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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
-dott. Giovanni Salina -Presidente
-dott. ssa IA Romagnoli -Consigliere
-dott. ssa Antonella Romano -Consigliere rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1156/2021 R.G.;
PROMOSSA DA avente codice fiscale;
Parte_1 C.F._1 avente codice fiscale Parte_2 C.F._2
-entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni B. Ghini (c.f. – C.F._3 pec;
Email_1
NEI CONFRONTI DI avente codice fiscale , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Fabrizio Fanti (cod. fisc. – pec C.F._4
); (cod. fisc. Email_2 Parte_3
- pec ) e IA TI C.F._5 Email_3
(cod. fisc. – pec;
C.F._6 Email_4
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 509/2021, pubblicata in data 3 maggio 2021, il Tribunale di Forlì, decidendo nel contradditorio delle parti, rigettava l'opposizione proposta da e Parte_2 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 463/2017, con il quale era stato loro ingiunto il Parte_1 pagamento, in favore della di € 218.291,36, oltre interessi e spese. Controparte_1
*
Avverso tale sentenza interponevano appello i soccombenti opponenti, formulando le seguenti conclusioni: <in via principale, previo accertamento e declaratoria di invalidità della scrittura privata del
15.10.2013 e/o di tutte le clausole contrattuali o di ogni altro accordo in contrasto con norme imperative di legge tra cui l'art.644 c.p., ovvero di ogni clausola avente l'effetto di applicare interessi o vantaggi usurari ovvero sproporzionati rispetto alla prestazione data da CP_1
revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto e comunque accertare e dichiarare che
[...] gli appellanti nulla devono a CP_1
• in via subordinata, accertare e dichiarare il minor importo dovuto, in relazione alla fideiussione pro quota solidale rilasciata da in favore della CP_1 Controparte_2
e per l'effetto revocare e annullare il d.i. opposto, determinando il corretto
[...] rapporto dare-avere fra le parti, previa compensazione di ogni credito degli appellanti, limitando l'importo eventualmente dovuto a quanto provato dall'opposta>.
*
Resisteva Controparte_1
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del giorno 11.2.2025, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Va, anzitutto, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata, ex art. 342 c.p.c.
2 Dalla lettura complessiva dell'atto di citazione in appello si deducono, infatti, chiaramente le parti di motivazione oggetto di censura e le relative specifiche contestazioni, come risulterà chiaramente dall'esposizione che segue.
Ed invero, Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata> (Cfr. Cass. n. 24262/2020).
2)Va, poi, per chiarezza, trascritta la parte della motivazione in cui il primo giudice illustra la scaturigine della controversia: <il presente giudizio trae origine dai complessi rapporti intercorsi tra le società , cp_3 partecipata anche da e parte_1 parte_2 cp_1 cp_4 originariamente soci della progetto tre, divenuta poi operante nel settore cp_5 degli investimenti immobiliari delle garanzie fideiussorie rilasciate corso anni dalle stesse a favore banche finanziatrici, nonché dalla volontà predette ad un certo punto di procedere alla divisione asset patrimoniali, volta prosecuzione in via autonoma investimenti, con fuori uscita alcuni soci, ripartizione dei relativi rischi soprattutto riferimento alle prestate favori istituti credito finanziatori.
In particolare, le parti negoziali , , e anche gli odierni opponenti, CP_3 CP_1 CP_5 personalmente, avevano già provveduto a sottoscrivere un precedente accordo transattivo in data 13.03.2012 e in data 15.10.2013 avevano concluso una nuova scrittura privata con il dichiarato intento di porre fine alle liti insorte nelle fasi dell'esecuzione dei vari accordi antecedentemente conclusi e nella specie, di “definire bonariamente tutte le predette controversie, dichiarare adempiuto da fino al 31.12.2013 il Contratto e disciplinare CP_5 nuovamente i rapporti tra loro pendenti, costituendo altresì nuove obbligazioni a carico dei sigg.
e in relazione alle fideiussioni prestate da a Parte_1 Parte_2 CP_1 garanzia delle obbligazioni di , queste ultime espressamente elencate all'art. 2 del CP_5 regolamento contrattuale in oggetto e riconosciute dalle parti (cfr. doc. n. 1 monitorio e doc. n.
