Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Giudice relatore Dott. Mario Farina
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4182 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promosso da
Parte 1 (C.F.: C.F. 1 () nato a [...] il [...] e residente in [...] elettivamente domiciliato in Cagliari nella via
Tuveri n.72 presso lo studio dell'avv. Rachele Razzino, che lo rappresente e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo attrice
nei confronti di
Controparte_1
convenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: "Voglia l'ill.mo Tribunale:
1. disporre la rettifica del sesso anagrafico del ricorrente da maschile in femminile ed il mutamento del prenome da Parte 1 in Persona 1 se del caso prima dei trattamenti medico-
chirurgici e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile presso il comune di Cagliari di
2. autorizzare il ricorrente a sottoporsi a tutti i trattamenti medico chirurgici volti a consentire l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili;
3. dichiarare irripetibili le spese del presente giudizio. "
Il Pubblico Ministero: “accoglimento della domanda di autorizzazione al cambio di sesso".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla Procura della Repubblica di Cagliari, [...]
Parte_1 premesso di aver sempre manifestato fin dall'infanzia una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile;
che tale attitudine è stata accettata all'interno della famiglia d'origine; che durante il periodo della pre-adolescenza e dell'adolescenza il ricorrente ha vissuto con sofferenza lo sviluppo dei caratteri sessuali primari e secondari tipici del genere biologico di nascita e ha sempre tentato di nasconderli;
che presa coscienza dell'incongruenza di genere ha immediatamente avvertito anche la necessità di un supporto di psicoterapia individuale;
che nel mese di giugno 2022 il ricorrente si è rivolto alla psicoterapeuta dott.ssa Persona_2 e dal precedente marzo anche alla dott.ssa Persona 3
medico psichiatra;
che la dott.ssa Per 3 in data 29 marzo 2023 ha certificato che il paziente è
"affetto da disforia di genere"; che il suddetto percorso è proseguito poi per tutto il 2023 e 2024 a
Per Milano dove è stato preso in carico presso l'ospedale Niguarda;
che il dott. in data 04/10/2024
ha redatto la perizia compiendo una valutazione sia dal punto di vista endocrinologico,
relativamente alla terapia ormonale assunta dal paziente da tre anni, sia una valutazione
Per psichiatrico-psicologica; che in particolare il dott. ha certificato l'evoluzione positiva e la soddisfazione provata a seguito del cambiamento fisico della paziente evidenziando "l'assenza di dubbi o ripensamenti per il percorso prescelto"; che dal punto di vista psichiatrico-psicologico l'equipe dell'ospedale Niguarda "conferma la diagnosi di transessualismo primario e la necessità di adeguamento del soma"; che la perizia specifica anche come “non solo presenti altri tratti di personalità che controindichino il completamento chirurgico del percorso perfettamente compreso nell'iter nei benefici e nelle controindicazioni”; che la terapia ormonale è tutt'ora in corso e la trasformazione dal modello maschile a quello femminile risulta ormai irreversibile sia dal punto di vista psicologico che delle fattezze esterne;
che oggi il ricorrente è domiciliato a Iasi in Romania per motivi di studio e lo stesso è conosciuto ed accettato dagli amici e colleghi con il nome di elezione Persona 1 che il ricorrente non è mai stata coniugato e non ha figli.
Tanto premesso, parte attrice ha domandato l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili;
nonché la rettifica del suo atto di nascita, con l'attribuzione del sesso femminile e del nome Persona 1
All'udienza del 13.12.2024 parte attrice, comparsa personalmente, ha confermato la domanda ei fatti allegati.
Il Giudice, dato atto che la ricorrente si presenta con abbigliamento e fattezza maschili, non ha ritenuto necessario procedere ad ulteriore istruzione e ha trattenuto la causa in decisione.
*****
La domanda è fondata.
Dalla documentazione prodotta in giudizio (in particolare, della relazione psicologica specialistica della dott.ssa Persona 3 e del centro Niguarda, dalla certificazione endocrinologica a firma
Per del dott. -, risulta che parte attrice ha manifestato fin dall'infanzia e poi in età adolescenziale caratteri psicologici e comportamentali tipici della varianza di genere con una identificazione con il genere femminile e, altresì, che dal 2022 ha intrapreso un percorso psicoterapeutico finalizzato al supporto nella transizione di genere da femminile a maschile, sottoponendosi anche ad apposita terapia ormonale femminilizzata, ancora in corso, a seguito della quale si sarebbero già evidenziate nella persona modificazioni fisiche in senso femminilizzante.
