Articolo 11 della Legge 12 novembre 2011, n. 183
Articolo 10Articolo 12
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1 gennaio 2012
Art. 11. Programmazione della ricerca e premialita' 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assicura la coerenza dei piani e progetti di ricerca e di attivita' proposti dagli enti pubblici di ricerca vigilati con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca, anche in sede di ripartizione della quota del 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario dei predetti enti di ricerca, preordinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti medesimi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2012
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