al pagamento, in favore dell'avv.to ID NO delle spese di lite CP_3
pagina 4 di 16 che si liquidano in complessivi Euro 2.430,00 (da ridursi del 50% visto l'accoglimento parziale della domanda) per compensi ed € 27,00 per spese vive (il costo del contributo unificato risulta non corrisposto), oltre il 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute”.
, con atto notificato in data 11/06/2022, proponeva appello Parte_1
avverso la predetta sentenza e chiedeva all'adita Corte così provvedere: “- accogliere il proposto appello e per l'effetto - in integrale riforma della sentenza impugnata dichiarare la domanda proposta inammissibile ed infondata;
- con vittoria di spese di lite del doppio grado anche ai sensi dell'art. 96 cpc.”.
Nel giudizio così incardinato, si costituiva la che chiedeva così Controparte_1
provvedere: “1 – Preliminarmente e senza accettare nessun contraddittorio questa difesa per i motivi indicati in premessa ed in questo atto, chiede pronunciarsi l'assoluta
INAMMISSIBILITA' dell'Appello per essere stato introitato in assoluta carenza di legittimazione attiva da parte del ed anche in difetto di legittimazione Parte_1
passiva per 2 – Per lo effetto dichiarare passata in giudicato la Controparte_2
sentenza n. 1715/2020 resa dalla XXII Sez. Civ. del Tribunale di Napoli in data
17.02.2020, depositata in data 24.04.2015 e comunicata a mezzo PEC allo scrivente
Procuratore in pari data, per decadenza dei termini ad impugnare senza che fosse stato proposto appello;
3 – Condannare , per lo effetto, al pagamento delle Parte_1
spese, diritti ed onorari del presente grado di Appello con attribuzione al Procuratore antistatario;
4 – In linea gradata, nella denegata ipotesi di ammissibilità dell'appello proposto, e sempre in via preliminare, poiché l'appello in esame è stato introdotto in data successiva all'introduzione dell'art. 348 bis c.p.c. di cui ricorrono nella fattispecie i presupposti applicativi, si chiede dichiararsi l'appello inammissibile ai sensi della citata norma con la condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio e per lite temeraria ex art. 96 cpc. come argomentato e motivato ai punti 1, 2, 3 e 4 del su esteso atto;
5 – In linea ancora più gradata rigettare in ogni caso l'appello, perché improponibile ed inammissibile, in quanto infondato in pagina 5 di 16 fatto ed in diritto e, per lo effetto confermare integralmente la sentenza n. 1715/2020 resa dalla XXII Sez. Civ. del Tribunale di Napoli in data 17.02.2020, depositata in data
24.04.2015 e comunicata a mezzo PEC allo scrivente Procuratore in pari data. 6 – Per lo effetto di ogni decisione di cui ai punti precedenti condannare al Parte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario oltre IVA e CPA come per legge;
7 – In linea ancora più gradata ammettere la parte comparente alle prove denegate in primo grado per i motivi dedotti in premessa”.
, nel costituirsi spiegava appello incidentale e chiedeva Controparte_2
provvedere: “1) accogliere lo spiegato appello incidentale e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1715/2020 del Tribunale di Napoli, con ogni conseguenza di legge;
2) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
La Corte all'udienza del 03.10.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che l'appellata ha formulato le Controparte_1
seguenti eccezioni in rito: 1) tardività dell'appello per non essere stato proposto entro trenta giorni dalla sentenza ex art 281 sexies cpc;
2) difetto di legittimazione attiva degli appellanti;
3) inammissibilità dell'appello 348 bis cpc come applicabile ratione temporis.
Con riferimento alla eccepita declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo pagina 6 di 16 evidentemente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del
15/04/2019).
Per quanto concerne la prima eccezione, con la quale specificamente la società appellata assume che: “Il termine ad impugnare per le sentenze pronunciate a verbale di udienza ed ivi pubblicate, decorre dal giorno della udienza ed è di trenta giorni per le parti costituite e presenti alla udienza. Vi è il dettato del combinato disposto degli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater cpc, e del sedimento giurisprudenziale di legittimità e di merito univoco e costante nonché ampiamente consolidato secondo cui l'appello delle sentenze rese in udienza ex art. 281 sexies cpc, deve essere notificato entro trenta giorni dalla udienza in cui la sentenza è stata pubblicata. Così come la sentenza n. 1715, resa alla udienza del 17.2.2020 alle ore 14,41 e pure pubblicata il 17.2.2020, nel giudizio recante r.g.n. 18856/18, doveva essere impugnata nei trenta giorni dalla sua pubblicazione.
