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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/04/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14838/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 14838/22 R.G.
promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. DE LUCA ANTONIO
IGNAZIO;
-ATTRICE-
contro
1) (P.IVA: ), corrente in Milano, Piazza Tre Torri, 3, in CP_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo
Spagnolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, Corso Italia,
244, giusta procura in atti;
2) , codice fiscale: ; Controparte_2 CodiceFiscale_1
pagina 1 di 6 - CONVENUTI -
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 24 febbraio 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 9.11.2022 e 21.4.2023 l'attrice conveniva in giudizio e l'agente assicurativo per ottenere la condanna solidale CP_1 Controparte_3
degli stessi, ai sensi degli art. 2049 e 1228 C.C., al pagamento della somma di € 110.000,00
a titolo di risarcimento dei danni patiti a seguito dell'errore professionale del il CP_2
quale, indicando erroneamente in polizza un civico differente da quello dell'immobile che l'attrice intendeva assicurare, ha di fatto impedito alla di ottenere il Parte_1
risarcimento dei danni subiti a seguito del furto verificatosi in data 18.8.2014. Al riguardo,
l'attrice rilevava di essersi recata presso l'agenzia di Paternò dell' al fine di CP_1
ottenere, limitatamente al proprio immobile sito in Belpasso c.da Valcorrente n. 36, un'ampia copertura assicurativa contro i rischi indicati in seno al prospetto di liquidazione del premio ed alla polizza assicurativa, tra i quali il furto delle merci. Successivamente,
l'attrice autorizzava il personale incaricato dalla convenuta ad accedere all'interno del predetto immobile al fine di valutare l'entità dei rischi da assicurare e, di conseguenza, quantificare il premio da versare. Eseguite le attività preliminari, il rilasciava la CP_2
polizza assicurativa n. 719004145 in seno alla quale veniva però indicato nella sezione immobile da assicurare il civico n. 30 della via Valcorrente, piuttosto che il civico n. 36 e ciò diversamente da quanto concordato in sede precontrattuale. L'attrice, ritenendo operative alcuna clausole contenute in seno alle condizioni generali di contratto, aveva in pagina 2 di 6 precedenza adito il Tribunale di Catania al fine di ottenere il risarcimento dei danni relativi al detto furto con domanda giudiziale peraltro rigettata sul presupposto che la stessa si era impegnata ad assicurare l'immobile sito al civico n. 30, anziché quello sito al civico n. 36.
A seguito dell'impossibilità di ottenere il risarcimento dei danni in applicazione delle menzionate condizioni generali di contratto, l'attrice agiva ora giudizialmente al fine di far valere da una parte la responsabilità professionale dell'agente per l'errore dal CP_2
medesimo commesso, dall'altra la responsabilità ex art 2049 e 1228 C.C. della compagnia assicurativa . CP_1
Il convenuto , benché ritualmente citato, rimaneva contumace. CP_2
L'assicurazione convenuta si costituiva invece in giudizio opponendosi alla domanda attrice.
Nel merito, la domanda attrice va in primo luogo dichiarata inammissibile con riferimento all'assicurazione convenuta in quanto risulta pienamente fondata l'eccezione di giudicato proposta da quest'ultima sulla base della suindicata sentenza n. 3520/21 emessa dal tribunale di Catania nel precedente giudizio tra l'attrice e l'assicurazione.
Si premette che solo tardivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice ha contestato che la detta sentenza sarebbe priva della certificazione di passaggio in giudicato da parte del cancelliere;
si osserva altresì che già con l'atto di citazione e comunque con la memoria istruttoria del 24 luglio 2024 parte attrice ha sostanzialmente ammesso che la precedente sentenza è passata in giudicato, precisandosi che era suo onere prendere posizione specifica sul punto (vd. Cass. SS. UU. n. 761/02 con riferimento al principio di non contestazione nell'ambito del procedimento civile); del resto l'attrice nulla più ha dedotto al riguardo in seno alla comparsa conclusionale e memoria di replica.
pagina 3 di 6 Da un attento esame dell'atto di citazione di cui al precedente giudizio emerge in maniera indubbia l'identità dell'oggetto e della causa petendi con quello ora in esame;
in particolare, il lamentato errore del era stato espressamente dedotto, posto a base CP_2
della domanda, escluso dal precedente giudice e pertanto ormai coperto da giudicato.