L'unica peculiarità del caso concreto consiste nel fatto che l'attore non ha effettuato un intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, ed ha chiesto la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile da maschile a femminile a in quanto l'identità sessuale percepita da parte dell'istante è sicuramente quella femminile.
Occorre, pertanto, verificare in primo luogo se la normativa in tema di rettifica di attribuzione di sesso introdotta dalla legge 14.04.1982 n. 164, in parte sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150, consenta l'accoglimento della domanda anche in assenza di un intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali. Si osserva che il legislatore invero non ha disciplinato tutti gli aspetti del transessualismo, ma solo i profili attinenti alla rettificazione dell'attribuzione del sesso.
In proposito, appare significativo che l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico va autorizzato dal Tribunale quando "lo ritenga necessario", sicché il legislatore ha rimesso esclusivamente al Giudice tale valutazione, trascurando di specificare i presupposti e di esaminare le peculiarità della situazione del transessuale, anche se il controllo da parte del giudice sulla necessità del trattamento non può certamente risolversi in una valutazione circa l'opportunità o la convenienza in sé dell'intervento, ma va effettuato in ragione della necessità
dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali.
In ogni caso, quanto alla assenza, allo stato, dell'intervento chirurgico di conversione di sesso dal maschile al maschile, osserva il Collegio che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138/2015
ha sciolto ogni residuo dubbio stabilendo che "Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150
del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale ....la complessità del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico somatici ed ormonali (...). Tali
caratteristiche (...) inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali una interpretazione degli articoli 1 e 3 della L 164/1982 che, valorizzando la formula normativa "quando è necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari".
Ed ancora la Corte Costituzionale, con sentenza del 21 ottobre 2015 n. 221, ha poi così stabilito :
"la legge n. 164 del 1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più
esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero
"naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza tra i due sessi non è
qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti”. Deve pertanto rilevarsi che "Interpretata alla luce dei diritti della persona la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche,
ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
Con recente sentenza n. 143/2024 la Corte Costituzione è intervenuta nuovamente dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 nella parte in cui richiede l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche quando le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono ritenute sufficienti per la rettificazione.
La Corte ancora una volta riconosce l'evoluzione delle pratiche mediche nella transizione di genere,
che può avvenire anche senza intervento chirurgico adeguando l'interpretazione costituzionale ai progressi scientifici.
"L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che in coerenza con supremi valori
-
rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con costituzionali- l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere", giacché il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto.
Nella fattispecie, gli specialisti che hanno seguito parte attrice nel percorso psicologico intrapreso,
nel confermare la diagnosi di disforia di genere, hanno rilevato in particolare che il disagio relativo all'incongruenza tra il genere assegnato e quello esperito perdura dall'infanzia ed è tale da soddisfare i criteri stabiliti del DSM V per la disforia di genere.
La relazione del centro Niguarda rileva che non sono emersi aspetti psicopatologici tali da controindicare la prosecuzione dell'assunzione di trattamento ormonale affermativo e di interventi irreversibili.
Emerge, pertanto, sulla base della storia anche clinica del paziente, che l'identificazione nel genere femminile risulta stabile e positivamente integrata e non vi sono elementi tali da far ritenere che il percorso di transizione avviato dal paziente possa considerarsi reversibile e, pertanto, può
desumersi l'opportunità che il ricorrente sia autorizzato alla modifica dei dati anagrafici anche senza attendere e/o procedere all'intervento chirurgico (autorizzazione peraltro non più necessaria stante l'intervento su richiamato della corte costituzionale). Ciò in considerazione del persistere di un intenso disagio, tale da comprometterne la qualità della vita in tutte quelle situazioni in cui compare la sua identità biologica maschile e quindi, ad esempio, laddove abbia ad emergere una discrepanza tra l'apparire e il suo riconoscimento a livello burocratico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. in accoglimento della domanda, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di
Cagliari di rettificare l'atto di nascita di nato a [...] il Parte 1
16/12/2004 e residente in [...]come segue: laddove, nell'atto di nascita è scritto "di sesso maschile" deve invece leggersi: "di sesso
Parte 1 il prenome debba invece intendersi femminile"; e laddove è indicato in "
scritto il prenome 66
Persona 1
2. dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni;
3. autorizza la parte attrice a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici di mutamento dei caratteri sessuali primari e di adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici femminili,
siano essi demolitivi che ricostruttivi;
4. dispone che, in caso di diffusione della sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata;
5. nulla per le spese.
Cagliari, il 24.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Giorgio Latti Mario Farina