Dunque, l'appello alla sentenza de quo non è stato “ritualmente e tempestivamente notificato” dal poiché notificato tardivamente solo in data 11.06.2020, Parte_1
dunque ben oltre il termine di decadenza fissato in 30 giorni dalla comunicazione, deposito e udienza in cui è stata pubblicata la sentenza, ovvero trenta giorni decorrenti dal 17 febbraio 2020 a pena di improponibilità, improcedibilità e decadenza dalla impugnazione. Il termine di decadenza si consumava, dunque, per la sentenza n. 1715, resa al verbale della udienza del 17.2.2020 alle ore 14,41 inderogabilmente il 20 marzo
2020. Ne deriva incontestabilmente che la notifica dell'appello in data 11.6.2020 rende tardivo l'appello spiegato dal ”. Parte_1
La difesa della parte appellata, inoltre, assume che la suddetta decisione le è stata notificata via pec in pari data (cfr.: comparsa di costituzione e risposta e comparsa conclusionale in cui, tra l'altro, si legge: “sentenza n. 1715/2020 resa dalla XXII Sez.
pagina 7 di 16 Civ. del Tribunale di Napoli in data 17.02.2020, comunicata a mezzo PEC allo scrivente
Procuratore in pari data, con la quale l'Adito Giudice, accoglieva la domanda proposta dalla contro il convenuto ”). Parte_2 Parte_1
Alcuna prova vi è in atti della ricezione di analoga notifica nei confronti dell'appellante principale e di quello incidentale.
Dagli atti di causa, infatti, si evince esclusivamente che la sentenza di primo grado è stata resa ex art. 281-sexies c.p.c. dal Tribunale di Napoli in data 17.02.2020 e pubblicata in stessa data.
L'appello principale risulta notificato in data 11.06.2020. L'appello incidentale è stato proposto da con comparsa di costituzione e risposta del 14.10.2020. Controparte_2
Orbene, poiché la giurisprudenza della Corte di Cassazione è nel senso di ritenere che:
“Nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine (di trenta giorni) per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c.; in mancanza delle suddette formalità l'ordinanza, a norma dell'art. 327 c.p.c., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione” (cfr.:
Sez. U, Sentenza n. 28975 del 05/10/2022), e, nel caso di specie non vi è prova della comunicazione e/o notificazione della sentenza alle parti appellanti al fine della decorrenza del termine breve, deve ritenersi che l'appello è tempestivo.
Per quanto concerne la legittimazione a proporre il gravame portato all'attenzione di questa Corte, si osserva che, nel primo grado del giudizio la società istante, parte venditrice, conveniva in giudizio i due soci (in proprio e nella qualità di socio accomandatario e socia accomandante) della società in accomandita semplice, società acquirente, parzialmente inadempiente al versamento del prezzo convenuto, al fine di sentir così provvedere: “accertare e dichiarare l'inadempimento di e Parte_1
in proprio e nella qualità di rappresentanti della Controparte_2 [...]
in ordine al mancato pagamento, come da accordi presi prima in sede di CP_3
pagina 8 di 16 preliminare di vendita e successivamente all'atto della stipula e di trasferimento della proprietà del bene immobile acquistato, della somma di € 11.000,00 quale differenza fra l'importo ancora dovuto (in euro 28.500,00) e quello fin qui versato (in euro 17.500,00), oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e, per l'effetto, condannarli in proprio e ciascuno per quanto di ragione e spettanza, anche nelle rispettive qualità, al pagamento dell'importo di € 11.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo…”.
La pronuncia di condanna oggetto del gravame è stata emessa facendo applicazione, dal punto di vista del contraddittorio, del seguente insegnamento della Suprema Corte:
“Poiché all'interno delle società di persone la soggettività giuridica riveste una funzione unicamente strumentale, volta a consentire alla pluralità di soci una unitarietà delle forme d'azione, deve considerarsi regolarmente instaurato il contraddittorio tutte le volte in cui, indipendentemente dalla formale citazione a mezzo del rappresentante, risultino personalmente convenuti in giudizio tutti i soci, facendo poi stato la pronuncia emessa nei confronti di questi anche nei riguardi della società”
(Corte Cass. sent. 8399/2003).
In altri termini, nel caso di società di persone, in cui non si rinviene una scissione netta fra persona fisica e giuridica, tipica invece delle società di capitali, è indifferente che la vocatio in jus sia rivolta alla società in quanto tale ovvero alla persona del socio, a condizione che, in questo secondo caso, siano citati tutti i soci che fanno parte della compagine sociale.
Trattasi di piano distinto rispetto a quello della responsabilità, che, come noto, nelle società in accomandita semplice si atteggia diversamente a seconda che il socio sia accomandante o accomandatario.
Il Tribunale di Napoli, all'esito dell'istruttoria, così provvedeva: “- accoglie parzialmente la domanda;
- per l'effetto, condanna , in proprio e nella Parte_1
qualità di socio accomandatario della al pagamento, in favore della Controparte_3
Società , nella persona del Presidente del C.dA., dott. Peluso Giovanni, Controparte_1
la somma di € 7.400,00 (settemilaquattrocento/00) oltre gli interessi al tasso legale a far pagina 9 di 16 data dalla stipula del rogito all'effettivo soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda ed eccezione;
- condanna , in proprio e nella qualità di socio Parte_1
accomandatario della al pagamento, in favore dell'avv.to ID Controparte_3
NO delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 2.430,00 (da ridursi del 50% visto l'accoglimento parziale della domanda) per compensi ed € 27,00 per spese vive (il costo del contributo unificato risulta non corrisposto), oltre il 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute”.
Sia l'appello principale proposto da che quello incidentale proposto da Parte_1
, sono stati proposti esclusivamente in proprio e non anche nella Controparte_2
qualità, rispettivamente, di socio accomandatario e di socia accomandante, onde la sentenza oggetto di gravame è passata in giudicato nei confronti della società
[...]
CP_3
L'appello principale proposto da , che nella statuizione impugnata Parte_1
risulta condannato anche in proprio (cfr.: atto di appello, che reca quale intestazione:
“Per , nato a [...] il [...] ( ) Parte_1 C.F._1
residente in [...] ed elett.te dom.to in
Napoli alla Via Chiatamone, 6 presso lo studio dell'avv. Francesca Vannucci
( che lo rapp.ta e difende…”, nonché la firma del mandato C.F._2
allegato al gravame che risulta rilasciato da in proprio e non anche Parte_1
nella qualità di socio accomandatario della è ammissibile ed è Controparte_3
infondato.
Quanto all'ammissibilità, giova ricordare quanto statuito dalla Corte di Cassazione: “Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli pagina 10 di 16 immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (nel riaffermare il principio, la S.C. ha confermato che la responsabilità illimitata e solidale del socio accomandatario può essere fatta valere dal creditore per tutte le obbligazioni contrattualmente assunte nel nome della società, anche se è diverso il soggetto che per quest'ultima abbia contratto con il terzo, Cass.
Ordinanza n.22629 del 16/10/2020)”.
In altri termini, la legittimazione ad impugnare in proprio si giustifica, questa volta, in virtù del regime di responsabilità previsto nella società in accomandita semplice (art. 2318, primo comma, secondo il quale: “I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo.” e art. 2291, primo comma, secondo il quale: “Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondo solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali”).
Per tali motivi il Collegio ritiene, altresì, sussistente la legittimazione passiva di in proprio e, dunque, esattamente pronunciata dal giudice di prime Parte_1
cure la relativa condanna.
Venendo al merito, osserva il Collegio giudicante che il gravame è affidato ai seguenti motivi: a) travisamento dei fatti in ordine alle somme portate a debito;
b) infondatezza della domanda relativamente all'inadempimento del pagamento del prezzo convenuto nell'accordo dissimulato;
c) vizio di ultrapetizione;
d) falsa applicazione dell'art. 91
c.p.c. in punto di spese di lite.
L'appello è infondato.
I primi due motivi di gravame, in quanto attinenti entrambi all'onere della prova, possono essere esaminati congiuntamente.
con il motivo di cui alla l. a) l'appellante assume che il giudice di Parte_1
prime cure avrebbe travisato i fatti di causa nell'individuazione del prezzo ancora dovuto successivamente alla stipula del rogito notarile datato 21/10/2014; con il motivo di cui alla l. b), deduce che non vi sarebbe prova in atti dell'inadempimento di un pagina 11 di 16 accordo a latere stipulato dalle parti al fine di consentire il pagamento rateale di un prezzo maggiore ulteriormente convenuto.