Anche leggendo la precedente sentenza risulta che il giudice dava atto che con l'atto di citazione originario l'attrice “deduceva che l'immobile interessato del furto rientravano nella definizione di ubicazione dell'immobile assicurato, poiché era una pertinenza dell'immobile sito al civico n. 30 e si trovava da esso distante a circa 200; deduceva che il
sopralluogo svolto dal personale incaricato dalla convenuta, al fine di valutare la
sussistenza e l'entità dei rischi da assicurare, era stato svolto all'interno dell'immobile sito
al civico 36, e, d'altronde, anche la documentazione acquisita in fase precontrattuale
(progetto di costruzione e planimetria), era inerente l'immobile sito al civico 36. Deduceva
che la volontà contrattuale era nel senso assicurare non tanto l'immobile sito al civico 30,
quanto quello sito al civico 36. Deduceva che la volontà contrattuale era nel senso assicurare non tanto l'immobile sito al civico 30, quanto quello sito al civico 36 e che il diverso numero civico era frutto di un errore materiale commesso dall'agente della compagnia assicurativa convenuta;
deduceva che successivamente al furto, l'intermediario
signor (con cui era stata conclusa la polizza), resosi conto dell'errore commesso CP_2
in fase di stipula, aveva emesso un'appendice di polizza che estendeva la copertura assicurativa all'immobile oggetto di furto”.
Pertanto, vi è perfetta corrispondenza tra gli elementi costitutivi della domanda giudiziale proposta nel precedente giudizio e rigettata con la sentenza definitiva n. 3520/21
e quelle di cui alla domanda ora in esame. Si rileva altresì che è principio consolidato pagina 4 di 6 quello secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile per cui non può essere introdotta una nuova controversia con lo stesso oggetto ma con nuove ragioni, che ben si potevano far valere nel primo giudizio. In particolare, il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della sentenza, proprio come nella fattispecie concreta.
In secondo luogo, la domanda attrice va rigettata con riferimento al convenuto contumace in quanto l'asserito errore e di cui sopra si è detto sarebbe non imputabile a quest'ultimo ma all'attrice la quale era sicuramente in grado e nelle condizioni di riconoscere lo stesso.
Si osserva che i dati tra cui il numero civico 30 dell'immobile che si asserisce erroneamente assicurato risultavano indicati nel prospetto di polizza sottoscritto dalla parte attrice, la quale non poteva non riconoscere gli stessi. L'attrice quindi con un minimo di diligenza al momento della sottoscrizione del contratto avrebbe potuto riscontrare l'asserito errore e pur tuttavia, nonostante l'ubicazione dell'immobile assicurato fosse chiaramente individuata, non si adoperava per emendare tale errore.
Comunque non appare credibile la deduzione dell'attrice secondo cui avrebbe voluto assicurare contro il furto non la sede principale della propria attività al civico 30 piena di merci, ma un capannone non ancora attivo e funzionante in quanto in fase di allestimento,
per come espressamente dichiarato nella denunzia di furto.
Tra l'altro, si vuole evidenziare che nella motivazione della precedente sentenza del tribunale di Catania è stata espressamente escluso l'esistenza di tale errore, rilevandosi anche quanto segue: “a nulla rileva, inoltre, l'eventuale errore commesso dall'agente intermediario, che non è parte di questo giudizio e che, quando anche provato, non
pagina 5 di 6 potrebbe essere in alcun modo rilevante ai fini della decisione, essendosi la convenuta impegnata a garantire il bene immobile sito al civico 30 della Via Valcorrente”.
In virtù del principio della soccombenza, parte attrice va condannata al pagamento in favore della assicurazione convenuta delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo;
nessuna statuizione va adottata invece con riferimento all'altro convenuto in quanto rimasto contumace.
P.Q.M.
il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 14838/22 R.G.:
1) dichiara inammissibile la domanda attrice con riferimento all'assicurazione convenuta;
rigetta la domanda attrice con riferimento al convenuto contumace;
Controparte_2
2) condanna parte attrice al pagamento in favore dell'assicurazione convenuta delle spese processuali che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario;
nulla sulle spese processuali con riferimento all'altro convenuto contumace.
CATANIA 28 APRILE 2025
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 14838/22 R.G.
promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. DE LUCA ANTONIO
IGNAZIO;
-ATTRICE-
contro
1) (P.IVA: ), corrente in Milano, Piazza Tre Torri, 3, in CP_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo
Spagnolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, Corso Italia,
244, giusta procura in atti;
2) , codice fiscale: ; Controparte_2 CodiceFiscale_1
pagina 1 di 6 - CONVENUTI -
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La causa veniva posta in decisione all'udienza del 24 febbraio 2025.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 9.11.2022 e 21.4.2023 l'attrice conveniva in giudizio e l'agente assicurativo per ottenere la condanna solidale CP_1 Controparte_3
degli stessi, ai sensi degli art. 2049 e 1228 C.C., al pagamento della somma di € 110.000,00
a titolo di risarcimento dei danni patiti a seguito dell'errore professionale del il CP_2
quale, indicando erroneamente in polizza un civico differente da quello dell'immobile che l'attrice intendeva assicurare, ha di fatto impedito alla di ottenere il Parte_1
risarcimento dei danni subiti a seguito del furto verificatosi in data 18.8.2014. Al riguardo,
l'attrice rilevava di essersi recata presso l'agenzia di Paternò dell' al fine di CP_1
ottenere, limitatamente al proprio immobile sito in Belpasso c.da Valcorrente n. 36, un'ampia copertura assicurativa contro i rischi indicati in seno al prospetto di liquidazione del premio ed alla polizza assicurativa, tra i quali il furto delle merci. Successivamente,
l'attrice autorizzava il personale incaricato dalla convenuta ad accedere all'interno del predetto immobile al fine di valutare l'entità dei rischi da assicurare e, di conseguenza, quantificare il premio da versare. Eseguite le attività preliminari, il rilasciava la CP_2
polizza assicurativa n. 719004145 in seno alla quale veniva però indicato nella sezione immobile da assicurare il civico n. 30 della via Valcorrente, piuttosto che il civico n. 36 e ciò diversamente da quanto concordato in sede precontrattuale. L'attrice, ritenendo operative alcuna clausole contenute in seno alle condizioni generali di contratto, aveva in pagina 2 di 6 precedenza adito il Tribunale di Catania al fine di ottenere il risarcimento dei danni relativi al detto furto con domanda giudiziale peraltro rigettata sul presupposto che la stessa si era impegnata ad assicurare l'immobile sito al civico n. 30, anziché quello sito al civico n. 36.
A seguito dell'impossibilità di ottenere il risarcimento dei danni in applicazione delle menzionate condizioni generali di contratto, l'attrice agiva ora giudizialmente al fine di far valere da una parte la responsabilità professionale dell'agente per l'errore dal CP_2
medesimo commesso, dall'altra la responsabilità ex art 2049 e 1228 C.C. della compagnia assicurativa . CP_1
Il convenuto , benché ritualmente citato, rimaneva contumace. CP_2
L'assicurazione convenuta si costituiva invece in giudizio opponendosi alla domanda attrice.
Nel merito, la domanda attrice va in primo luogo dichiarata inammissibile con riferimento all'assicurazione convenuta in quanto risulta pienamente fondata l'eccezione di giudicato proposta da quest'ultima sulla base della suindicata sentenza n. 3520/21 emessa dal tribunale di Catania nel precedente giudizio tra l'attrice e l'assicurazione.
Si premette che solo tardivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice ha contestato che la detta sentenza sarebbe priva della certificazione di passaggio in giudicato da parte del cancelliere;
si osserva altresì che già con l'atto di citazione e comunque con la memoria istruttoria del 24 luglio 2024 parte attrice ha sostanzialmente ammesso che la precedente sentenza è passata in giudicato, precisandosi che era suo onere prendere posizione specifica sul punto (vd. Cass. SS. UU. n. 761/02 con riferimento al principio di non contestazione nell'ambito del procedimento civile); del resto l'attrice nulla più ha dedotto al riguardo in seno alla comparsa conclusionale e memoria di replica.
pagina 3 di 6 Da un attento esame dell'atto di citazione di cui al precedente giudizio emerge in maniera indubbia l'identità dell'oggetto e della causa petendi con quello ora in esame;
in particolare, il lamentato errore del era stato espressamente dedotto, posto a base CP_2
della domanda, escluso dal precedente giudice e pertanto ormai coperto da giudicato.
Anche leggendo la precedente sentenza risulta che il giudice dava atto che con l'atto di citazione originario l'attrice “deduceva che l'immobile interessato del furto rientravano nella definizione di ubicazione dell'immobile assicurato, poiché era una pertinenza dell'immobile sito al civico n. 30 e si trovava da esso distante a circa 200; deduceva che il
sopralluogo svolto dal personale incaricato dalla convenuta, al fine di valutare la
sussistenza e l'entità dei rischi da assicurare, era stato svolto all'interno dell'immobile sito
al civico 36, e, d'altronde, anche la documentazione acquisita in fase precontrattuale
(progetto di costruzione e planimetria), era inerente l'immobile sito al civico 36. Deduceva
che la volontà contrattuale era nel senso assicurare non tanto l'immobile sito al civico 30,
quanto quello sito al civico 36. Deduceva che la volontà contrattuale era nel senso assicurare non tanto l'immobile sito al civico 30, quanto quello sito al civico 36 e che il diverso numero civico era frutto di un errore materiale commesso dall'agente della compagnia assicurativa convenuta;
deduceva che successivamente al furto, l'intermediario
signor (con cui era stata conclusa la polizza), resosi conto dell'errore commesso CP_2
in fase di stipula, aveva emesso un'appendice di polizza che estendeva la copertura assicurativa all'immobile oggetto di furto”.
Pertanto, vi è perfetta corrispondenza tra gli elementi costitutivi della domanda giudiziale proposta nel precedente giudizio e rigettata con la sentenza definitiva n. 3520/21
e quelle di cui alla domanda ora in esame. Si rileva altresì che è principio consolidato pagina 4 di 6 quello secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile per cui non può essere introdotta una nuova controversia con lo stesso oggetto ma con nuove ragioni, che ben si potevano far valere nel primo giudizio. In particolare, il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della sentenza, proprio come nella fattispecie concreta.
In secondo luogo, la domanda attrice va rigettata con riferimento al convenuto contumace in quanto l'asserito errore e di cui sopra si è detto sarebbe non imputabile a quest'ultimo ma all'attrice la quale era sicuramente in grado e nelle condizioni di riconoscere lo stesso.
Si osserva che i dati tra cui il numero civico 30 dell'immobile che si asserisce erroneamente assicurato risultavano indicati nel prospetto di polizza sottoscritto dalla parte attrice, la quale non poteva non riconoscere gli stessi. L'attrice quindi con un minimo di diligenza al momento della sottoscrizione del contratto avrebbe potuto riscontrare l'asserito errore e pur tuttavia, nonostante l'ubicazione dell'immobile assicurato fosse chiaramente individuata, non si adoperava per emendare tale errore.
Comunque non appare credibile la deduzione dell'attrice secondo cui avrebbe voluto assicurare contro il furto non la sede principale della propria attività al civico 30 piena di merci, ma un capannone non ancora attivo e funzionante in quanto in fase di allestimento,
per come espressamente dichiarato nella denunzia di furto.
Tra l'altro, si vuole evidenziare che nella motivazione della precedente sentenza del tribunale di Catania è stata espressamente escluso l'esistenza di tale errore, rilevandosi anche quanto segue: “a nulla rileva, inoltre, l'eventuale errore commesso dall'agente intermediario, che non è parte di questo giudizio e che, quando anche provato, non
pagina 5 di 6 potrebbe essere in alcun modo rilevante ai fini della decisione, essendosi la convenuta impegnata a garantire il bene immobile sito al civico 30 della Via Valcorrente”.
In virtù del principio della soccombenza, parte attrice va condannata al pagamento in favore della assicurazione convenuta delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo;
nessuna statuizione va adottata invece con riferimento all'altro convenuto in quanto rimasto contumace.
P.Q.M.
il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 14838/22 R.G.:
1) dichiara inammissibile la domanda attrice con riferimento all'assicurazione convenuta;
rigetta la domanda attrice con riferimento al convenuto contumace;
Controparte_2
2) condanna parte attrice al pagamento in favore dell'assicurazione convenuta delle spese processuali che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario;
nulla sulle spese processuali con riferimento all'altro convenuto contumace.
CATANIA 28 APRILE 2025
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
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