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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15929 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 36356/2024 promossa da
, nata in [...] il [...] (C. F: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano C.F._1
AR (C.F: ) ed elettivamente domiciliata in C.F._2
Trieste, Via F. Severo n. 8;
- ricorrente - contro
Controparte_1
a Dhaka
[...]
(Bangladesh), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in
Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello
Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: impugnazione provvedimento diniego del visto per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 Con ricorso depositato in data 10.09.2024, la ricorrente Pt_1
, cittadina bengalese titolare di permesso di soggiorno per motivi
[...]
familiari, ha impugnato il provvedimento con il quale l CP_1
a Dhaka ha negato il rilascio del visto per ricongiungimento
[...]
familiare in favore del genitore, nato a [...] Persona_1
(Bangladesh) il 2.05.1981, per carenza della prova del requisito della vivenza a carico di quest'ultimo.
CP_ La ricorrente ha esposto di vivere in da diversi anni unitamente al marito, ai loro due figli, e al cugino;
che in data 10.10.2019 avveniva il prematuro decesso della madre, nata il Persona_2
15.08.1981; che il padre, il sig. , si ammalava e perdeva Persona_1
il lavoro;
che la ricorrente supportava economicamente il genitore, quest'ultimo in condizioni di ristrettezza economica e di depressione;
che avanzava domanda di ricongiungimento familiare, ottenendo il rilascio del nulla osta il 23.05.2023; che, tuttavia, la successiva domanda di visto veniva rigettata in data 25.03.2024 dall'Ambasciata adita, senza previa comunicazione di cui all'art. 10 bis l. 241/90.
La ricorrente ha in questa sede esposto di avere tutti i requisiti per ottenere il rilascio del suddetto visto, chiedendone l'ordine di rilascio e lamentando difetto di motivazione;
eccesso di potere;
carenza istruttoria;
violazione di legge, in particolare degli artt. 28 e 29, d.lgs.
n. 286/1998.
Il Giudice ha fissato l'udienza al 18.04.2025, in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc., rinviata al 10.10.2025 in considerazione della comune richiesta delle parti. In particolare, l'Amministrazione
pagina 2 resistente si è costituita in giudizio in data 01.04.2025, chiedendo disporsi rinvio in ragione della rappresentata riapertura della pratica per riesame in autotutela.
Parte ricorrente, preso atto delle memorie di controparte, ha aderito alla richiesta di quest'ultima.
Con le successive note parte resistente ha rappresentato l'avvenuto rilascio del visto in data 24.07.2025, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente ha confermato l'avvenuto rilascio di visto, insistendo per la condanna alle spese di parte resistente in ragione della fondatezza del ricorso e delle numerose richieste alla stessa avanzate per la definizione della procedura. Ha dunque chiesto disporsi un ulteriore rinvio per depositare prova dei richiamati solleciti.
Alla luce di quanto rappresentato, non ricorrendo i presupposti per concedere il rinvio richiesto, in ragione della natura del rito semplificato adottato, improntato a concentrazione e snellezza e tenuto conto che la prova delle summenzionate istanze, asseritamente inviate a mezzo mail pec, ben avrebbe potuto essere prodotta per l'udienza già disposta, va dichiara la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
• dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
pagina 3 • spese compensate,
Così deciso in Roma, in data 10 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 36356/2024 promossa da
, nata in [...] il [...] (C. F: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano C.F._1
AR (C.F: ) ed elettivamente domiciliata in C.F._2
Trieste, Via F. Severo n. 8;
- ricorrente - contro
Controparte_1
a Dhaka
[...]
(Bangladesh), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in
Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello
Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: impugnazione provvedimento diniego del visto per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 Con ricorso depositato in data 10.09.2024, la ricorrente Pt_1
, cittadina bengalese titolare di permesso di soggiorno per motivi
[...]
familiari, ha impugnato il provvedimento con il quale l CP_1
a Dhaka ha negato il rilascio del visto per ricongiungimento
[...]
familiare in favore del genitore, nato a [...] Persona_1
(Bangladesh) il 2.05.1981, per carenza della prova del requisito della vivenza a carico di quest'ultimo.
CP_ La ricorrente ha esposto di vivere in da diversi anni unitamente al marito, ai loro due figli, e al cugino;
che in data 10.10.2019 avveniva il prematuro decesso della madre, nata il Persona_2
15.08.1981; che il padre, il sig. , si ammalava e perdeva Persona_1
il lavoro;
che la ricorrente supportava economicamente il genitore, quest'ultimo in condizioni di ristrettezza economica e di depressione;
che avanzava domanda di ricongiungimento familiare, ottenendo il rilascio del nulla osta il 23.05.2023; che, tuttavia, la successiva domanda di visto veniva rigettata in data 25.03.2024 dall'Ambasciata adita, senza previa comunicazione di cui all'art. 10 bis l. 241/90.
La ricorrente ha in questa sede esposto di avere tutti i requisiti per ottenere il rilascio del suddetto visto, chiedendone l'ordine di rilascio e lamentando difetto di motivazione;
eccesso di potere;
carenza istruttoria;
violazione di legge, in particolare degli artt. 28 e 29, d.lgs.
n. 286/1998.
Il Giudice ha fissato l'udienza al 18.04.2025, in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc., rinviata al 10.10.2025 in considerazione della comune richiesta delle parti. In particolare, l'Amministrazione
pagina 2 resistente si è costituita in giudizio in data 01.04.2025, chiedendo disporsi rinvio in ragione della rappresentata riapertura della pratica per riesame in autotutela.
Parte ricorrente, preso atto delle memorie di controparte, ha aderito alla richiesta di quest'ultima.
Con le successive note parte resistente ha rappresentato l'avvenuto rilascio del visto in data 24.07.2025, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente ha confermato l'avvenuto rilascio di visto, insistendo per la condanna alle spese di parte resistente in ragione della fondatezza del ricorso e delle numerose richieste alla stessa avanzate per la definizione della procedura. Ha dunque chiesto disporsi un ulteriore rinvio per depositare prova dei richiamati solleciti.
Alla luce di quanto rappresentato, non ricorrendo i presupposti per concedere il rinvio richiesto, in ragione della natura del rito semplificato adottato, improntato a concentrazione e snellezza e tenuto conto che la prova delle summenzionate istanze, asseritamente inviate a mezzo mail pec, ben avrebbe potuto essere prodotta per l'udienza già disposta, va dichiara la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
• dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
pagina 3 • spese compensate,
Così deciso in Roma, in data 10 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 4