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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/03/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Paola Caserta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al numero 9271 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2132/2024 del
Giudice di pace di Napoli Nord e vertente
TRA
(c.f.: , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pietro Rosano (c.f. ) e C.F._1
con domicilio digitale in atti;
-APPELLANTE-
E
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- APPELLATO CONTUMACE –
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_2
virtù di procura in atti, dall'avv. Tiziana Ciotola (c.f. ) e con C.F._3
domicilio digitale in atti;
- APPELLATA –
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 2132/2024 del Giudice di pace di
Napoli Nord, pubblicata il 23.05.2024, eccependo in via pregiudiziale il difetto di
1 giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario, nonché, nel merito,
lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo stante la prova della notifica della cartella di pagamento, pronunciandosi sulla prescrizione.
1.1. Non si è costituito , benché regolarmente citato, per cui ne va Controparte_1
dichiarata la contumacia.
1.2. Si è costituita la , aderendo all'appello e concludendo per il suo CP_3
accoglimento con declaratoria di difetto di giurisdizione.
2. L'appello va accolto per le ragioni che seguono.
3. È fondato il primo motivo di appello in quanto sussiste il difetto di giurisdizione in ordine alla cartella impugnata, relativa a crediti tributari.
L'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di
ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il
contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni
amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della
esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto,
dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica”.
Il successivo art. 19, comma 1 lett. d), prevede espressamente fra gli atti impugnabili
“il ruolo e la cartella di pagamento”.
Con riferimento alla prescrizione, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario,
pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da Cass. S.U. n. 7822/2020 secondo cui: “In tema di controversie su atti di
riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex
art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione
ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti
2 incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di
essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella
esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento
dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti
prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità
formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica
degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa
tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione
di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto
esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o
dell'intimazione”.
La giurisprudenza sopra richiamata ha chiarito che, qualora si deduca un fatto estintivo del credito tributario di cui non si sia venuti a conoscenza a causa della dedotta omessa o invalida notifica della cartella, sussiste la giurisdizione tributaria fino alla notifica dell'atto esecutivo.
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto di essere venuta a conoscenza della cartella non a seguito della notifica di un atto esecutivo, bensì mediante il rilascio di un estratto di ruolo.
3. Va, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della competente Commissione Tributaria Provinciale.
4. Il soccombente è tenuto a rifondere in favore di Controparte_1 [...]
le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano per Parte_1
compensi difensivi in € 140,00 per il primo grado e in € 240,00 per questo grado, nonché in € 59,25 per spese sostenute per il giudizio di appello, per complessivi €
819,25, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con applicazione dei valori minimi stante la semplicità della causa e senza fase istruttoria non svolta;
4.1. Si ritiene di compensare integralmente le spese di lite del presente grado tra e la non essendovi domande Parte_1 Controparte_2
3 proposte contro quest'ultimo, citato essenzialmente ai fini dell'integrità del contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
dott.ssa Paola Caserta, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 9271-
2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- 1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- 2) in riforma della sentenza n. 2132/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord,
pubblicata il 23.05.2025, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria;
- 3) condanna a pagare, in favore di Controparte_1 Parte_1
, le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 819,25, come
[...]
specificato in motivazione, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e
CPA come per legge;
- 4) compensa integralmente le spese del presente grado tra Parte_1
e la
[...] Controparte_2
Così deciso in Aversa il 24.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
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