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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/06/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 113/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 113/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARDUCCI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
STARGIOTTI SONIA ed elettivamente domiciliata in Santarcangelo di R. (RN), Via Aurelio Saffi,
n. 3, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 11/12/2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], contraevano matrimonio Controparte_1
concordatario in data 24/08/1980 a POGGIO BERNI, trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Santarcangelo di Romagna, anno 1980, n. 36, parte II, Serie B.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (il 22/10/1986) e ( il 29/09/1991), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto Cron. n. 8794/2018 del
Tribunale di Rimini, reso in data 19/07/2018.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'accertamento dell'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, senza alcuna contribuzione del marito alla moglie a titolo di assegno divorzile.
Si costituiva in giudizio la resistente, opponendosi alla pronuncia del divorzio in ragione della riconciliazione intervenuta tra i coniugi dopo la separazione e chiedendo la corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 29/03/2022, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo, non venivano assunti provvedimenti provvisori ed urgenti e veniva nominato il Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
Depositate le rispettive memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante la documentazione depositata, l'acquisizione dall'INPS di Rimini di documentazione attestante le prestazioni percepite dal ricorrente e con l'ammissione delle prove testimoniali richieste dalle parti.
All'udienza del 11/12/2024, precisate le rispettive conclusioni, i procuratori delle parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24/08/1980 tra e deve essere Parte_1 Controparte_1 senz'altro pronunciata.
Nel caso di specie, la separazione consensuale è stata omologata dal decreto del Tribunale di Rimini reso in data 19/07/2018 e sono trascorsi più di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale, senza che sia stata provata da parte di una loro riconciliazione. Controparte_1
L'onere probatorio, infatti, contrariamente a quanto assunto dalla resistente, incombe su colui che eccepisce l'avvenuta riconciliazione, come chiarito anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità: “il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare, compiendo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità” in quanto “la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati, essendo necessario il rispristino della comunione di vita e
d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale” (cfr. Corte di
Cass, ord. 17596/2023) ed ancora Cass. Civ. ord. 27963/2022, secondo cui “la parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali e che il relativo apprezzamento non può essere oggetto di sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva”.
Nel caso di specie, i testimoni escussi nel presente giudizio hanno confermato che dopo la separazione, avvenuta nel 2018, i coniugi hanno continuato a vivere separati e che tra essi non vi è stata alcuna riconciliazione, contraddicendo la versione fornita dalla resistente [cfr. verbale del
11/10/2023 … capitolo 4) della memoria di parte ricorrente “Vero che i signori e Parte_1
hanno continuato, dopo il provvedimento di omologa della separazione avvenuto nel CP_1
2018, a vivere separati?” testimone “Si è vero adr stava con me”; testimone Testimone_1
“è vero adr: sono a conoscenza che c'è stata la separazione;
dopo la separazione Testimone_2 non sono tornati a vivere insieme;
dopo che si sono separati qualche volta sono andata a casa di mia mamma e nell'appartamento attiguo vive la ; ed ancora, testimone CP_1 Tes_3
“si è vero”]
[...]
Non può poi attribuirsi valore decisivo alle risultanze anagrafiche prodotte dalla resistente, da cui emerge esclusivamente che il ricorrente non ha provveduto all'aggiornamento della propria residenza, posto che tali certificazioni, per costante giurisprudenza, hanno valore meramente presuntivo circa il luogo di dimora abituale e possono essere superate con ogni mezzo di prova.
Nel caso di specie, depongono in senso contrario alle risultanze anagrafiche le testimonianze assunte, di cui sopra si è dato conto, nonché la sottoscrizione, da parte del di contratto di Parte_1
locazione di un appartamento sito a Santarcangelo di Romagna in via C. Pavese 14, con decorrenza dal 01/04/2019 e registrato il 16/04/2019 (doc. 15 fasc. ricorrente).
La prova della riconciliazione non può essere tratta neppure dalla testimonianza di Tes_3
- la quale ha dichiarato che la mattina incontrava sempre il quando usciva
[...] Parte_1 dall'immobile sito in Santarcangelo di Romagna, Via dell'Uso, e che questi deteneva le chiavi della casa coniugale – dal momento che la testimone non ha indicato il numero civico dell'appartamento da cui vedeva uscire il La stessa testimone, inoltre, ha dichiarato che, nell'immobile Parte_1
attiguo alla residenza della di proprietà del ricorrente, con indirizzo Via Dell'Uso, CP_1
n. 1399), viveva la madre del SI.ra , deceduta il 07/08/2022 (con Parte_1 Persona_3 indirizzo Via Dell'Uso, n. 1397) – dunque appare plausibile che egli si trovasse in zona per fare visita alla propria madre.
