Ordinanza cautelare 20 dicembre 2023
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 19/02/2026, n. 3127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3127 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03127/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14735/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14735 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Perongini, Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, Ministero della Difesa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 3.8.2023, con relativa nota di trasmissione prot. n. -OMISSIS- del 3.8.2023 - recante “Informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4 e 91 del d.lgs. 159/2011 e contestuale diniego dell'iscrizione nell'Anagrafe Antimafia degli esecutori istituita dall''art. 30, comma 6, D.L. n. 189/2016, convertito in l. n. 229/2016”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. IO ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il 3.8.2023 il Ministero degli Interni, Struttura per la prevenzione antimafia, emetteva, ai sensi del D.L. n. 189/2016, conv. l. 229/2016, nei confronti della “-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS-” (d’ora in poi solo “-OMISSIS- -OMISSIS-”) una comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 di tenore negativo, ritenendo sussistere la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa.
2. Il provvedimento interdittivo veniva giustificato da plurime ragioni.
2.1 Innanzitutto, sui precedenti penali e di polizia di -OMISSIS-, deferito nel 2014 per falsità ideologica, nel 2016 per truffa, nel 2017 per contraffazione di sigilli, nel 2019 per resistenza a P.U., nel 2020 per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, nel 2021 per ricettazione ed altro, nonché destinatario nel 2015 di un foglio di via obbligatorio dal comune di -OMISSIS- e condannato nel 2017 dal GIP presso il Tribunale di -OMISSIS- per la violazione delle norme a tutela della salute sui luoghi di lavoro.
2.2 Inoltre, facendo leva sui rapporti familiari di -OMISSIS-.
Nello specifico, il padre, -OMISSIS-, era risultato avere diversi precedenti penali, e, altresì, diversamente da quanto dichiarato da -OMISSIS- in sede di audizione, non era emerso aver interrotto i rapporti con il figlio. In effetti, pur dichiarando -OMISSIS- di abitare ormai a -OMISSIS- e di aver troncato i rapporti con la famiglia di origine, il Gruppo Ispettivo Antimafia (d’ora innanzi GIA) aveva appurato che lo stesso avesse conservato la residenza a -OMISSIS- -OMISSIS-, dove risiedeva anche il padre, come confermato da quanto dichiarato pure in sede di istanza di iscrizione all’Anagrafe antimafia e, soprattutto, dalla circostanza che la sede legale della società ricorrente era stata ivi stabilita, così ritenendo inverosimile che -OMISSIS- avesse interrotto ogni legame con il congiunto, visto che col medesimo condivideva oltre alla residenza personale anche la sede della società ricorrente.
Ancora, diversi precedenti penali, anche per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., erano risultati a carico degli zii paterni di -OMISSIS-, nonché a carico di -OMISSIS-, zio per linea materna, quest’ultimo condannato nel 2014 anche per favoreggiamento personale aggravato, avendo favorito la latitanza di un soggetto appartenente al noto clan “-OMISSIS-”. Proprio con riferimento ai rapporti con -OMISSIS-, era risultato che nel 2013 -OMISSIS- aveva sporto una denuncia contro lo zio per lezioni personali, questo in merito ad una vicenda legata a questioni di carattere economico fra i due.
Infine, -OMISSIS- è risultato avere avuto uno stretto rapporto con il nonno materno acquisito, -OMISSIS- (condannato per estorsione nel 1997 e colpito nel 2009 da un’ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.), dimostrato sia dalla circostanza che -OMISSIS- aveva avuto in uso un locale commerciale del -OMISSIS- sito in -OMISSIS- alla -OMISSIS- fino ad agosto del 2023 (cfr. in atti la richiesta di risoluzione del comodato) e utilizzato ad uso ufficio (bene poi oggetto di un procedimento di prevenzione antimafia), sia, soprattutto, dal fatto che il -OMISSIS- era risultato nel 2014 impegnato a curare gli interessi immobiliari del nonno materno nella zona di -OMISSIS-. Dunque, pure sotto questo aspetto, quanto affermato dal -OMISSIS- in sede di audizione, cioè di non aver mai avuto rapporti con il -OMISSIS- (“ non ho mai avuto rapporti con mio nonno acquisito, -OMISSIS- ”), era stato smentito dagli accertamenti successivi compiuti dal GIA dopo le dichiarazioni rese dal -OMISSIS-.
2.3 Agli elementi descritti, si aggiungevano, altresì, forti dubbi sulla gestione della società ricorrente, poiché nel 2020 il -OMISSIS- aveva denunciato di aver smarrito tutta la documentazione contabile dal 2009 (anno di inizio dell’attività) al 2019 e, inoltre, molte fatture, di importo elevato, non avevano trovato riscontri in quanto dichiarato.
3. Per questi motivi, la Struttura prevenzione antimafia, riteneva sussistere un pericolo di infiltrazione mafiosa nei confronti della società ricorrente, posto che, una lettura integrata degli elementi citati, collocava -OMISSIS-, soggetto già di per sé con una spiccata propensione a comportamenti antigiuridici (come desumibile dal lungo elenco di precedenti penali e di polizia a suo carico oltre che dai rilevati episodi di condotte di dubbia legittimità nella gestione della società), all’interno di un’articolata trama di rapporti parentali con soggetti di notevole spessore criminale, alcuni dei quali anche con precedenti specifici rilevanti ai fini antimafia. Di tal ché si riteneva, secondo la logica del “più probabile che non”, di emettere il provvedimento gravato, escludendo, peraltro, che il pericolo di infiltrazione mafiosa potesse nella specie ascriversi alle forme di mera agevolazione occasionale.
4. Avverso il provvedimento menzionato, nonché ogni atto presupposto o connesso, venivano mosse plurime censure:
A) “ Violazione di legge, eccesso di potere per contrasto con gli artt. 84 ss., 87 ss., 89 bis, 90, 91, 92, co. 2 bis, D. Lgs. n. 159/2011, degli artt. 1, 3 e 10 bis l.n. 241/1990, per violazione del principio del contraddittorio, per violazione delle garanzie difensive ”, posto che l’interdittiva era stata emessa in funzione di elementi più specifici di quelli rappresentati nella comunicazione del 30.1.2023 ai sensi dell’art. 92 co. 2 bis D. Lgs. 159/2011, in cui l’amministrazione si era limitata, in modo soltanto generico, a far riferimento ai precedenti di polizia di -OMISSIS-, nonché al contesto familiare di appartenenza; ebbene, proprio la predetta generica indicazione dei motivi a base della comunicazione, non aveva consentito a -OMISSIS- di difendersi adeguatamente nel corso del procedimento amministrativo;
B) “ Violazione di legge, eccesso di potere per contrasto con gli artt. 84 ss., 87 ss., 89 bis, 90, 91, 92, co. 2 bis, D. Lgs. n. 159/2011, con artt. 1 ss, 3 l. n. 241/1990, per travisamento dei fatti, per difetto istruttorio, per violazione del principio del contraddittorio, per violazione delle garanzie difensive, per violazione del principio di trasparenza, per inidoneità dei fatti addotti a integrare la sussistenza di un eventuale tentativo di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, per difetto di motivazione, per motivazione apparente, illogica, contraddittoria, perplessa e dubbiosa, non rispondente ai fatti, per violazione del principio di proporzionalità ”, non essendo stato considerato che -OMISSIS-, oltre ad essere estraneo ad alcuni dei fatti menzionati dall’amministrazione, era stato condannato in via definitiva esclusivamente dal Tribunale di -OMISSIS- per “ minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale ”, ad una pena, peraltro, di seguito dichiarata estinta per esito favorevole dell’affidamento in prova ai servizi sociali; senza tralasciare, altresì, che si trattava di fatti datati nel tempo; ancora, molti dei precedenti di -OMISSIS-, riportati nell’atto gravato, erano relativi ad una fattispecie ormai depenalizzata, senza considerare, pure in tal caso, il decorso di un ampio arco temporale; altresì, inconferente il richiamo alla figura di -OMISSIS-, deceduto nel 2015, di -OMISSIS- e -OMISSIS-, con cui non c’erano mai stati rapporti; infine, con -OMISSIS-, ogni legame si era interrotto nel 2013 e mai rapporti c’erano stati con -OMISSIS-, salvo la dazione in comodato di un immobile; dunque, l’amministrazione, secondo parte ricorrente, non avrebbe adeguatamente valutato né la figura di -OMISSIS- né tantomeno il contesto familiare di appartenenza;
C) “ Violazione di legge, eccesso di potere per contrasto con gli artt. gli artt. 84 ss., 87 ss., 89 bis, 90, 91, 92, co. 2 bis, D. Lgs. n. 159/2011, con gli artt. 1 ss, 3 l. n. 241/1990, per travisamento dei fatti, per difetto istruttorio, eccesso di potere per violazione del principio del contraddittorio, per violazione delle garanzie difensive, per violazione del principio di trasparenza sugli accertamenti compiuti dopo l’audizione ai sensi dell’art. 92, co. 2 bis, per motivazione apparente, non rispondente ai fatti, illogica, pretestuosa, contraddittoria ”, non avendo considerato che -OMISSIS-, dopo la presentazione nel 2017 dell’istanza di iscrizione alla white list, aveva cambiato il proprio domicilio, prima trasferendosi a -OMISSIS- con la ex compagna e poi dal 2019 a -OMISSIS-, ergo, aveva conservato in -OMISSIS- la residenza anagrafica; altresì, da nessun elemento agli atti era possibile desumere che la denuncia di smarrimento dei documenti della società potesse essere falsa, tanto è vero che alcun procedimento ne era nato; così come solo generiche sono le contestazioni riferite ad alcune fatture emesse;
D) “ Violazione di legge, eccesso di potere per contrasto con gli artt. 84 ss., 87 ss., 89 bis, 90, 91, 92, co. 2 bis, 94 bis D. Lgs. n. 159/2011, per travisamento dei fatti, per difetto istruttorio, per violazione del principio del contraddittorio, per violazione delle garanzie difensive, per violazione del principio di trasparenza, per inidoneità dei fatti addotti integrare la sussistenza di un eventuale tentativo di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, per difetto di motivazione, per motivazione apparente, illogica, contraddittoria, pretestuosa, perplessa e dubbiosa, non rispondente ai fatti, per violazione del principio di proporzionalità sulla impossibilità di ricorrere a misure meno invasive della informativa ”, poiché, sulla scorta dei rilievi in fatto mossi da parte ricorrente e in ragione anche della documentazione probatoria allegata all’atto di gravame, gli argomenti addotti a giustificazione dell’informazione antimafia interdittiva si sarebbero dovuti ritenere infondati e inconferenti;
E) “ Violazione di legge, eccesso di potere per contrasto con gli artt. 84 ss., 87 ss., 89 bis, 90, 91, 92, co. 2 bis, 94 bis D. Lgs. n. 159/2011, degli artt. 1, 3 e 10 bis l. n. 241/1990, per travisamento dei fatti, per difetto istruttorio, per violazione del principio del contraddittorio, per violazione delle garanzie difensive, per violazione del principio di trasparenza, per inidoneità dei fatti addotti a integrare la sussistenza di un eventuale tentativo di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, per difetto di motivazione, per motivazione apparente, illogica, contraddittoria, perplessa e dubbiosa, non rispondente ai fatti, per violazione del principio di proporzionalità sulla impossibilità di ricorrere a misure meno invasive della informativa ”, non essendo stata ritenuta applicabile quantomeno la misura di cui all’art. 94 bis D. Lgs. cit., stante che gli elementi valorizzati, comunque, non potevano essere ritenuti tali da travalicare la soglia della “occasionalità”.
5. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di -OMISSIS- e il Ministero della Difesa, che chiedevano il rigetto del gravame.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS- veniva respinta la richiesta di misure cautelari.
7. All’udienza pubblica del 17.2.2026, la causa passava in decisione.
DIRITTO
8. Prima di analizzare nel dettaglio le censure mosse, appaiono opportune alcune premesse.
In effetti, seppur brevemente, conviene evidenziare i seguenti aspetti.
Innanzitutto, l’informazione antimafia, come ormai ritenuto anche dalla giurisprudenza prevalente (cfr. sul punto A.P. 6 aprile 2018, n. 3), è un provvedimento che ha natura “cautelare e preventiva” (non intendendo punire comportamenti illeciti dell’impresa bensì evitare il rischio di infiltrazione mafiosa e prevenire, quindi, la probabilità che tale infiltrazione si verifichi, con la conseguenza che è estranea all’istituto qualsiasi funzione sanzionatoria o repressiva; dunque si tratta di una misura che, come sottolineato anche dalla Consulta, non è soggetta ai vincoli che la CEDU detta in relazione alla materia penale; si veda Corte Costituzionale n. 24/2019 ed altre) e rappresenta, come notato da molti, sicuramente la “frontiera più avanzata della prevenzione da contaminazioni mafiose nell’economia legale”.
