TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/07/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 366/2019 discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
CARUSO EUGENIO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Convenuto
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 268/18 del Giudice di Pace di Paola.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta da intendersi in questa sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il sig. proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 268/18, resa nel giudizio n. 488/2017 R.G., emessa dal Giudice di Pace di
Paola in data 18/05/2018 e depositata in data 08/09/2018, mai notificata.
A fondamento della domanda deduceva;
che con ricorso in opposizione avverso verbale di contestazione, il Sig. , quale conducente del veicolo Opel Zafira Tg. DC087SN, Parte_1 impugnava dinanzi al Giudice di Pace di Paola, il verbale di contestazione del 07/04/2017 per violazione ex art. 186, comma 2, lett. C) C.d.s., elevato dai Carabinieri della Compagnia di Paola
Nor - Aliquota Radiomobile;
che per tale violazione veniva comminata al ricorrente la sanzione del ritiro della patente di guida e sequestro amministrativo per confisca dell'autovettura tipo Opel
Zafira Tg DC087SN di sua proprietà; che veniva così introdotto il giudizio n. 488/2017 R.G. e, verificata la contumacia della resistente, si procedeva all'ammissione e all'espletamento CP_1 della prova per testi articolata da parte ricorrente;
che all'udienza del 16/02/2018 veniva depositato certificato medico rilasciato dal Dott. in data 04/12/2017, attestante la patologia Persona_1 del Sig. e richiesta la prova per testi, ritualmente ammessa;
che con sentenza n. 268/18, il Parte_1
Giudice di Pace di Paola, nella persona della D.ssa Paola Canino, rigettava il ricorso proposto dall'opponente, nulla disponendo sulle spese;
che pertanto sussiste la nullità della sentenza di primo grado per motivazione erronea e contraddittoria atteso che il Giudice di prime cure fondava la propria decisione escludendo l'esistenza della certificazione medica attestante il disturbo gastro esofageo, cui è affetto il Sig. quindi, omettendo l'esatta valutazione delle prove, Parte_1 documentali e testimoniali, fornite nel giudizio di primo grado.
Pertanto in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza chiedeva, previa sospensione, la riforma totale della sentenza n. 268/18 emessa dal Giudice di Pace di Paola in data 18/05/2018 e depositata in data 08/09/2018, la declaratoria di nullità del verbale di contestazione del 07/04/2017, elevato dai Carabinieri della Compagnia di Paola Nor - Aliquota Radiomobile, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Non si costituiva la di talchè ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
Quindi la causa espletata la trattazione veniva discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Il Tribunale ritiene che l'appello proposto non sia fondato e debba essere rigettato per quanto di seguito si dirà.
Ciò detto, occorre sin da ora osservare che l'appellante, nell'articolare i motivi di appello ha eccepito, in riferimento ad una sola parte della sentenza gravata,
Innanzitutto va precisato che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero dall'esame di questo Giudice da ogni delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel giudizio di primo grado e non oggetto di appello principale e incidentale né altresì dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati ai sensi degli art. 329 e 336 c.p.c.; ne deriva che ad avviso del tribunale si ritengono assorbenti, ai fini del decidere, il solo motivo del calcolo del termine prescrizionale così come statuiti dal Giudice di prime cure
Ciò posto occorre rilevare che, come dedotto, il verbale di accertamento
Costituiscono nozioni di comune esoerienza si al che avesse un tasso alcolemico nella Parte_2 misura accertata non necessariamente detrmina il dedotto coma etilico
Deve darsi atto che contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure il certificato medico attestante la patologia della quale risulta affetto l'appellante risultava depositato;
tuttavia dal mero deposito di detta documentazione non può dedursi l'errata misurazione del tasso alcolemico e la derivante asserita nullità del verbale di contestazione.
Infatti la circostanza che il sig. fosse effettivamente affetto dalla patologia dedotta non Parte_1 determina de plano l'invalidità della misurazione atteso che tale conseguenza, ovvero maggiore tasso alcolemico in capo alle persone affetta da reflusso gastroesofageo in caso di assunzione di sostanze alcolemiche, non è circostanza oggettiva.
Al riguardo, al di là della pur esplicata prova testimoniale, incombeva comunque ex art. 2697 c.c. sull'istante medesimo, provare l'effettiva incidenza della patologia sul tasso alcolemico evidentemente, non tramite la mera produzione in giudizio di una certificazione medica di parte, dalla quale dedurre l'effettiva alterazione del sistema di misurazione causata dalla patologia dedotta;
del resto è norma di comune sperienza la possibilità di misurazioni con valori come quelli della fattispecie (con valori oltre 3 g/l) senza che effettivamente di verifichi un coma etilico come asserito dalla parte appellante.
Né al riguardo poteva disporsi consulenza tecnica d'ufficio, dal momento che tale strumento non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., fra le tante, Cass. civ. sez. II, 15 aprile 2002, n. 5422;
Cass. civ. sez. III, 31 luglio 2002, n. 11359),
Alla luce di tali considerazioni l'appello deve essere rigettato.