Ciò premesso, in mancanza di prova, l'eccezione sollevata dalla va rigettata e CP_1
conseguentemente, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Poggio
ER (RN) in data 24/08/1980 da e . Parte_1 Controparte_1
2. Quanto alla richiesta di assegno divorzile, è noto che l'art. 5 l. n. 898/70 prevede che, in sede di pronuncia dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Secondo una recente pronuncia delle Sezioni
Unite, ai fini del calcolo dell'assegno di divorzio di cui all'art. 5 della l. n. 898/70 occorre tenere in considerazione “non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. "composito" che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto” (Cass. Civ., S.U. n. 18287/2018).
Le Sezioni Unite hanno dunque sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice:
“a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato” (in tal senso, Cass. civ. Sez. I, Ord., n.
4224/2021).
Ciò premesso in diritto, si considerino le posizioni delle parti.
Il ricorrente deduce l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla in ragione dell'autosufficienza economica della medesima, la quale, seppur CP_1
pensionata con “opzione donna”, continua a lavorare come impiegata amministrativa presso la società OR SR (cfr. doc. 4). Egli, attualmente settantunenne, è pensionato ed è stato riconosciuto invalido al 100% nel 2021. Dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti risulta, per l'anno di imposta 2023, un reddito complessivo lordo di € 30.797,00, oltre a € 7.200,00 assoggettati a cedolare secca;
per l'anno di imposta 2022 risulta un reddito complessivo lordo di € 30.026,00 e per l'anno di imposta 2021 un reddito complessivo lordo di € 29.389,00.
La resistente, per contro, afferma che durante il rapporto matrimoniale, durato 38 anni, si è occupata della casa e dei figli. Ella, attualmente sessantottenne, vive nella ex casa familiare in forza del diritto di abitazione costituito in suo favore in sede di separazione consensuale. Dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti risulta, per l'anno di imposta 2023, un reddito complessivo lordo di €
22.615,00 (comprensivi di pensione, redditi da lavoro e assegno di separazione versato dal coniuge), per l'anno di imposta 2022 un reddito complessivo lordo di € 19.022,00 e per l'anno di imposta 2021 un reddito complessivo lordo di € 18.041,00. Così ricostruite le condizioni economiche delle parti, la circostanza che la moglie nel corso della vita matrimoniale si sia dedicata alle incombenze domestiche e alla crescita dei figli, non specificatamente contestata dal ricorrente, appare del tutto verosimile, tenuto conto che il in sede di interrogatorio formale, ha confermato di aver costituito la prima impresa Parte_1
nel 1988 e successivamente, durante gli anni di vita matrimoniale, di aver intrapreso diverse esperienze imprenditoriali (cfr. visura camerale in atti), che, senza l'apporto della moglie nella gestione del ménage familiare, non avrebbe potuto affrontare.
Il Collegio osserva, inoltre, che il ricorrente ha una posizione economico-patrimoniale migliore rispetto a quella della resistente, in quanto, seppure pensionato con invalidità accertata del 100%, è titolare di redditi più elevati rispetto a quelli della ex moglie, oltre a percepire canoni di locazione dalle proprietà immobiliari pervenutegli per successione ereditaria (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti).
Quanto alla dalla documentazione depositata in atti emerge che ella, seppur CP_1
pensionata, è ancora dotata di capacità lavorativa, oltre a non dover affrontare alcun onere abitativo in ragione della costituzione in suo favore del diritto di abitazione sulla casa coniugale, di proprietà esclusiva del ricorrente, come stabilito tra le parti in sede di separazione. Tuttavia, considerata l'età, deve ritenersi che ella non potrà continuare ancora a lungo a svolgere attività lavorativa ad integrazione della pensione, con una prevedibile riduzione futura dei suoi redditi.
Alla luce di quanto sopra, sussiste, pertanto, il diritto della a vedersi riconosciuto CP_1
l'assegno divorzile, per un importo che il Collegio reputa equo quantificare allo stato in € 100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat.
