Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 6143 del 2023 R.G..L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. LO BELLO GIOVANNI e l'avv.ta TORNAMBE' TERESA ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. SIMONELLI GIUSEPPINA resistente
Avente ad oggetto: mansione e jus variandi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 19/05/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 15/05/2023 il ricorrente in epigrafe, dipendente della società resistente ed in quiescenza dal 31.12.2022, deduceva di essere stato inquadrato nel parametro 205 soltanto a far data dal 09.07.2022, mentre aveva di fatto svolto le mansioni di cui al detto parametro sin dal gennaio
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Deduceva poi:
--- che all'atto del collocamento in quiescenza l'azienda aveva calcolato il tfr senza
“computare le indennità aziendali (a titolo esemplificativo e non esaustivo indennità art 7/a e 7/b, incentivo professionale, premio incentivante);
--- di avere diritto ad ulteriori 4 giornate di ferie o permessi retribuiti per ex festività soppresse;
--- che la retribuzione corrisposta nelle giornate di ferie era stata calcolata in modo errato, perché non aveva incluso tutte le voci.
Concludeva dunque nei termini seguenti: “dichiarare che il ricorrente dal gennaio
2019 e in subordine dal 26.8.2019 o dalla data che il Tribunale riterrà congrua ha effettivamente svolto di fatto, per ordini aziendali, mansioni corrispondenti a quelle di
“Capo unità tecnica'', parametro 205, conseguentemente il ricorrente ha diritto alla attribuzione del parametro superiore (parametro205)”; accertare il “diritto alla riliquidazione del TFR con l'inclusione delle indennità aziendali (a titolo esemplificativo e non esaustivo indennità art 12 accordo 31.7.2003, indennità art 7/a e 7/b, incentivo professionale); Dichiarare che il ricorrente ha diritto a 4 giorni di ferie per le ex festività soppresse mai godute e mai concesse dall'azienda conseguentemente per il pregresso si chiede la monetizzazione degli stessi nei modi e termini di legge;
Dichiarare che il ricorrente ha diritto nelle giornate di ferie godute alla normale retribuzione spettante secondo contratto, quindi al minimo di stipendio,
l'indennità di contingenza, il T.D.R. e tutte le retribuzioni fisse e continuative spettanti in busta paga ….; Ritenere e dichiarare che con l'art 4 dell'accordo del 10maggio 2022 poiché
a decorrere dal 1° luglio 2022 viene istituita l'indennità “retribuzione ferie” del valore di €
8,00 lordi da corrispondersi per ciascuna giornata di ferie fruita dal lavoratore.
Conseguentemente condannare l' convenuta al pagamento delle somme derivanti CP_2 sia dal riconoscimento della riliquidazione del periodo di ferie sia alla monetizzazione delle
4 giornate di ferie ex festività soppresse non concesse dalla convenuta secondo i principi enunciati in premessa pari a euro 3.245,89”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto, eccependo altresì l'intervenuta prescrizione;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 19/05/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, per quanto concerne la domanda relativa al superiore inquadramento, deve osservarsi che secondo il costante orientamento espresso
2 dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio trifasico non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio.”
(così Cass. n. 12039/2020).
Orbene, nel caso di specie tale confronto non è possibile, non avendo parte ricorrente fornito alcun elemento per procedere al confronto;
- rilevato che per ciò che concerne l'inclusione delle indennità 7/a e 7/b nella base di calcolo del TFR, la domanda è infondata per le stesse, condivisibili ragioni già espresse da questo Tribunale anche in altra identica controversia (Trib. Palermo, sentenza n. 2652/2023: “- rilevato, nel merito, che l'accordo del 18.10.1995 (cfr. all. 1 della memoria di costituzione) ha istituito gli emolumenti aggiuntivi, rispetto a quelli nazionali, oggetto del petitutm, indicato in ricorso, prevedendo, nello specifico, all'art 7, che: “A) Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, al personale di ogni categoria e livello saranno riconosciuti incentivi economici denominati "Incentivo di redditività", legati al raggiungimento degli obiettivi di produzione “Aziendale", di "Gruppo" ed "Individuale", produttivi di risultati economici verificabili ed accertati [… ] B)Con decorrenza 1 ottobre
1995, e per la durata di validità del presente accordo, al personale in forza alla data dell'8/8/1995, saranno riconosciuti incentivi per redditività denominati "incentivo ad personam", legati al raggiungimento degli obiettivi di produzione fissati per ciascun anno, modulati in relazione all'obiettivo raggiunto, aziendale e di gruppo o individuale, alla peculiarità delle mansioni effettivamente svolte ed alla scala parametrale 100 / 225”.
