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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/11/2025, n. 4195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4195 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 18.11.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 521/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 11/02/1943 in BELPASSO (CT), c.f. parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. OLIVERI GIUSEPPE;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “il sig. , è affetto da: da riferita incontinenza urinaria, idrocefalo Parte_1 normoteso sottoposto a derivazione peritoneale con residuato deterioramento delle funzioni cognitive di media gravità e deambulazione piccoli passi. Con riferimento alle tabelle indicative, delle percentuali d'invalidità, per le minorazioni e le malattie invalidanti di legge pubblicate nella gazzetta ufficiale del 26-02.1992 l'insieme delle patologie riscontrate e descritte, determinano la condizione per considerare invalido al
100% grave , il sig , il quale presenta difficoltà persistente a svolgere le Parte_1 funzioni ed i compiti propri della sua età, quantificabile nella misura del 100%( cento x cento ) e precisamente: 1) Idrocefalo normoteso sottoposto a derivazione peritoneale con residuato deficit statico dinamico e deambulatorio e riferita incontinenza urinaria codice analogico 7335 2) Deterioramento delle funzioni cognitive in fase di iniziale moderata gravità codice 1002. Concludendo, rispondendo ai quesiti dell'illustre giudice del lavoro, ritengo di poter sostenere che il sig. è ritenuto invalida Parte_1 ultrasessantacinquenne al 100% grave con difficoltà persistente a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie, sin dall'epoca della domanda amministrativa, per la concessione dell'indennità di accompagnamento, ingiustamente denegata”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “◼ Il Sig. di anni 82 è in atto affetto da: “Ca Parte_1 prostata con incontinenza urinaria. Pregresso idrocefalo normoteso già sottoposto a derivazione liquorale con marcato deficit statico-dinamico. Declino cognitivo iniziale”.
◼ Si ritengono soddisfatti i requisiti sanitari previsti dalla Legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di marzo 2025. ◼ Per completezza di trattazione, si precisa che la domanda amministrativa è stata presentata il 19/06/2023”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di marzo 2025; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
CP_ pone le spese di C.T.U. nei rapporti tra le parti, a carico dell'
Catania, 21/11/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 18.11.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 521/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 11/02/1943 in BELPASSO (CT), c.f. parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. OLIVERI GIUSEPPE;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “il sig. , è affetto da: da riferita incontinenza urinaria, idrocefalo Parte_1 normoteso sottoposto a derivazione peritoneale con residuato deterioramento delle funzioni cognitive di media gravità e deambulazione piccoli passi. Con riferimento alle tabelle indicative, delle percentuali d'invalidità, per le minorazioni e le malattie invalidanti di legge pubblicate nella gazzetta ufficiale del 26-02.1992 l'insieme delle patologie riscontrate e descritte, determinano la condizione per considerare invalido al
100% grave , il sig , il quale presenta difficoltà persistente a svolgere le Parte_1 funzioni ed i compiti propri della sua età, quantificabile nella misura del 100%( cento x cento ) e precisamente: 1) Idrocefalo normoteso sottoposto a derivazione peritoneale con residuato deficit statico dinamico e deambulatorio e riferita incontinenza urinaria codice analogico 7335 2) Deterioramento delle funzioni cognitive in fase di iniziale moderata gravità codice 1002. Concludendo, rispondendo ai quesiti dell'illustre giudice del lavoro, ritengo di poter sostenere che il sig. è ritenuto invalida Parte_1 ultrasessantacinquenne al 100% grave con difficoltà persistente a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie, sin dall'epoca della domanda amministrativa, per la concessione dell'indennità di accompagnamento, ingiustamente denegata”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “◼ Il Sig. di anni 82 è in atto affetto da: “Ca Parte_1 prostata con incontinenza urinaria. Pregresso idrocefalo normoteso già sottoposto a derivazione liquorale con marcato deficit statico-dinamico. Declino cognitivo iniziale”.
◼ Si ritengono soddisfatti i requisiti sanitari previsti dalla Legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di marzo 2025. ◼ Per completezza di trattazione, si precisa che la domanda amministrativa è stata presentata il 19/06/2023”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di marzo 2025; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
CP_ pone le spese di C.T.U. nei rapporti tra le parti, a carico dell'
Catania, 21/11/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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