Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/05/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14475 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a San Giovanni IN (AG), in [...] Parte_1
09/07/1953 (C.F. ), sia in proprio che nella qualità di C.F._1 procuratrice speciale di nato in [...] (U.S.A.) in Parte_2 data 11/01/1964 (C.F. ) entrambi in proprio e nella qua- C.F._2 lità di eredi e congiunti di;
, Persona_1 Parte_3 nata a Jersey City in [...] (U.S.A.), in data 15/01/1962 (C.F.
); , nato a [...] C.F._3 Controparte_1
(AG), in data 30/11/1946 (C.F. ); C.F._4 Controparte_2
, nato Jersey City in New Jersey (U.S.A.), in data 13/10/1953 (C.F.
[...]
); , nato a [...], New C.F._5 Controparte_3
Jersey (U.S.A.), in data 17/06/1969 (C.F. ) nella loro C.F._6 qualità di eredi legittimi di in , nata a [...] il Persona_2 Pt_3
18/03/1926 e deceduta in Maryland in data 13/08/2012 nella qualità di congiunta di;
, nato a [...]- Persona_1 Parte_4 ni (AG), in data 25/06/1960 (C.F. ); , C.F._7 Parte_5 nato a [...], in data [...] (C.F.
); nato a [...], in C.F._8 CP_4 data 02/02/1965 (C.F. , nella loro qualità di eredi le- C.F._9 gittimi di , (C.F. , nato a [...] Persona_3 C.F._10
IN il 30/07/1924 e deceduto in San Giovanni IN il 25 maggio 2021 nella qualità di congiunto di;
, nata a Persona_1 Parte_6
Firenze (FI), in data 16/04/1977 (C.F. ; C.F._11 Parte_7
, nato a [...], in data [...] (C.F. ; C.F._12
, nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_4
); , nata a Casal di Principe (CE), in [...] C.F._13 Parte_8
21/07/1942 (C.F. ) nella loro qualità di eredi di C.F._14 [...]
, nato a [...] il [...] e deceduto in Firenze Per_4 in data 14/10/2017 nella qualità di congiunto di , tutti Persona_1 elettivamente domiciliati in Palermo, Via Siracusa, n. 1/E presso lo studio dell'Avv. Di Trapani Francesco Paolo, che li rappresenta e difende per man- dato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
nato a [...], in data [...] (C.F. Controparte_5
); C.F._15
– parte convenuta contumace –
E
(già ) (P.I. Controparte_6 Controparte_7
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiva- P.IVA_1 mente domiciliata in Palermo, Via Torquato Tasso n. 4 presso lo studio dell'Avv. Trapani Francesco, che la rappresenta e difende per mandato in at- ti;
– parte convenuta –
OGGETTO: Morte.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 20/02/2023 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia. Vedi note di trattazione scrit- ta per l'udienza del 20/02/2023 alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1
in proprio e nella qualità di procuratrice speciale di
[...] Parte_2 entrambi quali eredi e congiunti (figli) di;
[...] Persona_1 CP_8
in , , , Scac-
[...] Parte_3 Controparte_1 Controparte_9 cio , quali eredi di in , sorella di CP_3 Persona_2 Pt_3 Per_1
- 2 - , , (1981), Per_1 Parte_6 CP_10 Parte_4 Pt_8
quali eredi di , fratello di;
[...] Persona_5 Persona_1 Parte_4
, (1960), , quali eredi di
[...] Parte_5 CP_4 Per_3
, fratello di hanno convenuto in giudizio, innanzi al
[...] Persona_1
Tribunale Civile di Palermo, unitamente alla Controparte_5 [...]
(d'ora in aventi, per semplicità solo ), Controparte_11 CP_6 per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti iure proprio e iure successionis in conseguenza del si- nistro verificatosi in data 20/09/2011 a causa del quale aveva perso la vita la congiunta . Persona_1
A tal fine hanno dedotto che la de cuius stava percorrendo a piedi la via
Ausonia in Palermo, con senso di marcia da viale Campania verso via Praga
e, giunta all'altezza dell'incrocio con via Alcide De Gasperi, considerato che il semaforo proiettava luce verde per i pedoni, aveva attraversato la carreggiata di via Alcide De Gasperi da sinistra verso destra, utilizzando l'apposito spazio pedonale, ma durante l'attraversamento, nella carreggiata centrale, era stata investita dall'autovettura Fiat Cinquecento - targata AV264HS – condotta dal sig. ed assicurata presso la compagnia convenuta (poliz- Controparte_5 za n. 03616333003453).
A causa dell'urto patito la sig.ra aveva riportato gravis- Persona_1 sime lesioni per le quali era stata ricoverata presso l'Ospedale Villa Sofia di
Palermo, ove era deceduta a causa dei traumi patiti in data 29/09/2011.
Parte attrice ha dato atto che sul luogo del sinistro era intervenuta la Poli- zia Municipale di Palermo e che, a seguito del decesso della de cuius, era sta- to avviato un procedimento penale a carico di per il reato Controparte_5 di cui all'articolo 589 comma 2 cod. pen., definito con sentenza resa dalla
Corte di Appello di Palermo n. 1855/2018 (R.G.N.R. 9957/2012), divenuta irrevocabile in data 18/09/2018, di conferma della sentenza emessa dal
G.U.P. presso il Tribunale di Palermo n. 3906/2016 del 05/07/2016 di con- danna del convenuto alla pena di anni uno e sei mesi di reclusione nonché al pagamento delle spese processuali e delle provvisionali in favore delle perso-
- 3 - ne offese costituite parti civili, rideterminate nella misura di euro 75.000,00 ciascuno per i figli della vittima, euro 10.000,00 in favore dei fratelli,
[...]
e ed euro 3000,00 ciascuno per gli eredi della so- Per_4 Persona_3 rella , oltre al risarcimento dei danni in favore delle persone Persona_2 offese costituite parte civili, per la cui liquidazione le parti erano state rimes- se al giudice civile (cfr. allegati n. 1 e 2 al libello introduttivo).
Non avendo i convenuti corrisposto agli eredi della sig.ra Persona_1 il risarcimento dei danni tutti patiti iure proprio e iure hereditatis, con nota pec del 17 luglio 2020, le parti attrici hanno dato atto di avere notificato l'in- vito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita e, risultati vani i tentativi di bonario componimento della controversia, hanno quindi, conclu- so chiedendo al Tribunale di «ritenere e dichiarare il sig. Controparte_5 responsabile per il sinistro del 29/09/2011 in cui perse la vita la sig.ra
[...]
ai sensi degli articoli 185 c.p. 2043 e 2051 c.c; conseguentemente, Parte_9 condannare il sig. ed in solido l'assicuratore la Controparte_5 [...]
