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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 20 febbraio 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 762/23 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. V. Ponte)
CONTRO
CP_1
(Avv.ti M. Parolari e F. Riva)
CONTRO
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno delle domande e le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente lettura
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, per sentir CP_1 accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 28.4.2022 al
12.10.2022 per lo svolgimento di mansioni ascrivibili al livello C super non conviventi CCNL per il lavoro domestico e per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di euro 2.757,76 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente esponeva di aver lavorato per il convenuto, in qualità di badante non convivente della madre di costui, che era persona non autosufficiente, dal 28.4.2022 al
12.10.2022, senza essere regolarizzata, svolgendo mansioni di assistenza e cura della persona.
La ricorrente, nel dare atto di aver osservato un orario di 8 ore giornaliere, dalle 8.00 alle 16.00, salvo il caso di cambi turno, e di aver percepito € 1.100,00 mensili sino a settembre 2022, rivendicava le differenze retributive maturate, nonché la loro incidenza sugli istituti differiti ed il TFR. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Il convenuto si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il eccepiva preliminarmente CP_1
l'inammissibilità del ricorso per genericità dello stesso, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando di essere estraneo al rapporto.
Nel merito, il convenuto evidenziava come gravasse sulla ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa all'odierna udienza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, essendo sufficientemente indicati gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda.
Passando ad analizzare il merito, in materia di subordinazione la giurisprudenza ha ripetutamente evidenziato come “ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo”
(v. per tutte cass. civ. 16 gennaio 1996 n.
326).
La subordinazione si caratterizza in particolare per la “disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa”, mentre altri elementi “come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante” (v. per tutte cass. Sez. lav.
3.4.2000 n. 4036).
L'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale ed il suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro, quali elementi distintivi del rapporto di lavoro subordinato, “sono i medesimi per qualunque tipo di lavoro, pur potendo essi assumere aspetti e intensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate ed al contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo) della prestazione pattuita” (così cass. civ.,
9.4.2004 n. 6983).
Nella situazione in esame, è pacifico che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa a favore dell'anziana madre del convenuto, con cui costui pacificamente conviveva.
In ordine alla titolarità del rapporto di lavoro subordinato, considerato che il potere direttivo del datore di lavoro si concretizza nell'impartire al lavoratore direttive per l'esecuzione e la disciplina del lavoro e si atteggia diversamente in ogni singolo caso concreto, la chat prodotta dalla ricorrente dà adeguata contezza dell'esercizio, in capo al convenuto, del potere direttivo nei confronti della lavoratrice (v. doc. 1 fasc. ricorrente).
In tale chat si rinvengono indicazioni relative sia agli orari di lavoro da osservare sia alle attività da svolgere, come ad esempio togliere le “salviette” dalla lavatrice (v. doc. 1 fasc. ricorrente).
Ne deriva che, in mancanza di regolarizzazione del rapporto, questo, in base agli elementi emersi, va imputato al convenuto, il quale, anche per il fatto di essere convivente con l'anziana madre, era colui che impartiva direttive alla ricorrente e si occupava, in via principale se non prevalente, della gestione del rapporto lavorativo, consistente appunto nel prestare assistenza all'anziana quando costui era al lavoro.
La teste il cui racconto dettagliato Tes_1 pare particolarmente attendibile, ha ben descritto la situazione, riferendo di aver sostituito la ricorrente nel mese di agosto
2022 quando l'amica rientrò in Marocco (v. dep. ). Tes_1
La teste, essendo dipendente di una casa di riposo come OSS, non osservò lo stesso orario della , ma uno più ridotto, Pt_1 recandosi presso l'abitazione del CP_1 quando poteva in base alla sua turnazione
(v. dep. ). Tes_1
In ogni caso, era sempre e solo il convenuto a rappresentare il “contatto diretto” con la ricorrente, indicandole gli orari da osservare e procedendo al pagamento delle retribuzioni (v. dep. ). Tes_1
In questo senso risulta confermato anche il racconto della teste figlia Tes_2 della ricorrente, la quale a sua volta ha avuto modo di constatare che era il a CP_1 dare indicazioni alla madre su quello che c'era da fare, su cambi di orari, inviando messaggi sul cellulare materno, ma anche sul suo personale (v. dep. ). Tes_2
La ha avuto contezza diretta Tes_2 della circostanza, avendo talvolta accompagnato la madre presso l'abitazione del convenuto ed avendo ricevuto messaggi da parte di costui sul suo telefono personale
(v. dep. ). Tes_2
Nel mese in cui la fu in Marocco la Pt_1
si occupò solo delle pulizie e della Tes_1 cucina, poiché della sig.ra si CP_2 occuparono il convenuto, che era ovviamente più presente, ed una sua sorella (v. dep.
