Trib. Paola, sentenza 08/07/2025, n. 661
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Sentenza 8 luglio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Paola, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli. L'appellante contestava la sentenza n. 268/18 del Giudice di Pace di Paola, che aveva rigettato il suo ricorso contro un verbale di contestazione per violazione del Codice della Strada, sostenendo che la decisione fosse viziata da motivazione erronea e contraddittoria. In particolare, l'appellante invocava l'esistenza di una certificazione medica attestante una patologia che avrebbe potuto influenzare il tasso alcolemico, chiedendo la riforma della sentenza e la declaratoria di nullità del verbale di contestazione.

Il giudice ha rigettato l'appello, argomentando che, sebbene il certificato medico fosse stato depositato, non dimostrava l'erroneità della misurazione del tasso alcolemico. Ha sottolineato che l'onere della prova gravava sull'appellante, il quale non aveva fornito evidenze sufficienti per dimostrare l'incidenza della patologia sul risultato del test. Inoltre, il giudice ha evidenziato che la possibilità di misurazioni elevate non implica automaticamente un coma etilico, e ha negato la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, ritenendola inadeguata a supplire le carenze probatorie dell'appellante. Pertanto, la sentenza di primo grado è stata confermata, senza alcuna disposizione sulle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Paola, sentenza 08/07/2025, n. 661
    Giurisdizione : Trib. Paola
    Numero : 661
    Data del deposito : 8 luglio 2025

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