In assenza di parte costituita nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , ogni Parte_1 contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIEGTTA l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di pace di Paola n. 268/18 depositata in data 08/09/2018
2. NULLA sulle spese;
3. Si dà atto che sussistono i presupposti i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Paola, 8.7.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 366/2019 discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
CARUSO EUGENIO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Convenuto
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 268/18 del Giudice di Pace di Paola.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta da intendersi in questa sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il sig. proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 268/18, resa nel giudizio n. 488/2017 R.G., emessa dal Giudice di Pace di
Paola in data 18/05/2018 e depositata in data 08/09/2018, mai notificata.
A fondamento della domanda deduceva;
che con ricorso in opposizione avverso verbale di contestazione, il Sig. , quale conducente del veicolo Opel Zafira Tg. DC087SN, Parte_1 impugnava dinanzi al Giudice di Pace di Paola, il verbale di contestazione del 07/04/2017 per violazione ex art. 186, comma 2, lett. C) C.d.s., elevato dai Carabinieri della Compagnia di Paola
Nor - Aliquota Radiomobile;
che per tale violazione veniva comminata al ricorrente la sanzione del ritiro della patente di guida e sequestro amministrativo per confisca dell'autovettura tipo Opel
Zafira Tg DC087SN di sua proprietà; che veniva così introdotto il giudizio n. 488/2017 R.G. e, verificata la contumacia della resistente, si procedeva all'ammissione e all'espletamento CP_1 della prova per testi articolata da parte ricorrente;
che all'udienza del 16/02/2018 veniva depositato certificato medico rilasciato dal Dott. in data 04/12/2017, attestante la patologia Persona_1 del Sig. e richiesta la prova per testi, ritualmente ammessa;
che con sentenza n. 268/18, il Parte_1
Giudice di Pace di Paola, nella persona della D.ssa Paola Canino, rigettava il ricorso proposto dall'opponente, nulla disponendo sulle spese;
che pertanto sussiste la nullità della sentenza di primo grado per motivazione erronea e contraddittoria atteso che il Giudice di prime cure fondava la propria decisione escludendo l'esistenza della certificazione medica attestante il disturbo gastro esofageo, cui è affetto il Sig. quindi, omettendo l'esatta valutazione delle prove, Parte_1 documentali e testimoniali, fornite nel giudizio di primo grado.
Pertanto in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza chiedeva, previa sospensione, la riforma totale della sentenza n. 268/18 emessa dal Giudice di Pace di Paola in data 18/05/2018 e depositata in data 08/09/2018, la declaratoria di nullità del verbale di contestazione del 07/04/2017, elevato dai Carabinieri della Compagnia di Paola Nor - Aliquota Radiomobile, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Non si costituiva la di talchè ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
Quindi la causa espletata la trattazione veniva discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Il Tribunale ritiene che l'appello proposto non sia fondato e debba essere rigettato per quanto di seguito si dirà.
Ciò detto, occorre sin da ora osservare che l'appellante, nell'articolare i motivi di appello ha eccepito, in riferimento ad una sola parte della sentenza gravata,
Innanzitutto va precisato che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero dall'esame di questo Giudice da ogni delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel giudizio di primo grado e non oggetto di appello principale e incidentale né altresì dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati ai sensi degli art. 329 e 336 c.p.c.; ne deriva che ad avviso del tribunale si ritengono assorbenti, ai fini del decidere, il solo motivo del calcolo del termine prescrizionale così come statuiti dal Giudice di prime cure
Ciò posto occorre rilevare che, come dedotto, il verbale di accertamento
Costituiscono nozioni di comune esoerienza si al che avesse un tasso alcolemico nella Parte_2 misura accertata non necessariamente detrmina il dedotto coma etilico
Deve darsi atto che contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure il certificato medico attestante la patologia della quale risulta affetto l'appellante risultava depositato;
tuttavia dal mero deposito di detta documentazione non può dedursi l'errata misurazione del tasso alcolemico e la derivante asserita nullità del verbale di contestazione.
Infatti la circostanza che il sig. fosse effettivamente affetto dalla patologia dedotta non Parte_1 determina de plano l'invalidità della misurazione atteso che tale conseguenza, ovvero maggiore tasso alcolemico in capo alle persone affetta da reflusso gastroesofageo in caso di assunzione di sostanze alcolemiche, non è circostanza oggettiva.
Al riguardo, al di là della pur esplicata prova testimoniale, incombeva comunque ex art. 2697 c.c. sull'istante medesimo, provare l'effettiva incidenza della patologia sul tasso alcolemico evidentemente, non tramite la mera produzione in giudizio di una certificazione medica di parte, dalla quale dedurre l'effettiva alterazione del sistema di misurazione causata dalla patologia dedotta;
del resto è norma di comune sperienza la possibilità di misurazioni con valori come quelli della fattispecie (con valori oltre 3 g/l) senza che effettivamente di verifichi un coma etilico come asserito dalla parte appellante.
Né al riguardo poteva disporsi consulenza tecnica d'ufficio, dal momento che tale strumento non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., fra le tante, Cass. civ. sez. II, 15 aprile 2002, n. 5422;
Cass. civ. sez. III, 31 luglio 2002, n. 11359),
Alla luce di tali considerazioni l'appello deve essere rigettato.
In assenza di parte costituita nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , ogni Parte_1 contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIEGTTA l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di pace di Paola n. 268/18 depositata in data 08/09/2018
2. NULLA sulle spese;
3. Si dà atto che sussistono i presupposti i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Paola, 8.7.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli