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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6415 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Michele Magliulo Presidente
Dott. Paolo Mariani Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato, ai sensi dell'art 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1058/2025 R.G., avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 312/2025, pubblicata il 31/01/2025 dal Tribunale di
Nola, notificata in data 3/02/2025, resa a definizione del giudizio civile R.G. 766/2017, vertente
TRA
società a responsabilità limitata con socio unico Parte_1
costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata, con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano, codice fiscale e partita IVA n. e per P.IVA_1
essa, quale sua procuratrice e mandataria, (nuova denominazione Controparte_1
assunta da come deliberato dall'Assemblea Straordinaria con verbale CP_2
del dott. Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 di Persona_1
Repertorio e n. 10098 di Raccolta – iscritto presso il Registro imprese di Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019), società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 68.614.035,50 interamente versato, iscrizione al Registro delle
Imprese di Verona e codice fiscale , P. IV , rappresentata P.IVA_2 P.IVA_3 e difesa, in virtu' di procura generale conferita con atto per Notar Persona_2
in Velletri del 12/12/2023 (rep. 79366 - racc. 29944) dall'Avv. Antonella
[...]
Merola (Cod. fisc. e P. IV ), con studio legale C.F._1 P.IVA_4
in Napoli, Via Giovanni Porzio n. 4, Centro Direzionale - Isola E1 cap. 80143, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Appellante
E
TE (c.f. ) e (c.f. CP_3 C.F._2 Controparte_4
); C.F._3
Appellati contumaci
NONCHE'
, C. F. e Numero di Registro Imprese , P. IVA CP_5 P.IVA_5
, in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_5
Appellata contumace
FATTO E DIRITTO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. del 24/01/2017, e Parte_2
roponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_4
2731/2016, pubblicato in data 12/12/2016, con il quale il Tribunale di Nola (RG
7112/2016), in accoglimento della domanda monitoria proposta da Controparte_5
aveva loro ingiunto il pagamento, in via solidale e ciascuno secondo la rivestita qualità, della somma di Euro 936.335,35, oltre interessi, spese ed accessori, invocando l'annullamento e/o la revoca del decreto opposto, con vittoria delle spese.
Nel dettaglio, deducevano gli opponenti: 1) insussistenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito;
2) nullità del decreto per mancanza dei requisiti ex d.lgs.
385/1993; 3) applicazione di voci di interessi anatocistici e spese non validamente pattuite;
4) indeterminatezza dell'oggetto della prestazione;
5) esonero dalla obbligazione fideiussoria.
Si costituiva l la quale contestava la fondatezza dell'avversa Controparte_5
opposizione, in fatto come in diritto, e ne richiedeva il rigetto ovvero, in subordine, condannarsi gli opponenti al pagamento, in solido tra loro, delle somme di cui al decreto monitorio ovvero di quella differenti somme ritenute di giustizia, vinte le spese di lite.
In corso di causa, interveniva in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la
[...]
in qualità di cessionaria dei crediti oggetto di procedura Parte_1
monitoria, richiamando l'operazione di cessione di crediti cd. “in blocco” conclusa in data 14/07/2017 nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione con avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 93 del 8/08/2017.
Con provvedimento del 22/10/2024, la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 312/2025 pubblicata il 31/01/2025, il Tribunale di Nola così provvedeva in dispositivo: dichiara inammissibile l'intervento di Parte_1
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2731/2016
[...]
del 12.12.2016 e ne conferma l'efficacia esecutiva, già concessa ai sensi dell'art. 648
c.p.c.; condanna parte opponente alla rifusione, in favore di delle Controparte_5
spese del presente giudizio, che liquida in € 12.351,35, oltre spese generali, IVA e
CPA, come per legge;
condanna la alla rifusione, in favore Parte_1
del procuratore antistatario di parte opponente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.625,30, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge”.
Il Giudizio di secondo grado Con atto di citazione notificato in data 28.02.2025, la Parte_1
(di seguito ) proponeva formale appello avverso la sentenza n. 312/2025 del
[...] Pt_1
Tribunale di Nola soltanto nelle parti in cui il primo giudice avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l'intervento spiegato dalla cessionaria per carenza di legittimazione attiva/titolarità dei crediti oggetto di lite, condannando, altresì, la stessa cessionaria al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti.
L'appellante illustrava i seguenti profili di censura della sentenza:
“Primo motivo di appello: violazione di legge: artt. 111 c.p.c. e ss. nonché artt. 58 e ss. T.U.B. - art. 2697 cod. civ. - erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata”.
“Secondo motivo di appello: violazione di legge: artt. 101 e 115 c.p.c. e ss. - art. 2697 cod. civ. - erroneità della motivazione della sentenza impugnata”.
Nel dettaglio, l'appellante asseriva che dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, regolarmente versato agli atti di causa, emergeva chiaramente che Parte_1
aveva ad acquisire un blocco di crediti da le cui caratteristiche
[...] Controparte_5
generali erano individuate come segue: “crediti derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016”. Dal momento che l'oggetto della presente lite sarebbe costituito da crediti derivanti da conto corrente finanziato mediante una serie di affidamenti (apertura di credito, per l'appunto, come documentato in giudizio), crediti da ritenersi “sofferenti” o
“deteriorati”, essi sarebbero ricompresi nell'operazione di cessione di crediti in blocco di cui al citato avviso in Gazzetta Ufficiale.
Lamentava l'appellante che il primo Giudice avrebbe confuso il profilo processuale da quello sostanziale, non avendo fatto corretta applicazione dei principi in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso. Precisava che la cessione di credito rappresenterebbe una mera modificazione nel solo lato soggettivo e non comprometterebbe in alcun modo l'unitarietà della posizione giuridica sostanziale, tanto che, come noto, il cedente, una volta trasferito a terzi il diritto conteso, resta parte del giudizio in questione unicamente quale “sostituto” formale, ope legis. Il Giudice di prime cure avrebbe, dunque, statuito erroneamente nel merito come se si trattasse di affrontare due distinte domande, pronunciandosi in senso favorevole per l'una (la domanda della Cedente) e sfavorevolmente sull'altra (la domanda della Cessionaria), poiché trattasi di una unica domanda giudiziale, rispetto alla quale è andato a verificarsi un evento successorio sul mero lato soggettivo.
Inoltre, l'appellante si doleva della mancata considerazione da parte del primo Giudice dell'atteggiamento processuale osservato dalla cedente la quale, dopo Controparte_5
l'intervento ex art. 111 c.p.c. depositato dalla odierna appellante, interrompeva il compimento di qualunque attività processuale e non contestava la dedotta cessione dei crediti in favore di Parte_1
L'appellante censurava la sentenza anche sotto altro profilo, rilevando la tardività delle contestazioni mosse dagli opponenti in primo grado in tema di legittimazione attiva / trasferimento della titolarità dei crediti in favore di poiché Parte_1
sollevate soltanto in sede conclusionale, a fronte di un intervento ex art. 111 c.p.c. depositato agli atti di causa diversi anni prima. Aggiungeva che dette contestazioni, oltre che tardive, sarebbero state formulate in maniera piuttosto generica, quasi per
“mero stile” e che la complessiva condotta processuale della controparte sarebbe stata del tutto incompatibile con la successiva contestazione della titolarità attiva del rapporto.
Tanto illustrato, l'appellante spiegava le seguenti testuali conclusioni: “riformare nel senso e nei limiti di cui sopra e, per l'effetto, ferma restando la statuizione di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2731/2016 Tribunale di Nola accertare e dichiarare la titolarità dei diritti di credito oggetto di causa appellante ovvero, per in ogni caso, condannare TE (c.f. ) e CP_3 C.F._2
c.f. ), al pagamento, in solido tra Controparte_4 C.F._3
loro ed in favore di medesima, della somma di Euro Parte_1
936.335,35 oltre interessi come in atti quantificati e qualificati e sino al soddisfo nonché spese e competenze del giudizio monitorio come giudizialmente liquidate ed oltre successive ulteriori, ovvero a quella differente somma che sarà ritenuta di giustizia;
annullata ogni precedente statuizione sulle spese processuali, condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle competenze e spese tutte del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge ovvero alla loro compensazione in primo grado”.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello, non si costituivano gli appellati e né si costituiva Parte_2 Controparte_4
l' con conseguente contumacia volontaria delle predette parti. CP_5
Sulle definitive conclusioni precisate dall'appellante, all'udienza di discussione orale ex art 281 sexies cpc tenutasi in data 04.12.2025 la causa veniva riservata a sentenza.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
In tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, dal lato attivo, del rapporto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023,
n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688; Cassazione 07/10/2024, n.26127) ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti, in via generale, dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che, ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nel dettaglio, la giurisprudenza di legittimità (Cass sez. I, 29/02/2024 n.5478) ha precisato che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In altri termini, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete, di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo, anche indiziario.
Nel caso concreto in esame, il giudice di prime cure ha ritenuto che l'interventore volontario ex art 111 cpc non avesse dimostrato il contratto di cessione e l'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'ambito della operazione di cessione in blocco dei crediti di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del
08.08.2017. Sul punto, il primo Giudice ha ritenuto non sufficiente la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco che presentava un link inattivo relativo all'elenco dei crediti ceduti.
Ciò posto, non è dubitabile la fondatezza del motivo di gravame basato sulla mancata contestazione, da parte degli originari opponenti, nel corso del giudizio di primo grado, della intervenuta successione nel diritto controverso come dedotta dall'interventore ex art 111 cpc.
Invero, dall'esame degli atti relativi al precedente grado di giudizio emerge chiaramente che nessuna contestazione relativa all'intervento spiegato in data
10.04.2021 dalla nella dichiarata qualità di Parte_1
cessionaria del credito per cui è causa, è stata sollevata da e Parte_2
anzi con le note scritte per la trattazione delle udienze Controparte_4
successive all'intervento, gli opponenti si limitavano a reiterare le conclusioni già in atti e a chiedere l'introito della causa in decisione. Solo con la memoria conclusionale del 07.01.2025 gli opponenti eccepivano che la pretesa cessionaria non aveva dimostrato di aver acquistato il diritto di credito, oggetto del giudizio. Detta contestazione si appalesa, pertanto, tardiva e, dunque, priva di effetti, dovendosi particolarmente considerare che, dopo il citato intervento ex art 111 cpc., la non compariva più nelle successive udienze a trattazione scritta e il CP_5
giudizio di opposizione veniva coltivato esclusivamente dalla
[...]
da una parte, e, da e , Parte_1 Parte_2 CP_4
dall'altra.
In altri termini, gli opponenti non formulavano alcuna contestazione relativa alla cessione e alla posizione di successore nel diritto controverso vantata dall'interventore ex art 111 cpc se non tardivamente dopo la riserva in decisione della causa soltanto con memoria conclusionale depositata oltre tre anni dopo l'intervento della
[...] , la quale aveva da sola curato il prosieguo del giudizio di Parte_1
opposizione per non essere più comparsa in udienza la originaria parte opposta.
Le spese del giudizio.
L'accoglimento dell'appello comporta una nuova regolamentazione, in base al principio di soccombenza, delle spese del doppio grado con riguardo al rapporto processuale tra l'odierna parte appellante e gli appellati e Parte_2
Dette spese si liquidano, in favore della odierna Controparte_4
appellante, come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal
DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, tenuto conto dell'articolazione concreta delle difese espletate in entrambi i gradi e della non complessità delle questioni devolute al giudizio di appello nella contumacia delle controparti.
Nulla va disposto sulle spese del presente grado nei confronti della contumace poiché citata in giudizio ai soli fini dell'integrità del contraddittorio CP_5
necessario e non essendo destinataria di alcuna domanda giudiziale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) In accoglimento dell'appello e in riforma parziale della sentenza appellata, dichiara ammissibile l'intervento della e, per essa, della Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
b) Condanna solidalmente gli appellati e Pt_2 CP_3 CP_4
al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di
[...]
giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 9089,00 per competenze legali e, quanto al secondo grado, in euro 2556,00 per esborsi e in euro 6.734,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%) sui compensi, IVA e CPA come per legge;
c) Nulla sulle spese del presente giudizio di appello nei confronti della CP_5
, in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
d) ferma per il resto la sentenza appellata.
Così deciso in Napoli, addì 04/12/2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
dott. Michele Magliulo
.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Michele Magliulo Presidente
Dott. Paolo Mariani Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato, ai sensi dell'art 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1058/2025 R.G., avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 312/2025, pubblicata il 31/01/2025 dal Tribunale di
Nola, notificata in data 3/02/2025, resa a definizione del giudizio civile R.G. 766/2017, vertente
TRA
società a responsabilità limitata con socio unico Parte_1
costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata, con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano, codice fiscale e partita IVA n. e per P.IVA_1
essa, quale sua procuratrice e mandataria, (nuova denominazione Controparte_1
assunta da come deliberato dall'Assemblea Straordinaria con verbale CP_2
del dott. Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 di Persona_1
Repertorio e n. 10098 di Raccolta – iscritto presso il Registro imprese di Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019), società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 68.614.035,50 interamente versato, iscrizione al Registro delle
Imprese di Verona e codice fiscale , P. IV , rappresentata P.IVA_2 P.IVA_3 e difesa, in virtu' di procura generale conferita con atto per Notar Persona_2
in Velletri del 12/12/2023 (rep. 79366 - racc. 29944) dall'Avv. Antonella
[...]
Merola (Cod. fisc. e P. IV ), con studio legale C.F._1 P.IVA_4
in Napoli, Via Giovanni Porzio n. 4, Centro Direzionale - Isola E1 cap. 80143, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Appellante
E
TE (c.f. ) e (c.f. CP_3 C.F._2 Controparte_4
); C.F._3
Appellati contumaci
NONCHE'
, C. F. e Numero di Registro Imprese , P. IVA CP_5 P.IVA_5
, in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_5
Appellata contumace
FATTO E DIRITTO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. del 24/01/2017, e Parte_2
roponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_4
2731/2016, pubblicato in data 12/12/2016, con il quale il Tribunale di Nola (RG
7112/2016), in accoglimento della domanda monitoria proposta da Controparte_5
aveva loro ingiunto il pagamento, in via solidale e ciascuno secondo la rivestita qualità, della somma di Euro 936.335,35, oltre interessi, spese ed accessori, invocando l'annullamento e/o la revoca del decreto opposto, con vittoria delle spese.
Nel dettaglio, deducevano gli opponenti: 1) insussistenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito;
2) nullità del decreto per mancanza dei requisiti ex d.lgs.
385/1993; 3) applicazione di voci di interessi anatocistici e spese non validamente pattuite;
4) indeterminatezza dell'oggetto della prestazione;
5) esonero dalla obbligazione fideiussoria.
Si costituiva l la quale contestava la fondatezza dell'avversa Controparte_5
opposizione, in fatto come in diritto, e ne richiedeva il rigetto ovvero, in subordine, condannarsi gli opponenti al pagamento, in solido tra loro, delle somme di cui al decreto monitorio ovvero di quella differenti somme ritenute di giustizia, vinte le spese di lite.
In corso di causa, interveniva in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la
[...]
in qualità di cessionaria dei crediti oggetto di procedura Parte_1
monitoria, richiamando l'operazione di cessione di crediti cd. “in blocco” conclusa in data 14/07/2017 nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione con avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 93 del 8/08/2017.
Con provvedimento del 22/10/2024, la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 312/2025 pubblicata il 31/01/2025, il Tribunale di Nola così provvedeva in dispositivo: dichiara inammissibile l'intervento di Parte_1
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2731/2016
[...]
del 12.12.2016 e ne conferma l'efficacia esecutiva, già concessa ai sensi dell'art. 648
c.p.c.; condanna parte opponente alla rifusione, in favore di delle Controparte_5
spese del presente giudizio, che liquida in € 12.351,35, oltre spese generali, IVA e
CPA, come per legge;
condanna la alla rifusione, in favore Parte_1
del procuratore antistatario di parte opponente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.625,30, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge”.
Il Giudizio di secondo grado Con atto di citazione notificato in data 28.02.2025, la Parte_1
(di seguito ) proponeva formale appello avverso la sentenza n. 312/2025 del
[...] Pt_1
Tribunale di Nola soltanto nelle parti in cui il primo giudice avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l'intervento spiegato dalla cessionaria per carenza di legittimazione attiva/titolarità dei crediti oggetto di lite, condannando, altresì, la stessa cessionaria al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti.
L'appellante illustrava i seguenti profili di censura della sentenza:
“Primo motivo di appello: violazione di legge: artt. 111 c.p.c. e ss. nonché artt. 58 e ss. T.U.B. - art. 2697 cod. civ. - erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata”.
“Secondo motivo di appello: violazione di legge: artt. 101 e 115 c.p.c. e ss. - art. 2697 cod. civ. - erroneità della motivazione della sentenza impugnata”.
Nel dettaglio, l'appellante asseriva che dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, regolarmente versato agli atti di causa, emergeva chiaramente che Parte_1
aveva ad acquisire un blocco di crediti da le cui caratteristiche
[...] Controparte_5
generali erano individuate come segue: “crediti derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016”. Dal momento che l'oggetto della presente lite sarebbe costituito da crediti derivanti da conto corrente finanziato mediante una serie di affidamenti (apertura di credito, per l'appunto, come documentato in giudizio), crediti da ritenersi “sofferenti” o
“deteriorati”, essi sarebbero ricompresi nell'operazione di cessione di crediti in blocco di cui al citato avviso in Gazzetta Ufficiale.
Lamentava l'appellante che il primo Giudice avrebbe confuso il profilo processuale da quello sostanziale, non avendo fatto corretta applicazione dei principi in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso. Precisava che la cessione di credito rappresenterebbe una mera modificazione nel solo lato soggettivo e non comprometterebbe in alcun modo l'unitarietà della posizione giuridica sostanziale, tanto che, come noto, il cedente, una volta trasferito a terzi il diritto conteso, resta parte del giudizio in questione unicamente quale “sostituto” formale, ope legis. Il Giudice di prime cure avrebbe, dunque, statuito erroneamente nel merito come se si trattasse di affrontare due distinte domande, pronunciandosi in senso favorevole per l'una (la domanda della Cedente) e sfavorevolmente sull'altra (la domanda della Cessionaria), poiché trattasi di una unica domanda giudiziale, rispetto alla quale è andato a verificarsi un evento successorio sul mero lato soggettivo.
Inoltre, l'appellante si doleva della mancata considerazione da parte del primo Giudice dell'atteggiamento processuale osservato dalla cedente la quale, dopo Controparte_5
l'intervento ex art. 111 c.p.c. depositato dalla odierna appellante, interrompeva il compimento di qualunque attività processuale e non contestava la dedotta cessione dei crediti in favore di Parte_1
L'appellante censurava la sentenza anche sotto altro profilo, rilevando la tardività delle contestazioni mosse dagli opponenti in primo grado in tema di legittimazione attiva / trasferimento della titolarità dei crediti in favore di poiché Parte_1
sollevate soltanto in sede conclusionale, a fronte di un intervento ex art. 111 c.p.c. depositato agli atti di causa diversi anni prima. Aggiungeva che dette contestazioni, oltre che tardive, sarebbero state formulate in maniera piuttosto generica, quasi per
“mero stile” e che la complessiva condotta processuale della controparte sarebbe stata del tutto incompatibile con la successiva contestazione della titolarità attiva del rapporto.
Tanto illustrato, l'appellante spiegava le seguenti testuali conclusioni: “riformare nel senso e nei limiti di cui sopra e, per l'effetto, ferma restando la statuizione di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2731/2016 Tribunale di Nola accertare e dichiarare la titolarità dei diritti di credito oggetto di causa appellante ovvero, per in ogni caso, condannare TE (c.f. ) e CP_3 C.F._2
c.f. ), al pagamento, in solido tra Controparte_4 C.F._3
loro ed in favore di medesima, della somma di Euro Parte_1
936.335,35 oltre interessi come in atti quantificati e qualificati e sino al soddisfo nonché spese e competenze del giudizio monitorio come giudizialmente liquidate ed oltre successive ulteriori, ovvero a quella differente somma che sarà ritenuta di giustizia;
annullata ogni precedente statuizione sulle spese processuali, condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle competenze e spese tutte del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge ovvero alla loro compensazione in primo grado”.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello, non si costituivano gli appellati e né si costituiva Parte_2 Controparte_4
l' con conseguente contumacia volontaria delle predette parti. CP_5
Sulle definitive conclusioni precisate dall'appellante, all'udienza di discussione orale ex art 281 sexies cpc tenutasi in data 04.12.2025 la causa veniva riservata a sentenza.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
In tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, dal lato attivo, del rapporto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023,
n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688; Cassazione 07/10/2024, n.26127) ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti, in via generale, dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che, ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nel dettaglio, la giurisprudenza di legittimità (Cass sez. I, 29/02/2024 n.5478) ha precisato che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In altri termini, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete, di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo, anche indiziario.
Nel caso concreto in esame, il giudice di prime cure ha ritenuto che l'interventore volontario ex art 111 cpc non avesse dimostrato il contratto di cessione e l'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'ambito della operazione di cessione in blocco dei crediti di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del
08.08.2017. Sul punto, il primo Giudice ha ritenuto non sufficiente la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco che presentava un link inattivo relativo all'elenco dei crediti ceduti.
Ciò posto, non è dubitabile la fondatezza del motivo di gravame basato sulla mancata contestazione, da parte degli originari opponenti, nel corso del giudizio di primo grado, della intervenuta successione nel diritto controverso come dedotta dall'interventore ex art 111 cpc.
Invero, dall'esame degli atti relativi al precedente grado di giudizio emerge chiaramente che nessuna contestazione relativa all'intervento spiegato in data
10.04.2021 dalla nella dichiarata qualità di Parte_1
cessionaria del credito per cui è causa, è stata sollevata da e Parte_2
anzi con le note scritte per la trattazione delle udienze Controparte_4
successive all'intervento, gli opponenti si limitavano a reiterare le conclusioni già in atti e a chiedere l'introito della causa in decisione. Solo con la memoria conclusionale del 07.01.2025 gli opponenti eccepivano che la pretesa cessionaria non aveva dimostrato di aver acquistato il diritto di credito, oggetto del giudizio. Detta contestazione si appalesa, pertanto, tardiva e, dunque, priva di effetti, dovendosi particolarmente considerare che, dopo il citato intervento ex art 111 cpc., la non compariva più nelle successive udienze a trattazione scritta e il CP_5
giudizio di opposizione veniva coltivato esclusivamente dalla
[...]
da una parte, e, da e , Parte_1 Parte_2 CP_4
dall'altra.
In altri termini, gli opponenti non formulavano alcuna contestazione relativa alla cessione e alla posizione di successore nel diritto controverso vantata dall'interventore ex art 111 cpc se non tardivamente dopo la riserva in decisione della causa soltanto con memoria conclusionale depositata oltre tre anni dopo l'intervento della
[...] , la quale aveva da sola curato il prosieguo del giudizio di Parte_1
opposizione per non essere più comparsa in udienza la originaria parte opposta.
Le spese del giudizio.
L'accoglimento dell'appello comporta una nuova regolamentazione, in base al principio di soccombenza, delle spese del doppio grado con riguardo al rapporto processuale tra l'odierna parte appellante e gli appellati e Parte_2
Dette spese si liquidano, in favore della odierna Controparte_4
appellante, come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal
DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, tenuto conto dell'articolazione concreta delle difese espletate in entrambi i gradi e della non complessità delle questioni devolute al giudizio di appello nella contumacia delle controparti.
Nulla va disposto sulle spese del presente grado nei confronti della contumace poiché citata in giudizio ai soli fini dell'integrità del contraddittorio CP_5
necessario e non essendo destinataria di alcuna domanda giudiziale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) In accoglimento dell'appello e in riforma parziale della sentenza appellata, dichiara ammissibile l'intervento della e, per essa, della Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
b) Condanna solidalmente gli appellati e Pt_2 CP_3 CP_4
al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di
[...]
giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 9089,00 per competenze legali e, quanto al secondo grado, in euro 2556,00 per esborsi e in euro 6.734,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%) sui compensi, IVA e CPA come per legge;
c) Nulla sulle spese del presente giudizio di appello nei confronti della CP_5
, in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
d) ferma per il resto la sentenza appellata.
Così deciso in Napoli, addì 04/12/2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
dott. Michele Magliulo
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