2 parte opponente pagg. 2 e 3).
3 …..
Si rileva che nell'ambito dell'art. 5 del regolamento contrattuale veniva esplicitato l'intento di “ , e di far conseguire la piena CP_5 CP_3 Parte_1 Parte_2 liberatoria di dalle fideiussioni prestate a garanzia delle obbligazioni di CP_1
, che “la liberazione dalle garanzie nei termini suddetti dipende anche dalla CP_5 volontà dei soggetti garantiti (le banche)” e che comunque “ e faranno tutto CP_3 CP_5 quanto nelle loro possibilità per procurare la piena ed incondizionata liberazione di
”. CP_1
Al successivo art.
5.5 le parti pattuivano la condizione per cui “nel caso in cui o CP_3 non ottengano, entro il 31.12.2013, la liberazione di ” le stesse CP_5 CP_1 CP_3
e assumevano, per un verso, l'obbligo solidale di garantire a il CP_5 CP_1 pagamento di “un'indennità compensativa dei disagi dalla stessa subiti per le garanzie prestate in favore di pari all'1,5% dell'ammontare di ciascuna delle fideiussioni CP_5 predette”.
Per altro verso, per quanto di specifico interesse ai fini della presente causa, gli odierni opponenti, e in solido tra loro, assumevano Parte_1 Parte_2
l'obbligazione di garantire il pagamento a della predetta indennità del 1,5% da CP_1 parte di e di (cfr. art. 7.1.1), nonché l'obbligazione di pagamento a CP_3 CP_5
di “un'ulteriore indennità compensativa dei disagi dalla stessa subiti per le CP_1 garanzie prestate in favore di pari al 2% dell'ammontare di ciascuna delle CP_5 fideiussioni predette, che andrà ad aggiungersi a quella dovuta da e . CP_5 CP_3
Tale indennità maturerà giorno per giorno e sarà liquidata trimestralmente al domicilio di mediante bonifico bancario (…)” (cfr. art. 6). CP_1
Queste, in sostanza, sono le principali obbligazioni assunte con il predetto contratto dagli odierni opponenti in merito all'obbligazione di versare a somme a titolo di CP_1 indennità compensativa, oggetto della pretesa azionata in sede monitoria>.
3) Nonostante parte appellante riporti le conclusioni dell'opposizione, non ha impugnato tutte le statuizioni del primo giudice, limitandosi alla proposizione di soli tre motivi:
-il primo afferente la quantificazione della;
-il secondo afferente la contestazione di usura soggettiva;
-il terzo afferente la contestazione di usura oggettiva.
4 4)In relazione al primo motivo, occorre richiamare il seguente punto di motivazione dell'impugnata sentenza: <parte opponente […] ha specificamente contestato il quantum del preteso credito tenuto conto dell'importo oggetto della controgaranzia prestata da in data CP_1
7.10.2009 con riferimento all'affidamento in conto corrente ipotecario fondiario concesso da
Cassa di Risparmio di Cesena al debitore principale e già oggetto di Parte_4 garanzia fideiussoria solidale pro quota da parte della società YL 2 s.r.l., poi divenuta
Maninvest s.r.l. (cfr. doc. nn. 6 e 7 parte opponente)…….
[…] la ricostruzione formulata da parte opponente non è condivisibile alla luce dello stesso dato letterale della controgaranzia prestata in data 7.10.2009 da (cfr. doc. n. 7 parte CP_1 opponente); quest'ultima, infatti, si è costituita fideiussore della società YL 2 s.r.l. fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di euro 10.000.000,00 e non già con riferimento alla minor pretesa somma della garanzia personale pro quota prestata invece direttamente da YL 2 s.r.l. limitatamente all'importo massimo garantito di euro
3.400.000,00 (cfr. doc. n. 6 parte opponente)>.
5)Col primo motivo, specificatamente argomentando, parte appellante contesta il punto di motivazione sopra riportato, osservando, fra l'altro, quanto segue:
Quanto scritto non è condivisibile: se YL 2 Srl garantiva un impegno finanziario di
€.