, a risarcire i danni tutti patiti Controparte_12 dai sigg.ri , figli di Parte_1 Parte_2 Parte_10
[.
, , , , Parte_3 Controparte_1 Controparte_9 [...]
, nella loro qualità di eredi legittimi di in Parte_11 Persona_2 Pt_11
[...
, deceduta in Maryland in data 13/08/2012, sorella della sig.ra Per_1
; , , , ,
[...] Parte_6 CP_10 Parte_4 Parte_8 nella loro qualità di eredi legittimi di , deceduto in Firenze in Persona_5 data 14/10/2017; , , nella lo- Parte_4 Parte_5 CP_4 ro qualità di eredi legittimi di , deceduto in San Giovanni IN Persona_3 il 25 maggio 2021, fratelli della sig.ra , rispettivamente nella Persona_1
Loro qualità di coeredi e/o persone offese ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2043, 2059 c.c ed l'art. 185 c.p del de cuius sig.ra Persona_6
, nata a [...] il giorno 21/03/1929 e deceduta, in Paler-
[...] mo, il 29/09/2011, nella misura di Euro 447.001,00 (già al netto della provvi- sionale corrisposta agli odierni attori) da ripartirsi secondo i criteri di cui sopra
o in quella minore o maggiore somma che l'Autorità Giudiziaria adita riterrà di
- 4 - dover liquidare;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa».
Nella contumacia dell'altro convenuto, si è costituta in giudizio la
[...]
contestando la ricostruzione della dinami- Controparte_6 ca del sinistro ex adverso effettuata ed affermando che la causa del medesi- mo avrebbe dovuto essere imputata, in via preponderante o parimenti con- corrente, alla scorretta e imprudente condotta tenuta dalla Sig.ra Per_1
- all'epoca già ultraottantaduenne -, la quale, per com'era stato ac-
[...] clarato dal C.T.U. nominato nell'ambito del giudizio penale svoltosi in danno dell'assicurato Ing. , aveva “iniziato Controparte_5 Controparte_13
l'attraversamento con luce semaforica rossa”, oltre che, con tutta probabilità, al di fuori delle strisce pedonali, incurante del fatto che il conducente del veicolo assicurato, stante che il semaforo posto lungo la propria direzione di marcia stava emanando luce gialla e stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 41 Codice della strada, aveva in quel frangente già intrapreso l'attraversamento dell'intersezione.
La Compagnia ha poi fatto rilevare che tale circostanza era confermata dal fatto che, nonostante la gravità delle conseguenze riportate dalla sig.ra
[...]
, nessuna contravvenzione era stata comminata dai VV.UU. di Palermo Pt_12 intervenuti sui luoghi al conducente dell'autovettura assicurata, Sig.
[...] nonché dalla deposizione resa dall'unico testimone oculare Parte_13 del sinistro, Sig.ra - trasportata sull'autovettura assi- Testimone_1 curata-, la quale aveva dichiarato che nel momento in cui l'autovettura aveva iniziato l'attraversamento dell'intersezione, il semaforo allocato sulla propria direzione di marcia stava ancora emanando luce verde.
La ha poi negato che la sentenza penale, dal contenuto assolu- CP_6 tamente contraddittorio, potesse spiegare efficacia di giudicato in merito alla ripartizione delle quote di responsabilità fra le due parti rimaste coinvolte nel sinistro, non soltanto alla luce del contenuto di cui all'art. 651 c.p.c., ma an- che in ragione della mancata partecipazione della convenuta al relativo giu- dizio, per esserne stata estromessa avendo l'imputato optato per l'applicazione del rito abbreviato.
- 5 - La Società assicurativa, dopo avere contestato anche nel quantum le pre- tese attoree perché sproporzionate e sfornite di prova ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «ritenere insuscettibili di accoglimento, e per l'effetto rigettare, le avverse domande, condannando gli attori al pagamento di spese e compensi del presente giudizio. IN ASSOLUTO SUBORDINE, e sempre che gli attori avranno fornito idonea ed esaustiva prova circa la sussistenza di tutti i necessari presupposti per potere le loro rispettive domande essere ritenute ammissibili ed essere anche soltanto in parte eventualmente accolte, voglia
l'adito Decidente ritenere e dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa si
è verificato per fatto e colpa preponderanti, ed in mancanza concorrenti, della
Sig.ra e, per l'effetto, graduare e ridurre in misura corrispon- Persona_1 dente l'entità del risarcimento che si ritenesse di doversi riconoscere in favore degli attori o di taluno soltanto di essi. Voglia altresì ed in tutti i casi il Deci- dente, in siffatta ipotesi gradata, ulteriormente contenere e ridurre le pretese risarcitorie avanzate dagli attori in citazione nei limiti del corretto, minore, ammontare che sarà stato dagli stessi adeguatamente dimostrato e che risul- terà per l'effetto dovuto agli stessi -o a taluno soltanto di essi all'esito dell'espletanda istruttoria, tenendo a tal fine conto di tutto quanto da noi evi- denziato, eccepito e dedotto in seno alla presente comparsa, sia in punto di an debeatur, che di quantum debeatur, a confutazione della avverse domande, nonché degli importi da costoro riconosciutamente già percepiti ante causam in virtù delle provvisionali disposte in loro favore dal Giudice Penale. Voglia inol- tre il Tribunale contenere ogni denegato risarcimento che si ritenesse di dovere riconoscere a parte avversa, nei limiti del pattuito massimale di polizza. Vinte
o in subordine compensate, in tali ipotesi subordinate, le spese di lite».
Istruita mediante acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13/01/2025 svolta in modalità c.d. cartolare con provvedimento del 4/01/2025 previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Venendo dunque al merito, giova anzitutto osservare che in ordine alle
- 6 - modalità del sinistro, è intervenuta sentenza penale del G.U.P. presso il Tri- bunale di Palermo n. 3906/2016 che ha dichiarato col- Controparte_5 pevole “Del delitto di cui all'art. 589, commi 1 e 2, c.p. perché alla guida dell'autovettura Fiat 500 tg. AV264, percorrendo questa via Alcide De Gasperi in prossimità dell'intersezione con via Ausonia, di di attraversamento pedonale ed in centro abitato, per colpa, consistita nella violazione dell'art. 41, comma 2
e 3, 191, comma 3, codice della strada, non adeguando la propria condotta di guida del mezzo, investendo il pedone (persona anziana) Persona_1 mentre era intenta ad attraversare la strada, ne cagionava la morte. Con l'ag- gravante di aver commesso il fatto in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Fatto commesso in Palermo il 20.9.2011, ore
21.00”.
