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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16317/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 16317/22 R.G.
promossa da
(giusta sent. n. 03/20 Parte_1
emessa dal Tribunale di Catania il 13/01/2020) codice fiscale, p.i. e numero di iscrizione al registro delle Imprese del sud Est Sicilia n. 00798870879, in persona del
[...]
, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Maria Cristina Alicata - Parte_2
giusta autorizzazione del Comitato di Sorveglianza del 30/08/2022;
-ATTRICE-
contro corrente in Torino, via Corte d'Appello n. 11, P.I. Controparte_1
, in persona di un suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in pagina 1 di 7 Catania, Corso Italia 244, giusta procura in atti;
- CONVENUTA -
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 20 gennaio 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione datato 5 dicembre 2022 e regolarmente notificato si esponeva quanto segue:
“Con sentenza n. 03/20 emessa dal Tribunale di Catania il 13/01/2020, la
[...]
p.a. (di seguito per brevità la o la Società) - che svolgeva Parte_1 Pt_1
l'attività di commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, di elettrodomestici, mobili, articoli casalinghi e di arredamento, articoli idrotermosanitari, apparecchi radio,
televisivi, telefonici, materiale elettrico, software, computer ed articoli per elettronica e
l'informatica in genere - veniva dichiarata in stato di insolvenza ex art. 3 del d.lgs.
270/1999.
Con successivo decreto del 05/03/2020 depositato il 09/03/2020, il Tribunale di Catania
dichiarava aperta la procedura di amministrazione straordinaria ex D. Lgs. 270/1999 nei
confronti della società in questione. Così il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 19/03/2020 nominava l'avv. , già Commissario Giudiziale, Persona_1
Commissario Straordinario della procedura di amministrazione straordinaria. La , Pt_1
però, prima della dichiarazione di stato di insolvenza aveva stipulato, il 20/04/2013, un
contratto estimatorio con la (di seguito, per brevità: la Controparte_2
), con sede legale in Belpasso (CT), Via Astrel contrada Palazzolo n.1 codice CP_2
pagina 2 di 7 fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia
. P.IVA_2
Di conseguenza la società interamente controllata dalla , che CP_2 Pt_1
svolgeva la sua attività di commercio, sia all'ingrosso, che al dettaglio di elettrodomestici, presso il punto vendita di , in via Venezia 405-407, nel proprio punto vendita e Pt_3
magazzino aveva in conto vendita merci di proprietà della . Dette merce in conto Pt_1
vendita rimaneva, quindi, di proprietà di quest'ultima sino al momento della vendita da parte della che poi provvedeva a pagare la merce venduta alla solo a CP_2 Pt_1
seguito della cessione dei prodotti.
Ora accadeva che la a seguito delle restrizioni imposte dalla normativa volta CP_2
a contenere il contagio da Covid – 19, sospendeva la propria attività nel mese di marzo dell'anno 2020 e non riapriva più il punto vendita di . Pt_3
Inoltre, con sentenza n. 95/2020, emessa il 16/07/2020 dal Tribunale di Catania e
pubblicata il 17/07/2020, anche la veniva dichiarata in stato di insolvenza, ex CP_2
art. 3 D. lgs. 270/99.
Alla data della dichiarazione di stato di insolvenza, all'interno del punto vendita della
sito a in via Venezia 405 - 407 si trovavano, dunque, merci detenute in CP_2 Pt_3
conto vendita di proprietà della . In data 10/12/2020 a seguito di segnalazione di Pt_1
alcune anomalie riscontrate dalla società che effettuava la vigilanza presso il punto vendita predetto, veniva nell'immediatezza constatato che vi era stato il furto della merce che si trovava all'interno del punto vendita, nonché la manomissione degli impianti di sicurezza oltre al danneggiamento dei mobili e degli arredi. Così venivano contestualmente avvisate anche le forze dell'ordine che intervenivano tempestivamente.
pagina 3 di 7 Al termine delle operazioni di inventario e riscontro contabile, si accertava che in
occasione del furto le merci che risultavano giacenti presso il punto vendita al momento del furto e non rinvenute dopo lo stesso erano quelle di cui all'elenco che si allega e che la stima dei beni sottratti era pari alla somma di € 256.980,94.