3.400.000 e garantiva le obbligazioni di YL 2 srl, come era possibile CP_1 che garantisse 10.000.000 di euro? Ora, anche se è pacifico che l'importo CP_1 della controgaranzia possa essere diverso da quello della garanzia, è piuttosto evidente che se YL 2 srl poteva rispondere al massimo per €.3.400.000, non è possibile che il suo fideiussore potesse rispondere per un importo maggiore. Più che diritto è una questione di logica. La motivazione della sentenza è dunque errata, mentre completamente omessa è stato l'esame e la decisione in ordine alla vera contestazione mossa dall'opponente>.
6) Il motivo è fondato e va accolto.
Deve, anzitutto, osservarsi che l'indennità compensativa de qua doveva essere conteggiata con riferimento all', specificate nella scrittura privata, rilasciate da Controparte_1
La fideiussione, in relazione alla quale ha richiesto il pagamento Controparte_1 dell'indennità compensativa col ricorso per decreto ingiuntivo, è quella rilasciata dalla stessa,
5 in favore della Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a., unitamente a e , il CP_6 CP_4
7.10.2009.
Tali società si erano, specificamente, costituite fideiussori della SkYline 2 (poi rinominata
, CP_5 fideiussione citata in premessa>.
Occorre, dunque, per individuare l'ammontare di tale fideiussione, cui fanno riferimento le clausole della scrittura privata del 15.10.2013, posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, esaminare la premessa del contratto del 7.10.2009.
Ivi si dà atto che la società aveva ottenuto dalla Cassa di Risparmio di Parte_4
Ravenna s.p.a. un affidamento in conto corrente di € 10.000.000 con durata di 36 mesi.
Si dà poi atto che YL 2, unitamente ad altre due società, si erano costituiti e vengono poi specificati le percentuali e gli importi. Controparte_7
La percentuale era prevista nel 34% e dunque per un importo di€ 3.400.000.
Si dà altresì atto che nel testo delle fideiussioni, prestate da YL e dalle altre due società, era obbligazioni garantite, possa rivolgersi anche ad uno solo dei fideiussori, nei limiti sopra pattuiti, ovvero a tutti congiuntamente, affinchè in concorso tra loro e pro quota venga pagato l'intero debito>.
A fronte delle previsioni contrattuali sopra richiamate non può dubitarsi che la fideiussione rilasciata da YL afferisse solo la percentuale del 34% dell'affidamento ottenuto dalla
Parte_4
Deve, infatti, escludersi che la previsione delle quote avesse una mera rilevanza interna, come erroneamente sostenuto da nelle sue difese, proprio per la chiara previsione Controparte_1 da ultimo richiamata.
Lo riconosce, peraltro, anche il primo giudice, con la motivazione sopra trascritta, rilevando come la controprestazione sia stata piuttosto prestata, col contratto del sette ottobre, fino alla concorrenza di € 10.000.000.
La controgaranzia, per la sua medesima funzione, non può, tuttavia, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, prevedere un pagamento superiore a quello, oggetto della garanzia.
La lettura del contratto del 7 ottobre impone, comunque, di riconoscere, senza dubbi,
l'erroneità del rilievo del primo giudice afferente l'oggetto della controprestazione.
In tale contratto, infatti, dopo essersi atto che la aveva chiesto Controparte_2 una controgaranzia per l'obbligazione fideiussoria rilasciata da YL 2 srl, si legge la seguente dichiarazione, sottoscritta, per quanto qui rileva, da : CP_1
6 <con la presente dichiariamo di costituirci fideiussori della società skyline 2 s.r.l. fino alla concorrenza massima di Euro 10.000.000 (Diecimilioni/00) a Vostro favore, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla stessa in dipendenza della fideiussione citata in premessa>.
Il dato letterale non consente dubbi.
Vengono chiaramente garantite le obbligazioni assunte da YL 2 s.r.l., con la fideiussione, sopra richiamata, sicchè la successiva limitazione prevista fino alla concorrenza massima di euro 10.000.000> non consente di affermare che la controgaranzia fosse relativa ad un tale importo, in contrasto con quanto prima chiaramente previsto e contro la stessa logica.
7) Con il secondo motivo, gli appellanti ribadiscono la contestazione di usurarietà soggettiva, spiegando perché il primo giudice avesse erroneamente escluso le loro condizioni di difficoltà economica o finanziaria ed uno squilibrio contrattuale tra vantaggi conseguiti da CP_1
e le obbligazioni da essi assunte.
8)Il motivo va rigettato per le considerazioni che seguono.
Va, anzitutto, richiamata la previsione normativa, che viene in rilievo: il terzo comma dell'art. 644 c.p., secondo cui La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresi' usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalita' del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilita', ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficolta' economica o finanziaria>.
A fronte del chiaro dato testuale, per essere configurabile l'usura c.d. soggettiva, occorre, dunque, fra l'altro che la sproporzione sia configurabile, anche tenendo conto del medio praticato per operazioni similari>.
Può citarsi al riguardo la sentenza della Corte di cassazione n. 19347/2025, secondo cui <nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cd. tasso soglia, la nullità ex art. 1815,
comma 2, c.c. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, c.p., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché
7 della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede); la prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca>.
Ed una volta richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, non resta che porre rilievo come parte opponente nulla abbia osservato e provato in primo grado con riguardo al tasso medio per operazioni similari, limitandosi ad una produzione, tardiva, in quanto allegata alla comparsa conclusionale, peraltro non riferibile ad operazioni similari, come osservato dal primo giudice.
9)Il terzo motivo afferisce la contestazione di usura oggettiva in ordine alla quale il primo giudice ha osservato quanto segue: <si rileva l'assoluta genericità della deduzione formulata, carente tanto sotto il profilo dell'allegazione dei fatti posti a proprio fondamento quanto sotto il profilo probatorio in senso stretto.
La parte, infatti, non assolvendo al proprio onere assertivo e probatorio ha genericamente dedotto l'eccessività dell'indennità compensativa e l'intervenuto superamento del tasso soglia usura, senza indicare né la specifica categoria entro cui sussumere l'indennità contrattuale ritenuta illegittima né il puntuale tasso soglia di riferimento, in base al relativo decreto ministeriale di rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM).
Inoltre, si evidenzia che le solo dedotte e generiche allegazioni di parte attrice opponente non sono state dalla stessa specificate e supportate nemmeno da una relativa consulenza tecnica di parte sul punto e nemmeno sono stati puntualmente offerti in comunicazione i decreti ministeriali che stabiliscono, all'epoca della stipulazione del contratto di mutuo, la soglia antiusura – tali documenti, infatti, integrano provvedimenti amministrativi, che la parte è onerata di produrre in giudizio -, disattendendo l'orientamento pressoché consolidato della giurisprudenza di legittimità >.
10)Con il motivo in esame, parte appellante, specificatamente argomentando, lamenta come erroneamente il primo giudice abbia ritenuto non provata la contestazione di usura oggettiva per non avere essa opponente prodotto i decreti ministeriali.
8 11)Il motivo non coglie nel segno, posto che il primo giudice, prima di far riferimento all'omessa produzione dei decreti ministeriali, aveva rilevato una carenza di allegazione, di per sé sufficiente a giustificare il rigetto, per genericità, della contestazione in esame.
12) Tirando le fila di quanto sin qui esposto, non resta che revocare l'opposto decreto ingiuntivo e condannare gli opponenti al pagamento dell'indennità compensativa, determinata considerando che la controgaranzia de qua era stata prestata in relazione all'importo garantito di € 3.400.000.
13)Su tale importo gli interessi vanno conteggiati, come disposto col decreto ingiuntivo, posto che non è stata sollevata alcuna contestazione al riguardo.
14) L'esito finale del procedimento, in cui la domanda di è stata accolta nella Controparte_1 misura di un terzo, impone la compensazione per due terzi delle spese di lite e la condanna degli appellanti alla refusione delle restanti spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1156/2021 R.G., in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, revoca l'opposto decreto ingiuntivo e condanna e in solido al pagamento, in Parte_1 Parte_2 favore di di €74.219,06 oltre interessi da conteggiare come specificato nel Controparte_1 suindicato decreto.
Compensa per due terzi le spese del grado.
Condanna e in solido alla refusione, in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
delle restanti spese di lite, liquidate in € 5.000 per il primo grado e nel medesimo importo
[...] per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte d'appello in data 25.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
-dott. Giovanni Salina -Presidente
-dott. ssa IA Romagnoli -Consigliere
-dott. ssa Antonella Romano -Consigliere rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1156/2021 R.G.;
PROMOSSA DA avente codice fiscale;
Parte_1 C.F._1 avente codice fiscale Parte_2 C.F._2
-entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni B. Ghini (c.f. – C.F._3 pec;
Email_1
NEI CONFRONTI DI avente codice fiscale , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Fabrizio Fanti (cod. fisc. – pec C.F._4
); (cod. fisc. Email_2 Parte_3
- pec ) e IA TI C.F._5 Email_3
(cod. fisc. – pec;
C.F._6 Email_4
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 509/2021, pubblicata in data 3 maggio 2021, il Tribunale di Forlì, decidendo nel contradditorio delle parti, rigettava l'opposizione proposta da e Parte_2 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 463/2017, con il quale era stato loro ingiunto il Parte_1 pagamento, in favore della di € 218.291,36, oltre interessi e spese. Controparte_1
*
Avverso tale sentenza interponevano appello i soccombenti opponenti, formulando le seguenti conclusioni: <in via principale, previo accertamento e declaratoria di invalidità della scrittura privata del
15.10.2013 e/o di tutte le clausole contrattuali o di ogni altro accordo in contrasto con norme imperative di legge tra cui l'art.644 c.p., ovvero di ogni clausola avente l'effetto di applicare interessi o vantaggi usurari ovvero sproporzionati rispetto alla prestazione data da CP_1
revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto e comunque accertare e dichiarare che
[...] gli appellanti nulla devono a CP_1
• in via subordinata, accertare e dichiarare il minor importo dovuto, in relazione alla fideiussione pro quota solidale rilasciata da in favore della CP_1 Controparte_2
e per l'effetto revocare e annullare il d.i. opposto, determinando il corretto
[...] rapporto dare-avere fra le parti, previa compensazione di ogni credito degli appellanti, limitando l'importo eventualmente dovuto a quanto provato dall'opposta>.
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Resisteva Controparte_1
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Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del giorno 11.2.2025, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Va, anzitutto, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata, ex art. 342 c.p.c.
2 Dalla lettura complessiva dell'atto di citazione in appello si deducono, infatti, chiaramente le parti di motivazione oggetto di censura e le relative specifiche contestazioni, come risulterà chiaramente dall'esposizione che segue.
Ed invero, Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
2)Va, poi, per chiarezza, trascritta la parte della motivazione in cui il primo giudice illustra la scaturigine della controversia: <il presente giudizio trae origine dai complessi rapporti intercorsi tra le società , cp_3 partecipata anche da e parte_1 parte_2 cp_1 cp_4 originariamente soci della progetto tre, divenuta poi operante nel settore cp_5 degli investimenti immobiliari delle garanzie fideiussorie rilasciate corso anni dalle stesse a favore banche finanziatrici, nonché dalla volontà predette ad un certo punto di procedere alla divisione asset patrimoniali, volta prosecuzione in via autonoma investimenti, con fuori uscita alcuni soci, ripartizione dei relativi rischi soprattutto riferimento alle prestate favori istituti credito finanziatori.
In particolare, le parti negoziali , , e anche gli odierni opponenti, CP_3 CP_1 CP_5 personalmente, avevano già provveduto a sottoscrivere un precedente accordo transattivo in data 13.03.2012 e in data 15.10.2013 avevano concluso una nuova scrittura privata con il dichiarato intento di porre fine alle liti insorte nelle fasi dell'esecuzione dei vari accordi antecedentemente conclusi e nella specie, di “definire bonariamente tutte le predette controversie, dichiarare adempiuto da fino al 31.12.2013 il Contratto e disciplinare CP_5 nuovamente i rapporti tra loro pendenti, costituendo altresì nuove obbligazioni a carico dei sigg.
e in relazione alle fideiussioni prestate da a Parte_1 Parte_2 CP_1 garanzia delle obbligazioni di , queste ultime espressamente elencate all'art. 2 del CP_5 regolamento contrattuale in oggetto e riconosciute dalle parti (cfr. doc. n. 1 monitorio e doc. n.
2 parte opponente pagg. 2 e 3).
3 …..
Si rileva che nell'ambito dell'art. 5 del regolamento contrattuale veniva esplicitato l'intento di “ , e di far conseguire la piena CP_5 CP_3 Parte_1 Parte_2 liberatoria di dalle fideiussioni prestate a garanzia delle obbligazioni di CP_1
, che “la liberazione dalle garanzie nei termini suddetti dipende anche dalla CP_5 volontà dei soggetti garantiti (le banche)” e che comunque “ e faranno tutto CP_3 CP_5 quanto nelle loro possibilità per procurare la piena ed incondizionata liberazione di
”. CP_1
Al successivo art.
5.5 le parti pattuivano la condizione per cui “nel caso in cui o CP_3 non ottengano, entro il 31.12.2013, la liberazione di ” le stesse CP_5 CP_1 CP_3
e assumevano, per un verso, l'obbligo solidale di garantire a il CP_5 CP_1 pagamento di “un'indennità compensativa dei disagi dalla stessa subiti per le garanzie prestate in favore di pari all'1,5% dell'ammontare di ciascuna delle fideiussioni CP_5 predette”.
Per altro verso, per quanto di specifico interesse ai fini della presente causa, gli odierni opponenti, e in solido tra loro, assumevano Parte_1 Parte_2
l'obbligazione di garantire il pagamento a della predetta indennità del 1,5% da CP_1 parte di e di (cfr. art. 7.1.1), nonché l'obbligazione di pagamento a CP_3 CP_5
di “un'ulteriore indennità compensativa dei disagi dalla stessa subiti per le CP_1 garanzie prestate in favore di pari al 2% dell'ammontare di ciascuna delle CP_5 fideiussioni predette, che andrà ad aggiungersi a quella dovuta da e . CP_5 CP_3
Tale indennità maturerà giorno per giorno e sarà liquidata trimestralmente al domicilio di mediante bonifico bancario (…)” (cfr. art. 6). CP_1
Queste, in sostanza, sono le principali obbligazioni assunte con il predetto contratto dagli odierni opponenti in merito all'obbligazione di versare a somme a titolo di CP_1 indennità compensativa, oggetto della pretesa azionata in sede monitoria>.
3) Nonostante parte appellante riporti le conclusioni dell'opposizione, non ha impugnato tutte le statuizioni del primo giudice, limitandosi alla proposizione di soli tre motivi:
-il primo afferente la quantificazione della
-il secondo afferente la contestazione di usura soggettiva;
-il terzo afferente la contestazione di usura oggettiva.
4 4)In relazione al primo motivo, occorre richiamare il seguente punto di motivazione dell'impugnata sentenza: <parte opponente […] ha specificamente contestato il quantum del preteso credito tenuto conto dell'importo oggetto della controgaranzia prestata da in data CP_1
7.10.2009 con riferimento all'affidamento in conto corrente ipotecario fondiario concesso da
Cassa di Risparmio di Cesena al debitore principale e già oggetto di Parte_4 garanzia fideiussoria solidale pro quota da parte della società YL 2 s.r.l., poi divenuta
Maninvest s.r.l. (cfr. doc. nn. 6 e 7 parte opponente)…….
[…] la ricostruzione formulata da parte opponente non è condivisibile alla luce dello stesso dato letterale della controgaranzia prestata in data 7.10.2009 da (cfr. doc. n. 7 parte CP_1 opponente); quest'ultima, infatti, si è costituita fideiussore della società YL 2 s.r.l. fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di euro 10.000.000,00 e non già con riferimento alla minor pretesa somma della garanzia personale pro quota prestata invece direttamente da YL 2 s.r.l. limitatamente all'importo massimo garantito di euro
3.400.000,00 (cfr. doc. n. 6 parte opponente)>.
5)Col primo motivo, specificatamente argomentando, parte appellante contesta il punto di motivazione sopra riportato, osservando, fra l'altro, quanto segue:
Quanto scritto non è condivisibile: se YL 2 Srl garantiva un impegno finanziario di
€.
3.400.000 e garantiva le obbligazioni di YL 2 srl, come era possibile CP_1 che garantisse 10.000.000 di euro? Ora, anche se è pacifico che l'importo CP_1 della controgaranzia possa essere diverso da quello della garanzia, è piuttosto evidente che se YL 2 srl poteva rispondere al massimo per €.3.400.000, non è possibile che il suo fideiussore potesse rispondere per un importo maggiore. Più che diritto è una questione di logica. La motivazione della sentenza è dunque errata, mentre completamente omessa è stato l'esame e la decisione in ordine alla vera contestazione mossa dall'opponente>.
6) Il motivo è fondato e va accolto.
Deve, anzitutto, osservarsi che l'indennità compensativa de qua doveva essere conteggiata con riferimento all'
La fideiussione, in relazione alla quale ha richiesto il pagamento Controparte_1 dell'indennità compensativa col ricorso per decreto ingiuntivo, è quella rilasciata dalla stessa,
5 in favore della Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a., unitamente a e , il CP_6 CP_4
7.10.2009.
Tali società si erano, specificamente, costituite fideiussori della SkYline 2 (poi rinominata
, CP_5 fideiussione citata in premessa>.
Occorre, dunque, per individuare l'ammontare di tale fideiussione, cui fanno riferimento le clausole della scrittura privata del 15.10.2013, posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, esaminare la premessa del contratto del 7.10.2009.
Ivi si dà atto che la società aveva ottenuto dalla Cassa di Risparmio di Parte_4
Ravenna s.p.a. un affidamento in conto corrente di € 10.000.000 con durata di 36 mesi.
Si dà poi atto che YL 2, unitamente ad altre due società, si erano costituiti e vengono poi specificati le percentuali e gli importi. Controparte_7
La percentuale era prevista nel 34% e dunque per un importo di€ 3.400.000.
Si dà altresì atto che nel testo delle fideiussioni, prestate da YL e dalle altre due società, era obbligazioni garantite, possa rivolgersi anche ad uno solo dei fideiussori, nei limiti sopra pattuiti, ovvero a tutti congiuntamente, affinchè in concorso tra loro e pro quota venga pagato l'intero debito>.
A fronte delle previsioni contrattuali sopra richiamate non può dubitarsi che la fideiussione rilasciata da YL afferisse solo la percentuale del 34% dell'affidamento ottenuto dalla
Parte_4
Deve, infatti, escludersi che la previsione delle quote avesse una mera rilevanza interna, come erroneamente sostenuto da nelle sue difese, proprio per la chiara previsione Controparte_1 da ultimo richiamata.
Lo riconosce, peraltro, anche il primo giudice, con la motivazione sopra trascritta, rilevando come la controprestazione sia stata piuttosto prestata, col contratto del sette ottobre, fino alla concorrenza di € 10.000.000.
La controgaranzia, per la sua medesima funzione, non può, tuttavia, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, prevedere un pagamento superiore a quello, oggetto della garanzia.
La lettura del contratto del 7 ottobre impone, comunque, di riconoscere, senza dubbi,
l'erroneità del rilievo del primo giudice afferente l'oggetto della controprestazione.
In tale contratto, infatti, dopo essersi atto che la aveva chiesto Controparte_2 una controgaranzia per l'obbligazione fideiussoria rilasciata da YL 2 srl, si legge la seguente dichiarazione, sottoscritta, per quanto qui rileva, da : CP_1
6 <con la presente dichiariamo di costituirci fideiussori della società skyline 2 s.r.l. fino alla concorrenza massima di Euro 10.000.000 (Diecimilioni/00) a Vostro favore, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla stessa in dipendenza della fideiussione citata in premessa>.
Il dato letterale non consente dubbi.
Vengono chiaramente garantite le obbligazioni assunte da YL 2 s.r.l., con la fideiussione, sopra richiamata, sicchè la successiva limitazione prevista fino alla concorrenza massima di euro 10.000.000> non consente di affermare che la controgaranzia fosse relativa ad un tale importo, in contrasto con quanto prima chiaramente previsto e contro la stessa logica.
7) Con il secondo motivo, gli appellanti ribadiscono la contestazione di usurarietà soggettiva, spiegando perché il primo giudice avesse erroneamente escluso le loro condizioni di difficoltà economica o finanziaria ed uno squilibrio contrattuale tra vantaggi conseguiti da CP_1
e le obbligazioni da essi assunte.