3. L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in POGGIO BERNI
(RN), il 24/08/1980, da nato a [...] Parte_1
(RN) il 23/08/1954, e nata a [...], il [...], Controparte_1
matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna all'anno 1980, n. 36, parte II, Serie B;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone che versi a , a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 113/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARDUCCI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
STARGIOTTI SONIA ed elettivamente domiciliata in Santarcangelo di R. (RN), Via Aurelio Saffi,
n. 3, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 11/12/2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], contraevano matrimonio Controparte_1
concordatario in data 24/08/1980 a POGGIO BERNI, trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Santarcangelo di Romagna, anno 1980, n. 36, parte II, Serie B.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (il 22/10/1986) e ( il 29/09/1991), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto Cron. n. 8794/2018 del
Tribunale di Rimini, reso in data 19/07/2018.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'accertamento dell'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, senza alcuna contribuzione del marito alla moglie a titolo di assegno divorzile.
Si costituiva in giudizio la resistente, opponendosi alla pronuncia del divorzio in ragione della riconciliazione intervenuta tra i coniugi dopo la separazione e chiedendo la corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 29/03/2022, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo, non venivano assunti provvedimenti provvisori ed urgenti e veniva nominato il Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
Depositate le rispettive memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante la documentazione depositata, l'acquisizione dall'INPS di Rimini di documentazione attestante le prestazioni percepite dal ricorrente e con l'ammissione delle prove testimoniali richieste dalle parti.
All'udienza del 11/12/2024, precisate le rispettive conclusioni, i procuratori delle parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24/08/1980 tra e deve essere Parte_1 Controparte_1 senz'altro pronunciata.
Nel caso di specie, la separazione consensuale è stata omologata dal decreto del Tribunale di Rimini reso in data 19/07/2018 e sono trascorsi più di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale, senza che sia stata provata da parte di una loro riconciliazione. Controparte_1
L'onere probatorio, infatti, contrariamente a quanto assunto dalla resistente, incombe su colui che eccepisce l'avvenuta riconciliazione, come chiarito anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità: “il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare, compiendo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità” in quanto “la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati, essendo necessario il rispristino della comunione di vita e
d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale” (cfr. Corte di
Cass, ord. 17596/2023) ed ancora Cass. Civ. ord. 27963/2022, secondo cui “la parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali e che il relativo apprezzamento non può essere oggetto di sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva”.
Nel caso di specie, i testimoni escussi nel presente giudizio hanno confermato che dopo la separazione, avvenuta nel 2018, i coniugi hanno continuato a vivere separati e che tra essi non vi è stata alcuna riconciliazione, contraddicendo la versione fornita dalla resistente [cfr. verbale del
11/10/2023 … capitolo 4) della memoria di parte ricorrente “Vero che i signori e Parte_1
hanno continuato, dopo il provvedimento di omologa della separazione avvenuto nel CP_1
2018, a vivere separati?” testimone “Si è vero adr stava con me”; testimone Testimone_1
“è vero adr: sono a conoscenza che c'è stata la separazione;
dopo la separazione Testimone_2 non sono tornati a vivere insieme;
dopo che si sono separati qualche volta sono andata a casa di mia mamma e nell'appartamento attiguo vive la ; ed ancora, testimone CP_1 Tes_3
“si è vero”]
[...]
Non può poi attribuirsi valore decisivo alle risultanze anagrafiche prodotte dalla resistente, da cui emerge esclusivamente che il ricorrente non ha provveduto all'aggiornamento della propria residenza, posto che tali certificazioni, per costante giurisprudenza, hanno valore meramente presuntivo circa il luogo di dimora abituale e possono essere superate con ogni mezzo di prova.
Nel caso di specie, depongono in senso contrario alle risultanze anagrafiche le testimonianze assunte, di cui sopra si è dato conto, nonché la sottoscrizione, da parte del di contratto di Parte_1
locazione di un appartamento sito a Santarcangelo di Romagna in via C. Pavese 14, con decorrenza dal 01/04/2019 e registrato il 16/04/2019 (doc. 15 fasc. ricorrente).
La prova della riconciliazione non può essere tratta neppure dalla testimonianza di Tes_3
- la quale ha dichiarato che la mattina incontrava sempre il quando usciva
[...] Parte_1 dall'immobile sito in Santarcangelo di Romagna, Via dell'Uso, e che questi deteneva le chiavi della casa coniugale – dal momento che la testimone non ha indicato il numero civico dell'appartamento da cui vedeva uscire il La stessa testimone, inoltre, ha dichiarato che, nell'immobile Parte_1
attiguo alla residenza della di proprietà del ricorrente, con indirizzo Via Dell'Uso, CP_1
n. 1399), viveva la madre del SI.ra , deceduta il 07/08/2022 (con Parte_1 Persona_3 indirizzo Via Dell'Uso, n. 1397) – dunque appare plausibile che egli si trovasse in zona per fare visita alla propria madre.
