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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
Prima Sezione
In composizione collegiale in persona dei magistrati
Dott. Mario Cigna Presidente
Dott.ssa Viviana Mele Giudice est.
Dott.ssa Caterina Stasi Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 629 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione nell'udienza del 26/09/2024 e vertente
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pavesio attrice
E
CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Del Vecchio e Paolo Damiano Del
Vecchio convenuto
1 E
e , CP_2 Controparte_3 rappresentate e difese dall'avv. Francesca Caputo convenute
E
TE rappresentata e difesa dall'avv. Michele Maggio convenuta
Oggetto: scioglimento di comunione con lesione di legittima
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 26.09.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 13.01.2020, ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche in via istruttoria e segnatamente previa consulenza tecnica d'ufficio, come indicata in narrativa, nel merito
Ordinare lo scioglimento della comunione sull'immobile sito nel Comune di NZ
Marina di Casalabate, Via delle Triglia n.67 censito al catasto Fabbricati al Foglio 50 mappale n. 381 - senza subalterno - via della 'Triglia n. 67 - piano T. - categoria A/4 classe 3 - vani 4 - superficie catastale totale metri quadrati 61; vista l'istanza di assegnazione della sig.ra disporsi la divisione con Parte_1 attribuzione del medesimo immobile alla stessa sig.ra , ponendo a suo Parte_1 carico il pagamento dello stabilendo conguaglio
2 In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, anche della fase di mediazione per € 416'00 comprensivo di cpa nonché di rimborso delle spese di Mediazione sostenute da parte attrice per complessivi € 245,20”.
L'attrice ha dedotto, in particolare, che il bene sito in NZ, Marina di
Casalabate, Via della Triglia n. 67, ricade in comunione tra lei e il fratello e CP_1 ha chiesto dunque che si proceda allo scioglimento della comunione medesima, con assegnazione a sé dell'immobile, in quanto quotista di maggioranza.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1 depositata il 30.04.2020, non contestando la domanda di scioglimento della comunione presentata dalla controparte.
Il convenuto ha tuttavia precisato che il bene, oggi in comunione tra le parti, è stato in origine trasmesso in successione dai coniugi e Persona_1 ER
ai loro cinque figli. Di questi, poi, , e hanno
[...] CP CP_2 CP_3 venduto le proprie quote a , creando così la comunione oggetto di citazione, Pt_1 sussistente tra e . Pt_1 CP_1
Bienna ha tuttavia precisato che il patrimonio ereditario è composto anche CP_1 da un altro bene immobile, costituito dall'abitazione sita in NZ, Via
Montegrappa n. 105, e da somme di denaro appartenute in via esclusiva alla madre
, versate su un libretto postale cointestato alla madre e a Persona_2
e , poi sottratte dalle figlie dopo la morte della madre. TE CP_3
Il convenuto ha evidenziato che, nel disporre dei propri beni, i genitori hanno leso la sua quota di legittima e ha dunque concluso chiedendo al Tribunale di:
“- rigettare la domanda di divisione parziale formulata dalla sig.ra ; Parte_1
- in accoglimento della spiegata riconvenzionale, previo accertamento dei beni costituenti l'asse ereditario dei sig.ri e , Persona_1 Persona_2 accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere la divisione giudiziale CP_1 dei beni dell'intero asse ereditario e, per l'effetto, dichiarare la cessazione della comunione ereditaria con conseguente divisione giudiziale del patrimonio ereditario;
- dichiarare l'inefficacia in parte delle disposizioni testamentarie che, eccedendo la quota disponibile, hanno leso la quota riservata dalla legge al sig. CP_1 ammontante ad € 12.400,00 o alla somma maggiore o minore che codesto ill.mo
Tribunale vorrà stabilire, e disporre a carico della sig.ra la TE
3 reintegrazione con pagamento di equivalente in denaro della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie, nei limiti della quota medesima.
- accertare che nell'asse ereditario della sig.ra sono cadute Persona_2 anche le somme di denaro prelevate dal libretto a risparmio ordinario n.
31128/000038007287, tratto presso l'ufficio postale di NZ, intestato a
, dalle sig.re e/o , Persona_2 TE Controparte_3 determinandone l'ammontare in € 7.106,29 o quell'altra somma maggiore o minore che dovesse emergere a seguito dell'espletanda istruttoria;
conseguentemente, disporre l'assegnazione/attribuzione della quota spettante al sig. su tale somma pari a 8/60 della stessa ossia € 947,51 o quella CP_1 maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, e conseguentemente condannare la sig.ra e/o al pagamento della TE Controparte_3 predetta somma a favore del medesimo sig. CP_1
- determinare le quote spettanti a ciascun erede in relazione alle citate disposizioni testamentarie, con particolare riferimento a quella di competenza del sig. CP_1
, attribuendo ad ogni parte la corrispondente quota, secondo quanto verrà
[...] stabilito dal CTU che vorrà eventualmente nominarsi ai fini della redazione di un progetto divisionale;
in via gradata, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità anche parziale dei beni, ove nessuno dei condividenti voglia giovarsi del diritto all'attribuzione dell'intero bene in natura, ordinare la vendita dell'immobile o degli immobili indivisibili ai sensi dell'art.
788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote;
previo versamento in denaro, in favore degli altri condividenti del corrispondente valore di loro spettanza.
Con vittoria delle spese di giudizio”.
In ragione della domanda riconvenzionale proposta, il convenuto ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa delle altre sorelle, , CP_2 CP_3
e , quali eredi del padre e della madre . CP _1 Persona_2
e si sono costituite con propria comparsa del 09.10.2020, non CP_2 Controparte_5 opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione proposta dal fratello, ma deducendo di voler riconoscere il diritto di abitazione e usufrutto che i genitori
4 hanno assegnato alla figlia la quale si è occupata della cura dei CP testatori fino alla morte di costoro.
Le terze chiamate hanno inoltre riconosciuto dei crediti della sorella CP nei confronti dell'eredità e hanno concluso come segue:
“rimettendosi al Tribunale in ordine alla domanda di scioglimento della comunione proposta dall'attrice , in relazione alle domande riconvenzionali di Parte_1 chiedono che il sig. Giudice voglia così provvedere: CP_1
a) rigettare la domanda di condanna della deducente al pagamento Controparte_3 di somme derivanti dalla successione di , poiché la deducente Persona_2 non ha prelevato somma alcuna;
b) provvedere come per legge in ordine alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria relativa all'abitazione situata in NZ alla via Montegrappa n. 105, dichiarandone l'inammissibilità ove, nelle more, permanga l'abuso edilizio che riguarda l'immobile;
c) in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio”.
si è costituita con propria comparsa del 13.10.2020, negando di Controparte_6 essersi appropriata di somme di denaro della madre e chiedendo il riconoscimento delle spese dalla stessa sostenute in conseguenza della morte dei genitori.
La terza chiamata ha concluso come segue:
“rimettendosi al Tribunale in ordine alla domanda di scioglimento della comunione relativa all'abitazione di Casalabate, proposta dall'attrice , in Controparte_3 relazione alle domande riconvenzionali di chiede che il sig. Giudice CP_1 voglia così provvedere:
a) rigettare la domanda di reintegrazione della quota di legittima derivante dalla successione di formulata da con riferimento alla Persona_1 CP_1 condanna della deducente al pagamento di somma alcuna, disponendo – previa compensazione dell'eventuale credito riconosciuto in favore di con i CP_1 crediti della deducente nei confronti di costui, indicati al n. 6 della narrativa che precede - che l'eventuale lesione della quota successoria di sia CP_1 soddisfatta mediante attribuzione di una quota supplementare, di corrispondente valore, dell'asse ereditario relitto, con pari riduzione della quota di nuda comproprietà indivisa di cui è titolare la deducente;
5 b) rigettare la domanda di condanna della deducente al pagamento di somme derivanti dalla successione di , poiché il relictum immobiliare è Persona_2 ampiamente sufficiente a soddisfare la quota ereditaria di CP_1
c) provvedere come per legge – ed in conformità alle richieste dell'istante, formulate alla lettera b) della narrativa del presente atto - in ordine alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria relativa all'abitazione situata in NZ alla via Montegrappa n. 105;
d) in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio”.
La causa è stata istruita con CTU ed è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.
***
Immobile sito in Casalabate, Via della Triglia n. 67 – stima e assegnazione
La controversia in esame attiene allo scioglimento della comunione esistente tra le parti in causa, con le precisazioni che seguono.
L'oggetto originario del giudizio era costituito dalla comunione formatasi tra attrice e convenuto sull'immobile sito in NZ – Marina di Casalabate, Via della
Triglia n. 67, pervenuto a in successione dei genitori e a in parte per CP_1 Pt_1 successione dei genitori e in parte per l'acquisto delle quote di proprietà delle altre tre sorelle.
Sullo scioglimento di comunione di tale bene e sulle quote non sono nate contestazioni né è stata formulata alcuna opposizione in merito alla richiesta di assegnazione presentata dall'attrice, cui il convenuto ha prestato il consenso.
Al fine di stimare il bene, è stata disposta CTU a firma dell'ing. il Persona_3 quale in data 23.02.2024 ha depositato il proprio elaborato peritale, stimando l'immobile sito in Marina di Casalabate, Via della Triglia n. 67, in € 33.000,00.