Nel corpo della motivazione della sentenza, peraltro, l'evento è stato attri- buito alla esclusiva condotta del conducente della autovettura, CP_5
il quale aveva impegnato l'incrocio quantomeno con luce semafo-
[...] rica gialla in violazione della specifica regola di cautela stabilita dall'art. 41, comma 10, codice della strada anche, se a parere del giudicante, la conclu- sione più coerente con tutti i dati disponibili e le testimonianze raccolte sa- rebbe stata che il pedone avesse iniziato l'attraversamento allorché la luce semaforica per il veicolo investitore era rossa.
La predetta sentenza è stata confermata in Appello dalla sentenza resa dalla Corte di appello di Palermo n. 1855/2018 divenuta irrevocabile il
18/09/2018 (come da attestazione in calce alla sentenza).
Ora, come è noto, ai sensi dell'art.651 c.p.c., la sentenza penale irrevoca- bile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudi- cato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel sinistro.
Ne consegue che la sentenza penale citata ha certamente efficacia di giu-
- 7 - dicato nel presente giudizio - come tale vincolante per questo giudice -, nei confronti del convenuto sia in ordine alle modalità di ve- Controparte_5 rificazione del sinistro, che alla sua esclusiva responsabilità.
Ad analoga conclusione non può giungersi per la compagnia assicurativa
, la quale non è intervenuta nel processo penale, né è stata posta in CP_6 condizione di parteciparvi.
Nei confronti della convenuta assicurazione occorre procedere, quindi, all'accertamento delle modalità di verificazione del sinistro e della relativa re- sponsabilità.
A tale riguardo deve osservarsi che le risultanze istruttorie raccolte nel processo penale sono valutabili come elementi di prova nel giudizio civile.
Sebbene, infatti, le pronunce rese in sede penale non esplichino efficacia di giudicato nei confronti della che né è rimasta estranea, Controparte_6 tuttavia, costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui
“Nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giu- dizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse con- testare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie” (così Cass.
8603/2017; Cass. n. 25067/2018; Cass. n. 840/2015 e Cass. n.
3102/2002).
Inoltre, è jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sul- la tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giu- diziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (vedi Cass.
n.18025/2019, n.22580/2018 e n.1593/2017).
Nella specie, la verificazione del fatto storico non è oggetto di contestazione in seno al presente giudizio, ove invece si controverte in ordine alla configu-
- 8 - rabilità o meno di un concorso colposo della vittima nella causazione del medesimo.
Orbene, circa la dinamica del sinistro, elementi fondamentali ai fini della sua ricostruzione e, quindi, ai fini dell'individuazione della responsabilità, sono costituiti dagli accertamenti sull'incidente compiuti dal Corpo di Polizia
Municipale di Palermo - Servizio Mobilità & Sicurezza - Nucleo Infortunistica
Stradale, dagli atti del procedimento penale n. 9957/2012 R.G. e n.12/2012
R.G.I.P. e, in particolare, dalla perizia a firma del C.T.U. ing. Persona_7
nel contraddittorio anche con la società odierna convenuta che ha par-
[...] tecipato alle operazioni peritali disposte dal G.I.P. in seno al procedimento penale, nominando un proprio C.T.P., e dalle sentenze n. 3906/2016 del
G.U.P. presso il Tribunale di Palermo e n. 1855/2018 della Corte di Appello di Palermo.
In base alle risultanze del materiale probatorio sopra indicato, come verrà esplicitato nel prosieguo, deve ritenersi la esclusiva responsabilità di
[...] nella causazione del sinistro. Parte_14
A tale proposito deve rammentarsi che, in tema di danni arrecati a cose o persone dalla circolazione di un veicolo (nel cui ambito si colloca, fra le altre,
l'ipotesi di investimento di pedone), l'art. 2054, comma 1 c.c. pone una pre- sunzione relativa di responsabilità in capo al conducente, di talché, a fronte della prova, da parte del danneggiato, dell'effettiva verificazione del sinistro secondo le modalità descritte nel proprio atto introduttivo e della sussistenza di un nesso di casualità fra tale evento e le lesioni lamentate, è onere del primo dimostrare, ai fini della prova liberatoria, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di specie, l'onere incombente sugli attori può ritenersi certamente assolto, non avendo i convenuti mosso alcuna contestazione né in merito al fatto storico dedotto in citazione né in ordine alla riferibilità delle lesioni pati- te da al sinistro per cui è causa. Persona_1
A tale ultimo proposito alla luce della perizia medico-legale della dott.ssa
(cfr. All. n. 7 alla memoria depositata da parte attrice ai sensi Persona_8
- 9 - dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 1), si afferma che il decesso della de cuius è eziologicamente riconducibile, in termini di assoluta certezza, all'in- vestimento da parte dell'autoveicolo condotto dal («sussiste nesso di CP_5 causalità unico e diretto tra lesioni - cagionate dall'incidente stradale - e la morte della persona offesa»).
Quanto alla dinamica la ha invocato la esclusiva o con- Controparte_6 corrente responsabilità del pedone che avrebbe iniziato l'attraversamento con luce semaforica rossa, oltre che al di fuori delle strisce pedonali, incurante del fatto che il conducente del veicolo assicurato, Sig. Controparte_5 aveva in quel frangente già intrapreso l'attraversamento dell'intersezione.
A tal riguardo, è bene rammentare che, come più volte ribadito dalla giuri- sprudenza di legittimità, “in caso di investimento pedonale, il conducente in- vestitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c. dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione al- le circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (cfr. Cass. Civ. n. 9856/2022).
Sebbene la prova del comportamento colposo del pedone non sia di per sé bastevole a liberare il conducente dall'obbligo di risarcire il danno prodotto, ciò non toglie che tale elemento possa comunque rilevare ai fini di un'eventuale attenuazione della responsabilità ascrivibile al conducente.
Invero, i giudici di legittimità hanno osservato che “la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma 1,
c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana, sicché il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presun- zione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pe- done danneggiato e, una volta accertata la pericolosità e l'imprudenza della
- 10 - condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente, prevista dall'art. 2054 c.c.” (cfr. Cass. Civ. n. 1135/2015).
Come efficacemente sintetizzato dalla giurisprudenza di legittimità: “a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria del veico- lo;
b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo, occorrendo invece la dimostrazione di un comportamento talmente eccezionale e imprevedibile da non consentire al conducente di arrestare la progressione del veicolo o di com- piere una manovra alternativa idonea ad evitare l'investimento; c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro” (cfr. Cass. Civ. n. 24472/2014).
Pertanto, di fronte a un'ipotesi di investimento di pedone, il Giudice, nel valutare e quantificare l'esistenza di un concorso tra la colpa del conducente e quella del pedone, deve muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; accertare in concreto la colpa del pedone;
ridur- re progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducen- te man mano che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone.
Nella specie, dagli accertamenti svolti dalla polizia municipale e dal C.T.U. nominato ing. è emerso che l'investimento di Controparte_13 Per_1
di 82 anni di età al momento del sinistro, si è verificato in via Alci-
[...] de De Gasperi, all'incrocio con la via Ausonia.
La suddetta strada, di tipo rettilineo, è composta da due carreggiate ester- ne a senso unico e da una carreggiata centrale a doppio senso di marcia, ampia circa 14,50 metri.
L'intersezione con la via Ausonia è disciplinata da impianto semaforico funzionante ed è, altresì, presente segnaletica orizzontale con attraversamen- ti pedonali disposti nei vari quadranti dell'intersezione.
Secondo la ricostruzione riportata nell'informativa e nel rapporto conclusi-
- 11 - vo del 14 marzo 2012 del Corpo di Polizia Municipale di Palermo - Servizio
Mobilità & Sicurezza - Nucleo Infortunistica Stradale - l'autovettura del
[...]
percorreva la via Alcide De Gasperi in direzione piazza Europa e giunta Pt_15 all'intersezione con la via Ausonia, intersezione - come detto -regolata da im- pianto semaforico funzionante, impegnava la relativa area ed una volta supe- rata l'area di manovra investiva con lo spigolo anteriore sinistro la Per_1 che in quel frangente attraversava a piedi la strada, da sinistra verso destra rispetto alla direttrice di marcia dell'autovettura.
La localizzazione dei danni sulla autovettura, fiancata sinistra del veicolo, collima con la predetta ricostruzione.
Gli agenti hanno precisato che sull'asfalto non è stata rilevata alcuna traccia utile ad individuare il punto geometrico esatto dell'investimento, né alcuna traccia di manovra di emergenza posta in essere dal conducente della vettura.
Tale circostanza è stata confermata dallo stesso che ha Controparte_5 dichiarato che, fino al momento in cui è avvenuto l'urto, non aveva avuto nessuna percezione della presenza del pedone.
Nella planimetria redatta dai vigili la posizione di quiete del pedone è se- gnata a circa sei metri dal margine sinistro della carreggiata e, pertanto, es- sendo la carreggiata centrale percorsa dal veicolo ampia circa 14,50 mt, la posizione di quiete si colloca ad un metro circa dalla mezzeria che delimita le due opposte corsie di marcia.
Quindi, l'urto è avvenuto allorché il pedone si trovava quasi a metà della carreggiata e, in particolare, nella zona compresa tra l'estremità della segna- letica orizzontale di arresto per i veicoli in marcia in senso opposto rispetto a quello oggetto di valutazione e la sommità delle strisce pedonali.
A parer del C.T.U. «i danni riscontrati sul veicolo consentono di affermare che l'urto tra l'autoveicolo ed il pedone è del tipo "Fender Vault": tipologia che si manifesta allorquando l'urto avviene sulla parte terminale o laterale del fronta- le del veicolo, e quindi il pedone non viene colpito in pieno ma solo su una gamba e dunque l'atto di moto trasmesso dal veicolo al pedone è di tipo roto-
- 12 - traslatorio. In tale caso infatti tipicamente sono riscontrabili sul veicolo due di- stinte tipologie di danno, una ubicata in posizione antera-laterale del veicolo, correlata all'urto primario tra il veicolo stesso e gli arti inferiori del pedone, e la seconda ubicata in prossimità del montante laterale anteriore (A-pillar) del vei- colo e correlata ad un urto secondario del pedone dopo una prima fase di volo.
La documentata presenza di danni su entrambe le sezioni del veicolo avvalora
l'occorrenza di tale dinamica di impatto».
Dopo avere esaminato i danni al veicolo, stimato la sua velocità e quella del pedone, valutata la distanza di proiezione del corpo a seguito dell'impatto e la distanza di rotolamento e/o strisciamento del corpo a terra dopo la fase di spostamento aerea, il C.T.U. ha individuato i vari punti d'urto, distin- guendo l'ipotesi in cui il conducente abbia percepito il pedone prima dell'urto dal caso in cui non l'abbia percepito.
Nella prima ipotesi il C.T.U. ha concluso che i possibili punti d'urto sono tutti posizionati all'interno delle strisce pedonali.
Nella seconda tra i possibili punti d'urto, solo uno (Z1) è posizionato sulle strisce pedonali.
A questo punto il Consulente ha stimato i tempi di attraversamento del pedone e, assumendo una velocità costante del veicolo, il tempo trascorso tra il superamento, da parte del veicolo, del segnale semaforico della propria carreggiata e i punti d'urto compatibili precedentemente individuati.
Nel fare ciò, il tecnico ha tenuto anche conto della deposizione del teste l'autista dell'ambulanza, il quale ha dichiarato «il gior- Testimone_2 no 20/09/201, alle ore 21,00 circa, alla guida del veicolo sopra indicato, per- correvo la via A. De Gasperi con direzione di marcia da piazza De Gasperi ver- so il viale Strasburgo. Pervenuto in prossimità dell'intersezione con la via Au- sonia poiché il semaforo proiettava luce rossa nella mia direzione, rallentavo quasi a fermarmi all'incrocio. Improvvisamente abbiamo sentito un tonfo pro- veniente davanti a noi ed alcuni veicoli che provenivano dall'opposto senso di marcia e che ci facevano segno di intervenire, e nonostante il rosso semaforico, accendevo il lampeggiante e la sirena ed impegnavo l'incrocio portandomi sul
- 13 - luogo del sinistro. Ho visto una donna a terra con un evidente trauma cranico, non parlava, priva di conoscenza e quindi la trasportavamo con urgenza a Vil- la Sofia dopo avere allertato i medici del pronto soccorso. Con me c'era il mio collega . Preciso che materialmente non abbiamo visto CP_14
l'investimento del pedone e quindi se il conducente dell'autovettura oltrepassò
l'incrocio con luce rossa".
Il teste, quindi, pur affermando di non aver visto materialmente il momen- to dell'investimento del pedone, ha affermato di avere avvertito il "tonfo dell'incidente avvenuto davanti" a lui quando già il semaforo proiettava la lu- ce rossa nella sua direzione di marcia, la stessa della Fiat 500 condotta dal
CP_5
Incrociando i calcoli relativi ai tempi di attraversamento del pedone con la testimonianza dell'autista dell'ambulanza e con i tempi di permanenza delle luci semaforiche dal giallo al rosso (4 secondi), il C.T.U. ha concluso affer- mando che «in tutti i casi il conducente del veicolo ha impegnato l'incrocio quantomeno con luce semaforica gialla» e, addirittura, che «nel caso in cui il conducente abbia percepito il pedone prima dell'urto è possibile ritenere che lo stesso abbia impegnato l'incrocio con luce semaforica rossa».
Ora come è noto, l'art. 41 comma 10 del codice della strada prevede che durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltre- passare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, da non potersi più arrestare in condizioni di sufficiente sicurezza, fermo restan- do che l'automobilista deve, comunque, adeguare la velocità allo stato dei luoghi.
Sarebbe stato onere del di dimostrare che, essendo il suo attra- CP_5 versamento incominciato allorquando era segnalata “quantomeno” la luce gialla, si trovasse così prossimo all'intersezione da non avere potuto arresta- re la marcia in condizioni di sicurezza.
Tuttavia, tale prova è del tutto mancata non potendo ritenersi attendibile, perché in contrasto con gli accertamenti peritali e con quanto dichiarato dal
- 14 - teste la deposizione della moglie del Tes_2 CP_5 Testimone_3
che ha affermato che la vettura condotta dal marito avrebbe impegnato
[...]
l'incrocio allorchè la luce semaforica era verde.
Peraltro, gli agenti intervenuti hanno precisato che sull'asfalto non è stata rilevata alcuna traccia di manovra di emergenza posta in essere dal condu- cente della vettura il che dà prova del fatto che il non ha fatto tutto CP_5 il possibile per evitare l'incidente o quantomeno per ridurne le conseguenze.
Tale circostanza è confermata anche da quanto dichiarato dallo stesso il quale ha affermato di non avere avuto nessuna percezione della CP_5 presenza del pedone fino al momento in cui è avvenuto l'urto e ciò, nono- stante l'assoluta prossimità alle strisce pedonali e l'avanzato attraversamen- to della . Per_1
In tale stato di cose, nessuna rilevanza può assumere il fatto che il pedone abbia “intrapreso” l'attraversamento con il “rosso”, tenuto conto che al mo- mento dell'urto si trovava già quasi a metà della carreggia- Persona_1 ta e, in particolare, nella zona compresa tra l'estremità della segnaletica oriz- zontale di arresto per i veicoli in marcia in senso opposto rispetto a quello oggetto di valutazione e la sommità delle strisce pedonali.
Infine, l'investimento è avvenuto nella zona di attraversamento pedonale.
In particolare, il C.T.U. ha concluso affermando che, nel caso in cui
[...]
abbia percepito la presenza del pedone, i possibili punti d'urto sarebbe- Pt_15 ro tutti posizionati all'interno delle strisce pedonali e nell'ipotesi in cui non l'abbia percepita, almeno uno (Z1), sarebbe posizionato sulle strisce pedona- li.
Tanto basta a ritenere più probabile che stesse attraver- Persona_1 sando sulle strisce pedonali.
Ma anche a volere ritenere che la abbia attraversato alcuni metri Per_1 fuori le strisce pedonali non è comunque ravvisabile un concorrente compor- tamento colposo della medesima, perché dalle risultanze documentali emer- ge che il punto di attraversamento è stato comunque molto prossimo alle strisce pedonali e tale comportamento non ha quindi concorso alla causazio-
- 15 - ne del sinistro (derivante soltanto dal comportamento colposo della autovet- tura).
Alla luce di tale ricostruzione, è da ritenersi responsa- Controparte_5 bile in via esclusiva del sinistro occorso.
Passando all'accertamento e alla quantificazione dei danni, va osservato che gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito nella qualità di figli ( e Parte_1 Parte_2
e fratelli (gli eredi di , e )
[...] Persona_2 Persona_5 Persona_3 di . Persona_1
In tale ambito, la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti hanno diritto ad un danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, ri- conoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, n.
28989).
Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presun- zioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima.
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conse- guenza che – per comune esperienza – è connaturale all'essere umano (cfr.
- 16 - Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre
2018, n. 31950; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145).
Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conse- guenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non pa- trimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767).
Quanto ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che, in un recente passato, il danno da uccisione del congiunto o da lesione del rappor- to parentale veniva identificato nella irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva e, dalla sua ontologica proiezione nel futuro, si fa- ceva discendere la possibilità che ad esso si affiancasse e coesistesse il dan- no morale subiettivo contingente, inteso quale sofferenza morale, interiore, indotta dall'ingiustizia patita.
Poiché entrambi concorrevano a delineare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente sofferto dal superstite, la riparazione dell'uno e dell'altro – volta, la prima, a risarcire la lesione dell'interesse protetto di rango costitu- zionale all'integrità del vincolo familiare, la seconda a ristora-re lo stato di af- flizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato dalla morte del proprio caro – delineava l'unico risarcimento concesso alla vittima dell'illeci- to, così che la loro attribuzione congiunta richiedeva l'attenta ponderazione -
25 - delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarci- mento (S.U. 8823/03).
Per tale ragione, costituendo nel contempo funzione e limite del risarci- mento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di me-rito, nel caso di attribuzio- ne congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rappor- to parentale, doveva considerare, nel liquidare il primo, la più limitata fun- zione di ristoro della sofferenza contingente che gli era riconosciuta, atteso che, diversamente, sarebbe stato concreto il rischio di una duplicazione.
La questione è stata però affrontata funditus nelle sentenze del novembre
2008 (S.U. 26972/08), nelle quali – nell'ottica dell'unitarietà del danno pa-
- 17 - trimoniale e della unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento - le
Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, per- ché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costitui- sce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozio- ne ripresa da SS.UU. sent. n. 557/09).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delinea- ta dalle Sezioni Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamen- te una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la con- giunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conse- guenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di dan- no da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale soffe- renza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più ge- nerale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 11 novem- bre 2008, n. 26972).
Parimenti da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona dece- duta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. 30997/18).
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituisco- no le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze sog- gettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale in- ciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'ani- mo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio
- 18 - danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno mora- le da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'in- dividuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro auto- nomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale).
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del ca- rattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una som- ma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non econo- mico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulte- riore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nu- cleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U.
