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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/11/2025, n. 2857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2857 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. D'Arcangelo
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappro e dif dall'Avv. Battiato
- Convenuto -
OGGETTO: “indennità di accompagnamento”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 17.5.24 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla indennità accompagnamento e alla pensione quale cieca parziale non pagata dall' in quanto ritenuta non compatibile con le prestazioni già in CP_1 godimento in ragione dello status di cieco parziale.
L' resisteva. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti, sulle ribadite conclusioni dei procuratori delle parti.
***********************************
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
Infatti avuto riguardo all'indennità di accompagnamento, nel caso di pluriminorazioni o minorazioni plurivalenti, la Legge n. 429/1991 all'art. 2 stabilisce che: “alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° marzo 1991 spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate”.
Di conseguenza, l'indennità di accompagnamento è cumulabile con le altre indennità previste per i ciechi ed i sordomuti con decorrenza dal 1°Marzo 1991.
Di fondamentale importanza è in materia la sentenza n.346/1989 della Corte Costituzionale, la quale ha sancito il principio che la cecità parziale (c.d. minorazione plurivalente) concorre con altre minorazioni a determinare lo stato d'inabilità totale con diritto all'indennità di accompagnamento ovvero è idonea ad essere valutata ripetutamente ai fini dell'accertamento dell'indennità di accompagnamento.
Nel caso di specie dunque essendo la ricorrente cieca parziale non vi è alcuna incompatibilità a fruire anche dell'indennità di accompagnamento, avendo valutato il ctu che la cecità parziale unitamente alle altre patologie determina la incapacità delle stessa di attendere agli atti quotidiani della vita e l'impossibilità di deambulare.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della indennità di accompagnamento oltre alla pensione quale cieca civile parziale con decorrenza dalla domanda amministrativa;
condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1600,00, CP_1 oltre iva e cpa da distrarsi in favore dell'Avv. D'arcangelo, antistatario.
Così deciso in Taranto, 3.11.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Ssa Maria LEONE)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. D'Arcangelo
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappro e dif dall'Avv. Battiato
- Convenuto -
OGGETTO: “indennità di accompagnamento”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 17.5.24 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla indennità accompagnamento e alla pensione quale cieca parziale non pagata dall' in quanto ritenuta non compatibile con le prestazioni già in CP_1 godimento in ragione dello status di cieco parziale.
L' resisteva. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti, sulle ribadite conclusioni dei procuratori delle parti.
***********************************
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
Infatti avuto riguardo all'indennità di accompagnamento, nel caso di pluriminorazioni o minorazioni plurivalenti, la Legge n. 429/1991 all'art. 2 stabilisce che: “alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° marzo 1991 spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate”.
Di conseguenza, l'indennità di accompagnamento è cumulabile con le altre indennità previste per i ciechi ed i sordomuti con decorrenza dal 1°Marzo 1991.
Di fondamentale importanza è in materia la sentenza n.346/1989 della Corte Costituzionale, la quale ha sancito il principio che la cecità parziale (c.d. minorazione plurivalente) concorre con altre minorazioni a determinare lo stato d'inabilità totale con diritto all'indennità di accompagnamento ovvero è idonea ad essere valutata ripetutamente ai fini dell'accertamento dell'indennità di accompagnamento.
Nel caso di specie dunque essendo la ricorrente cieca parziale non vi è alcuna incompatibilità a fruire anche dell'indennità di accompagnamento, avendo valutato il ctu che la cecità parziale unitamente alle altre patologie determina la incapacità delle stessa di attendere agli atti quotidiani della vita e l'impossibilità di deambulare.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della indennità di accompagnamento oltre alla pensione quale cieca civile parziale con decorrenza dalla domanda amministrativa;
condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1600,00, CP_1 oltre iva e cpa da distrarsi in favore dell'Avv. D'arcangelo, antistatario.
Così deciso in Taranto, 3.11.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Ssa Maria LEONE)