Orbene, all'esito del giudizio di primo grado, è emerso che la e Controparte_1
, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1 CP_3
, stipulavano in data 20/12/2011 un contratto preliminare avente ad oggetto la
[...]
vendita di un bene immobile, sito nel comune di Caserta alla via Francesco Petrarca al
Parco dei Pini, piano terra, interno A, edificio C, che sarebbe stato oggetto di successivo frazionamento e trasferito con due diversi rogiti. Nel contratto i paciscienti convenivano, altresì, il prezzo complessivo di € 51.000,00, di cui € 15.000,00 venivano versati in tale sede a titolo di caparra, e il residuo saldo-prezzo, ammontante a € 36.000,00, doveva essere versato al momento della stipula dei contratti definitivi (cfr.: preliminare per persona da nominare del 20.12.2011 in cui si legge che il prezzo della vendita per l'intero immobile da frazionare è concordato nella misura pari ad €. 51.000,00, con contestuale pagamento a titolo di caparra confirmatoria di € 15.000,00 ed un saldo prezzo pari ad € 36.000,00 da corrispondersi in sede di stipula del definitivo).
Successivamente venivano stipulati due contratti definitivi, con i quali venivano trasferite le frazioni immobiliari scorporate, così come d'accordi presi dalle parti nel contratto preliminare. Il primo rogito veniva stipulato in data 25/07/2012 e in questa sede veniva rilasciata quietanza liberatoria (cfr.: rogito del 25.07.2012“Prezzo e quietanza”, ove è precisato che “il prezzo della vendita si è convenuto, d'accordo tra le parti, nella somma di Euro 36.000,00 (trentaseimila/00) ed è stato pagato nei modi di legge e con le modalità a dirsi prima di questo atto per cui il rappresentante della società venditrice, nel rilasciarne liberatoria quietanza, salvo il buon fine dell'assegno a dirsi, con dichiarazione di non aver altro a pretendere per la fatta vendita, rinunzia ad iscrizioni di ufficio con esonero da responsabilità per il Direttore dell'Agenzia del territorio – Servizi di pubblicità Immobiliari”). Il secondo rogito veniva stipulato in data
21/10/2014 e in tale atto le parti dichiaravano essere già avvenuto il versamento di €
27.000,00 con residuo saldo di € 7.400,00 (cfr.: rogito del 21.10.2014 in cui, tra l'altro,
pagina 12 di 16 si legge: “il prezzo dell'unità immobiliare identificata al Catasto Fabbricati di Caserta al Foglio 45, part. 5200, sub. 199, derivata dal frazionamento dell'immobile oggetto del preliminare per persona da nominare, z.c. 2, cat. C/1, classe 5, veniva pattuito nella misura di €. 34.400,00, di cui €. 27.000,00 erano stati già corrisposti prima del rogito, mentre relativamente ai restanti €. 7.400,00 le parti pattuivano che gli stessi sarebbero stati versati entro la data del 30 ottobre 2015”).
La con il ricorso ex art. 702 bis cpc, dichiarava espressamente che Controparte_1
successivamente al rogito datato 21/10/2014 riceveva diversi pagamenti da parte di per un ammontare di € 17.500,00 (cfr.: ricorso ex art. 702-bis, in cui la Parte_1
dichiara: “In virtù del suddetto accordo, successivamente al Controparte_1
trasferimento della proprietà dei beni acquistati, il sig. in proprio ed Parte_1
in nome e per conto della Società versava infatti le somme come Controparte_3
pattuite nell'ammontare e nelle scadenze prefissate a scorporo del debito di euro
28.500,00, così corrispondeva: euro 2.500,00 in data 15.12.2014 euro 5.000,00 il
24.02.2015 euro 1.500,00 il 17.09.2015 euro 2.500,00 il 6.11.2015 euro 1.000,00 il
17.01.2016 euro 2.000,00 il 2.3.2016 euro 1.500,00 in data 19.4.2016 euro 1.500,00 il
30.05.2016 Dette somme venivano tratte dal Caputo prelevandole proprio conto personale o indistintamente da quello della , per un totale a Controparte_2
tutt'oggi così corrisposto alla istante Società ” versato fin qui in euro Controparte_1
17.500,00”).
