Articolo 696 sexies del Codice di procedura penale
Articolo 696 quinquiesArticolo 666
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31 ottobre 2017
Art. 696-sexies. (( (Poteri del Ministro della giustizia). )) (( 1. Il Ministro della giustizia, nei casi e nei modi previsti dalla legge, garantisce l'osservanza delle condizioni eventualmente poste in casi particolari dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro per dare esecuzione alle decisioni giudiziarie di cui e' stato chiesto il riconoscimento, sempre che tali condizioni non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
2. Il Ministro della giustizia verifica l'osservanza delle condizioni poste dall'autorita' giudiziaria italiana per l'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti nel territorio di altro Stato membro. ))
Entrata in vigore il 31 ottobre 2017
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