- Rilevato che l'accordo de quo con riferimento alle indennità di cui all'art. 7 A) e di cui all'art 7 B) dispone espressamente che le stesse “non sono utili al fine di determinare i trattamenti economici di alcun istituto contrattuale, né – ai sensi della L. 297/82 – la retribuzione annua ai fini del calcolo del TFR”.
- Rilevato che l'accordo del 31.07.2003 (allegato 2 della memoria di costituzione) all'art. 19 ribadisce che “Tutti i trattamenti economici previsti nel presente accordo non sono utili ai fini della determinazione, ai sensi della legge 297/82, della retribuzione annua per il calcolo del T.F.R. né hanno refluenza alcuna sulla 13° e 14° mensilità”; - rilevato che l'Accordo del 23.11.2006 ha previsto, con decorrenza gennaio 2007, la trasformazione degli
3 emolumenti di cui all'art. 7 A) e 7 B) in assegni ad personam, ribadendo ulteriormente che gli stessi non avranno alcuna incidenza sul calcolo del TFR;
- rilevato che gli accordi citati hanno inteso apportare una deroga al regime generale ex art. 2120, comma 2, c.c., “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
- rilevato, pertanto che per gli emolumenti di cui all'art. 7 A) ed all'art. 7 B), detta contrattazione di secondo livello prevede che essi non sono utili al fine di determinare la misura indennitaria di altri istituti contrattuali né – ai sensi della L. 297/82 – la retribuzione annua ai fini del calcolo del TFR;
- rilevato, dunque, che l' nel determinare la retribuzione utile ai fini del TFR, ha CP_1 operato in linea con l'Accordo aziendale dell'ottobre 1995 e con quelli successivi del 2003 e del 2006, nel senso che non ha incluso, nella suddetta base di calcolo della retribuzione utile, né l'emolumento ex art. 7/A né l'emolumento ex art. 7/B per i quali era prevista una esplicita esclusione”);
- rilevato che, per quanto concerne le festività soppresse, richiamate anche in questo caso le numerose pronunce rese dal Tribunale adito anche in diversa composizione, si osserva che l'art. 10 del C.C.N.L. del 12 marzo 1980, dispone: “A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al
20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al
20° anno e per gli agenti inquadrati nei livelli 1°, 2°, e 3°. Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due)”. Poiché non viene contestato che l'orario di lavoro del ricorrente è stato distribuito su cinque giornate lavorative, il godimento di 25 giorni di ferie deve ritenersi conforme alle previsioni del CCNL;
- rilevato che per quanto concerne la domanda relativa al ricalcolo dell'indennità percepita in sostituzione di eventuali ferie non godute, la domanda non può trovare accoglimento. Infatti, “ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio
4 della "onnicomprensività", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente"” (Cass., sez. lav., sentenza n. 20216 del 23 giugno 2022);
- rilevato, inoltre, che l'art. 3 dell'accordo nazionale del 27.11.2000 (cfr. doc.3 parte resistente) fa espresso riferimento alla retribuzione “normale” da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità.
Il ricorrente non deduce con esattezza quale voce non sarebbe stata inclusa nel calcolo, ma fa un elenco di voci, senza neppure affermare la sussistenza delle condizioni per goderne, né la verifica può essere demandata ad una eventuale consulenza, del tutto esplorativa;
- rilevato pertanto che il ricorso non può trovare accoglimento, con le consequenziali statuizioni di cui al dispositivo anche relativamente alle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 19/05/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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