Alla luce di quanto detto, non risultando la prova dell'esistenza di un patto dissimulato che dimostri la pattuizione di importi diversi da quelli di cui innanzi ed attesa la mancanza di prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento nella sua completezza rispetto alle pattuizioni di cui ai documenti allegati agli atti, ritiene la Corte che deve essere confermato quanto accertato dal giudice di primo grado rispetto alle somme portate a debito: “rilevato che dal rogito notarile contrassegnato dal rep.
108956, racc.ta 30.328, stipulato il 19/11/2014, al punto prezzo e quietanza, risulta ancora dovuta la somma di € 7.400,00…” (cfr.: rogito sopra richiamato).
pagina 13 di 16 Da ultimo, il motivo di cui alla l. c), con cui l'appellante deduce un vizio di ultrapetizione del giudice di prime cure che avrebbe mutato causa petendi e petitum, condannando , in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1
al pagamento di € 7.400,00, somma costituente saldo-prezzo Controparte_3
del rogito avvenuto in data 21/10/2014, e non del prezzo dell'accordo a latere stipulato dalle parti, resta assorbito da quanto sopra detto in relazione agli altri motivi di appello.
L'appello incidentale proposto da solo in proprio (cfr.: appello Controparte_2
incidentale, che reca quale intestazione: “Per: la dott.ssa , c.f. Controparte_2 [...]
, nata a [...] il [...] ed ivi residente…”), è fondato. C.F._5
Nel primo grado di giudizio, infatti, la era stata convenuta sia in proprio che CP_2
nella qualità di socio accomandante della Controparte_3
Il Tribunale, con la pronuncia appellata, nella parte motiva, tra l'altro, così argomenta:
“Pertanto, sul piano sostanziale va esclusa, nei rapporti interni, una volontà od un interesse della società distinto e potenzialmente antagonista a quello dei soci e sul piano processuale è necessario, ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della società, la presenza in giudizio del solo socio accomandatario la cui responsabilità, per le obbligazioni sociali, prevista dall'art. 2313 c.c., è personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo del creditore di escutere il patrimonio sociale (artt. 2304 e 2318 c.c.).Pertanto, l'eccezione sollevata da quale socia accomandante, convenuta sia in proprio Controparte_2
che nella qualità rivestita è fondata e va accolta. Tenuto conto che ha Controparte_1
inteso agire nei confronti della anche con riferimento al contratto di CP_2
compravendita datato 21 ottobre 2014, stipulato dal legale rappresentante p.t.
[...]
, visto quanto appena chiarito in diritto, alcuna responsabilità può essere Pt_1
addebitata alla nella qualità di socia accomandante. In relazione poi al CP_2
contratto di compravendita dalla stessa stipulato, dal documento risulta che la ha onorato il pagamento di quanto dovuto” (cfr. sentenza appellata, pagine 11 CP_2
pagina 14 di 16 e 12) e nel dispositivo, per la parte che la riguarda, così provvedeva: “rigetta ogni altra domanda ed eccezione”.
In sintesi, nel giudizio di primo grado la vocatio in jus della era giustificata CP_2
quale socio accomandante al solo fine della vocatio in jus della Controparte_3
, ma la stessa non poteva determinare una sua condanna né in proprio (per
[...]
l'esistenza della s.a.s.), né quale socio accomandante per i limiti alla responsabilità della categoria di appartenenza (art. 2313, primo comma: “Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita”).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, va rigettato l'appello principale mentre va accolto l'appello incidentale con parziale riforma della sentenza impugnata nella sola parte relativa alle spese di lite per la posizione di CP_2
, interamente vittoriosa già in prime cure.
[...]
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi ed i medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1
pagina 15 di 16 contro avverso la sentenza n. Controparte_2 Controparte_1
1715/2020 pubblicata in data 17/02/2020 del Tribunale di Napoli in così provvede:
a) Rigetta l'appello principale;
b) Condanna , al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 80,00 per spese ed €
2.100,00 per competenze, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ID
NO;
c) Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la alla rifusione delle spese del primo Controparte_1
grado del giudizio in favore di e le liquida in € 80,00 per Controparte_2
spese ed € 2.100,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, I.V.A.
e C.P.A. come per legge se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili;
d) Condanna la alla rifusione delle spese del secondo grado del Controparte_1
giudizio in favore di e le liquida in € 70,00 per spese ed € Controparte_2
1.870,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili;
e) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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