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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 31.3.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv.LI ROSI SEBASTIANO, oggi sostituito dall'avv.; Per il convenuto\opposto l'avv. , oggi sostituito dall'avv.;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente pagina 1 di 6 SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2760/2023 R.G. promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LI Parte_1 C.F._1
ROSI SEBASTIANO, , con elezione di domicilio in VIA FRANCESCO RISO N.39 CATANIA presso l'avv. LI ROSI SEBASTIANO, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e , con Controparte_1 P.IVA_1 elezione di domicilio in , presso l'avv. , giusta procura in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 31.3.2025 che qui si intendono richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5432/2022 Parte_1 emesso il 24/11/2022 e pubblicato il 29/11/2022 dal Tribunale di Catania nel procedimento r.g. 14943/2022 e notificato in data 08/02/2023 (cfr. all. 2), con il quale è stato ingiunto al nella sua qualità di titolare della Ditta Individuale Digital Copy Pt_1 di Tropea Salvatore, di pagare a favore a la somma di € 35.756,53 Controparte_2 oltre gli interessi come da domanda, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in € 1.370,00 per compensi professionali ed € 286,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, imposta e contributo previdenziale.
Conclude: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento della presente opposizione: in via preliminare a) dichiarare la domanda improcedibile ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28 del pagina 2 di 6 2010, con ogni consequenziale decisione ex lege;
nel merito b) ritenere e dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo perché non ricorrono le condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. stante che la documentazione esibita non è prova scritta del credito fatto valere;
c) annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
d) in ogni caso, ritenere e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, nulla deve il sig.
all'opposta e per l'effetto annullare e/o revocare l'opposto decreto Parte_1 ingiuntivo;
e) spese e competenze professionali secondo soccombenza. Si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione. Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 31.3.2025 che qui si intendono richiamate.
*************
E' pacifico che la causa riguarda rapporti derivanti da contratto di c.c. e quindi rientra nell'ambito di applicazione della cd mediaconciliazione obbligatoria prevista dal D.lgs 4.3.10 n. 28 all'art. 5, essendo giudizio avente ad oggetto contratti bancari. Parte opposta ha depositato telematicamente solo in data 18.2.2025 copia digitale del verbale di mediazione negativo;
deposito tardivo siccome successivo al verificarsi delle preclusione istruttorie allorquando era stato disposto gi- rinvio per la decisione della causa ex art. 281 cpc all'udienza odierna. Tardività prontamente eccepita da controparte al verbale dell'udienza odierna stessa. Nessun dubbio quindi che la opposizione debba essere dichiarata improcedibile. Ciò posto occorre indagare la sorte del decreto ingiuntivo opposto: se esso debba essere revocato o se, per contro, esso divenga definitivo in conseguenza della improcedibilita' della esecuzione. Ritiene questo giudice (in aderenza all'orientamento già espresso da questa Sezione in diversi procedimenti, anche con riferimento alle conseguenze della omessa mediazione nella fattispecie in esame) che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo debba essere considerata procedimento unico. La fase sommaria di richiesta ed ottenimento del decreto non può essere qualificata come fase, diversa ed ulteriore, di impugnazione del decreto ingiuntivo: "in altri termini,
pagina 3 di 6 il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma da luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione" (Cass. 1586 del 2012 in parte motiva). Una volta notificato il decreto, e quindi instaurato il contraddittorio con il debitore, quest'ultimo ha sostanzialmente due possibilita': prestare acquiescenza al decreto e consentire il passaggio in giudicato o proporre, nei termini di legge, opposizione contestando la pretesa creditoria azionata. In tale secondo ed ultimo caso si instaura un giudizio a cognizione piena che segue le regole ordinarie. Il giudizio di opposizione riguarda la domanda azionata, in forma sommaria, dal creditore con il ricorso monitorio: e' il ricorso monitorio a segnare i limiti del thema decidendum della opposizione, tanto che e' il creditore opposto, La opinione sul punto della S.c. e' conforme: l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso" (per tutte, Cass. 1052/1995), ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - (e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente); con la conseguenza che la sentenza che decide sull'opposizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, quante volte riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria sussistano al momento della decisione. Quindi la norma di cui al D.lgs 28 del 2010, laddove stabilisce che" l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale" deve essere interpretata e applicata in relazione alla domanda azionata nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero alla domanda spiegata dal creditore opposto. Nonostante l'attore in senso formale sia il debitore opposto, attore in senso sostanziale e' il creditore e quindi a lui spetta l'onere di instaurare la procedura di mediazione. In considerazione della natura peculiare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la legge ha espressamente previsto che la mediazione non debba essere esperita obbligatoriamente prima del deposito del ricorso monitorio, ma ha stabilito che pagina 4 di 6 la obbligatorieta' diviene operativa dopo la pronunzia del Gl della opposizione sulle richieste ex artt. 648 e 649 cpc. Ritiene questo giudice che l'onere dell'esperimento della mediazione spetti al creditore ingiungente e successivamente opposto, in ragione della individuazione della domanda spiegata in giudizio e della sua titolarita' in senso sostanziale. Di conseguenza, se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile e' la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo (cfr. Trib. Ferrara 7.l.2015; Trib. Firenze 12.02.2015; Trib. Verona 28.10.2014; Trib. Varese 18.5.2012). Conosce questo giudicante l'opposto orientamento che ha, invero, trovato accoglimento dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Non si ritiene - però - di condividere l'orientamento espresso da Cass. Civ. sez. III n. 24629 del 3.12.2015 (al momento unico arresto sul punto). In motivazione si legge "invero attraverso il decreto ingiuntivo l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. E' l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E' dunque sull 'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è
l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga". L'argomentazione adottata dalla Corte appare essere del tutto contraria alla ricostruzione pacificamente (da sempre) operata in merito alla posizione delle parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Come ampiamente illustrato in precedenza, non è l'opponente a decreto ingiuntivo a «esercitare in giudizio un'azione», come recita l'art. 5, comma l, D.Lgs. n. 28/2010 per le materie ivi contemplate: egli non fa che reagire alla pretesa monitoriamente azionata dal creditore, proponendo un'opposizione che è, per forma, un'atto di citazione (o un ricorso nel rito lavoristico e locatizio) ma, per contenuto, una comparsa di risposta (o una memoria difensiva nei riti speciali). Alla luce delle considerazioni che precedono, ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilita' della domanda monitoria. Nessun dubbio quindi che la domanda debba essere dichiarata improcedibile.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, l. dichiara improcedibile l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto opposto;
2. condanna, altresì, la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano per compenso di avvocato in € 2600, 00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 31.3.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. Il Presidente di sezione Dott. Mariano Sciacca
pagina 6 di 6
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 31.3.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv.LI ROSI SEBASTIANO, oggi sostituito dall'avv.; Per il convenuto\opposto l'avv. , oggi sostituito dall'avv.;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente pagina 1 di 6 SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2760/2023 R.G. promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LI Parte_1 C.F._1
ROSI SEBASTIANO, , con elezione di domicilio in VIA FRANCESCO RISO N.39 CATANIA presso l'avv. LI ROSI SEBASTIANO, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e , con Controparte_1 P.IVA_1 elezione di domicilio in , presso l'avv. , giusta procura in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 31.3.2025 che qui si intendono richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5432/2022 Parte_1 emesso il 24/11/2022 e pubblicato il 29/11/2022 dal Tribunale di Catania nel procedimento r.g. 14943/2022 e notificato in data 08/02/2023 (cfr. all. 2), con il quale è stato ingiunto al nella sua qualità di titolare della Ditta Individuale Digital Copy Pt_1 di Tropea Salvatore, di pagare a favore a la somma di € 35.756,53 Controparte_2 oltre gli interessi come da domanda, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in € 1.370,00 per compensi professionali ed € 286,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, imposta e contributo previdenziale.
Conclude: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento della presente opposizione: in via preliminare a) dichiarare la domanda improcedibile ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28 del pagina 2 di 6 2010, con ogni consequenziale decisione ex lege;
nel merito b) ritenere e dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo perché non ricorrono le condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. stante che la documentazione esibita non è prova scritta del credito fatto valere;
c) annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
d) in ogni caso, ritenere e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, nulla deve il sig.
all'opposta e per l'effetto annullare e/o revocare l'opposto decreto Parte_1 ingiuntivo;
e) spese e competenze professionali secondo soccombenza. Si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione. Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 31.3.2025 che qui si intendono richiamate.
*************
E' pacifico che la causa riguarda rapporti derivanti da contratto di c.c. e quindi rientra nell'ambito di applicazione della cd mediaconciliazione obbligatoria prevista dal D.lgs 4.3.10 n. 28 all'art. 5, essendo giudizio avente ad oggetto contratti bancari. Parte opposta ha depositato telematicamente solo in data 18.2.2025 copia digitale del verbale di mediazione negativo;
deposito tardivo siccome successivo al verificarsi delle preclusione istruttorie allorquando era stato disposto gi- rinvio per la decisione della causa ex art. 281 cpc all'udienza odierna. Tardività prontamente eccepita da controparte al verbale dell'udienza odierna stessa. Nessun dubbio quindi che la opposizione debba essere dichiarata improcedibile. Ciò posto occorre indagare la sorte del decreto ingiuntivo opposto: se esso debba essere revocato o se, per contro, esso divenga definitivo in conseguenza della improcedibilita' della esecuzione. Ritiene questo giudice (in aderenza all'orientamento già espresso da questa Sezione in diversi procedimenti, anche con riferimento alle conseguenze della omessa mediazione nella fattispecie in esame) che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo debba essere considerata procedimento unico. La fase sommaria di richiesta ed ottenimento del decreto non può essere qualificata come fase, diversa ed ulteriore, di impugnazione del decreto ingiuntivo: "in altri termini,
pagina 3 di 6 il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma da luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione" (Cass. 1586 del 2012 in parte motiva). Una volta notificato il decreto, e quindi instaurato il contraddittorio con il debitore, quest'ultimo ha sostanzialmente due possibilita': prestare acquiescenza al decreto e consentire il passaggio in giudicato o proporre, nei termini di legge, opposizione contestando la pretesa creditoria azionata. In tale secondo ed ultimo caso si instaura un giudizio a cognizione piena che segue le regole ordinarie. Il giudizio di opposizione riguarda la domanda azionata, in forma sommaria, dal creditore con il ricorso monitorio: e' il ricorso monitorio a segnare i limiti del thema decidendum della opposizione, tanto che e' il creditore opposto, La opinione sul punto della S.c. e' conforme: l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso" (per tutte, Cass. 1052/1995), ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - (e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente); con la conseguenza che la sentenza che decide sull'opposizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, quante volte riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria sussistano al momento della decisione. Quindi la norma di cui al D.lgs 28 del 2010, laddove stabilisce che" l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale" deve essere interpretata e applicata in relazione alla domanda azionata nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero alla domanda spiegata dal creditore opposto. Nonostante l'attore in senso formale sia il debitore opposto, attore in senso sostanziale e' il creditore e quindi a lui spetta l'onere di instaurare la procedura di mediazione. In considerazione della natura peculiare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la legge ha espressamente previsto che la mediazione non debba essere esperita obbligatoriamente prima del deposito del ricorso monitorio, ma ha stabilito che pagina 4 di 6 la obbligatorieta' diviene operativa dopo la pronunzia del Gl della opposizione sulle richieste ex artt. 648 e 649 cpc. Ritiene questo giudice che l'onere dell'esperimento della mediazione spetti al creditore ingiungente e successivamente opposto, in ragione della individuazione della domanda spiegata in giudizio e della sua titolarita' in senso sostanziale. Di conseguenza, se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile e' la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo (cfr. Trib. Ferrara 7.l.2015; Trib. Firenze 12.02.2015; Trib. Verona 28.10.2014; Trib. Varese 18.5.2012). Conosce questo giudicante l'opposto orientamento che ha, invero, trovato accoglimento dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Non si ritiene - però - di condividere l'orientamento espresso da Cass. Civ. sez. III n. 24629 del 3.12.2015 (al momento unico arresto sul punto). In motivazione si legge "invero attraverso il decreto ingiuntivo l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. E' l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E' dunque sull 'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è
l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga". L'argomentazione adottata dalla Corte appare essere del tutto contraria alla ricostruzione pacificamente (da sempre) operata in merito alla posizione delle parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Come ampiamente illustrato in precedenza, non è l'opponente a decreto ingiuntivo a «esercitare in giudizio un'azione», come recita l'art. 5, comma l, D.Lgs. n. 28/2010 per le materie ivi contemplate: egli non fa che reagire alla pretesa monitoriamente azionata dal creditore, proponendo un'opposizione che è, per forma, un'atto di citazione (o un ricorso nel rito lavoristico e locatizio) ma, per contenuto, una comparsa di risposta (o una memoria difensiva nei riti speciali). Alla luce delle considerazioni che precedono, ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilita' della domanda monitoria. Nessun dubbio quindi che la domanda debba essere dichiarata improcedibile.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, l. dichiara improcedibile l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto opposto;
2. condanna, altresì, la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano per compenso di avvocato in € 2600, 00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 31.3.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. Il Presidente di sezione Dott. Mariano Sciacca
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