6572/06, 13546/06).
L'applicazione di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di cri- teri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una re- gola ponderale commisurata al caso specifico) – la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento;
l'eventuale adozione di criteri standardiz- zati dovrà per-tanto in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.
L'equità assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trat- tamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato
- 19 - di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011).
Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità hanno elevato le “tabelle di Milano” a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circo- stanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn. 5243/14; 23778/14; 20895/14).
Successivamente, tuttavia, la Terza Sezione civile della Suprema Corte ha mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che preve- dano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corret- tivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 n.
10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.33005).
Recentemente, quindi, anche il Tribunale di Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parenta- le, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto.
Nella specie, come accennato, gli attori e Parte_1 Parte_16 hanno allegato di essere figli di .
[...] Persona_1
in , , Parte_3 Parte_3 Controparte_1 Controparte_9
e , hanno invece allegato di agire nella qualità di
[...] Controparte_3 eredi di in , sorella di . Persona_2 Pt_3 Persona_1
, , (1981) e Parte_6 CP_10 Parte_4 Parte_8 hanno agito quali eredi di , fratello di . Persona_5 Persona_1
Infine, (1960), e hanno Parte_4 Parte_5 CP_4
- 20 - allegato di essere eredi di , fratello di . Persona_3 Persona_1
La ha eccepito l'assenza di prova dell'asserito legale pa- Controparte_6 rentale esistente con la predetta , eccezion fatta per i sigg.ri Persona_1
, e Parte_4 Parte_5 CP_4
Orbene, dal certificato di stato di famiglia storico (cfr. doc. 12 allegato alla memoria ex art. 183, c.6 n. 1 c.p.c. - nonché doc. 7 allegato alla memoria ex art. 183, c. 6, n.2 c.p.c.) della de cuius signora emerge che Persona_1
e sono i figli della stessa e che Parte_1 Parte_2
, e (in ) sono i Persona_3 Persona_5 Persona_9 Pt_3 fratelli e la sorella in vita all'epoca dell'evento.
Va a questo proposito osservato che, ad eccezione di Parte_1
e gli altri attori non hanno invocato il risarcimento del Parte_2 danno subito in proprio per la perdita della congiunta, ma hanno agito nella qualità eredi dei fratelli e della sorella della de cuius.
Ora, come è noto, l'esercizio della presente azione costituisce atto espres- sivo della volontà di accettare l'eredità, in quanto i suddetti attori hanno agi- to per fare valere un diritto di spettanza del genitore ( e Persona_2 [...]
) premorto, che non avrebbero il diritto di compiere se non nella Persona_10 qualità di eredi.
L'eccezione pertanto deve ritenersi infondata.
In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, quindi, deve senz'altro essere riconosciuto il risarcimento del danno in favore dei figli e dei fratelli della vittima – potendo presumersi, in ragione dello stretto vincolo di parentela (genitore-figlio e fraterno) ed in assenza di prova contraria –
l'esistenza di un grave ed effettivo pregiudizio dalla stessa subito in conse- guenza del decesso di . Persona_1
Possono quindi presumersi l'esistenza di rapporti costanti di reciproco af- fetto e solidarietà con il familiare defunto e l'esistenza del pregiudizio per la prematura recisione della relazione instaurata con quest'ultimo.
Orbene - tenendo conto degli indicatori ivi indicati, considerata l'età della vittima al momento del decesso (anni 82), la qualità e l'intensità della speci-
- 21 - fica relazione affettiva perduta, la mancata allegazione di rapporti di convi- venza con la de cuius, nonché l'età degli attori, il punteggio conseguito dai singoli congiunti del de cuius va così calcolato:
1. : valore del punto base euro 3.911,00, punti in base Parte_1 all'età del congiunto 18, punti in base all'età della vittima 8, punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15, punti totali riconosciu- ti 41, importo del risarcimento euro 160.351,00;
2. valore del punto base euro 3.911,00, punti in base Parte_2 all'età del congiunto 20, punti in base all'età della vittima 8, punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15, punti totali riconosciu- ti 43, importo del risarcimento euro 168.173,00;
3. (e per costei gli eredi , Persona_2 Parte_3 Controparte_1
, e ) valore del punto
[...] Controparte_9 Controparte_3 base euro 1.698,00, punti in base all'età del congiunto 4, punti in base all'età della vittima 4, punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15, punti totali riconosciuti 23, importo del risarcimento euro
39.054,00;
4. (e per costui gli eredi , , Persona_5 Parte_6 CP_10
(1981) e valore del punto base euro Parte_4 Parte_8
1.698,00, punti in base all'età del congiunto 10, punti in base all'età della vittima 4, punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15, punti totali riconosciuti 29, importo del risarcimento euro 49.242,00;
5. (e per costui gli eredi (1960), Persona_3 Parte_4 Parte_5
e , valore del punto base euro 1.698,00, punti in
[...] CP_4 base all'età del congiunto 4, punti in base all'età della vittima 4, punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15, punti totali riconosciu- ti 23, importo del risarcimento euro 39.054,00.
Tali importi, espressi in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del de- naro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore
- 22 - danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, indipendentemente dalla prova – affatto necessaria – richiesta dall'art. 1224 ult. co. c.c. per i debiti di valuta - vanno corrisposti interessi (ad un tasso corrispondente a quello legale, in mancanza di allegazioni circa i più proficui impieghi cui la somma sarebbe stata destinata ove conseguita tempestiva- mente), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compen- sativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Supre- ma Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96,
2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con ca- denza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli in- teressi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazio- ne.
Prima di effettuare il relativo conteggio occorre, tuttavia, considerare che la ha corrisposto la somma di euro 75.000,00 in favore di Controparte_6
, euro 75.000,00 in favore di euro Parte_1 Parte_2
10.000,00 in favore di e ed euro 12.000,00 in Persona_5 Persona_3 favore degli eredi di ( , Persona_2 Parte_3 Parte_17
, e ) riconosciuti in sede
[...] Controparte_9 Controparte_3 penale a titolo di provvisionale.
Nessuna delle parti in causa ha allegato la data del relativo pagamento
- 23 - che, pertanto, appare equo far coincidere con la data di passaggio in giudica- to della sentenza penale (18/09/2018).
Circa la modalità con le quali scomputare tali somme pagati dal debitore prima della liquidazione definitiva del credito, la giurisprudenza della Su- prema Corte ha suggerito due modalità:
(a) l'una consiste nel rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto
(vuoi devalutando entrambi alla data dell'illecito, vuoi rivalutando entrambi alla data della liquidazione), detrarre il secondo dal primo e calcolare sulla differenza il danno da ritardato adempimento (Sez. 3, Sentenza n. del
03/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. del 21/03/2011);
(b) l'altro metodo di scomputo degli acconti coincide col primo quanto al calcolo del capitale che residua al pagamento dell'acconto, ma se ne discosta quanto al computo del danno da ritardato adempimento, che viene calcolato applicando il saggio degli interessi compensativi;
(b1) sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pa- gamento dell'acconto;
(b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal pagamento dell'acconto alla liquidazione.
Più recentemente, tuttavia, la Corte (sent. 19.3.2014 n. 6347, est. Rossetti
e Cass. 16/03/2018, n.6619 est. Rossetti) ha ritenuto preferibile sul piano della matematica finanziaria il secondo, in quanto consente di replicare più fedelmente quale sarebbe stata la fecondità del denaro nelle mani del credi- tore, se vi fosse stato tempestivo adempimento.
L'altro metodo, infatti, trascura di considerare che nelle more tra l'illecito ed il pagamento dell'acconto il creditore ha perduto la possibilità di investire
(e ricavarne il relativo lucro finanziario) l'intero importo dovutogli, e non sol- tanto quel che ne resta dopo il pagamento dell'acconto.
Il danno da lucro cessante andrà quindi calcolato nel caso di specie appli- cando un saggio di interessi pari a quello legale (in considerazione del fatto che l'attore non ha neppure dedotto, com'era suo onere, quale impiego alter- nativo e più remunerativo avrebbe impresso al credito, se fosse stato tempe-
- 24 - stivamente adempiuto;
Cass. 18.2.2016 n. 3173) sull'intero credito risarcito- rio devalutato alla data dell'illecito e mensilmente rivalutato fino al pagamen- to dell'acconto, e successivamente sulla somma (capitale) pari alla differenza tra quest'ultimo importo e l'acconto percepito, progressivamente rivalutata fino all'attualità.
L'importo risarcitorio, decurtato delle somme già versate, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ascende dunque a euro 91.290,83 in favore di;
Parte_1 euro 100.512,91 in favore di Parte_2 euro 30.399,34 in favore di (e per costei gli eredi Persona_2 [...]
, , e Parte_3 Controparte_1 Controparte_9 CP_3
;
[...] euro 45.017,39, in favore di (e per costui gli eredi Persona_5 [...]
, , (1981) e ); Parte_6 CP_10 Parte_4 Parte_8 euro 33.007,23 in favore di (e per costui gli eredi Persona_3 Parte_4
(1960), e .
[...] Parte_5 CP_4
Deve, infine, aggiungersi che questi importi sono spettanti alle vittime se- condarie ( , e ) ma non è pos- Persona_2 Persona_5 Persona_5 sibile specificare quale sia la quota ereditaria degli attori loro eredi, non avendo costoro precisato il titolo della successione testamentaria o eredita- ria, né documentato di essere gli unici eredi.
Ne consegue che la condanna può essere pronunciata ancorandola al cri- terio astratto della proporzione alla quota spettante a ciascuno sull'eredità del proprio dante causa.
Su dette somme matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
e figli di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 hanno, altresì, domandato iure successionis il risarcimento del danno c.d. terminale patito dalla congiunta, nella sua duplice veste di danno biologico da invalidità temporanea, che la vittima ha patito nel lasso di tempo inter- corso tra la verificazione del sinistro e la morte, e di danno catastrofale, rap-
- 25 - presentato dalla sofferenza psichica determinata dalla paura di dover morire.
Va allora osservato che il danno biologico, che rappresenta una delle voci descrittive del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione del diritto al- la salute, rientrante tra gli interessi primari della persona costituzionalmente tutelati, secondo la definizione accolta negli artt. 138 e 139 Cod. Ass., estesa ad altri settori dell'ordinamento e mutuata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. S.U. 26972, 26973, 26974/08), è costituito dalla meno- mazione temporanea e/o permanente all'integrità psico – fisica della perso- na, suscettibile di accertamento medico – legale, la quale esplica un'incidenza negativa sulle attività ordinarie, intese come aspetti dinamico – relazionali comuni a tutti, indipendentemente da eventuali ripercussioni sul- la capacità di produrre reddito.
È ammessa, quindi la risarcibilità della lesione della salute del danneggia- to, il quale sia poi deceduto, a seguito dei danni subiti a causa dell'evento dannoso, sub specie di danno terminale biologico, purché tra l'evento dan- noso e la morte sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo necessario al consolidamento del pregiudizio (temporaneo) all'integrità psico-fisica e all'insorgenza del diritto della vittima al suo risarcimento, trasmissibile iure hereditatis agli eredi (cfr. Cass. Civ., sez. III, n.870/2008).
Per quanto riguarda la liquidazione di tale danno, il più recente insegna- mento della Suprema Corte è nel senso che siffatta tipologia di danno c.d. terminale è comprensiva di un danno biologico da invalidità temporanea to- tale (che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, purché la vittima sia sopravvissuta per un apprezzabile lasso di tempo) cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico o da lucida agonia) costituita dal patimento interiore e dall'angoscia di massi- ma intensità avvertiti dalla vittima che percepisca coscientemente l'approssimarsi della propria morte: mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità tempora- nea, nel secondo caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura affatto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi
- 26 - ad un criterio equitativo puro- ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso- che sappia tener conto della enormità del pregiudizio
(Cass. Civ., sez. III, 23183/2014).
In altri termini, quel che ricorre nel periodo di tempo (apprezzabile) inter- posto tra la lesione mortale e il decesso è il danno biologico stricto sensu (in- teso come lesione del bene salute) (Cass. 22541/17), e a questo, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi – se dedotto e provato anche presuntivamente - un danno morale peculiare, ossia il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica – definita, con evidente significa- tività etimologica, agonia – derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus.
Se, infatti, nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona non è in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza del- la morte, il danno non patrimoniale è riconducibile soltanto alla species bio- logica;
se, invece, la persona si trova in una condizione di lucidità agonica, si aggiunge, sostanzialmente, quale ineludibile accessorio della devastazione biologica stricto sensu, un peculiare danno morale, che ben può definirsi morale terminale (Cass. 26727/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del
24/03/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 13537 del 13/06/2014; 23153 del 17.9.2019).
Nel caso in esame, il danno imputabile ai convenuti è quello prodottosi nell'arco temporale compreso tra il giorno del sinistro del 20/09/2011 ed il giorno del decesso, avvenuto il 29/09/2011, periodo di tempo durante il quale, tuttavia, non risulta che la vittima abbia percepito la gravità della propria situazione, acquisito consapevolezza dell'inesorabile progressione della propria drammatica condizione verso l'exitus ed anzi dalla cartella ri- sulta che la stessa alle ore 03.23.34 del 21/09/2011 fu trasferita al trauma
Center con diagnosi di ingresso “grave insufficienza respiratoria e coma pro- fondo in politrauma della strada” e nei giorni successivi rimase in stato di coma persistente (cfr. relazione medico legale dott. Per_8 dell'08/09/2015).
- 27 - Pertanto, è inappropriata al caso di specie la tabella relativa alla liquida- zione del c.d. danno terminale, in quanto comprensiva sia della componente biologica temporanea che del danno morale catastrofale, nella specie insus- sistente.
In considerazione, dunque, del fatto che tale stato impedisce di presumere nella danneggiata la sussistenza di un pregiudizio interiore in termini di do- lore intimo, turbamento emotivo, paura, disperazione, etc (la c.d. sofferenza morale nell'accezione fatta propria dai più recenti arresti di legittimità; vds
Cass. 10816/19; 901/18), chi Giudica reputa appropriata la somma di euro
173,00 pro die, corrispondente al massimo importo liquidabile, secondo le tabelle milanesi nell'edizione aggiornata (anno 2024), per invalidità tempora- nea assoluta per un totale di euro 1.557,00.
I medesimi attori, e hanno in- Parte_1 Parte_2 vocato iure proprio il diritto al risarcimento del danno patrimoniale emergen- te inerente alle spese per la sepoltura di presso il cimitero Persona_1 di RA (cfr. fattura all. doc. n. 7 e 8 all'atto di citazione) pari ad euro
9.000,00 oltre $ 12.045,00 (pari ad euro 9.877,00) e le spese di consulenza tecnica di parte pari ad euro 900,00 (doc. 9 e 10) nonché del danno patrimo- niale da lucro cessante per la perdita della contribuzione economica che la madre avrebbe apportato loro nell'arco temporale di almeno nove anni di aspettativa di vita.
Orbene, va senz'altro risarcito il danno patrimoniale emergente, mentre in ordine al danno patrimoniale da lucro cessante va osservato che, nella spe- cie, al momento del decesso della genitrice, entrambi gli attori avevano rag- giunto un'età tale (58 anni e 47 anni Parte_1 Parte_2 da far ritenere ampiamente cessato l'obbligo di mantenimento nei loro
[...] confronti e raggiunta la piena autonomia economica.
Secondo la giurisprudenza, l'esclusione dell'obbligo giuridico del genitore di incrementare i redditi dei figli non esclude la configurabilità e la conse- guente risarcibilità, del danno patrimoniale da essi subito per effetto del ve- nir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro.
- 28 - Tuttavia, occorre la prova di tali prestazioni aggiuntive, in denaro o in al- tre forme comportanti un'utilità economica, erogate in vita dal congiunto ai figli spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico.
Ora, nel caso di specie, gli attori non hanno fornito alcuna prova che la li beneficiasse di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo. Per_1
Alla luce di ciò, nulla può essere loro riconosciuto a tale titolo.
Infine, in base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte convenuta.
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (at- tuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conse- guente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orien- tano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum relativamente a tutte le fasi ad ecce- zione per quella istruttoria esauritasi nell'acquisizione documentale per la quale va fatta applicazione del valore minimo e con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ri- tenersi “identiche in fatto ed in diritto”, con distrazione in favore del procura- tore antistatario.
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indica nei soggetti convenuti le parti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e nella contumacia di Controparte_5 disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
in parziale accogli- mento delle domande spiegate da in proprio e nella qua- Parte_1 lità di procuratrice speciale di entrambi nella qualità Parte_2 di eredi e congiunti di;
, Persona_1 Parte_3 Controparte_1
, , , quali eredi di
[...] Controparte_9 Controparte_3 [...]
quale congiunta di;
, Per_11 Persona_1 Parte_6 Per_1
- 29 - (1981), nella qualità di eredi di CP_10 Parte_4 Parte_8 Per_5
congiunto di;
, (1960),
[...] Persona_1 Parte_4 Parte_18 vatore, nella qualità di eredi di congiunto di CP_4 Persona_3
; Persona_1 condanna in solido, con la Controparte_5 Controparte_15
a pagare a
[...]
in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 Persona_6
la somma di euro 91.290,83 a titolo di danno non patrimoniale subito
[...] iure proprio, euro 750,00 a titolo di danno non patrimoniale iure successio- nis, euro 9.900,00 a titolo di danno patrimoniale emergente iure proprio il tutto oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddi- sfo;
nella qualità di procuratrice speciale di Parte_1 Parte_19 in proprio e nella qualità di erede di , la somma di
[...] Persona_1 euro 100.512,91 a titolo di danno non patrimoniale subito iure proprio, euro
750,00 a titolo di danno non patrimoniale iure successionis, euro 9.877,00 a titolo di danno patrimoniale emergente iure proprio, il tutto oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
in , , Parte_3 Parte_3 Controparte_1 Controparte_9
e nella qualità di eredi di , in
[...] Controparte_3 Persona_2 proporzione alla quota ereditaria loro spettante sull'eredità di costei, tenuto conto della successione ereditaria apertasi e degli altri eventuali successori, la somma di euro 30.399,34 a titolo di danno non patrimoniale, oltre gli inte- ressi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
, , (1981) e Parte_6 CP_10 Parte_4 Parte_8 nella qualità di eredi di , in proporzione alla quota ereditaria Persona_5 loro spettante sull'eredità di quest'ultimo, tenuto conto della successione ereditaria apertasi e degli altri eventuali successori, la somma di euro
45.017,39 a titolo di danno non patrimoniale, oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
(1960), e nella qualità di Parte_4 Parte_5 CP_4
- 30 - eredi di , in proporzione alla quota ereditaria loro spettante Persona_3 sull'eredità di quest'ultimo, tenuto conto della successione ereditaria aperta- si e degli altri eventuali successori, la somma di euro 33.007,23 a titolo di danno non patrimoniale, oltre gli interessi legali dalla data della presente de- cisione fino al soddisfo;
condanna inoltre i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in euro 17.352,72 per compensi, oltre C.U., marca I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario ex art. 2 D.M.
55/2014, nella misura del 15% dei compensi con distrazione in favore del procuratore antistatario;
indica nella e in Controparte_6 CP_16
le parti obbligate al risarcimento del danno derivante da fatto costi-
[...] tuente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 04/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 31 -