Sentenza breve 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 10/04/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00681/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00394/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini, Lorenzo Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a – del permesso di costruire del Comune di Amalfi n. -OMISSIS- in favore della Sig.ra -OMISSIS-, nella qualità di Amministratore -OMISSIS-, per opere di “abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso al fabbricato sito in via -OMISSIS-, frazione-OMISSIS- del Comune di Amalfi, -OMISSIS-, censito in catasto terreni al foglio -OMISSIS-, la realizzazione di piccole rampe e l’installazione di montascale nel fondo foglio -OMISSIS-” nella parte in cui ha negato la creazione di un accesso pedonale al fondo agricolo da -OMISSIS-
b – del provvedimento del Comune di Amalfi prot. n.-OMISSIS-, di comunicazione del preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990;
c – del parere negativo prot. n. -OMISSIS- del Responsabile della Polizia Municipale di Amalfi, per la realizzazione di un accesso carrabile al fondo agricolo da -OMISSIS-
d – della nota del Responsabile della Polizia Municipale di Amalfi prot. n. -OMISSIS-, con la quale si è ribadito il parere negativo;
e – della nota prot. n-OMISSIS- del Comune di Amalfi di richiesta parere al Comando Polizia Municipale di Amalfi;
f – dei provvedimenti prot. n. -OMISSIS-e prot. n. -OMISSIS- del Comune di Amalfi con i quali si è disposta la interdizione al transito pedonale, sosta e qualsiasi uso di -OMISSIS-
g – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Premesso che
Con nota del-OMISSIS-, la -OMISSIS-(dante causa di -OMISSIS-.), presentava istanza di permesso di costruire per opere di sistemazione esterna del fondo, preordinate all’abbattimento delle barriere architettoniche, tra l’altro, prevedendo: - un proprio accesso autonomo attraverso la via pedonale di -OMISSIS-, a monte del fondo, con realizzazione di un cancello di 3 mt. (di larghezza) per garantire un sicuro e agevole accesso per i portatori di handicap che utilizzano motocarrozzelle; - rampe di collegamento, rifacimento dei terrazzamenti sottostanti, ampliamento delle scale esistenti (lungo i terrazzamenti) ed installazione di montascale per garantire ai portatori di handicap un necessario camminamento fino al fabbricato principale;
il Comune di Amalfi acquisiva i relativi assensi, da parte delle Autorità di Tutela, sugli interventi di sistemazione esterna e di abbattimento delle barriere architettoniche e precisamente: autorizzazione paesaggistica prot. n. -OMISSIS-; Nulla Osta Ente Parco dei Monti Lattari n.-OMISSIS- Autorizzazione sismica Genio Civile prot. n. -OMISSIS-;
con nota, prot. n. -OMISSIS-, l’Ente deduceva che: - -OMISSIS- sarebbe una strada pedonale non carrabile, di modeste dimensioni, che non consentirebbe traffico veicolare; - l’area ricadrebbe in Zona -OMISSIS-.
la-OMISSIS-, controdeduceva che: - impropriamente è stato utilizzato il termine “passo carrabile” (nella istanza di p.d.c.) essendo richiesto un mero accesso pedonale per soggetti portatori di handicap che comprende anche l’utilizzo di motocarrozzelle; - la richiesta di accesso è unicamente finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche per i portatori di handicap, con motocarrozzelle, che saranno accompagnati con autovetture solo fino all’inizio di -OMISSIS- (recte: non per i veicoli); - il-OMISSIS- espressamente ammette interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi degli artt. 15, 16 e 33 NTA PSAI;
con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, il Comando di Polizia Municipale rimarcava che “la realizzazione di qualsiasi tipologia di varco, anche pedonale, andrebbe in ogni caso ad aumentare il carico antropico in una zona già classificata a “pericolosità e Rischio elevato da frana”;
il Comune di Amalfi, pur rilasciando il permesso di costruire, n. -OMISSIS- per opere di sistemazione esterna del fondo, autorizzava gli interventi di installazione del montascale sulle rampe e rifacimento dei terrazzamenti (opere propedeutiche all’accesso pedonale dei portatori di handicap) e negava l’accesso autonomo pedonale alla proprietà della Società ricorrente, da -OMISSIS-, vanificando le finalità di abbattimento delle barriere architettoniche
la ricorrente epigrafata, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, impugna il permesso di costruire, limitatamente alla clausola, con cui si è negata la realizzazione di un accesso pedonale al fondo agricolo da -OMISSIS-
non resiste in giudizio il Comune intimato;
nell’udienza camerale del 9 aprile 2025, la causa è introitata per la decisione;
Considerato che
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;
il gravame è manifestamente infondato;
si controverte della legittimità o meno del gravato permesso di costruire, limitatamente alla negata realizzazione di un accesso pedonale;
ed invero, come emerge dalla documentazione in atti, il titolo edilizio è legittimo in parte qua, proprio in ragione della rigorosa osservanza della normativa vigente in materia;
l’accesso richiesto è carrabile e non pedonale;
e sul punto è agli atti il parere sfavorevole del Comando di polizia municipale di Amalfi, il quale, nella nota del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, esplicitava quanto segue:
“-OMISSIS- è una via pedonale e non carrabile; l’arteria di cui trattasi presenta una sede stradale di dimensioni enormemente ridotte che non consentono la transitabilità neppure a senso unico di un veicolo di medie dimensioni; la stessa inoltre essendo una strada senza uscita; peraltro, l’assetto strutturale della stessa non potrebbe sostenere neppure il benchè minimo traffico veicolare; infine corre l’obbligo di evidenziare che l’area ricade in zona -OMISSIS- dell’Autorità di bacino destra del Sele classificata “Pericolosità e Rischio elevato da frana”;
parere sfavorevole, peraltro, ribadito nella successiva nota del -OMISSIS-, di risposta alle controdeduzioni della ricorrente, così statuente: “la realizzazione di qualsiasi tipologia di varco, anche pedonale, andrebbe ad aumentare il carico antropico in una zona classificata “Pericolosità e Rischio elevato da frana”;
i 2 pareri sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per travisamento dei fatti e manifesta illogicità;
ne discende che si appalesa legittimo il permesso di costruire impugnato, limitatamente al diniego di realizzazione di un accesso pedonale, proprio in ragione del citato parere vincolante del Comando di polizia municipale;
e tanto basta al Collegio;
il gravame va rigettato;
la peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’interessato.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.