8)Il motivo va rigettato per le considerazioni che seguono.
Va, anzitutto, richiamata la previsione normativa, che viene in rilievo: il terzo comma dell'art. 644 c.p., secondo cui La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresi' usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalita' del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilita', ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficolta' economica o finanziaria>.
A fronte del chiaro dato testuale, per essere configurabile l'usura c.d. soggettiva, occorre, dunque, fra l'altro che la sproporzione sia configurabile, anche tenendo conto del medio praticato per operazioni similari>.
Può citarsi al riguardo la sentenza della Corte di cassazione n. 19347/2025, secondo cui <nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cd. tasso soglia, la nullità ex art. 1815,
comma 2, c.c. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, c.p., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché
7 della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede); la prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca>.
Ed una volta richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, non resta che porre rilievo come parte opponente nulla abbia osservato e provato in primo grado con riguardo al tasso medio per operazioni similari, limitandosi ad una produzione, tardiva, in quanto allegata alla comparsa conclusionale, peraltro non riferibile ad operazioni similari, come osservato dal primo giudice.
9)Il terzo motivo afferisce la contestazione di usura oggettiva in ordine alla quale il primo giudice ha osservato quanto segue: <si rileva l'assoluta genericità della deduzione formulata, carente tanto sotto il profilo dell'allegazione dei fatti posti a proprio fondamento quanto sotto il profilo probatorio in senso stretto.
La parte, infatti, non assolvendo al proprio onere assertivo e probatorio ha genericamente dedotto l'eccessività dell'indennità compensativa e l'intervenuto superamento del tasso soglia usura, senza indicare né la specifica categoria entro cui sussumere l'indennità contrattuale ritenuta illegittima né il puntuale tasso soglia di riferimento, in base al relativo decreto ministeriale di rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM).
Inoltre, si evidenzia che le solo dedotte e generiche allegazioni di parte attrice opponente non sono state dalla stessa specificate e supportate nemmeno da una relativa consulenza tecnica di parte sul punto e nemmeno sono stati puntualmente offerti in comunicazione i decreti ministeriali che stabiliscono, all'epoca della stipulazione del contratto di mutuo, la soglia antiusura – tali documenti, infatti, integrano provvedimenti amministrativi, che la parte è onerata di produrre in giudizio -, disattendendo l'orientamento pressoché consolidato della giurisprudenza di legittimità >.
10)Con il motivo in esame, parte appellante, specificatamente argomentando, lamenta come erroneamente il primo giudice abbia ritenuto non provata la contestazione di usura oggettiva per non avere essa opponente prodotto i decreti ministeriali.
8 11)Il motivo non coglie nel segno, posto che il primo giudice, prima di far riferimento all'omessa produzione dei decreti ministeriali, aveva rilevato una carenza di allegazione, di per sé sufficiente a giustificare il rigetto, per genericità, della contestazione in esame.
12) Tirando le fila di quanto sin qui esposto, non resta che revocare l'opposto decreto ingiuntivo e condannare gli opponenti al pagamento dell'indennità compensativa, determinata considerando che la controgaranzia de qua era stata prestata in relazione all'importo garantito di € 3.400.000.
13)Su tale importo gli interessi vanno conteggiati, come disposto col decreto ingiuntivo, posto che non è stata sollevata alcuna contestazione al riguardo.
14) L'esito finale del procedimento, in cui la domanda di è stata accolta nella Controparte_1 misura di un terzo, impone la compensazione per due terzi delle spese di lite e la condanna degli appellanti alla refusione delle restanti spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1156/2021 R.G., in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, revoca l'opposto decreto ingiuntivo e condanna e in solido al pagamento, in Parte_1 Parte_2 favore di di €74.219,06 oltre interessi da conteggiare come specificato nel Controparte_1 suindicato decreto.
Compensa per due terzi le spese del grado.
Condanna e in solido alla refusione, in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
delle restanti spese di lite, liquidate in € 5.000 per il primo grado e nel medesimo importo
[...] per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte d'appello in data 25.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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