Ciò premesso, in mancanza di prova, l'eccezione sollevata dalla va rigettata e CP_1
conseguentemente, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Poggio
ER (RN) in data 24/08/1980 da e . Parte_1 Controparte_1
2. Quanto alla richiesta di assegno divorzile, è noto che l'art. 5 l. n. 898/70 prevede che, in sede di pronuncia dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Secondo una recente pronuncia delle Sezioni
Unite, ai fini del calcolo dell'assegno di divorzio di cui all'art. 5 della l. n. 898/70 occorre tenere in considerazione “non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. "composito" che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto” (Cass. Civ., S.U. n. 18287/2018).
Le Sezioni Unite hanno dunque sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice:
“a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato” (in tal senso, Cass. civ. Sez. I, Ord., n.
4224/2021).
Ciò premesso in diritto, si considerino le posizioni delle parti.
Il ricorrente deduce l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla in ragione dell'autosufficienza economica della medesima, la quale, seppur CP_1
pensionata con “opzione donna”, continua a lavorare come impiegata amministrativa presso la società OR SR (cfr. doc. 4). Egli, attualmente settantunenne, è pensionato ed è stato riconosciuto invalido al 100% nel 2021. Dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti risulta, per l'anno di imposta 2023, un reddito complessivo lordo di € 30.797,00, oltre a € 7.200,00 assoggettati a cedolare secca;
per l'anno di imposta 2022 risulta un reddito complessivo lordo di € 30.026,00 e per l'anno di imposta 2021 un reddito complessivo lordo di € 29.389,00.
La resistente, per contro, afferma che durante il rapporto matrimoniale, durato 38 anni, si è occupata della casa e dei figli. Ella, attualmente sessantottenne, vive nella ex casa familiare in forza del diritto di abitazione costituito in suo favore in sede di separazione consensuale. Dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti risulta, per l'anno di imposta 2023, un reddito complessivo lordo di €
22.615,00 (comprensivi di pensione, redditi da lavoro e assegno di separazione versato dal coniuge), per l'anno di imposta 2022 un reddito complessivo lordo di € 19.022,00 e per l'anno di imposta 2021 un reddito complessivo lordo di € 18.041,00. Così ricostruite le condizioni economiche delle parti, la circostanza che la moglie nel corso della vita matrimoniale si sia dedicata alle incombenze domestiche e alla crescita dei figli, non specificatamente contestata dal ricorrente, appare del tutto verosimile, tenuto conto che il in sede di interrogatorio formale, ha confermato di aver costituito la prima impresa Parte_1
nel 1988 e successivamente, durante gli anni di vita matrimoniale, di aver intrapreso diverse esperienze imprenditoriali (cfr. visura camerale in atti), che, senza l'apporto della moglie nella gestione del ménage familiare, non avrebbe potuto affrontare.
Il Collegio osserva, inoltre, che il ricorrente ha una posizione economico-patrimoniale migliore rispetto a quella della resistente, in quanto, seppure pensionato con invalidità accertata del 100%, è titolare di redditi più elevati rispetto a quelli della ex moglie, oltre a percepire canoni di locazione dalle proprietà immobiliari pervenutegli per successione ereditaria (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti).
Quanto alla dalla documentazione depositata in atti emerge che ella, seppur CP_1
pensionata, è ancora dotata di capacità lavorativa, oltre a non dover affrontare alcun onere abitativo in ragione della costituzione in suo favore del diritto di abitazione sulla casa coniugale, di proprietà esclusiva del ricorrente, come stabilito tra le parti in sede di separazione. Tuttavia, considerata l'età, deve ritenersi che ella non potrà continuare ancora a lungo a svolgere attività lavorativa ad integrazione della pensione, con una prevedibile riduzione futura dei suoi redditi.
Alla luce di quanto sopra, sussiste, pertanto, il diritto della a vedersi riconosciuto CP_1
l'assegno divorzile, per un importo che il Collegio reputa equo quantificare allo stato in € 100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat.
3. L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in POGGIO BERNI
(RN), il 24/08/1980, da nato a [...] Parte_1
(RN) il 23/08/1954, e nata a [...], il [...], Controparte_1
matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna all'anno 1980, n. 36, parte II, Serie B;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone che versi a , a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi