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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/03/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 19-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente relatore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni promosso da (C.F.: ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentate dall'Avv. SIMONA MONTECCHIANI;
C.F._2
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 13.02.2025 le sig.re e Parte_1 Parte_2
hanno avanzato proposta di liquidazione controllata familiare dei propri beni
[...] ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali delle debitrici risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
b) sussiste la legittimazione delle istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto le stesse non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Pagina 1 c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle debitrici, familiari non conviventi (madre e figlia), il cui debito ha origine unitaria e grava solidalmente sulle stesse;
d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dalle debitrici nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, le ricorrenti hanno accumulato una consistente esposizione debitoria familiare (complessivamente pari a € 185.385,50), sia verso istituti di credito che verso l'Erario.
Riferisce l'OCC che il maggior debito è costituito dal residuo di un mutuo ipotecario contratto dalla nel 2011, con la garanzia dell'immobile di sua proprietà e Pt_1 dell'immobile dei genitori, al fine di acquistare la quota del 49% di una società esercente una rivendita di Tabacchi gestita da due sorelle a Sassoferrato.
Secondo quanto relazionato, la ricorrente, ottenuto detto finanziamento ed ignorando che tale attività, come disposto dalla legislazione di settore, può essere svolta solo in forma di ditta individuale e che pertanto non sussisteva alcuna società, si è determinata a stipulare un contratto di cessione di quote e a sottoscrivere successive scritture private corrispondendo alla titolare la cifra pattuita di €. 170.000; dopo aver iniziato a lavorare presso la tabaccheria, la venuta a conoscenza del fatto che la rivendita, che Pt_1 riteneva di aver acquistato per il 49%, era stata frattanto venduta ad un terzo soggetto e che l'associazione in partecipazione in realtà non era mai esistita. La ricorrente ha quindi sporto denuncia alle autorità competenti e tentato di recuperare la somma, ma senza alcun risultato.
La debitrice, senza lavoro nè introiti, non ha potuto far fronte alle obbligazioni assunte verso l'istituto di credito che, conseguentemente, ha intrapreso un'azione esecutiva immobiliare conclusa nel 2023, dopo il decesso del padre, con l'aggiudicazione all'asta dei cespiti delle ricorrenti, le quali avevano anche subito, nel 2022, ingenti danni a seguito di un'alluvione che ha interessato il territorio di residenza.
Atteso che, nell'attualità, la sig.ra dipendente a tempo indeterminato presso la Pt_1 ditta “Amirea di CI DR (supermercato SìConTe) percepisce un reddito netto mensile pari a € 1.500,00 circa, e che la sig.ra pensionata, percepisce un Pt_2 rateo netto mensile pari a circa € 1.350,00;
Pagina 2 rilevato che detti introiti sono quasi integralmente assorbiti per assicurare alle stesse e al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità delle ricorrenti di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Detto patrimonio è infatti costituito come segue:
Quanto alla ricorrente Parte_1
i. stipendio netto mensile di circa € 1.500,00, inclusa la tredicesima mensilità, al netto della somma trattenibile dalla debitrice per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso ii. autovettura FORD PUMA Tg GM375KE gravata da fermo amministrativo attualmente sospeso iii. conto corrente n. 1016826503 Banco Posta di Poste Italiane S.p.A. con saldo attivo di €. 131,54
A ciò si aggiunga il TFR già maturato dalla debitrice, trattenuto in azienda, e maturando sino alla scadenza del triennio di durata della procedura nei limiti di legge, stimato in €
14.005,04 al 31.12.2023, come da documentazione in atti, pari al 70% del presumibile valore del Fondo alla data di scadenza.
Quanto alla ricorrente Parte_2
i. rateo pensionistico pari ad € 1.350,00 al netto della somma trattenibile dalla debitrice per il suo sostentamento ii. conto corrente n. 54245/1000/1577 Intesa San Paolo S.P.A. con attivo di €.
1.057,68
Con riferimento all'autovettura su indicata di proprietà della sig.ra ritiene il Pt_1
Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie – nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo è necessaria per soddisfare l'esigenza della debitrice di organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata, il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dalla debitrice e dai suoi familiari, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla loro liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.
Pagina 3 Non è accoglibile la richiesta formulata dalla ricorrente di continuare a pagare le rate del finanziamento contratto per l'acquisto di detto autoveicolo essendo contraria al principio della par condicio creditorum ed alle norme procedurali inerenti la verifica della massa passiva e di quella attiva e le relative imputazioni all'esito della liquidazione dell'attivo.
Circa la determinazione del limite di reddito trattenibile dalla sig.ra per il Pt_1 sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare di cinque persone, della capacità reddituale del coniuge, sig. , lavoratore subordinato il cui stipendio Persona_1 netto mensile di circa € 1.800,00 è gravato da due cessioni del quinto, della documentazione allegata dalla debitrice, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € 1.300,00 la somma necessaria al mantenimento della ricorrente e della famiglia, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura, incluso il TFR maturato e maturando;
Quanto alla ricorrente , la somma trattenibile dalla stessa è Parte_2 quantificabile in € 1.100,00 per il proprio sostentamento in considerazione di quanto relazionato dall'OCC, della documentazione prodotta nonché delle deduzioni della ricorrente e si considera appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura;
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità delle debitrici di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
Con riferimento alle spese della presente procedura individuate dall'OCC come passività prededucibili, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC in quanto prededucibili ex art. 6 CCII. Viceversa, le spese sostenute dalle ricorrenti per l'assistenza legale nella presentazione della domanda godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 cc. Ciò in base al tenore letterale del richiamato art. 6, ove manca qualsiasi riferimento a tali spese.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,
DICHIARA
Pagina 4 l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni delle debitrici Parte_1
C.F.: ) e (C.F. ),
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa
Giuliana Filippello;
NOMINA liquidatore l'OCC, Avv. Francesca Pentericci;
AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
ORDINA alle debitrici, sopra meglio generalizzate, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni delle debitrici e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura FORD PUMA Targa GM375KE, che è Parte_1 autorizzata ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Il provvedimento
è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice e della sua famiglia in € 1.300,00 netti mensili, mentre il Parte_1 reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice in € 1.100,00 netti mensili, mentre il reddito pensionistico Parte_2 eccedente tale importo, inclusa la tredicesima mensilità, sarà versato dalla parte al
Pagina 5 liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore al PRA, ai fini della trascrizione;
DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del
Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscle – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 25/02/2025.
Il Presidente
dott.ssa Giuliana Filippello
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente relatore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni promosso da (C.F.: ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentate dall'Avv. SIMONA MONTECCHIANI;
C.F._2
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 13.02.2025 le sig.re e Parte_1 Parte_2
hanno avanzato proposta di liquidazione controllata familiare dei propri beni
[...] ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali delle debitrici risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
b) sussiste la legittimazione delle istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto le stesse non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Pagina 1 c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle debitrici, familiari non conviventi (madre e figlia), il cui debito ha origine unitaria e grava solidalmente sulle stesse;
d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dalle debitrici nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, le ricorrenti hanno accumulato una consistente esposizione debitoria familiare (complessivamente pari a € 185.385,50), sia verso istituti di credito che verso l'Erario.
Riferisce l'OCC che il maggior debito è costituito dal residuo di un mutuo ipotecario contratto dalla nel 2011, con la garanzia dell'immobile di sua proprietà e Pt_1 dell'immobile dei genitori, al fine di acquistare la quota del 49% di una società esercente una rivendita di Tabacchi gestita da due sorelle a Sassoferrato.
Secondo quanto relazionato, la ricorrente, ottenuto detto finanziamento ed ignorando che tale attività, come disposto dalla legislazione di settore, può essere svolta solo in forma di ditta individuale e che pertanto non sussisteva alcuna società, si è determinata a stipulare un contratto di cessione di quote e a sottoscrivere successive scritture private corrispondendo alla titolare la cifra pattuita di €. 170.000; dopo aver iniziato a lavorare presso la tabaccheria, la venuta a conoscenza del fatto che la rivendita, che Pt_1 riteneva di aver acquistato per il 49%, era stata frattanto venduta ad un terzo soggetto e che l'associazione in partecipazione in realtà non era mai esistita. La ricorrente ha quindi sporto denuncia alle autorità competenti e tentato di recuperare la somma, ma senza alcun risultato.
La debitrice, senza lavoro nè introiti, non ha potuto far fronte alle obbligazioni assunte verso l'istituto di credito che, conseguentemente, ha intrapreso un'azione esecutiva immobiliare conclusa nel 2023, dopo il decesso del padre, con l'aggiudicazione all'asta dei cespiti delle ricorrenti, le quali avevano anche subito, nel 2022, ingenti danni a seguito di un'alluvione che ha interessato il territorio di residenza.