A questo punto, dal momento che la aveva stipulato con la Pt_1 [...]
agenzia di Paternò, la polizza assicurativa n. 2020/072054970 (allegata), il CP_1
12/11/2020 a mezzo pec (allegata), il commissario Straordinario provvedeva a segnalare alla compagnia di Assicurazioni predetta il furto subito e chiedeva l'attivazione della garanzia assicurativa nonché il conseguente risarcimento del danno subito. A fronte di tale
denuncia e richiesta di risarcimento del danno, la - a cui veniva altresì CP_1
successivamente inviata copia di denuncia presentata all'autorità giudiziaria e l'elenco dei beni presenti nel punto vendita e non rinvenuti successivamente al furto come da sua richiesta (cfr. allegati) - non dava effettivo corso al risarcimento”.
Ciò premesso, parte attrice chiedeva di condannare la al Controparte_3
pagamento della citata somma di € 256.980,94, oltre gli interessi maturati e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
L'assicurazione convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attrice.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda giudiziale proposta dall'assicurazione convenuta sulla base della previsione nella polizza di una c.d. perizia contrattuale, ovvero della presenza della clausola che demanda ad un collegio di periti la determinazione della misura dell'indennizzo. Infatti, risulta provato che è stata la a non provvedere come da polizza alla nomina di un perito, Controparte_1
pagina 4 di 7 nonostante la richiesta formale del Commissario Straordinario dell'attrice in data 11 dicembre 2020. Rispetto a tale richiesta la convenuta si è limitata a richiedere documentazione ad integrazione, prontamente fornita da controparte, ma poi non ha proceduto né a riscontrare le pec ultima del Commissario del 3 giugno 2021 né all'espletamento della procedura per la perizia peritale. In definitiva, risulta provato che la convenuta non ha mai voluto attivarsi per la nomina di un perito ai fini della quantificazione del danno sulla base della citata clausola contrattuale, invocata solo ora giudizialmente.
Nel merito, la domanda attrice va peraltro rigettata in quanto infondata.
In primo luogo, non vi è prova certa dell'asserito furto, in relazione al quale questo decidente nutre forte perplessità; inidonea è la mera denunzia di furto presso l'autorità giudiziaria che non riveste alcuna efficacia probatoria in quanto non corroborata da riscontri esterni, mentre la prova testimoniale richiesta appare generica anche in quanto non riuscirebbe mai a provare tutti i beni che sarebbero stati effettivamente rubati e il loro valore;
tra l'altro si tratterebbe di beni invenduti da oltre due anni, per stessa ammissione di parte attrice. Si aggiunge anche che l'asserito valore complessivo di tali beni sarebbe pari ad € 256.980,94, valore veramente iperbolico e poco credibile. Non vi è prova certa neppure dell'effettiva esistenza di ciascuno degli asseriti beni rubati all'interno del magazzino de quo, essendo irrilevanti sia i meri elenchi prodotti sia la perizia giurata del
2019 (cioè circa due anni prima del lamentato furto).
In secondo luogo, anche a voler ritenere il verificarsi del furto, la garanzia assicurativa de qua non potrebbe operare in quanto, per come correttamente eccepito e documentato dall'assicurazione convenuta, nella specie si era verificata da tempo la chiusura-
pagina 5 di 7 sospensione dell'attività commerciale;
al riguardo, viene in rilievo il punto 2.3 della polizza, pagina 10, secondo cui “Se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi,
l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno”. A fronte delle specifiche e puntuali contestazioni dell'assicurazione convenuta, parte attrice solo con la memoria istruttoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. ha formulato tardivamente delle richieste di prova testimoniale, comunque generiche, al fine di dimostrare che sarebbe stata eseguita attività di vigilanza del magazzino da una società incaricata al riguardo, senza peraltro fornire alcuna prova documentale come sarebbe stato logico e consequenziale.
In ultimo, si osserva che nonostante risulti documentalmente l'esistenza di un massimale contrattuale per il punto vendita di pari ad € 70.000, parte attrice ha formulato una Pt_3
richiesta indennitaria di oltre € 250.000,00; anche in tal caso a fronte delle specifiche contestazioni dell'assicurazione convenuta, nulla ha controdedotto parte attrice.
In virtù del principio della soccombenza, parte attrice va condannata al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 16317/22 R.G.:
1) rigetta la domanda attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore dell'assicurazione convenuta delle spese processuali che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario.
CATANIA 7 MARZO 2025
pagina 6 di 7 IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 16317/22 R.G.
promossa da
(giusta sent. n. 03/20 Parte_1
emessa dal Tribunale di Catania il 13/01/2020) codice fiscale, p.i. e numero di iscrizione al registro delle Imprese del sud Est Sicilia n. 00798870879, in persona del
[...]
, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Maria Cristina Alicata - Parte_2
giusta autorizzazione del Comitato di Sorveglianza del 30/08/2022;
-ATTRICE-
contro corrente in Torino, via Corte d'Appello n. 11, P.I. Controparte_1
, in persona di un suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in pagina 1 di 7 Catania, Corso Italia 244, giusta procura in atti;
- CONVENUTA -
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La causa veniva posta in decisione all'udienza del 20 gennaio 2025.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione datato 5 dicembre 2022 e regolarmente notificato si esponeva quanto segue:
“Con sentenza n. 03/20 emessa dal Tribunale di Catania il 13/01/2020, la
[...]
p.a. (di seguito per brevità la o la Società) - che svolgeva Parte_1 Pt_1
l'attività di commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, di elettrodomestici, mobili, articoli casalinghi e di arredamento, articoli idrotermosanitari, apparecchi radio,
televisivi, telefonici, materiale elettrico, software, computer ed articoli per elettronica e
l'informatica in genere - veniva dichiarata in stato di insolvenza ex art. 3 del d.lgs.
270/1999.
Con successivo decreto del 05/03/2020 depositato il 09/03/2020, il Tribunale di Catania
dichiarava aperta la procedura di amministrazione straordinaria ex D. Lgs. 270/1999 nei
confronti della società in questione. Così il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 19/03/2020 nominava l'avv. , già Commissario Giudiziale, Persona_1
Commissario Straordinario della procedura di amministrazione straordinaria. La , Pt_1
però, prima della dichiarazione di stato di insolvenza aveva stipulato, il 20/04/2013, un
contratto estimatorio con la (di seguito, per brevità: la Controparte_2
), con sede legale in Belpasso (CT), Via Astrel contrada Palazzolo n.1 codice CP_2
pagina 2 di 7 fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia
. P.IVA_2
Di conseguenza la società interamente controllata dalla , che CP_2 Pt_1
svolgeva la sua attività di commercio, sia all'ingrosso, che al dettaglio di elettrodomestici, presso il punto vendita di , in via Venezia 405-407, nel proprio punto vendita e Pt_3
magazzino aveva in conto vendita merci di proprietà della . Dette merce in conto Pt_1
vendita rimaneva, quindi, di proprietà di quest'ultima sino al momento della vendita da parte della che poi provvedeva a pagare la merce venduta alla solo a CP_2 Pt_1
seguito della cessione dei prodotti.
Ora accadeva che la a seguito delle restrizioni imposte dalla normativa volta CP_2
a contenere il contagio da Covid – 19, sospendeva la propria attività nel mese di marzo dell'anno 2020 e non riapriva più il punto vendita di . Pt_3
Inoltre, con sentenza n. 95/2020, emessa il 16/07/2020 dal Tribunale di Catania e
pubblicata il 17/07/2020, anche la veniva dichiarata in stato di insolvenza, ex CP_2
art. 3 D. lgs. 270/99.
Alla data della dichiarazione di stato di insolvenza, all'interno del punto vendita della
sito a in via Venezia 405 - 407 si trovavano, dunque, merci detenute in CP_2 Pt_3
conto vendita di proprietà della . In data 10/12/2020 a seguito di segnalazione di Pt_1
alcune anomalie riscontrate dalla società che effettuava la vigilanza presso il punto vendita predetto, veniva nell'immediatezza constatato che vi era stato il furto della merce che si trovava all'interno del punto vendita, nonché la manomissione degli impianti di sicurezza oltre al danneggiamento dei mobili e degli arredi. Così venivano contestualmente avvisate anche le forze dell'ordine che intervenivano tempestivamente.
pagina 3 di 7 Al termine delle operazioni di inventario e riscontro contabile, si accertava che in
occasione del furto le merci che risultavano giacenti presso il punto vendita al momento del furto e non rinvenute dopo lo stesso erano quelle di cui all'elenco che si allega e che la stima dei beni sottratti era pari alla somma di € 256.980,94.
A questo punto, dal momento che la aveva stipulato con la Pt_1 [...]
agenzia di Paternò, la polizza assicurativa n. 2020/072054970 (allegata), il CP_1
12/11/2020 a mezzo pec (allegata), il commissario Straordinario provvedeva a segnalare alla compagnia di Assicurazioni predetta il furto subito e chiedeva l'attivazione della garanzia assicurativa nonché il conseguente risarcimento del danno subito. A fronte di tale
denuncia e richiesta di risarcimento del danno, la - a cui veniva altresì CP_1
successivamente inviata copia di denuncia presentata all'autorità giudiziaria e l'elenco dei beni presenti nel punto vendita e non rinvenuti successivamente al furto come da sua richiesta (cfr. allegati) - non dava effettivo corso al risarcimento”.
Ciò premesso, parte attrice chiedeva di condannare la al Controparte_3
pagamento della citata somma di € 256.980,94, oltre gli interessi maturati e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
L'assicurazione convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attrice.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda giudiziale proposta dall'assicurazione convenuta sulla base della previsione nella polizza di una c.d. perizia contrattuale, ovvero della presenza della clausola che demanda ad un collegio di periti la determinazione della misura dell'indennizzo. Infatti, risulta provato che è stata la a non provvedere come da polizza alla nomina di un perito, Controparte_1
pagina 4 di 7 nonostante la richiesta formale del Commissario Straordinario dell'attrice in data 11 dicembre 2020. Rispetto a tale richiesta la convenuta si è limitata a richiedere documentazione ad integrazione, prontamente fornita da controparte, ma poi non ha proceduto né a riscontrare le pec ultima del Commissario del 3 giugno 2021 né all'espletamento della procedura per la perizia peritale. In definitiva, risulta provato che la convenuta non ha mai voluto attivarsi per la nomina di un perito ai fini della quantificazione del danno sulla base della citata clausola contrattuale, invocata solo ora giudizialmente.
Nel merito, la domanda attrice va peraltro rigettata in quanto infondata.
In primo luogo, non vi è prova certa dell'asserito furto, in relazione al quale questo decidente nutre forte perplessità; inidonea è la mera denunzia di furto presso l'autorità giudiziaria che non riveste alcuna efficacia probatoria in quanto non corroborata da riscontri esterni, mentre la prova testimoniale richiesta appare generica anche in quanto non riuscirebbe mai a provare tutti i beni che sarebbero stati effettivamente rubati e il loro valore;
tra l'altro si tratterebbe di beni invenduti da oltre due anni, per stessa ammissione di parte attrice. Si aggiunge anche che l'asserito valore complessivo di tali beni sarebbe pari ad € 256.980,94, valore veramente iperbolico e poco credibile. Non vi è prova certa neppure dell'effettiva esistenza di ciascuno degli asseriti beni rubati all'interno del magazzino de quo, essendo irrilevanti sia i meri elenchi prodotti sia la perizia giurata del
2019 (cioè circa due anni prima del lamentato furto).
In secondo luogo, anche a voler ritenere il verificarsi del furto, la garanzia assicurativa de qua non potrebbe operare in quanto, per come correttamente eccepito e documentato dall'assicurazione convenuta, nella specie si era verificata da tempo la chiusura-
pagina 5 di 7 sospensione dell'attività commerciale;
al riguardo, viene in rilievo il punto 2.3 della polizza, pagina 10, secondo cui “Se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi,
l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno”. A fronte delle specifiche e puntuali contestazioni dell'assicurazione convenuta, parte attrice solo con la memoria istruttoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. ha formulato tardivamente delle richieste di prova testimoniale, comunque generiche, al fine di dimostrare che sarebbe stata eseguita attività di vigilanza del magazzino da una società incaricata al riguardo, senza peraltro fornire alcuna prova documentale come sarebbe stato logico e consequenziale.
In ultimo, si osserva che nonostante risulti documentalmente l'esistenza di un massimale contrattuale per il punto vendita di pari ad € 70.000, parte attrice ha formulato una Pt_3
richiesta indennitaria di oltre € 250.000,00; anche in tal caso a fronte delle specifiche contestazioni dell'assicurazione convenuta, nulla ha controdedotto parte attrice.
In virtù del principio della soccombenza, parte attrice va condannata al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 16317/22 R.G.:
1) rigetta la domanda attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore dell'assicurazione convenuta delle spese processuali che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario.
CATANIA 7 MARZO 2025
pagina 6 di 7 IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
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