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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10897/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/10/2024 da Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. SIMONETTI INES MARIA ROBERTA avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 27/12/1997 in PALMANOVA
(UD), con atto trascritto presso il Comune di PALMANOVA (UD) al numero 10, parte
2, serie A, anno 1997;
- dato atto che dall'unione è nata la LI (il 27/05/2003), maggiorenne ma non Per_1
economicamente indipendente;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Pt_2
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 27/12/1997, in PALMANOVA
[...]
(UD), con atto trascritto presso il comune di PALMANOVA (UD) al n. 10, Parte 2, Serie A, anno 1997, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ovunque lo ritenga opportuno.
2) Dà atto che i coniugi si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di qualsiasi documento idoneo all'espatrio.
3) Dispone che entrambi i coniugi e concorrano al Parte_1 Parte_2
mantenimento della LI , studentessa, non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, con un assegno mensile di € 300,00, ciascuno, ancorato all'aggiornamento ISTAT, da corrispondersi direttamente alla LI in via anticipata entro e non oltre il 5 di ogni mese nel c/c intestato alla stessa.
4) Dispone che il sig. onori totalmente le spese straordinarie necessarie Parte_2 per la LI relative alla retta universitaria, al canone di locazione dell'immobile, dove la LI è domiciliata per gli studi, alle utenze sempre dell'immobile in locazione, nonché in quelle relative all'acquisto dei libri universitari e al materiale universitario, versando la somma mensilmente sul conto corrente intestato alla stessa. Mentre, le spese straordinarie della LI per visite medicospecialistiche, protesiche e terapeutiche sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
5) Dà atto che i coniugi provvederanno al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
6) Dà atto che le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale e, quindi, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo o ragione. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALMANOVA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 10, parte 2, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1997.
2 Udine, li 30/01/2025
Il giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
dott.ssa Annamaria Antonini
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