Atteso che, nell'attualità, la sig.ra dipendente a tempo indeterminato presso la Pt_1 ditta “Amirea di CI DR (supermercato SìConTe) percepisce un reddito netto mensile pari a € 1.500,00 circa, e che la sig.ra pensionata, percepisce un Pt_2 rateo netto mensile pari a circa € 1.350,00;
Pagina 2 rilevato che detti introiti sono quasi integralmente assorbiti per assicurare alle stesse e al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità delle ricorrenti di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Detto patrimonio è infatti costituito come segue:
Quanto alla ricorrente Parte_1
i. stipendio netto mensile di circa € 1.500,00, inclusa la tredicesima mensilità, al netto della somma trattenibile dalla debitrice per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso ii. autovettura FORD PUMA Tg GM375KE gravata da fermo amministrativo attualmente sospeso iii. conto corrente n. 1016826503 Banco Posta di Poste Italiane S.p.A. con saldo attivo di €. 131,54
A ciò si aggiunga il TFR già maturato dalla debitrice, trattenuto in azienda, e maturando sino alla scadenza del triennio di durata della procedura nei limiti di legge, stimato in €
14.005,04 al 31.12.2023, come da documentazione in atti, pari al 70% del presumibile valore del Fondo alla data di scadenza.
Quanto alla ricorrente Parte_2
i. rateo pensionistico pari ad € 1.350,00 al netto della somma trattenibile dalla debitrice per il suo sostentamento ii. conto corrente n. 54245/1000/1577 Intesa San Paolo S.P.A. con attivo di €.
1.057,68
Con riferimento all'autovettura su indicata di proprietà della sig.ra ritiene il Pt_1
Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie – nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo è necessaria per soddisfare l'esigenza della debitrice di organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata, il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dalla debitrice e dai suoi familiari, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla loro liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.
Pagina 3 Non è accoglibile la richiesta formulata dalla ricorrente di continuare a pagare le rate del finanziamento contratto per l'acquisto di detto autoveicolo essendo contraria al principio della par condicio creditorum ed alle norme procedurali inerenti la verifica della massa passiva e di quella attiva e le relative imputazioni all'esito della liquidazione dell'attivo.
Circa la determinazione del limite di reddito trattenibile dalla sig.ra per il Pt_1 sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare di cinque persone, della capacità reddituale del coniuge, sig. , lavoratore subordinato il cui stipendio Persona_1 netto mensile di circa € 1.800,00 è gravato da due cessioni del quinto, della documentazione allegata dalla debitrice, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € 1.300,00 la somma necessaria al mantenimento della ricorrente e della famiglia, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura, incluso il TFR maturato e maturando;
Quanto alla ricorrente , la somma trattenibile dalla stessa è Parte_2 quantificabile in € 1.100,00 per il proprio sostentamento in considerazione di quanto relazionato dall'OCC, della documentazione prodotta nonché delle deduzioni della ricorrente e si considera appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura;
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità delle debitrici di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
Con riferimento alle spese della presente procedura individuate dall'OCC come passività prededucibili, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC in quanto prededucibili ex art. 6 CCII. Viceversa, le spese sostenute dalle ricorrenti per l'assistenza legale nella presentazione della domanda godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 cc. Ciò in base al tenore letterale del richiamato art. 6, ove manca qualsiasi riferimento a tali spese.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,
DICHIARA
Pagina 4 l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni delle debitrici Parte_1
C.F.: ) e (C.F. ),
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa
Giuliana Filippello;
NOMINA liquidatore l'OCC, Avv. Francesca Pentericci;
AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
ORDINA alle debitrici, sopra meglio generalizzate, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni delle debitrici e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura FORD PUMA Targa GM375KE, che è Parte_1 autorizzata ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Il provvedimento
è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice e della sua famiglia in € 1.300,00 netti mensili, mentre il Parte_1 reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice in € 1.100,00 netti mensili, mentre il reddito pensionistico Parte_2 eccedente tale importo, inclusa la tredicesima mensilità, sarà versato dalla parte al
Pagina 5 liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore al PRA, ai fini della trascrizione;
DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del
Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscle – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 25/02/2025.
Il Presidente
dott.ssa Giuliana Filippello
Pagina 6