Parte attrice ha contestato tale stima, evidenziando che il CTU ha ritenuto che l'immobile vada qualificato quale “villino”, mentre si tratterebbe di abitazione
“popolare”, che da quotazione OMI avrebbe un valore di € 20.389,00.
6 Il CTU ha replicato a tale contestazione alla pag. 2 delle risposte alle osservazioni dei CCTTPP, rilevando che “il valore commerciale degli immobili è stato determinato utilizzando il metodo di valutazione “sintetico comparativo” che di seguito si descrive:
“Il valore commerciale per metro quadro dell'immobile viene determinato partendo dal prezzo unitario più alto attribuibile agli immobili della zona ed applicando opportuni coefficienti di merito o differenziazione (riduzioni o maggiorazioni percentuali) che rappresentano la sintesi di valutazioni soggettive che tengono conto delle caratteristiche intrinseche dell'immobile, della sua età, dello stato di conservazione e di manutenzione.” Pertanto, il prezzo unitario di partenza è quello della categoria “ville e villini” perché corrisponde con il prezzo più alto delle compravendite avvenute nella zona sotto esame;
il coefficiente di differenziazione proposto (-34,8% per l'abitazione in NZ e -32,9% per l'abitazione in
Casalabate) tiene conto delle caratteristiche intrinseche del fabbricato e rappresenta una riduzione a partire dal prezzo massimo applicabile. In definitiva lo scrivente non ha inteso stimare le abitazioni come appartenenti alla categoria “ville e villini” ma come abitazioni civili normali, prova ne è che il valore commerciale unitario ridotto per entrambi gli immobili risulta in linea con i prezzi delle abitazioni civili normali ed economiche della zona”.
La risposta resa dal CTU dimostra come l'assunto di parte attrice, secondo cui l'immobile sarebbe stato considerato quale “villino”, è errata. Al contrario, il CTU ha utilizzato il criterio sintetico comparativo, ampiamente utilizzato nella stima degli immobili e certamente da preferirsi, in quanto soggetto a numerosi correttivi che tengono conto delle caratteristiche del bene specifico.
Nel caso di specie, il CTU ha chiarito di aver operato una riduzione al ribasso, rispetto al valore del “villino”, di ben il 32,9%, del tutto conforme allo stato dei luoghi e alle condizioni del bene.
Le osservazioni di parte attrice, ribadite in comparsa conclusionale, non sono dunque ammissibili, in quanto basate sul presupposto – errato – che il bene sia stato valutato quale villino.
Si conferma pertanto la stima compiuta dal CTU ing. Persona_3
Come già evidenziato, il convenuto non ha formulato alcuna opposizione alla richiesta dell'attrice di assegnazione del bene in via esclusiva, aderendo anzi alla stessa alla pag. 10 della comparsa conclusionale.
7 Difatti, con l'atto di compravendita per Notaio del 30/06/2017, Per_4 [...]
e hanno trasferito la loro quota di CP Controparte_3 CP_2
304/1440 dell'immobile in Casalabate in favore di la quale, all'esito Parte_1 del trasferimento, possiede una quota complessiva pari a 1216/1440 del valore totale del bene, cioè pari a € 27.866.67, rimanendo a la sola quota CP_1 residua di 224/1440 del valore totale, cioè pari a € 5.133,33.
Lo scioglimento della comunione rispetto a tale immobile, di proprietà di Pt_1
per 76/90 e di per 14/90, è dunque disposto con assegnazione
[...] CP_1 in via esclusiva del bene all'attrice, previo versamento della somma di € 5.133,33
a titolo di conguaglio in favore di parte convenuta, come determinato dal CTU.
Immobile sito in NZ, Via Montegrappa n. 105 – stima, assegnazione e lesione di legittima
Il convenuto ha proposto domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione esistente tra le parti in causa sugli altri beni trasmessi in successione dai genitori e ha chiesto di essere reintegrato nella quota di legittima a sé spettante, lesa per mezzo delle disposizioni testamentarie.
Sotto tale profilo va evidenziato, in primo luogo, che in data 24.09.2015 decedeva
, lasciando a sé superstiti la moglie e i figli Persona_1 Persona_2
, , e . Parte_1 CP_1 CP_2 TE Controparte_3
In data 23.01.2016 decedeva , lasciando a sé superstiti i figli Persona_2
, , e . Parte_1 CP_1 CP_2 TE Controparte_3
I coniugi e erano in regime di comunione dei Persona_1 Persona_2 beni. Il loro patrimonio immobiliare era costituito da una casa in NZ alla via Montegrappa n. 105 e da altra abitazione sita in Marina di Casalabate, via della triglia n. 67.
Al momento del suo decesso, era titolare di un libretto di Persona_2 risparmio ordinario n. 31128/000038007287, tratto presso l'ufficio postale di
NZ, cointestato con e . Al momento Controparte_3 TE dell'apertura della successione, detto libretto presentava un saldo attivo di €
7.106,29.
8 Giusta verbale per notar rep. n. 1770 - racc. n. 1209, in data Persona_5
01.02.2016 veniva registrato il testamento pubblico di , con Persona_2 il quale quest'ultima istituiva eredi universali di tutto il suo patrimonio i suoi figli, limitando la quota di alla sola riserva ex lege e assegnando, ai sensi CP_1 dell'art. 734 c.c., alla figlia , a parziale composizione della sua TE quota di eredità, il diritto di usufrutto vitalizio sulla casa di NZ.
Giusta verbale per notar rep. n. 2898 - racc. n. 1947, in data Persona_5
11.01.2018 veniva pubblicato il testamento olografo di , con il quale Persona_1 quest'ultimo disponeva che la sua successione si sarebbe devoluta come per legge, salvo il diritto di abitazione relativamente alla sua quota indivisa della casa di
NZ, che devolveva alle figlie e , con Controparte_3 TE
l'espressa previsione che lo stesso sarebbe cessato per ciascuna di esse in caso di matrimonio. Poiché contraeva matrimonio, al momento Controparte_3 dell'apertura della successione permaneva il diritto di abitazione in favore della sola
. TE
ha ritenuto che le disposizioni testamentarie dei genitori abbiano leso CP_1 la sua quota di legittima e ha chiesto dunque che se ne disponga la reintegra.
Al fine di accertare il valore dell'asse ereditario e l'eventuale esistenza della contestata lesione, è stata svolta CTU a mezzo dell'ing. come sopra Persona_3 evidenziato.
Nella perizia depositata in data 23.02.2024, il CTU ha stimato l'asse ereditario, includendovi i due beni immobili di NZ e di Marina di Casalabate.
In merito alla stima dell'immobile sito in Marina di Casalabate si è dedotto in precedenza.
Quanto all'immobile sito in NZ, il CTU ha innanzitutto chiarito, alle pagg.
7-8 della bozza di perizia, che l'immobile oggetto di stima è stato edificato in epoche differenti: il nucleo originario (sei vani più accessori) è stato edificato nel 1964 in forza della licenza edilizia del 12/11/1964 (pratica edilizia n. 14/64); in seguito è stato ampliato realizzando delle opere abusive (posto auto coperto ed aumento della superficie coperta) che sono state sanate con concessione edilizia in sanatoria n.
3093 del 15/05/1997; nel 2011 è stato realizzato un ulteriore 7/23 ampliamento
(lavanderia e wc esterni) che è stato sanato con Permesso di Costruire in Sanatoria
n. 204 del 23/12/2020.
9 L'ing. ha dunque precisato che l'immobile risulta oggi conforme rispetto Per_3 all'ultimo titolo edilizio rilasciato e che, alla luce degli ampliamenti autorizzati: in data 30/03/2021 è stato presentato l'aggiornamento catastale del bene, costituendo il subalterno n. 1; in data 25/01/2022 il subalterno 1 è stato soppresso d'ufficio per costituire due distinti subalterni (il subalterno 2 riguardante l'abitazione di categoria A/3 ed il subalterno 3 riguardante il posto auto di categoria
C/6, trattandosi di due unità funzionalmente indipendenti).
Chiarito quanto sopra, il CTU, dopo aver descritto il bene e averne valutato lo stato di conservazione, ha stimato l'immobile in € 91.000,00 (pag. 13 della bozza).
Parte attrice ha contestato la stima, ritenendo errato il riferimento al valore di
“villino”, su cui ha espresso meri dubbi. Il CTU ha replicato, come sopra evidenziato, che la premessa è errata e che la stima è avvenuta con il metodo sintetico comparativo, che ha comportato una riduzione del 34,8% rispetto alla stima di un “villino”.
Anche in questo caso, pertanto, si conferma come valida la stima compiuta dal
CTU.
Il convenuto ha sostenuto che il CTU non avrebbe tenuto conto della maggiore potenzialità edificatoria del bene. Tale contestazione, tuttavia, non è stata mossa in sede di osservazioni alla bozza e non è stata giustificata sulla base di elementi idonei. La stessa, generica e non dimostrata, è dunque rigettata, con conferma della stima indicata dal CTU.
Al fine di accertare se vi sia stata lesione della quota di legittima spettante al convenuto, il CTU ha determinato il valore del diritto di abitazione sulla metà indivisa dell'abitazione di NZ che il padre ha riservato alla figlia _1
(a condizione che la stessa non contraesse matrimonio) e il diritto di CP usufrutto sulla metà indivisa dell'abitazione di NZ che la madre ha devoluto alla figlia . CP
Alle pagg. 15-18 della bozza il CTU ha proceduto alla stima di tali valori, come di seguito riportato:
“Alla morte di , avvenuta il 24/09/2015, era già Persona_1 Controparte_3 convolata a nozze, pertanto, in virtù di detto testamento, ha TE acquisito, all'età di 50 anni, il diritto di abitazione sulla metà indivisa dell'abitazione in NZ. Con riferimento alle tabelle dei coefficienti per la determinazione dei
10 diritti di usufrutto (cfr. allegato per il calcolo dell'usufrutto), il valore CP_7 dell'usufrutto, coincidente con il valore del diritto di abitazione, si calcola in funzione dell'età del beneficiario;
poiché aveva 50 anni alla data di TE apertura della successione, il valore del diritto di abitazione deve calcolarsi nella misura del 75% della quota spettante, come di seguito:
- quota di : € 45.500 pari ad 1/2 del valore totale del bene;
Parte_2
- valore del diritto di abitazione (75% di € 45.500): € 34.125, pari a 540/1440 del valore totale del bene.
Di conseguenza il valore della nuda proprietà relativo alla quota di è Persona_1 pari al 25% di € 45.500 = € 11.375, pari a 180/1440 del valore totale del bene.
Il testamento di disponeva inoltre che il resto del suo patrimonio, Persona_1 dopo l'assegnazione del diritto di abitazione sulla casa di NZ alla figlia, venisse devoluto 15/23 per legge. Pertanto, con riferimento alla casa di NZ, ciò che viene devoluto per legge ha un valore pari a quello della nuda proprietà sopra calcolato, € 11.375, e viene destinato per 1/3 alla moglie e per la restante parte ai cinque figli in parti uguali.
Pertanto, in seguito alla morte di ed in virtù delle disposizioni Persona_1 testamentarie, i valori delle quote di diritto spettanti a ciascun erede, relativamente alla casa di NZ, sono i seguenti:
- quota di : € 34.125 (valore del diritto di abitazione, pari a TE
540/1440 del totale) + € 1.516,67 (=2/15 di € 11.375, pari a 24/1440 del valore totale) = € 35.641,67;
- quota di € 1.516,67 (=2/15 di € 11.375, pari a 24/1440 del valore CP_1 totale);
- quota di : € 1.516,67 (=2/15 di € 11.375, pari a 24/1440 del valore Parte_1 totale);
- quota di : € 1.516,67 (=2/15 di € 11.375, pari a 24/1440 del valore CP_2 totale);
- quota di : € 1.516,67 (=2/15 di € 11.375, pari a 24/1440 del valore Controparte_3 totale);
- quota di : € 3.791,67 (=1/3 di € 11.375, pari a 60/1440 del Persona_2 valore totale).
11 In seguito alla morte di , avvenuta il 23/01/2016, in virtù delle Persona_2 disposizioni testamentarie di quest'ultima, ha ereditato il diritto TE di usufrutto sulla quota della madre relativa all'abitazione in NZ, il cui valore si calcola come sopra essendo ancora di 50 anni l'età di alla TE data di morte della madre: 75% di € 45.500 = € 34.125 (pari a 540/1440 del valore totale). Il testamento di disponeva, oltre all'assegnazione del Persona_2 diritto di usufrutto in favore della figlia , che il resto del suo patrimonio CP fosse devoluto in favore dei figli, garantendo al figlio maschio, la sola quota ad CP_1 egli riservata, ed alle figlie femmine la quota disponibile in parti uguali.
Al momento dell'apertura della successione la quota di eredità necessaria di
era pari ad 2/3 del suo patrimonio (cfr. allegato 13_schema Persona_2 delle quote nella successione necessaria) il cui valore complessivo ammontava a €
49.291,67 (pari a 780/1440 del valore totale), pari cioè al valore della quota originariamente posseduta da , € 45.500 (pari a 720/1440 del Persona_2 valore totale), più il valore della quota ereditata dal marito € 3.791,67 (pari a
60/1440 del valore totale).
In virtù delle disposizioni testamentarie la quota riservata al figlio maschio, CP_1
si calcola come di seguito: 2/15 di € 49.291,67 = € 6.572,22 (pari a 104/1440
[...] del valore totale).
La quota residua per le figlie femmine si calcola per differenza, come di seguito: €
49.291,67 (valore complessivo della quota in eredità, pari a 780/1440 del valore totale) - € 34.125 (quota riservata ad , pari a 540/1440 del valore TE totale) - € 6.572,22 (quota riservata a pari a 104/1440 del valore totale CP_1
) = € 8.594,45 (pari a 136/1440 del valore totale, da dividere in quattro parti); ne deriva che la quota residua per ciascuna figlia femmina ammonta a € 2.148,61 (pari
a 34/1440 del valore totale).
