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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 14/04/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.359/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.359/2025 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata ad [...] il 1° agosto 1984 (c.f.: Parte_1 [...]
e residente in [...]; C.F._1
e nato a [...] il [...] (c.f.: CP_1 C.F._2
) e residente in [...];
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria Matilde CIONINI e dall'avv. Laura MASTROPASQUA, entrambe del Foro di Pescara, presso lo studio legale delle quali, sito in Pescara alla piazza Ettore Troilo n.18, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio concordatario in data 19 settembre 2015 in Francavilla al Mare, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 7 aprile 2025, rendendo rituali dichiarazioni ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, depositando note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 6 marzo 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 4 marzo 2025 (volto ad ottenere, frattanto, la pronuncia della omologa della separazione personale, nonché, di poi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli stessi), appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Francavilla al Mare a margine dell'Atto n.33 – Parte II – Serie A – Anno 2015).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 11 aprile, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.359/2025 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata ad [...] il 1° agosto 1984 (c.f.: Parte_1 [...]
e residente in [...]; C.F._1
e nato a [...] il [...] (c.f.: CP_1 C.F._2
) e residente in [...];
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria Matilde CIONINI e dall'avv. Laura MASTROPASQUA, entrambe del Foro di Pescara, presso lo studio legale delle quali, sito in Pescara alla piazza Ettore Troilo n.18, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio concordatario in data 19 settembre 2015 in Francavilla al Mare, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 7 aprile 2025, rendendo rituali dichiarazioni ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, depositando note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 6 marzo 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 4 marzo 2025 (volto ad ottenere, frattanto, la pronuncia della omologa della separazione personale, nonché, di poi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli stessi), appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Francavilla al Mare a margine dell'Atto n.33 – Parte II – Serie A – Anno 2015).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 11 aprile, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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