Proprio in questa prospettiva anticipatoria della difesa della legalità, la stessa è fondata su elementi fattuali “più sfumati” di quelli che si pretendono in sede giudiziaria, perché soltanto sintomatici e indiziari. Elementi, si evidenzi, in alcuni casi “tipizzati dal legislatore” (cfr. art. 84 co. 4 lett. a, b, c ed f D. Lgs. 159/11) e in altre ipotesi più “elastici” (cfr. art. 84 co. 4 lett. d ed e D. Lgs. 159/11, che si riferiscono alla c.d. interdittiva “generica”, poiché il tentativo di infiltrazione non è desunto da elementi tipizzati ma dagli accertamenti disposti dal Prefetto), come naturale che fosse data anche la mutevolezza del fenomeno mafioso. Detto altrimenti, “l’elasticità della copertura legislativa”, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale (ad esempio nella sentenza n. 24/2019), deriva dal fatto che nella prevenzione antimafia lo Stato deve assumere almeno la stessa flessibilità nelle azioni e la stessa rapida adattabilità dei metodi che le mafie dimostrano ormai avere nel contesto economico attuale.
Certo, come sottolineato sempre da più sentenze sull’argomento, questo non significa assolutamente che la valutazione rimessa all’amministrazione si connoti di arbitrio, poiché, per un verso, vi deve pur sempre essere un “pericolo di infiltrazione mafiosa” (pericolo che, quindi, funge non soltanto da fondamento ma anche da “limite” del potere prefettizio) e, per altro verso, questo deve essere desunto da elementi “concreti” ed “attuali”, molti dei quali, laddove non individuati dal legislatore, comunque tipizzati dalla giurisprudenza secondo un sistema di “tassatività sostanziale” (ad esempio i legami familiari).
Tale quadro deve poi emergere da una motivazione accurata che offra un quadro “chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa per la ditta attenzionata”, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo anzidetto.
L’accertamento, detto altrimenti, deve essere puntuale anche e soprattutto per le conseguenze molto gravi che ne derivano. L’informazione, infatti, determina una vera e propria “incapacità giuridica speciale”, tendenzialmente “temporanea” (come emerge dal dettato dell’art. 86 co. 2 D. Lgs. n. 159/11), che dà luogo all’insussistenza della capacità del soggetto di essere titolare di rapporti con la pubblica amministrazione. In effetti, pur non avendo natura penale, incide pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e non solo (art. 1 Prot. addiz. CEDU).
A quanto indicato, si aggiunga, infine, che, proprio a tutela dei diritti anzidetti, il controllo esercitato in questa sede dal giudice non è “estrinseco”, poiché il giudice amministrativo è chiamato ad una “duplice” verifica: 1) deve, innanzitutto, ponderare la sussistenza e la verosimiglianza dei fatti che la Prefettura (o altro organo laddove competente) ha ritenuto indicativi dell’infiltrazione; 2) deve apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’Autorità trae da questi fatti secondo un criterio che, come indicato, è probabilistico per la natura preventiva e non sanzionatoria della misura in esame.
9. Fatte queste premesse, la prima censura, è infondata.
Invero, la Struttura prevenzione antimafia, nell’ambito dell’istruttoria, non si è sottratta al necessario contraddittorio procedimentale. Infatti, dopo aver acquisito le informazioni da parte delle Forze di Polizia, ha inviato alla -OMISSIS--OMISSIS-, in data 30.1.2023, una comunicazione ai sensi dell’art. 92, co. 2 bis, D. Lgs. cit., contenente i motivi ostativi all’iscrizione “nell’Anagrafe antimafia degli esecutori” e l’indicazione di un termine per presentare osservazioni scritte, nonché per richiedere l’audizione, cosa quest’ultima poi accaduta.
È evidente, tuttavia, che in tale fase non poteva pretendersi, come ritenuto dalla ricorrente, da parte dell’amministrazione un onere motivazionale particolarmente approfondito, anche perché questo avrebbe potuto pure pregiudicare la riservatezza degli elementi info-investigativi ancora al vaglio dell’Autorità.
10. Infondate anche le ulteriori doglianze di cui alle precedenti lettere B), C) e D), che possono essere trattate congiuntamente.
