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Ordinanza 9 giugno 2025
Ordinanza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, ordinanza 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/292
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, all'esito della camera di consiglio in data odierna, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA rilevato che:
- è pacifico è documentalmente provato che presta servizio Parte_1
dall'1.9.2024 presso la scuola “Federico Sacco” di Fossano, sicchè presso detta sede prestava servizio anche al momento del deposito del ricorso, avvenuto il 5.3.2025: tanto risulta dal doc. 5 prodotto da parte ricorrente ed è stato espressamente riconosciuto da entrambe le parti all'udienza; ritenuto che:
- alla luce di quanto sopra l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte resistente è fondata;
- secondo ormai pacifica giurisprudenza di legittimità va affermato, in tema di competenza territoriale per le controversie relative ai pubblici dipendenti, che, l'art. 413, comma quinto, c.p.c., prevedendo la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto (o era addetto al momento della cessazione del rapporto), deve essere inteso nel senso che la individuazione del foro speciale ha carattere esclusivo e non concorrente;
per sede di servizio deve intendersi quella di effettivo servizio, al momento della proposizione della domanda in giudizio, e non anche la (eventualmente diversa) sede cui fa capo la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (cfr. Cass. civ., sez. Lav., 6 agosto 2002, n. 11831; Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 3111 del 29/02/2012 Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6458 del 15/03/2018 e successive conformi);
Pagina 1 - stante il tenore letterale della disposizione e la ratio della stessa, a nulla rileva che la controversia sia sorta nel momento in cui il dipendente era addetto ad altro ufficio, compreso in altra circoscrizione, venendo in rilievo solo l'ufficio ove il dipendente prestava servizio al momento in cui il giudizio è instaurato, ovvero ove il rapporto di lavoro ha avuto termine (cfr. Cass. civ., sez. Lav., 7 agosto 2004 N. 15344);
- alla stregua dei sopra rassegnati principi di diritto, la competenza per territorio deve essere individuata in relazione al luogo in cui la lavoratrice, al momento della introduzione della presente causa, prestava (e tuttora presta) in concreto la propria attività lavorativa, cioè a Fossano, ricompreso nel circondario del Tribunale di
Cuneo, ove la causa deve essere riassunta ai sensi dell'art. 428 c.p.c.;
- le spese di lite possono essere compensate alla luce del comportamento processuale delle parti;
P.Q.M.
Visti gli artt. 413 e 428 c.p.c.,
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, essendo competente il
Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice del Lavoro,
- assegna alle parti termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio avanti al
Tribunale di Cuneo;
- spese compensate;
manda alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.
Asti, 06/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Elisabetta Antoci
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, all'esito della camera di consiglio in data odierna, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA rilevato che:
- è pacifico è documentalmente provato che presta servizio Parte_1
dall'1.9.2024 presso la scuola “Federico Sacco” di Fossano, sicchè presso detta sede prestava servizio anche al momento del deposito del ricorso, avvenuto il 5.3.2025: tanto risulta dal doc. 5 prodotto da parte ricorrente ed è stato espressamente riconosciuto da entrambe le parti all'udienza; ritenuto che:
- alla luce di quanto sopra l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte resistente è fondata;
- secondo ormai pacifica giurisprudenza di legittimità va affermato, in tema di competenza territoriale per le controversie relative ai pubblici dipendenti, che, l'art. 413, comma quinto, c.p.c., prevedendo la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto (o era addetto al momento della cessazione del rapporto), deve essere inteso nel senso che la individuazione del foro speciale ha carattere esclusivo e non concorrente;
per sede di servizio deve intendersi quella di effettivo servizio, al momento della proposizione della domanda in giudizio, e non anche la (eventualmente diversa) sede cui fa capo la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (cfr. Cass. civ., sez. Lav., 6 agosto 2002, n. 11831; Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 3111 del 29/02/2012 Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6458 del 15/03/2018 e successive conformi);
Pagina 1 - stante il tenore letterale della disposizione e la ratio della stessa, a nulla rileva che la controversia sia sorta nel momento in cui il dipendente era addetto ad altro ufficio, compreso in altra circoscrizione, venendo in rilievo solo l'ufficio ove il dipendente prestava servizio al momento in cui il giudizio è instaurato, ovvero ove il rapporto di lavoro ha avuto termine (cfr. Cass. civ., sez. Lav., 7 agosto 2004 N. 15344);
- alla stregua dei sopra rassegnati principi di diritto, la competenza per territorio deve essere individuata in relazione al luogo in cui la lavoratrice, al momento della introduzione della presente causa, prestava (e tuttora presta) in concreto la propria attività lavorativa, cioè a Fossano, ricompreso nel circondario del Tribunale di
Cuneo, ove la causa deve essere riassunta ai sensi dell'art. 428 c.p.c.;
- le spese di lite possono essere compensate alla luce del comportamento processuale delle parti;
P.Q.M.
Visti gli artt. 413 e 428 c.p.c.,
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, essendo competente il
Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice del Lavoro,
- assegna alle parti termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio avanti al
Tribunale di Cuneo;
- spese compensate;
manda alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.
Asti, 06/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Elisabetta Antoci
Pagina 2