Pertanto, in seguito alla morte di entrambi i genitori, ed in virtù delle disposizioni testamentarie, i valori delle quote di diritto spettanti a ciascun erede, relativamente alla casa di NZ, sono i seguenti:
- quota di : € 34.125 (valore del diritto di abitazione, pari a CP_1 CP
540/1440 del valore totale) + € 34.125 (valore del diritto di usufrutto, pari a
540/1440 del valore totale) + € 1.516,67 (valore della nuda proprietà derivante dall'eredità , pari a 24/1440 del valore totale) + € 2.148,61 (valore della nuda CP_1
12 proprietà derivante dall'eredità , pari a 34/1440 del valore totale) = € ER
71.915,28, pari a 1138/1440 del valore totale, di cui 540/1440 per diritto di abitazione, 540/1440 per diritto di usufrutto e 58/1440 per diritto di nuda proprietà;
- quota di € 1.516,67 (valore della nuda proprietà derivante dall'eredità CP_1
, pari a 24/1440 del valore totale) + € 6.572,22 (valore della nuda proprietà CP_1 derivante dall'eredità , pari a 104/1440 del valore totale) = € 8.088,89, ER pari a 128/1440 per diritto di nuda proprietà;
- quota di : € 1.516,67 (valore della nuda proprietà derivante Parte_1 dall'eredità , pari a 24/1440 del valore totale) + € 2.148,61 (valore della nuda CP_1 proprietà derivante dall'eredità , pari a 34/1440 del valore totale) = € ER
3.665,28, pari 58/1440 per diritto di nuda proprietà;
- quota di : € 1.516,67 (valore della nuda proprietà derivante dall'eredità CP_2
, pari a 24/1440 del valore totale) + € 2.148,61 (valore della nuda proprietà CP_1 derivante 17/23 dall'eredità , pari a 34/1440 del valore totale) = € ER
3.665,28, pari 58/1440 per diritto di nuda proprietà;
- quota di : € 1.516,67 (valore della nuda proprietà derivante Controparte_3 dall'eredità , pari a 24/1440 del valore totale) + € 2.148,61 (valore della nuda CP_1 proprietà derivante dall'eredità , pari a 34/1440 del valore totale) = € ER
3.665,28, pari 58/1440 per diritto di nuda proprietà.
In conclusione, il diritto di abitazione e di usufrutto sulla casa di NZ appartengono per testamento a ed equivalgono ad una quota di TE
1080/1440 del valore totale del bene;
il valore residuo è quello della nuda proprietà, pari a 360/1440 del valore totale del bene, ed è distribuito tra gli eredi come si seguito: : 58/1440; 128/1440; : TE CP_1 Parte_1
58/1440; : 58/1440; : 58/1440”. CP_2 Controparte_3
Sulla base di tali dati e secondo i calcoli indicati alle pagg. 18-19 della bozza, cui si rimanda, il CTU ha accertato che “la quota riservata per legge a CP_1 equivale a 192/1440 del valore totale (72/1440 derivante dall'eredità _1
e 120/1440 derivante dall'eredità ) mentre la quota
[...] Persona_2 ricevuta per disposizioni testamentarie equivale a 128/1440 pertanto vi è stata una lesione di legittima quantificabile in 64/1440 del valore totale del bene (€ 91.000), pari a € 4.044,44”.
13 La valutazione compiuta dal CTU è conforme al disposto dell'art. 554 c.c., secondo cui “Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima”.
L'art. 556 c.c. dispone che “Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”.
È pacifico tra le parti il valore della lesione di legittima da riconoscersi in favore del convenuto, per l'importo di € 4.044,44. Tale importo è posto a carico di
[...]
cui è stato attribuito il diritto di abitazione e usufrutto che ha CP comportato la lesione della quota di legittima.
Per l'immobile di Casalabate, al contrario, il CTU ha escluso che sussista lesione di legittima, in quanto i testamenti nulla hanno disposto con riferimento a tale bene.
Quanto allo scioglimento della comunione, nel corso del giudizio si sono appianate le originarie divergenze esistenti tra le parti e tutte hanno convenuto che, rispettati i diritti di abitazione e usufrutto di , l'immobile sia assegnato in nuda CP proprietà alle quattro sorelle, con riconoscimento del conguaglio in favore di CP_1
[...]
In particolare, con note di trattazione scritta del 30.4.2024 (ribadite in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.9.2024), e CP_2 Controparte_3 hanno chiesto l'assegnazione dell'intera nuda proprietà dell'immobile, pro indiviso, in favore loro, dell'attrice e dell'altra chiamata in causa Parte_1 [...]
(con note di trattazione scritta 3.5.2024) Controparte_8 TE
(con note di trattazione scritta 26.4.2024) hanno espresso analoga volontà di attribuzione congiunta del bene, ribadendola in sede di precisazione delle conclusioni. Alle pagg. 11-12 della comparsa conclusionale, si è CP_1 dichiarato concorde con tale operazione di scioglimento della comunione, chiedendo il riconoscimento in suo favore del conguaglio in denaro.
Lo scioglimento della comunione esistente tra le parti sulla nuda proprietà dell'immobile è da compiersi come richiesto, tenendo conto della circostanza che il
14 frazionamento della sola nuda proprietà comporterebbe una svalutazione irrimediabile della quota e non comporterebbe alcuna utilità per le comproprietarie.
Al contrario, l'assegnazione congiunta alle sorelle consente di preservare il valore della nuda proprietà, che potrà un domani essere trasmessa – ove le comproprietarie dovessero ritenerne l'opportunità – a un unico acquirente.
Si procede dunque allo scioglimento della comunione come indicato e richiesto concordemente da tutte le parti, con conguaglio in favore di , cui spetta CP_1 anche la reintegrazione nella quota di legittima.
In particolare, si dispone il conguaglio per € 7.016,12 a carico di CP
e per € 357,59 a carico di ciascuna delle altre richiedenti l'assegnazione
[...]
( , e ): infatti, considerato che la quota Parte_1 CP_2 Controparte_3 complessiva delle richiedenti l'assegnazione è pari a 1312/1440 (1138 + 58+ 58 +
58), € 7.016,12 corrispondono a 1138/1440 di € 8.088,89 ed € 357,59 corrispondono a 58/1440 di € 8.088,89.
Saldo libretto postale di Persona_2
Il convenuto ha dedotto, in comparsa di costituzione e risposta, che in comunione ereditaria è incluso anche il saldo del libretto di risparmio postale di cui la madre era titolare al momento della morte, con saldo all'apertura Persona_2 della successione di € 7.106,29.
In sede di operazioni peritali le parti si sono dichiarate concordi nel ritenere che anche tali importi dovessero includersi nell'asse ereditario, come attestato dal CTU alla pag. 21 della bozza. ha prodotto la copia della sentenza penale resa nel processo CP_1 instauratosi nei confronti di e , in cui è stato TE Controparte_3 accertato che su un libretto postale cointestato fra , TE [...]
e era depositata la somma di € 7.106,29 che CP_3 Persona_2 proveniva esclusivamente dalla pensione di cui usufruiva la sig.ra ER
. Nella sentenza penale è stato altresì accertato che detta somma fu
[...] prelevata da e versata su un conto corrente cointestato con TE
. Controparte_3
15 Su tali importi solo ha presentato richiesta di assegnazione della CP_1 quota a sé spettante, calcolata in € 947,51 dal CTU.
Rimborso spese sostenute da TE
ha chiesto il rimborso della quota parte delle spese sostenute TE in favore dell'eredità. Al fine di documentare gli esborsi, la terza chiamata ha prodotto documentazione contabile e in parte bollettini, F24 e fatture quietanzate. ha ritenuto che non possano riconoscersi alla controparte le spese CP_1 per le quali non esiste prova di pagamento, mediante assegno, bonifico o altro mezzo tracciabile.
Sul punto va evidenziato che le spese rivendicate attengono alla sepoltura dei genitori, alla pubblicazione del testamento e alla regolarizzazione urbanistica dell'immobile sito in NZ, spese che sono sicuramente state sostenute – in quanto è pacifico che le relative attività siano state svolte – e per le quali tutte le parti concordano nel sostenere che siano state affrontate da . TE
Il solo comproprietario che nega la circostanza è il convenuto, il quale tuttavia mai ha dedotto di aver sostenuto in proprio tali esborsi.
La terza chiamata, inoltre, ha prodotto documentazione attestante il pagamento dei seguenti importi: € 34 in favore del per affissioni funebri di Parte_3
; € 34 in favore del Comune di NZ per affissioni funebri di Persona_1
; € 70 in favore del Comune di NZ per tumulazione di Persona_2
; € 70 in favore del Comune di NZ per tumulazione di Persona_1
; € 300 in favore dell'agenzia funebre Persona_2 Controparte_9 per spese funerarie di € 352 in favore dell'agenzia funebre Persona_1
Carrozzo da NZ per spese funerarie di;
€ 800 in favore Persona_2 del notaio da NZ per registrazione del testamento pubblico Persona_5 di;
€ 800 in favore del notaio da NZ Persona_2 Persona_5 per pubblicazione del testamento olografo di;
€ 524 + € 1.011,84 Persona_1 per tributi attinenti alla successione di;
€ 1.174,50 + € 47 + € Persona_1
531,79 tributi attinenti alla successione di;
€ 122 in favore Persona_2 di per compenso relativo alla denuncia di successione di CP_10 _1
; € 25,82 per diritti di segreteria in favore del (in data
[...] Parte_3
16 23.11.2020); € 2.554,23 costo per aree da cedere a standard in favore del
[...]
(in data 18.12.2020); € 516 per oblazione in favore del Comune di Parte_3
NZ (in data 18.1.2020); € 1.300 in favore del geom. Controparte_11 per accatastamento dell'abitazione di NZ, come da fattura
[...]
n.10/2021; € 1.154,61 in favore dell'ing. NZ per spese CP_12 tecniche di accertamento di conformità dell'abitazione di NZ, come da fattura elettronica emessa in data 1.9.2021.
Quanto a quest'ultimo pagamento, parte convenuta ha ritenuto che la spesa sia stata sostenuta da , che ha prodotto prova del relativo pagamento. Parte_1
ha tuttavia dimostrato che la parcella dell'ing. era di € TE CP_12
4.618,43 e che ella ha provveduto al pagamento della fattura n. P04/2021, mentre quella ha saldato la fattura n. P06/2021. Parte_1
Conclusivamente, ha provato di aver sostenuto spese per € TE
11.421,79, rispetto alle quali è tenuto a rifondere una porzione di CP_1
7/60 dell'importo globale, per € 1.332,54.
Spese di lite
Come più volte evidenziato, nel corso del giudizio le parti hanno appianato le rispettive divergenze e hanno raggiunto posizioni unanimi sulle modalità di scioglimento della comunione, sull'inclusione del saldo del libretto postale nella comunione e sulla lesione della quota di legittima di Le differenze CP_1 residue riguardano piccolissimi calcoli, comunque proposti come suggeriti e non come certi, con la conseguenza che si ravvisano gravi motivi ai fini della compensazione integrale delle spese di lite. La CTU, il deposito della documentazione prodotta, la sentenza penale allegata e l'interlocuzione hanno infatti portato a posizioni di sostanziale condivisione di ogni punto inizialmente controverso.
Attesa la necessità di svolgimento della CTU, le spese della perizia si confermano a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
17 Il Tribunale di Lecce – Prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa N 629/2020 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Dispone lo scioglimento della comunione esistente tra e Parte_1 sull'immobile sito nel Comune di NZ Marina di CP_1
Casalabate, Via delle Triglia n. 67, censito al catasto Fabbricati al Foglio 50, mappale n. 381, senza subalterno, piano T., categoria A/4, classe 3, vani 4, superficie catastale totale metri quadrati 61;
a.1) per l'effetto, assegna il bene indicato al punto a) in proprietà esclusiva di , con condanna di al pagamento del Parte_1 Parte_1 conguaglio in favore di per l'importo di € 5.133,33; CP_1
b) Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra tutte le parti in causa sull'abitazione situata in NZ, via Montegrappa n. 105, in catasto al foglio 30, particella 770, sub 2 e 3;
b.1) Per l'effetto, dispone l'assegnazione della nuda proprietà sull'immobile indicato nel punto b) in quattro porzioni uguali in favore di CP
, , e;
[...] CP_2 Controparte_3 Parte_1
b.2) Per l'effetto, condanna: al pagamento del conguaglio TE in favore di per l'importo di € 7.016,12; condanna CP_1 Pt_1
, e al pagamento del conguaglio in favore
[...] CP_2 Controparte_3 di per la somma di € 357,59 ciascuna;
CP_1
b.3) per l'effetto, assegna in via esclusiva a il diritto di TE abitazione sulla quota indivisa di un mezzo dell'immobile indicato al punto b) e il diritto di usufrutto sulla quota indivisa di un mezzo dell'immobile indicato al punto b);
c) Condanna e in solido a versare a TE Controparte_3 CP_1
la somma di € 947,51, pari alla quota parte spettante sul libretto
[...] postale intestato alla de cuius;
Persona_2
d) Accertata la lesione della quota di legittima spettante a per CP_1 effetto delle disposizioni testamentarie riguardanti l'usufrutto e il diritto di abitazione sulla metà indivisa dell'immobile indicato al punto b), condanna al pagamento dell'importo di € 4.044,00 in favore di TE
per la reintegra nella quota di legittima;
CP_1
18 e) Condanna al pagamento dell'importo di € 1.332,54 a titolo di CP_1 rimborso delle spese anticipate dalla parte e a carico della massa;
f) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliare competente la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
g) Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
h) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico delle parti in solido.
Lecce, 23.12.2024
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Mele dott. Mario Cigna
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