La Struttura di prevenzione antimafia, come meglio specificato nella parte in fatto, ha basato il provvedimento impugnato non solo sui precedenti penali di -OMISSIS- (che in massima parte sono stati confermati da parte ricorrente, salvo specificare che solo per uno si è giunti ad una sentenza definitiva di condanna), ma anche sulla trama dei rapporti di parentela dello stesso, nello specifico, soprattutto, evidenziando che non avesse reciso i legami col padre, -OMISSIS-, e con il nonno acquisito, -OMISSIS-.
Sotto quest’ultimo profilo, giova osservare che, a prescindere dalla questione legata al domicilio effettivo di -OMISSIS-, la sede della società ricorrente è sempre stata collocata in -OMISSIS- -OMISSIS- (dunque, presso il luogo di residenza anche del padre), comune, peraltro, dove è sito pure l’immobile avuto in comodato, fino al 2023, da -OMISSIS-, soggetto non solo condannato nel 1997 per un reato spia ma attinto anche da una misura cautelare per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. nel 2009. Proprio su -OMISSIS-, la struttura Prevenzione antimafia, ha evidenziato che, diversamente da quanto dichiarato da -OMISSIS-, erano emersi elementi tali da ritenere che vi fosse un rapporto stabile, come dimostrato, sia dalla circostanza che -OMISSIS- ha avuto in uso il predetto locale commerciale del nonno sito in -OMISSIS-, bene utilizzato ad uso ufficio, sia dal fatto che il -OMISSIS- è risultato nel 2014 impegnato a curare gli interessi immobiliari del -OMISSIS- nella zona di -OMISSIS-.
Dunque, malgrado le dichiarazioni rese da -OMISSIS-, l’amministrazione ha ritenuto non recisi i collegamenti con la famiglia di origine, che, uniti alla personalità del titolare della società ricorrente e ad una gestione “opaca”, hanno condotto a ritenere vi fosse il concreto pericolo di ingerenza della criminalità organizzata, questo conformemente a quanto ritenuto sulla vicenda dal Gruppo Ispettivo Antimafia.
11. Ebbene, il Collegio ritiene, sulla scorta di quanto riportato e tenuto conto della valutazione unitaria degli elementi che deve essere nella specie effettuata, che dal provvedimento interdittivo, emerga, malgrado gli aspetti valorizzati da parte ricorrente, una motivazione accurata che offre un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa per la società attenzionata, sì da far considerare non censurabile, in termini di irragionevolezza o travisamenti dei fatti, il giudizio prognostico operato dalla Struttura prevenzione antimafia, secondo la regola del “più probabile che non”, circa il pericolo anzidetto.
Invero, nella materia in questione, a fronte di un’ampia discrezionalità riconosciuta dalla legge alla P.A., il sindacato giurisdizionale è consentito nei soli casi di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (si veda in questi termini Cons. di Stato, sez. III, sentenze nn. 7729/2024 e 9958/2022).
12. Infondato anche l’ultimo motivo di censura mosso, con il quale parte ricorrente ha lamentato che l’amministrazione non avrebbe considerato la possibilità di fare applicazione dell’art. 94 bis D. Lgs. cit. (“Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale”), ovvero non avrebbe valutato l’applicazione di misure meno afflittive nei riguardi della ricorrente.
L’art. 94 bis D. Lgs. cit. disciplina l’istituto della prevenzione collaborativa che, tuttavia, si basa su un presupposto diverso rispetto all’interdittiva, rappresentato dalla “occasionalità” della agevolazione mafiosa.
Nel caso di specie, tale presupposto dell’occasionalità dell’agevolazione mafiosa è stato oggetto di valutazione da parte della Struttura prevenzione antimafia, che l’ha ritenuto assente. Al riguardo, infatti, a testimonianza della non occasionalità dell’agevolazione, ergo della correttezza dell’operato dell’amministrazione, deve evidenziarsi come è stato sottolineato che nel tempo la condotta di -OMISSIS- è sempre stata caratterizzata da comportamenti antigiuridici, così come è stato osservato che, diversamente da quanto indicato in sede di audizione, ha mantenuto costanti i rapporti con alcuni dei membri della sua famiglia, persone controindicate, per quanto riportato dall’amministrazione, in ragione dei precedenti gravanti sugli stessi.
13. Per le predette ragioni il ricorso deve essere respinto.
14. Tenuto conto della peculiarità della vicenda e del fatto che non sono state presentate memorie in vista dell’udienza di merito, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e tutte le persone fisiche menzionate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE VA, Presidente
IO ER, Referendario, Estensore
Silvia ON, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ER | LE VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.