). Tes_1
In quel periodo la signora “cominciò ad avere necessità di essere seguita in bagno ed aiutata nel cambiarsi”, inoltre, assumendo molti farmaci, andava controllata nel rispetto della terapia (v. dep. ). Tes_1
In proposito, la sorella del convenuto,
ha riferito che “in quel Tes_3 periodo” - ovviamente quello in cui la ricorrente ha dedotto di aver lavorato e che non è stato del resto specificatamente contestato dal convenuto con ciò contravvenendo al preciso onere imposto dall'art. 416 c.p.c. - la mamma “era un po' da tenere sotto controllo, ad esempio per le pasticche che doveva assumere” ed “andava un po' aiutata nel lavarsi e nel cucinare, ma riusciva ad alimentarsi da sola” (v. dep.
[...]
). Tes_4
Ciò chiarito, il concetto di soggetto non autosufficiente non necessariamente deve coincidere con colui che è incapace di intendere o di volere o che è completamente allettato, trattandosi, più genericamente, di persona che presenta, se non una perdita completa, anche una riduzione delle capacità funzionali tale da non renderla più in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona.
E' quindi evidente che la quotidiana necessità di aiuto nel lavarsi, nell'andare in bagno, nel camminare, nel cucinare e, infine, nell'assunzione della corretta terapia, rendeva la madre del convenuto non autosufficiente, tant'è che quando la ricorrente si è assentata furono lui e la sorella ad occuparsene, delegando alla solo la gestione della casa, come le Tes_1 pulizie e la cucina (v. dep. ). Tes_1
Si è trattato poi di una degenerazione progressiva, tant'è che la ha Tes_1 riferito che ad un certo punto la situazione della sig.ra si è aggravata e vi è CP_2 stata la necessità di mettere il pannolone ed un materasso antidecubito (v. dep.
). Tes_1
Ed è certamente censurabile la difesa del convenuto laddove afferma di non essere a conoscenza delle “vicende storiche” descritte dalla ricorrente, essendo ciò del tutto impossibile, trattandosi del figlio convivente dell'assistita.
Infine, in ordine alla continuità ed agli orari, deve attribuirsi attendibilità alla teste , la quale ha riferito che Tes_2 la madre lavorava quotidianamente 8 ore al giorno ed a volte faceva anche ore extra, essendo l'unica che, con il proprio lavoro, manteneva la famiglia (v. dep. e Tes_2
). Tes_5
Ciò è peraltro compatibile con le condizioni di salute della madre del convenuto che richiedevano un'assistenza quotidiana e non occasionale.
Del resto, anche in relazione a tale aspetto
(come pure a quello della durata del rapporto) le deduzioni del sono del CP_1 tutto assenti, nonostante le allegazioni di parte ricorrente fossero ben precise e contestualizzate.
In pratica il convenuto non si è attenuto alla previsione di cui all'art. 416, u.c.,
c.p.c. secondo cui “nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”.
Infine, inattendibile appare la deposizione della sorella nel riferire che Tes_3 quando il fratello non c'era lei e l'altra sorella si alternavano nella gestione della madre.
Infatti, va considerato che il convenuto non ha dato contezza del proprio contratto di lavoro e dei relativi orari, mentre la sorella ha pacificamente un lavoro a Tes_3 tempo pieno, quindi, a fronte delle precise allegazioni della ricorrente, confermate dalla teste , non sono stati Tes_2 offerti specifici elementi estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, indispensabili per stabilire per quanto tempo, nell'arco della giornata, il o sua sorella si dedicassero CP_1 personalmente all'assistenza materna.
In definitiva, in base a tutti gli elementi esposti, unitamente considerati, deve ritenersi che tra e Parte_1 [...]
sia intercorso un rapporto di lavoro CP_1 subordinato per il periodo 28.4.2022-
12.10.2022 e per lo svolgimento di mansioni di assistente a persone non autosufficienti livello C super CCNL lavoro domestico e la domanda può essere accolta nella sua interezza con condanna del convenuto al pagamento della somma rivendicata di €
2.757,76 (di cui € 470,87 per TFR), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, meritando adesione i conteggi allegati al ricorso
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, anche in considerazione del persistente ed ingiustificato rifiuto di aderire ad una congrua soluzione conciliativa (peraltro accettata dalla ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 762/2023 R.G.:
1. dichiara che tra e Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro CP_1 subordinato per il periodo 28.4.2022-
12.10.2022 e per lo svolgimento di mansioni di assistente a persone non autosufficienti livello C super CCNL lavoro domestico;
2. condanna al pagamento in CP_1 favore di delle differenze Parte_1 retributive pari a complessivi € 2.757,76, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3. condanna al pagamento in CP_1 favore di delle spese di Parte_1 lite quantificate per l'intero in complessivi € 2.400,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Bergamo, 20 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini