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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 906/2021 r.g.a.c., trattenuta in decisione con ordinanza resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 13.05.2025, comunicata in pari data alle parti, con l'assegnazione alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per comparse conclusionali e successivi giorni venti per memorie di replica,
tra
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
RI LLLI ed elettivamente domiciliato presso il Palazzo S. Domenico, in Piazza Principe di Pt_1
Napoli n. 17, come in atti;
parte opponente e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Carlo Petrone ed Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore in Roma, alla Via Tuscolana n. 1072, come in atti;
parte opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di crediti pecuniari per compensi professionali. Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. (per l'opponente: conclusioni come da “…atto introduttivo chiedendo l'accoglimento dell'opposizione al Decreto ingiuntivo e la conseguente revoca dello stesso…”; per l'opposto: conclusioni come da “…comparsa di costituzione, da intendersi integralmente trascritte. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, istanze ed eccezioni avanzate da controparte”).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1360/2020, emesso da questo Tribunale in data 04.09.2020 in favore dell'avv. CP_1
, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 16.422,77, così come da successivo
[...] decreto del 06.11.2020 recante correzione di errore materiale, oltre interessi come richiesti e spese della procedura monitoria, chiedendo: “• Preliminarmente, DICHIARARE nullo, per incompetenza territoriale, il decreto ingiuntivo opposto 1360/2020 del 04.09.2020, corretto nell'importo ingiunto con provvedimento n. 6275 del 06.11.2020 emesso dal Tribunale di Velletri a favore del Tribunale di Ragusa ai sensi per gli effetti degli artt. 19 e 20 c.p.c.; • In subordine e senza recesso alcuno, dichiarare NULLO il sopradetto decreto ingiuntivo perché le somme non sono dovute, per i motivi soprasposti • REVOCARE il medesimo con tutte le conseguenze di legge, ponendo a carico del ricorrente oggi opposto le relative spese e compensi difensivi”.
A fondamento dell'opposizione, il ha dedotto, in sintesi: che il Tribunale di Velletri deve ritenersi, Pt_1 anzitutto, territorialmente incompetente rispetto alla domanda dell'avv.to , dal momento che la CP_1 competenza appartiene “inderogabilmente” al Tribunale di Ragusa, considerati i criteri di cui agli artt. 19 e 20
1 c.p.c.; che, nel merito, il ha conferito in effetti all'avv.to , con determinazione n. 1713 del Pt_1 CP_1
15.06.2011, l'incarico di difenderlo avverso il ricorso proposto avanti alla Commissione Tributaria di Ragusa dalla per e, in relazione a tale incarico, con determina del Segretario comunale n. Parte_2 Per_1
1856/2011, è stato approvato lo schema di disciplinare e la relativa spesa, per un importo pattuito in € 5.000,00, lordi € 6.240,00, compresa la ritenuta d'acconto; che il disciplinare sottoscritto tra le parti ha previsto, peraltro, che “il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata fornendo senza alcuna spesa aggiuntiva pareri sia scritti sia orali” e che “il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale”, mentre “…di tale incarico non si hanno notizie, è pervenuta solo la fattura del professionista e null'altro, non si conosce l'esito del giudizio”; che, inoltre, in relazione a tale incarico è stata già emessa dall'avv.to e saldata dal la fattura n. CP_1 Pt_1
9/2013, per l'acconto di € 3.175,20, talché dell'importo complessivo concordato restano disponibili € 2.464,80 e non le maggiori somme richieste dall'opposto con la fattura monitoriamente azionata n. 10/2013 di € 3.209,50, talché tale fattura deve ritenersi errata nel relativo importo;
che con determinazione n. 2069 del 21.08.2012 il Sindaco ha, poi, conferito effettivamente all'avv.to anche l'incarico di difendere il sempre CP_1 Pt_1 dinanzi alla medesima autorità giudiziaria avverso il ricorso proposto da per e per tale Parte_2 Per_2 attività, con determina n. 1856/2011, sono stati approvati lo schema di disciplinare e la relativa spesa, con un compenso pattuito anche in tal caso di € 5.000,00, lordi € 6.240,00 comprensivi di ritenuta d'acconto; che per tale secondo incarico è stata già emessa, peraltro, dall'avvocato e saldata dal la fattura n. 11/2013 per Pt_1
l'acconto di € 3.175,20, sicché dell'importo concordato restano disponibili € 2.464,80, mentre la fattura emessa a saldo dal professionista n. 12/2013 e richiesta in pagamento con il ricorso monitorio reca un importo errato,
“…oltre al fatto che le somme non sono dovute per non avere il professionista completato l'incarico”; che, infine, con riferimento alle restanti fatture n. 13/2013 e 38/2013, oggetto del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto, “le somme restano sprovviste di accantonamento”, talché deve escludersi che il credito vantato dall'avv.to sia CP_1 certo, liquido ed esigibile;
che, infatti, “…quando il soggetto debitore è un Ente Pubblico, ai fini della sussistenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, è necessario che lo stesso venga liquidato a seguito di un procedimento amministrativo che viene avviato con la determinazione di impegno ed accantonamento della spesa in bilancio per poi concludersi, dopo che la controparte ha reso correttamente il servizio contrattualmente pattuito, con la determinazione del responsabile del servizio di liquidazione della spesa. In mancanza di questi atti amministrativi obbligatori non è possibile procedere all'emissione dell'ordinativo di pagamento (il cd. Mandato), come stabilito dagli artt. 182 e ss dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Tale atto rappresenta un vero e proprio debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 192 e ss. del TUEL. Motivo per cui il credito, non essendo basato su prova scritta, risulta carente dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, che permeano le condizioni essenziali per la valida emissione di un decreto ingiuntivo”.
Si è costituito in giudizio l'avv.to , chiedendo, preliminarmente, di dichiarare l'improcedibilità o CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, disattesa l'eccezione di incompetenza, di “…rigettare l'opposizione avversa, confermando il decreto ingiuntivo n. 1360/2020 – RG 4122/2020, emesso dal Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Dott. Enrico Colognesi, in data 4.9.2020, notificato al opponente l'11.12.2020 a mezzo Pt_1 pec, unitamente al provvedimento di correzione di errore materiale e rimessione in termini per la notifica, datato 2.11.2020, n. cronol. 6275/2020 del 06.11.2020”, vinte le spese processuali.
Ha sostenuto l'opposto, in sintesi: che, in via preliminare, l'opposizione avversaria deve considerarsi improcedibile, dal momento che con il provvedimento presidenziale n. cronol. 3304/2021 del 15.04.2021 è stata fissata la data della prima udienza ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, ma tale decreto non è stato notificato all'opposto dall'opponente, in violazione dell'art. 702 bis c.p.c.; che l'eccezione di incompetenza sollevata dal è invece infondata, atteso che ai sensi dell'art. 637 c.p.c. è consentito agli avvocati di richiedere Pt_1
l'ingiunzione anche dinanzi all'ufficio giudiziario ove ha sede il Consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza e l'avv.to è iscritto all'Ordine degli Avvocati di Velletri, né l'opponente potrebbe essere CP_1 qualificato come un “consumatore”; che l'opposto ha espletato gli incarichi che gli sono stati conferiti dal per i quali ha richiesto con la domanda monitoria il pagamento della fattura n. 10/2013, relativa Pt_1 all'attività di rappresentanza dell'ente avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa nel procedimento n. 704/2010 promosso dalla Fincoretur S.r.l. per , della fattura n. 12/2013, relativa Per_1 all'attività di rappresentanza dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa nel procedimento n. 2 829/2011 promosso sempre dalla Fincoretur S.r.l. per Tarsu 2010, della fattura n. 13/2013, per l'attività di gestione della fase precontenziosa dei rapporti tra il e la e della fattura n. 38/2013, a Pt_1 CP_2 saldo dei compensi per l'attività di consulenza legale in materia tributaria e processuale tributaria per la durata di un anno dal 01.04.2011 al 31.03.2012, e ciò senza essere incorso in alcun inadempimento, talché l'avversa eccezione sollevata sul punto è infondata, oltre che del tutto generica;
che, del resto, il non ha mai Pt_1 avanzato eccezioni o contestazioni in merito all'operato dell'avvocato prima del presente giudizio, nemmeno dopo le richieste rivoltegli dall'opposto di pagamento delle fatture;
che il credito complessivo dovuto all'avv.to non solo trova fondamento nelle determinazioni di incarico e nelle fatture azionate e mai è stato CP_1 contestato dall'ente ma, con comunicazione inviata dal in data 24.06.2016, è stato anche evidenziato Pt_1 che per le fatture n. 13/2013 e n. 38/2013 lo stesso avrebbe proceduto al pagamento dopo la reiscrizione in bilancio e la successiva liquidazione e a tutt'oggi non è stato mai adottato alcun atto di diniego dell'ente, essendo rimasto lo stesso sostanzialmente inerte;
che sono infondate, poi, le obiezioni dell'opponente che pretenderebbero di far dipendere l'emissione del provvedimento monitorio dall'eventuale esito del procedimento finalizzato all'emissione del mandato di pagamento, stante che, per un verso, l'assenza di un simile presupposto costituisce una mera allegazione di parte e che, per altro verso, tale obiezione è irrilevante, oltretutto essendo stati già corrisposti dal anche gli acconti relativi all'attività di consulenza tributaria Pt_1 alla quale si riferisce il saldo oggetto della fattura n. 38/2013 e a fronte del notevole intervallo temporale trascorso e della perdurante inerzia serbata dall'ente; che analoghe considerazioni valgono, poi, anche per le restanti due fatture relative agli incarichi giudiziali, rispetto alle quali, del resto, non è configurabile alcun inadempimento dell'avv.to per aver omesso di inviare al le sentenze rese dalla CTP di CP_1 Pt_1
Ragusa, avendo l'opposto eletto domicilio proprio presso il in quei procedimenti, con la conseguenza Pt_1 che le comunicazioni di Cancelleria sono state fatte direttamente all'ente, il quale ben conosceva l'esito, per di più favorevole, dei giudizi;
che non è mai pervenuta, inoltre, all'opposto la comunicazione e-mail del 2014, allegata dall'opponente, comunicazione comunque superata dalle comunicazioni di Cancelleria effettuate direttamente al nonché dalla suddetta missiva dell'ente locale del 2016; che per le fatture nn. 10/2013 Pt_1
e 12/2013, relative agli anzidetti incarichi giudiziali, non sussiste, poi, alcuna erroneità dell'importo, considerato che in entrambe le determinazioni emesse dall'ente si dà atto del preventivo emesso dall'avv.to per la difesa nei due procedimenti per € 5.000,00 oltre iva e cpa, iva che è successivamente aumentata CP_1 dal 20% al 21% a decorrere dal 17.09.2011, di qui il maggior importo fatturato;
che, inoltre, nella fattura n. 10/2013 sono state correttamente indicate anche le spese sostenute dal legale per lo spostamento in Sicilia al fine di comparire innanzi alla CTP e sul relativo importo sono stati calcolati iva e cp, stante che il rimborso delle spese sostenute in proprio dal difensore e non anticipate in nome e per conto del cliente rientra tra i compensi del professionista e deve essere trattato fiscalmente alla stessa stregua di questi ultimi, come è stato anche chiarito da una circolare adottata sul punto dall'Agenzia delle Entrate.
All'esito della prima udienza è stato adottato dal Tribunale il provvedimento del 14.12.2021, con il quale è stato disposto il mutamento del rito da collegiale a monocratico e il fascicolo è stato assegnato alla scrivente quale G.U.
Quindi, a seguito della successiva udienza tenutasi avanti a questo giudice, rimessa alla sentenza la decisione dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo richiesta dall'opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e sono stati assegnati alle parti i termini richiesti ex art. 1836 c.p.c. (ratione temporis applicabile).
È stata depositata, dunque, nel primo di tali termini una memoria da parte dell'opponente, con la quale lo stesso ha contestato le deduzioni e le richieste dell'opposto ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto d'opposizione.
Alcuna memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. è stata depositata, invece, dal , rimanendo ferme, per CP_1
l'effetto, anche per quest'ultimo le conclusioni formulate nella sua comparsa di costituzione.
In difetto di richieste di prova costituenda, la causa è stata successivamente istruita in via documentale e, all'esito, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.12.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta a cura delle parti ex art. 127 ter c.p.c.
3 Sulle conclusioni rassegnate dai contendenti nelle rispettive note di trattazione scritta (come già richiamate in epigrafe), il fascicolo è stato pertanto trattenuto in decisione con l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 13.05.2025, con assegnazione alle parti dei termini richiesti ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Decorsi tali termini, la causa viene dunque decisa come segue.
Ritiene il giudicante che l'opposizione proposta dal non possa trovare accoglimento, per le Pt_1 ragioni che seguono.
Preliminarmente, va evidenziato che risulta superata l'originaria eccezione sollevata dall'opposto di improcedibilità dell'opposizione per non avere il notificato allo stesso anche il provvedimento Pt_1 presidenziale del 15.04.2021, tenuto conto di quanto evidenziato sul punto dallo stesso nella sua CP_1 comparsa conclusiva.
In ogni caso, si osserva che l'opposizione è stata proposta dal con atto di citazione ad udienza Pt_1 fissa, ritualmente notificato all'opposto il 20.01.2021, e che, a fronte del differimento dell'udienza indicata in citazione disposto con il provvedimento presidenziale del 15.04.21, il si è comunque costituito in CP_1 giudizio sin dal 03.09.2021 (in vista della prima udienza differita al 12.10.2021), mentre l'originaria indicazione, operata in tale provvedimento, dell'assoggettamento del giudizio alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale secondo il rito di cui agli artt. 14 d.gs. 150/2011 e 702 bis e ss. c.p.c. è stata “corretta” con la successiva ordinanza collegiale del 14.10.21, con la quale, considerata l'estraneità del procedimento (già instaurato correttamente dall'opponente secondo la disciplina di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c.) al novero di quelle di cui all'art. 14 cit., è stato disposto il mutamento del rito da collegiale a monocratico (si v. tra le altre, di recente, Cass. civ. 19228/2024, in merito alla riconducibilità all'ambito previsionale dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 delle sole controversie relative alla liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile).
Sempre in via preliminare, deve essere esaminata, poi, l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dal sull'assunto che la domanda del sarebbe da ricondurre, in realtà, alla competenza del Pt_1 CP_1
Tribunale di Ragusa.
L'eccezione, per come formulata, si presenta peraltro inammissibile.
Infatti, è noto che nel caso in cui il convenuto (nella specie, la parte opponente, nella sua qualità di
“convenuto in senso sostanziale”) intenda lamentare l'incompetenza territoriale del giudice adito in una controversia in materia di obbligazioni è onere dello stesso formulare una contestazione che investa tale competenza con riferimento a tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., tenuto conto che i fori ivi indicati sono tra loro alternativi e che la scelta tra gli stessi è rimessa alla discrezionalità dell'attore (nel presente caso, l'opposto, nella sua qualità di “attore in senso sostanziale”).
A fronte di una critica del convenuto in merito alla competenza del giudice adito che investa soltanto alcuni di tali possibili criteri di radicamento della competenza territoriale, la relativa eccezione non può pertanto avere alcun seguito, dovendosi considerare “tamquam non esset” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 16284/2019; si v. inoltre, Cass. civ. 3112/2024).
D'altro canto, l'art. 38 c.p.c. prevede che la questione di competenza territoriale, al di fuori delle ipotesi di inderogabilità di cui all'art. 28 c.p.c. (ipotesi tra le quali non rientrano, evidentemente, i criteri di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c.), è riservata all'eccezione della parte interessata, la quale è onerata di contestare specificamente la competenza del giudice adito dalla controparte sin dalla sua comparsa di costituzione tempestivamente depositata (nella specie, sin dall'atto d'opposizione al decreto ingiuntivo), sicché è da escludere che il giudice possa supplire all'assenza o all'incompletezza delle contestazioni svolte dalla predetta sul punto, trattandosi di questione che è sottratta, per l'appunto, a una rilevazione ufficiosa.
Con riferimento al caso che occupa, il ha sostenuto, con il proprio atto d'opposizione, che la Pt_1 competenza territoriale dovrebbe riconoscersi a favore del Tribunale di Ragusa poiché è nel circondario di tale ufficio che è situata la sede dell'ente, donde la sua competenza ai sensi dell'art. 19 c.p.c., e con riferimento ai criteri di cui all'art. 20 c.p.c. ha lamentato che “…trattandosi di incarico professionale per conto del Parte_1 questo è stato conferito a per cui la competenza va anche in questo caso al Tribunale di Ragusa. La competenza Pt_1 territoriale resta sempre incardinata presso il Tribunale di Ragusa, in quanto è anche il luogo dove è stata eseguita l'obbligazione …la causa affidata al professionista è stata infatti trattata in Commissione Provinciale di Ragusa”.
4 Come è agevole inferire da tali deduzioni, alcuna contestazione è stata avanzata, pertanto, dall'opponente con riferimento al criterio del cd. forum destinatae solutionis rapportato alla prestazione che è oggetto della domanda proposta dal , prestazione che, evidentemente, va individuata non già nell'attività CP_1 professionale affidata a quest'ultimo dall'ente locale, bensì nel pagamento dei compensi in tesi ancora dovuti dal a fronte dell'esecuzione di tale attività. Pt_1
Considerato che in relazione al criterio del luogo di esecuzione della prestazione dedotta in giudizio dall'opposto non è stato dedotto, dunque, alcunché dall'opponente ed escluso, per quanto detto, che a tale carenza assertiva possa supplire il giudicante, ne consegue l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza sollevata dal trattandosi di eccezione che è stata formulata dallo stesso in maniera generica, senza Pt_1 un'effettiva e specifica presa di posizione su tutti i possibili criteri di radicamento di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c.
Per completezza, preme osservare, inoltre, che tale eccezione sarebbe stata comunque anche infondata.
La domanda di cui si tratta, relativa (come anche si dirà nel prosieguo) al pagamento di competenze maturate da un avvocato per prestazioni professionali non inerenti ad attività giudiziali civili, è stata proposta, infatti, dal con le forme di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., sicché trovano applicazione i criteri di CP_1 competenza previsti dall'art. 637 c.p.c.
Ebbene, in virtù di tale disposizione, ben poteva l'opposto avanzare la sua domanda monitoria avanti a questo ufficio giudiziario, stante che, come da lui evidenziato sin dalla comparsa di costituzione, si tratta dell'ufficio ove ha sede l'Ordine degli Avvocati al quale è iscritto, ovverosia quello di Velletri (cfr. doc. 5 fasc. opposto;
si v. nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. sez. un. 4485/2018 e, più di recente, Cass. civ. 3120/2022, secondo cui è sempre possibile per l'avvocato proporre le proprie domande di pagamento dei compensi cumulativamente davanti al Tribunale del luogo indicato dall'art. 6373 c.p.c.).
L'eccezione di incompetenza avanzata dall'opponente deve essere, quindi, senz'altro disattesa.
Ciò detto in punto di rito e passando al merito della lite, è opportuno rammentare, anzitutto, che il procedimento che si apre con l'opposizione al decreto ingiuntivo non costituisce, come noto, un'impugnazione di tale decreto, ma si articola come un ordinario giudizio a cognizione piena, che, sovrapponendosi al procedimento ex artt. 633 e ss. c.p.c., impone al giudice di pronunciarsi sulla pretesa creditoria azionata con l'originaria domanda d'ingiunzione sulla scorta di tutto quanto sia stato allegato e dimostrato dalle parti, rispettivamente, a supporto o a smentita di tale pretesa, anche nel corso della fase d'opposizione (cfr. sulla natura del giudizio d'opposizione, Cass. civ. sez. un. 927/2022).
In virtù del consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la circostanza che sia stato ottenuto dal creditore il decreto d'ingiunzione non comporta, poi, un'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., con la conseguenza che compete pur sempre alla parte opposta offrire adeguata allegazione e dimostrazione dei fatti costitutivi della sua pretesa, ex art. 26971 c.c., mentre, una volta che tali fatti siano stati dimostrati, se del caso anche in virtù del principio di cd. non contestazione ex art. 1151 c.p.c., incombe sul debitore opponente l'onere di dedurre e comprovare eventuali vicende estintive, modificative o impeditive del credito avversario, ex art. 26972 c.c. (cfr. tra le altre, Cass. civ. 14640/2018, secondo la quale
“…l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali …ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria…”).
Trattandosi di una pretesa volta ad ottenere l'adempimento di una determinata prestazione, non vi è dubbio, peraltro, che tra gli elementi costitutivi di tale pretesa rientri il titolo (legale o negoziale) posto a fondamento del diritto ad ottenere tale prestazione e il relativo termine di scadenza, mentre non è necessario che l'opposto dia prova anche dell'inadempimento della controparte, essendo piuttosto onere del debitore dimostrare di avere eseguito correttamente la prestazione dovuta ovvero che il suo inadempimento sia stato determinato da circostanze ostative a lui non imputabili, ex artt. 2697 e 1218 c.c. (cfr. per tutte, Cass. civ. sez. un. 13533/2001).
5 Occorre poi rammentare che tale riparto dell'onere probatorio trova, in effetti, applicazione anche nel caso in cui il convenuto (nella specie, l'opponente) eccepisca, a sua volta, l'inadempienza dell'altra parte rispetto alla controprestazione da questa dovutagli, di modo che in tale evenienza spetta, viceversa, a quest'ultima provare di avere eseguito la propria controprestazione (si v. Cass. sez. un. 13533/01 cit.).
Peraltro, è evidente che l'onere di provare l'adempimento gravante sull'una o sull'altra parte presupponga (sul piano logico, prima ancora che su quello giuridico) che l'inadempienza sia stata lamentata, con una certa specificità e determinatezza, dal soggetto che intenda farla valere a supporto della propria domanda o eccezione. Come è stato condivisibilmente osservato, infatti, “…l'inadempimento non deve essere provato da chi lo adduce …ma deve comunque essere "vestito" in tale adduzione, ovvero non può rappresentarsi in un senso astratto, bensì deve essere identificato in modo concreto…” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 6618/2018).
Colui che intende lamentare in giudizio un inadempimento a carico della controparte non può limitarsi, così, a contestare un'inadempienza “tout court”, ma deve individuare l'inadempimento ascritto all'altra parte in maniera puntuale e concreta, essendo onerato di indicare “…anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (cfr. più di recente, Cass. civ. 10141/2021).
Ora, ciò premesso in diritto, si osserva, in fatto, che la domanda proposta dal attiene al pagamento CP_1 del saldo dei compensi da lui pretesi a fronte dell'esecuzione degli incarichi, giudiziali e stragiudiziali, conferitigli dal saldo per il quale l'opposto ha emesso le fatture nn. 10/2013, 12/2013, Parte_1
13/2013 e 38/2013, azionate con il ricorso monitorio.
In particolare: i) la fattura n. 10/2013 del 18.01.2013 attiene al saldo quantificato in € 3.209,57, comprensivo di iva, cpa e di rimborso spese, per l'esecuzione dell'incarico che ha avuto ad oggetto la rappresentanza e la difesa del dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa avverso il ricorso Parte_1 proposto dalla Fincoretur S.r.l. su una cartella di pagamento relativa a 2009 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio); Per_1
ii) la fattura n. 12/2013 del 18.01.2013 attiene al saldo quantificato in € 2.516,80, comprensivo di iva e cpa, per l'esecuzione dell'incarico relativo alla rappresentanza e difesa dell'ente avanti alla medesima CTP avverso il ricorso proposto dalla Fincoretur S.r.l. su una cartella di pagamento relativa a (cfr. doc. 7 fasc. Per_2 monitorio); iii) la fattura n. 13/2013 del 18.01.2013, per € 4.404,40, comprensivi di iva e cpa, attiene all'attività di assistenza prestata in relazione ai rapporti intrattenuti dal Comune con la (cfr. doc. 10 fasc. CP_2 monitorio); iv) la fattura n. 38/2013 del 19.04.2013, dell'importo di € 6.292,00, comprensivi iva e cpa, attiene al saldo del compenso relativo all'incarico di consulenza legale in materia tributaria e processuale tributaria (cfr. doc. 13 fasc. monitorio).
Ebbene, in relazione ai compensi oggetto di tali fatture, si osserva, in primo luogo, che alcuna specifica contestazione è stata avanzata dal in merito all'esistenza di un incarico conferito dall'ente all'avvocato Pt_1 avente ad oggetto le attività appena richiamate, né a proposito dell'effettiva esecuzione di tali attività da parte del professionista.
Infatti, quel che l'opponente ha contestato è soltanto che i due incarichi giudiziali sopra indicati sub i) e ii) non sarebbero stati “conclusi” dal che sarebbero stati da lui “scorrettamente espletati” e che, Parte_3 comunque, gli importi richiesti sarebbero erronei ed eccedenti rispetto all'ammontare dovutogli. Inoltre, per quel che attiene gli incarichi relativi alle attività stragiudiziali sub iii) e iv), il ha sostenuto Pt_1 esclusivamente che le somme di cui alle corrispondenti fatture sarebbero “sprovviste di accantonamento”, senza avanzare, peraltro, contestazioni di sorta in ordine all'attività effettivamente richiesta dall'ente ed eseguita in suo favore dall'opposto.
D'altra parte, l'avvenuto conferimento degli incarichi di cui si tratta è stato anche debitamente documentato dal sin dalla fase monitoria. CP_1
Relativamente all'incarico sub i), sono in atti, infatti, la determinazione del Sindaco p.t. n. 1713/2011 e la successiva determina del Segretario generale n. 1856/2011, con le quali è stato affidato all'opposto l'incarico di rappresentare e difendere il avanti alla CTP di Ragusa a fronte del ricorso proposto dalla Fincoretur Pt_1
S.r.l. avverso la cartella di pagamento ivi specificata relativa a - Tassa smaltimento rifiuti e Tributo Per_1
Provinciale anno 2009 (cfr. doc. 1, 2 fasc. monitorio).
Con il conferimento dell'incarico risulta essere stato accettato, inoltre, dall'ente il preventivo proposto dal professionista, per un ammontare dovuto a titolo di onorari di € 5.000,00, oltre iva e cpa, ed è stato disposto il
6 corrispondente impegno di spesa al cap. 440 del bilancio comunale, con l'indicazione di una somma di € 6.240,00, così calcolata, evidentemente, in ragione del contributo previdenziale del 4% e dell'iva al 20%, nonché previsto, testualmente, che la relativa liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata all'avvocato “dietro presentazione di regolare fattura” e, dunque, in via immediata a fronte dell'emissione della fatturazione ad opera di quest'ultimo (cfr. ancora doc. 1, 2 cit.).
Analogamente, per quel che attiene l'incarico sub ii), è documentato che con determinazione del Sindaco n. 2069/2012 è stato conferito al l'incarico di rappresentare e difendere il Comune dinanzi alla CTP di CP_1
Ragusa a fronte del ricorso proposto dalla Fincoretur S.r.l. avverso la cartella di pagamento ivi indicata relativa a – Tassa smaltimento rifiuti e Tributo Provinciale anno 2010, ed anche qui l'ente ha accettato il Per_1 preventivo presentato dall'opposto per un importo a titolo di onorari di € 5.000,00, da maggiorare di iva e cpa, disponendo di impegnare la somma corrispondente al cap. 440 del bilancio, ivi calcolata in € 6.240,00, e di liquidare detta somma al professionista “dietro presentazione di regolare fattura” (cfr. doc. 5 fasc. monitorio).
Inoltre, per quel che concerne i due incarichi sub iii) e iv), risulta per tabulas l'adozione, rispettivamente, della determinazione n. 1055/2012, di conferimento al dell'incarico di “cura della fase precontenziosa in CP_1 ordine ai rapporti contrattuali con la ”, con la previsione di un compenso di € 3.500,00, oltre iva e cpa, CP_2
“da liquidare solo a fronte dell'effettivo svolgimento dell'attività ed a seguito di ricezione di idonea fattura che giustifichi detta spesa”, nonché della determinazione 1530/2011, avente ad oggetto l'affidamento del “servizio legale di assistenza”, volto a consentire al di “avviare una riorganizzazione di tutto l'Ufficio Entrate”, con la Pt_1 previsione di un compenso dovuto all'avvocato di € 20.000,00, oltre iva e cpa, in entrambi i casi con il conseguente impegno di spesa al cap. 440 del bilancio dell'ente (cfr. doc. 8, 11, 12 fasc. monitorio, quest'ultimo recante anche copia del contratto stipulato tra il e il per l'affidamento dell'attività di CP_1 Pt_1 assistenza legale tributaria).
Relativamente alla concreta esecuzione degli incarichi suddetti, poi, è agevole constatare che la sola doglianza avanzata dal si è arrestata all'affermazione che l'opposto non avrebbe “completato” le Pt_1 attività giudiziali sopra indicate e/o rispettato “i termini e i modi dell'adempimento”.
Peraltro, si è già evidenziato in premessa che l'allegazione di un inadempimento non può arrestarsi a una deduzione del tutto astratta o comunque generica, poiché priva dell'indicazione delle ragioni, serie e concrete, in virtù delle quali si assuma che la prestazione dovuta sarebbe rimasta in tutto o in parte inadempiuta, e tale onere assertivo non può certamente considerarsi evaso dall'opponente con la sola sbrigativa contestazione appena richiamata.
L'ulteriore assunto del secondo cui “nessuna comunicazione in merito alla definizione del giudizio è Pt_1 mai pervenuta all'ente”, il quale non avrebbe avuto “notizie specifiche”, pur avendole richieste a suo dire all'avvocato, né avrebbe mai ricevuto “l'esito dei giudizi svolti”, si presenta, del resto, altrettanto generico ed è stato smentito all'esito dell'istruttoria espletata.
Infatti, è stato specificamente dedotto dal , sin dalla sua comparsa di risposta, che per entrambi i CP_1 giudizi patrocinati nell'interesse dell'ente innanzi alla CTP di Ragusa vi è stata, da parte dello stesso, l'elezione di domicilio proprio presso il Comune e che, pertanto, ogni comunicazione inerente a tali giudizi è stata effettuata direttamente al come è anche comprovato dalla comunicazione del dispositivo della Pt_1 sentenza emessa dalla CTP in data 17.04.2012, di rigetto del ricorso proposto dalla Fincoretur S.r.l. in tema di
, recapitata all'ente locale sin dal 20.04.2012 (cfr. doc. 3, 6 fasc. monitorio, recanti le procure alle Parte_4 liti conferite all'avv.to dal Sindaco p.t. con l'espressa elezione di domicilio presso lo stesso CP_1 Parte_1
nonché doc. 8 fasc. opposto, relativo alla comunicazione del dispositivo della sentenza citata).
[...]
Le deduzioni e le produzioni offerte sul punto dall'opposto, non contraddette né superate in alcun modo dall'opponente nemmeno avvalendosi dei termini di cui all'art. 1836 c.p.c., valgono pertanto a confutare sia l'assunto genericamente avanzato dal secondo cui non sarebbe stato mai trasmesso all'ente “l'esito dei Pt_1 giudizi svolti”, sia l'altrettanto generica obiezione secondo cui il non avrebbe ancora “concluso” il CP_1 proprio incarico, obiezione quest'ultima non meglio specificata, infatti, dall'opponente e basata, in definitiva, dallo stesso unicamente sul rilievo di non avere avuto notizia del deposito del provvedimento giurisdizionale, pur a dispetto dell'incontestato compimento di ogni comunicazione dell'ufficio giudiziario inerente ai due procedimenti di cui si è detto proprio presso l'indirizzo dell'ente.
7 D'altro canto, non può non osservarsi (in aggiunta a quanto appena rilevato) che non risulta che il pur a fronte del considerevole intervallo temporale trascorso dal conferimento degli incarichi, abbia Pt_1 mai sollevato contestazioni in merito al loro completamento da parte dell'avv.to , così come CP_1 evidenziato da quest'ultimo sin dalla sua costituzione e non contraddetto dall'opponente nei suoi successivi scritti difensivi, completamento che, a ben vedere, non è stato posto in dubbio dall'ente nemmeno nella missiva che quest'ultimo ha sostenuto di avere inviato via e-mail all'opposto in data 07.02.2014, volta esclusivamente ad avere copia delle sentenze al fine di procedere all'adozione degli atti di liquidazione delle fatture e priva, peraltro, di alcuna evidenza fornita dall'opponente onerato onde dimostrare che tale richiesta sia stata effettivamente recapitata al legale, a fronte della specifica contestazione da lui avanzata sul punto già nella sua comparsa di risposta (cfr. doc. 6 fasc. opponente).
Considerato quanto specificamente allegato e documentalmente suffragato dal a proposito della CP_1 conoscenza assicurata al e dell'esito dei due giudizi patrocinati avanti alla CTP di Controparte_3
Ragusa e tenuto conto, altresì, che alcuna specifica doglianza risulta essere stata sollevata, significativamente, dall'ente locale prima del presente giudizio d'opposizione, non può darsi, pertanto, alcun seguito all'obiezione genericamente avanzata da quest'ultimo solo con l'odierna opposizione in merito a un'asserita mancanza di
“notizie specifiche” ricevute dal difensore sull'esito dei suddetti procedimenti.
Per quel che attiene, inoltre, i restanti due incarichi, di natura stragiudiziale, pacificamente affidati al
, si osserva che è stato documentato dallo stesso che il Comune, già in data 24.06.2016, nel riscontrare CP_1 il sollecito di pagamento delle sue fatture, abbia evidenziato che “per la fattura n. 13/2013 del 18 gennaio 2013 di
€ 3.500,00, oltre IVA e CPA (“assistenza nella fase di contenzioso contro la sulla riscossione delle entrate CP_2 comunali”) e per la fattura n. 38/2013 del 29 aprile 2013 di € 5.000,00, oltre IVA e CPA (“assistenza in materia tributaria e processuale tributaria”) si procederà, dopo l'approvazione del bilancio, alla reiscrizione in bilancio ed alla successiva liquidazione delle Sue competenze” (cfr. doc. 14 fasc. monitorio).
Stante il tenore di tale comunicazione (sulla quale nulla ha dedotto l'ente per l'intero svolgimento del giudizio), è quindi evidente che l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte dell'avvocato non solo non è stata mai contestata dal ma è stata dallo stesso financo riconosciuta, essendosi l'ente limitato Pt_1 unicamente a “posticiparne” il pagamento (la cui debenza non è stata, invece, in alcun modo posta in dubbio) a una futura “reiscrizione in bilancio”.
Considerate le superiori risultanze, non può dubitarsi, dunque, che l'avv.to abbia anche CP_1 concretamente espletato le prestazioni per le quali ha richiesto con il suo ricorso il saldo dei compensi.
Per quanto concerne, poi, le eccezioni sollevate dal in merito all'asserita erroneità degli importi Pt_1 oggetto delle fatture nn. 10/2013 e 12/2013 e alla pretesa insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti di cui alle ulteriori fatture nn. 13/2013 e 28/2013, deve osservarsi quanto segue.
Si è già detto che per ciascuno degli incarichi conferiti dal al vi è stata la specifica Pt_1 CP_1 pattuizione di un corrispettivo dovuto a quest'ultimo dall'ente, sicché è a tale pattuizione che deve farsi riferimento per l'individuazione delle somme spettanti all'opposto a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali espletate (cfr. art. 22331 c.c.).
Ebbene, contrariamente a quanto preteso dall'opponente in relazione alle fatture nn. 10/2013 e 12/2013, è evidente che nelle determinazioni adottate dal Sindaco n. 1713/11 e n. 2069/12 il compenso dovuto al professionista sia stato previsto, in entrambi i casi, in € 5.000,00 a titolo di onorario, così come da preventivo presentato dall'avv.to , richiamato e recepito in tali determinazioni da parte dell'ente locale, mentre la CP_1 somma ivi indicata per complessivi € 6.240,00 ha rappresentato soltanto la mera traduzione di un conteggio effettuato in quella sede anche degli importi dovuti per cpa e iva (cfr. ancora doc. 1, 5 cit. fasc. monitorio).
In altri termini, non vi è dubbio che l'accordo pacificamente concluso tra le parti sia stato nel senso della previsione di una somma dovuta dal all'opposto non già di € 6.240,00, ma di € 5.000,00 a titolo di Pt_1 onorari, da maggiorare poi di cpa e iva come per legge, con la conseguenza che correttamente il ha CP_1 provveduto ad emettere le due fatture nn. 10/2013 e 12/2013 ivi conteggiando l'iva al 21%, stante la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta introdotta con il D.L. 138/2011, conv. in L. 148/2011, di modifica dell'art. 16 d.P.R. 633/1972, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 del medesimo d.P.R. 633/72, senza
8 con ciò dare luogo a un superamento dei compensi concordati, a dispetto di quanto lamentato sul punto dall'opponente.
Inoltre, per quel che attiene il maggior importo preteso dall'avvocato con la fattura n. 10/2013 in virtù delle spese vive ivi conteggiate, si rileva che l'art. 1310 L. 247/2012 dispone espressamente che, in aggiunta al compenso per la prestazione professionale espletata, compete sempre all'avvocato anche il rimborso da parte del cliente delle spese vive di cui il predetto si è fatto carico per l'esecuzione dell'attività. Si tratta, pertanto, di un diritto che rinviene la propria fonte nella legge, la quale integra, in parte qua, l'accordo concluso tra il professionista e il cliente, se non altro nel caso in cui tale accordo non abbia contemplato pattuizioni in diverso senso, pattuizioni che - si aggiunga - dovrebbero risultare in maniera espressa e inequivoca, tenuto conto dell'onere di forma previsto in materia dall'art. 22333 c.c.
Nel presente caso, alcuna specifica allegazione è stata formulata, peraltro, dall'opponente in merito all'esistenza di una simile pattuizione volta ad escludere ogni rimborso per le spese vive documentate, emergendo, piuttosto, che l'accordo pacificamente concluso dal con l'avvocato relativamente Pt_1 all'importo di € 5.000,00, come da determinazione n. 1713/11, sia stato nel senso della previsione di tale somma
“a titolo di onorario” e non già anche per le spese che fossero state documentate e richieste in rimborso dal legale (si v. ancora doc. 1 cit.).
In relazione ai singoli esborsi per l'esecuzione dell'incarico di rappresentanza dell'ente dinanzi alla CTP sopra richiamato sub i), il ha prodotto, poi, in questa sede anche la relativa documentazione CP_1 giustificativa, dalla quale emergono le spese da lui sostenute tra il 26.03.2012 ed il 27.03.2012 (data d'udienza dinanzi alla CTP di Ragusa del 27.03.2012: si v. doc. 14 fasc. opposto) per il trasporto areo di cui si è avvalso, le spese per lo spostamento mediante taxi, le spese per i pasti e il pernottamento (cfr. doc. 8 fasc. opposto), nonché illustrato la correttezza dell'assoggettamento di tali esborsi all'iva di legge (cfr. anche doc. 9 fasc. opposto), in coerenza con l'esclusione dall'imponibile dell'imposta prevista dall'art. 15 d.P.R. 633/1972 per le sole spese anticipate dal professionista in nome e per conto della cliente (quali non sono, all'evidenza, quelle di cui si tratta).
Considerati tali elementi, dunque, e stante l'assenza di contestazioni sollevate dal in merito Pt_1 all'inerenza di tali spese alla prestazione espletata, non vi è dubbio che anche il relativo importo debba considerarsi dovuto all'opposto.
Infine, non merita alcun seguito, per come formulata, l'ulteriore obiezione dell'opponente secondo cui le somme richieste dal relativamente alle restanti fatture di cui agli incarichi sub iii) e iv) e, quanto agli CP_1 incarichi sub i) e ii), all'eccedenza di cui si è dato conto (correlata esclusivamente al corretto computo dell'iva di legge e al rimborso delle spese vive) non potrebbero considerarsi come un credito certo, liquido ed esigibile, in quanto prive di “accantonamento”.
In primo luogo, non può non rilevarsi, infatti, che anche tale obiezione si è arrestata a una deduzione del tutto astratta e generica, non risultando neppure chiaro, per la verità, alla luce delle sole sbrigative allegazioni del se la pretesa insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. deriverebbe, a suo dire, dalla Pt_1 mancanza dell'emissione dell'impegno di spesa o se si tratti, piuttosto, di un omesso espletamento da parte dell'amministrazione delle fase di liquidazione e di emissione degli ordinativi di pagamento.
D'altra parte, per quel che attiene l'impegno di spesa assunto dall'ente e la corrispondente costituzione del vincolo sulle previsioni di bilancio, si osserva che le determinazioni versate in atti riportano, tutte, una determina di impegno, con l'imputazione della relativa spesa (ivi individuata con il chiaro rinvio all'importo degli onorari concordato con il professionista, da maggiorare di cpa e iva come per legge, riportato nelle stesse determinazioni di cui si tratta) a un ben preciso capitolo del bilancio comunale, con l'apposizione della sottoscrizione del responsabile contabile di settore e del dirigente del settore finanziario (cfr. doc. 1, 2, 5, 8, 11 cit. fasc. monitorio).
Considerate tali risultanze e stante la genericità delle deduzioni svolte sul punto dall'opponente, deve escludersi quindi che si profili, nella fattispecie, un'eventuale assenza della necessaria emissione dell'impegno di spesa ex art. 183 TUEL.
In secondo luogo, relativamente all'assunto del circa la non debenza e/o la illiquidità e/o Pt_1 inesigibilità del credito azionato dall'opposto per non essere stato espletato il procedimento amministrativo-
9 contabile di liquidazione della spesa ed emissione dell'ordine di pagamento, si osserva che, come è stato da tempo evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “Lo Stato e gli altri enti pubblici, con riguardo alle obbligazioni pecuniarie assunte con contratto privatistico, sono soggetti alla comune disciplina civilistica, con la conseguenza che, ove rimangano inadempienti alla pattuita data di scadenza dei debiti medesimi (la quale ne determina l'esigibilità), restano tenuti alla corresponsione degli interessi, nonché esposti alle azioni accordate al creditore dall'indicata normativa civilistica… ivi incluse quella di condanna all'adempimento… Tale tutela del creditore non viene sacrificata per il solo fatto che i predetti debitori debbano osservare particolari procedure contabili per l'emissione degli ordini di spesa, il quale può spiegare rilievo ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1218 cod. civ., e, cioè, quale ragione di esonero dalla responsabilità per l'inadempimento ove i debitori medesimi ne deducano e dimostrino la non imputabilità, per essersi adeguatamente attivati nel promuovere e gestire le indicate procedure al fine di osservare i termini di pagamento contrattualmente fissati” (cfr. Cass. civ. sez. un. 3451/1985).
Infatti, è stato condivisibilmente osservato, per quel che specificamente interessa il caso che occupa, che
“…la normativa di diritto comune circa le obbligazioni pecuniarie, il loro adempimento e le relative conseguenze (artt. 1224 c.c. e segg., art. 1282 c.c.) si estende anche ai debiti contratti con negozi di diritto privato, dallo Stato e dagli altri enti pubblici…”, sicché “…in mancanza di espressa deroga, il comportamento tenuto dalla p.a. in ordine agli obblighi così assunti è retto dalla medesima disciplina cui sottostanno i contraenti privati e la sua valutazione deve essere fatta in base agli stessi criteri, anche per quanto attiene alla diligenza che il debitore è tenuto ad osservare nell'esecuzione della prestazione…”, e che “…non è esatto che i debiti dello Stato e degli altri enti pubblici divengano liquidi ed esigibili …solo quando la relativa spesa sia stata ordinata con l'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'art. 270, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e, comunque, dopo gli altri adempimenti imposti dalle norme organizzative interne degli enti stessi. In realtà, il credito pecuniario verso la p.a. diviene liquido ed esigibile, come ogni altro credito verso soggetti privati, in conformità alle norme comuni del codice civile, quando cioè ne sia determinato l'ammontare e se ne possa ottenere, alla scadenza, il puntuale adempimento” (cfr. di recente, Cass. civ. 11655/2020).
In altre parole, nel caso in cui si tratti di un credito liquido ed esigibile in base alla disciplina di diritto comune, lo stesso deve considerarsi dovuto dall'amministrazione debitrice a prescindere dalla circostanza che non sia stata ancora completata dalla stessa la procedura diretta all'emissione del mandato di pagamento. D'altro canto, non vi è dubbio che il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto al soddisfacimento del credito alla scadenza del termine d'adempimento previsto dal contratto o dalla legge e che il ritardo nel quale sia incorso l'ente pubblico nell'espletamento del procedimento interno di spesa non possa impedire, di per sé solo, che l'ente stesso venga condannato all'adempimento del dovuto (cfr. al riguardo, anche Cass. civ. sez. un. 2263/1985 e, sempre di recente, Cass. civ. 29776/2020, in motivazione).
Inoltre, come è stato evidenziato da ultimo dal giudice di legittimità, “…deve ritenersi che se al debitore è necessario un periodo di tempo per l'approntamento della prestazione dovuta, egli sarà tenuto a dare l'avvio alla corrispondente attività in tempo utile perché la prestazione stessa possa essere effettuata al momento in cui viene a scadenza il suo termine di adempimento… pertanto, nelle obbligazioni pecuniarie dello Stato, ove l'approntamento delle prestazioni richiede l'iter procedimentale previsto dalla sua normativa di contabilità …l'avvio delle formalità di pagamento deve essere previsto in tempo utile perché il denaro possa essere consegnato al creditore alla scadenza del termine fissato. Se ciò non accade, non si ha soltanto, in concreto, la maturazione del diritto di credito e l'acquisto di un diritto al pagamento già astrattamente previsto dalla legge…, bensì un vero e proprio inadempimento, che apre la strada a qualsiasi forma di reazione contro di esso prevista dall'ordinamento” (cfr. Cass. civ. sez. un. 13249/2025).
Nel caso di specie, si è detto che è da ritenere senz'altro accertata l'avvenuta esecuzione da parte del delle attività oggetto degli incarichi ed è del tutto pacifico, a ben vedere, che il abbia ricevuto CP_1 Pt_1 del resto dallo stesso le fatturazioni per cui si controverte, relative al saldo dei corrispettivi richiestigli per tali attività.
Inoltre, non vi è dubbio che i crediti portati da tali fatture siano connotati dal requisito della liquidità, essendone stato l'ammontare determinato sulla base di quanto già previsto nell'accordo concluso inter partes (sia pure integrato, limitatamente a iva, cp e spese vive, dalla legge), nonché che gli stessi vadano considerati esigibili, essendone stato pattuito, come visto, il relativo pagamento ad opera dell'ente dietro presentazione delle relative fatture da parte del professionista.
Tenuto conto che è acclarata la fonte del diritto dell'opposto al pagamento dei corrispettivi e che tale diritto ha ad oggetto, per quanto detto, un credito da considerare liquido ed esigibile, tanto più alla luce del
10 considerevole intervallo temporale trascorso dall'espletamento dell'attività e dalla presentazione pacificamente effettuata al delle fatture, la pretesa creditoria qui azionata dal deve ritenersi, Pt_1 CP_1 pertanto, fondata, essendo da escludere che il suo soddisfacimento possa dirsi invece impedito, a dispetto di quanto solo è stato dedotto dall'opponente, per essere rimasto quest'ultimo ingiustificatamente inerte, per anni, nel provvedere alla relativa procedura interna di liquidazione e pagamento.
In virtù dei superiori rilievi, l'opposizione proposta dal deve essere, quindi, integralmente Pt_1 disattesa, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, nell'importo così come emendato dal giudice della fase monitoria con il provvedimento del 06.11.2020.
La regolamentazione delle spese processuali segue infine la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con la conseguente condanna dell'opponente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dell'opposto, in aggiunta alle spese della fase monitoria, già poste a carico del e liquidate dal decreto d'ingiunzione. Pt_1
Le spese per la presente fase vengono liquidate, inoltre, tenendo conto del valore della lite (scaglione tra
€ 5.200,01 e € 26.000,00) e dei parametri tabellari medi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., come modificati dal D.M. 147/2022 (applicabile alla fattispecie ai sensi dell'art. 6 di tale decreto;
si v. inoltre, già Cass. civ. 17577/2018), salva la riduzione ai minimi ex art. 4 D.M. 55/14 cit. per le fasi istruttoria e decisionale, giustificata dalla natura dell'istruttoria espletata (meramente documentale) e dall'esiguità dell'attività difensiva resasi necessaria in fase conclusiva, a fronte di un quadro assertivo e probatorio rimasto sostanzialmente immutato rispetto agli atti introduttivi.
Su tale scorta, si perviene dunque a un importo dovuto dal all'opposto di € 3.387,00 a titolo di Pt_1 compensi, al quale si aggiungono il rimborso forfettario per spese generali ex art. 22 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1360/2020, emesso da questo Tribunale in data 04.09.2020, così come corretto per errore materiale con provvedimento del 06.11.2020;
- Condanna il al rimborso delle spese del presente giudizio d'opposizione in favore di Parte_1
, che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali Controparte_1
e a iva e cpa come per legge. Così deciso in Velletri in data 09.12.2025. IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
11
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 906/2021 r.g.a.c., trattenuta in decisione con ordinanza resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 13.05.2025, comunicata in pari data alle parti, con l'assegnazione alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per comparse conclusionali e successivi giorni venti per memorie di replica,
tra
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
RI LLLI ed elettivamente domiciliato presso il Palazzo S. Domenico, in Piazza Principe di Pt_1
Napoli n. 17, come in atti;
parte opponente e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Carlo Petrone ed Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore in Roma, alla Via Tuscolana n. 1072, come in atti;
parte opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di crediti pecuniari per compensi professionali. Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. (per l'opponente: conclusioni come da “…atto introduttivo chiedendo l'accoglimento dell'opposizione al Decreto ingiuntivo e la conseguente revoca dello stesso…”; per l'opposto: conclusioni come da “…comparsa di costituzione, da intendersi integralmente trascritte. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, istanze ed eccezioni avanzate da controparte”).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1360/2020, emesso da questo Tribunale in data 04.09.2020 in favore dell'avv. CP_1
, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 16.422,77, così come da successivo
[...] decreto del 06.11.2020 recante correzione di errore materiale, oltre interessi come richiesti e spese della procedura monitoria, chiedendo: “• Preliminarmente, DICHIARARE nullo, per incompetenza territoriale, il decreto ingiuntivo opposto 1360/2020 del 04.09.2020, corretto nell'importo ingiunto con provvedimento n. 6275 del 06.11.2020 emesso dal Tribunale di Velletri a favore del Tribunale di Ragusa ai sensi per gli effetti degli artt. 19 e 20 c.p.c.; • In subordine e senza recesso alcuno, dichiarare NULLO il sopradetto decreto ingiuntivo perché le somme non sono dovute, per i motivi soprasposti • REVOCARE il medesimo con tutte le conseguenze di legge, ponendo a carico del ricorrente oggi opposto le relative spese e compensi difensivi”.
A fondamento dell'opposizione, il ha dedotto, in sintesi: che il Tribunale di Velletri deve ritenersi, Pt_1 anzitutto, territorialmente incompetente rispetto alla domanda dell'avv.to , dal momento che la CP_1 competenza appartiene “inderogabilmente” al Tribunale di Ragusa, considerati i criteri di cui agli artt. 19 e 20
1 c.p.c.; che, nel merito, il ha conferito in effetti all'avv.to , con determinazione n. 1713 del Pt_1 CP_1
15.06.2011, l'incarico di difenderlo avverso il ricorso proposto avanti alla Commissione Tributaria di Ragusa dalla per e, in relazione a tale incarico, con determina del Segretario comunale n. Parte_2 Per_1
1856/2011, è stato approvato lo schema di disciplinare e la relativa spesa, per un importo pattuito in € 5.000,00, lordi € 6.240,00, compresa la ritenuta d'acconto; che il disciplinare sottoscritto tra le parti ha previsto, peraltro, che “il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata fornendo senza alcuna spesa aggiuntiva pareri sia scritti sia orali” e che “il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale”, mentre “…di tale incarico non si hanno notizie, è pervenuta solo la fattura del professionista e null'altro, non si conosce l'esito del giudizio”; che, inoltre, in relazione a tale incarico è stata già emessa dall'avv.to e saldata dal la fattura n. CP_1 Pt_1
9/2013, per l'acconto di € 3.175,20, talché dell'importo complessivo concordato restano disponibili € 2.464,80 e non le maggiori somme richieste dall'opposto con la fattura monitoriamente azionata n. 10/2013 di € 3.209,50, talché tale fattura deve ritenersi errata nel relativo importo;
che con determinazione n. 2069 del 21.08.2012 il Sindaco ha, poi, conferito effettivamente all'avv.to anche l'incarico di difendere il sempre CP_1 Pt_1 dinanzi alla medesima autorità giudiziaria avverso il ricorso proposto da per e per tale Parte_2 Per_2 attività, con determina n. 1856/2011, sono stati approvati lo schema di disciplinare e la relativa spesa, con un compenso pattuito anche in tal caso di € 5.000,00, lordi € 6.240,00 comprensivi di ritenuta d'acconto; che per tale secondo incarico è stata già emessa, peraltro, dall'avvocato e saldata dal la fattura n. 11/2013 per Pt_1
l'acconto di € 3.175,20, sicché dell'importo concordato restano disponibili € 2.464,80, mentre la fattura emessa a saldo dal professionista n. 12/2013 e richiesta in pagamento con il ricorso monitorio reca un importo errato,
“…oltre al fatto che le somme non sono dovute per non avere il professionista completato l'incarico”; che, infine, con riferimento alle restanti fatture n. 13/2013 e 38/2013, oggetto del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto, “le somme restano sprovviste di accantonamento”, talché deve escludersi che il credito vantato dall'avv.to sia CP_1 certo, liquido ed esigibile;
che, infatti, “…quando il soggetto debitore è un Ente Pubblico, ai fini della sussistenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, è necessario che lo stesso venga liquidato a seguito di un procedimento amministrativo che viene avviato con la determinazione di impegno ed accantonamento della spesa in bilancio per poi concludersi, dopo che la controparte ha reso correttamente il servizio contrattualmente pattuito, con la determinazione del responsabile del servizio di liquidazione della spesa. In mancanza di questi atti amministrativi obbligatori non è possibile procedere all'emissione dell'ordinativo di pagamento (il cd. Mandato), come stabilito dagli artt. 182 e ss dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Tale atto rappresenta un vero e proprio debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 192 e ss. del TUEL. Motivo per cui il credito, non essendo basato su prova scritta, risulta carente dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, che permeano le condizioni essenziali per la valida emissione di un decreto ingiuntivo”.
Si è costituito in giudizio l'avv.to , chiedendo, preliminarmente, di dichiarare l'improcedibilità o CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, disattesa l'eccezione di incompetenza, di “…rigettare l'opposizione avversa, confermando il decreto ingiuntivo n. 1360/2020 – RG 4122/2020, emesso dal Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Dott. Enrico Colognesi, in data 4.9.2020, notificato al opponente l'11.12.2020 a mezzo Pt_1 pec, unitamente al provvedimento di correzione di errore materiale e rimessione in termini per la notifica, datato 2.11.2020, n. cronol. 6275/2020 del 06.11.2020”, vinte le spese processuali.
Ha sostenuto l'opposto, in sintesi: che, in via preliminare, l'opposizione avversaria deve considerarsi improcedibile, dal momento che con il provvedimento presidenziale n. cronol. 3304/2021 del 15.04.2021 è stata fissata la data della prima udienza ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, ma tale decreto non è stato notificato all'opposto dall'opponente, in violazione dell'art. 702 bis c.p.c.; che l'eccezione di incompetenza sollevata dal è invece infondata, atteso che ai sensi dell'art. 637 c.p.c. è consentito agli avvocati di richiedere Pt_1
l'ingiunzione anche dinanzi all'ufficio giudiziario ove ha sede il Consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza e l'avv.to è iscritto all'Ordine degli Avvocati di Velletri, né l'opponente potrebbe essere CP_1 qualificato come un “consumatore”; che l'opposto ha espletato gli incarichi che gli sono stati conferiti dal per i quali ha richiesto con la domanda monitoria il pagamento della fattura n. 10/2013, relativa Pt_1 all'attività di rappresentanza dell'ente avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa nel procedimento n. 704/2010 promosso dalla Fincoretur S.r.l. per , della fattura n. 12/2013, relativa Per_1 all'attività di rappresentanza dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa nel procedimento n. 2 829/2011 promosso sempre dalla Fincoretur S.r.l. per Tarsu 2010, della fattura n. 13/2013, per l'attività di gestione della fase precontenziosa dei rapporti tra il e la e della fattura n. 38/2013, a Pt_1 CP_2 saldo dei compensi per l'attività di consulenza legale in materia tributaria e processuale tributaria per la durata di un anno dal 01.04.2011 al 31.03.2012, e ciò senza essere incorso in alcun inadempimento, talché l'avversa eccezione sollevata sul punto è infondata, oltre che del tutto generica;
che, del resto, il non ha mai Pt_1 avanzato eccezioni o contestazioni in merito all'operato dell'avvocato prima del presente giudizio, nemmeno dopo le richieste rivoltegli dall'opposto di pagamento delle fatture;
che il credito complessivo dovuto all'avv.to non solo trova fondamento nelle determinazioni di incarico e nelle fatture azionate e mai è stato CP_1 contestato dall'ente ma, con comunicazione inviata dal in data 24.06.2016, è stato anche evidenziato Pt_1 che per le fatture n. 13/2013 e n. 38/2013 lo stesso avrebbe proceduto al pagamento dopo la reiscrizione in bilancio e la successiva liquidazione e a tutt'oggi non è stato mai adottato alcun atto di diniego dell'ente, essendo rimasto lo stesso sostanzialmente inerte;
che sono infondate, poi, le obiezioni dell'opponente che pretenderebbero di far dipendere l'emissione del provvedimento monitorio dall'eventuale esito del procedimento finalizzato all'emissione del mandato di pagamento, stante che, per un verso, l'assenza di un simile presupposto costituisce una mera allegazione di parte e che, per altro verso, tale obiezione è irrilevante, oltretutto essendo stati già corrisposti dal anche gli acconti relativi all'attività di consulenza tributaria Pt_1 alla quale si riferisce il saldo oggetto della fattura n. 38/2013 e a fronte del notevole intervallo temporale trascorso e della perdurante inerzia serbata dall'ente; che analoghe considerazioni valgono, poi, anche per le restanti due fatture relative agli incarichi giudiziali, rispetto alle quali, del resto, non è configurabile alcun inadempimento dell'avv.to per aver omesso di inviare al le sentenze rese dalla CTP di CP_1 Pt_1
Ragusa, avendo l'opposto eletto domicilio proprio presso il in quei procedimenti, con la conseguenza Pt_1 che le comunicazioni di Cancelleria sono state fatte direttamente all'ente, il quale ben conosceva l'esito, per di più favorevole, dei giudizi;
che non è mai pervenuta, inoltre, all'opposto la comunicazione e-mail del 2014, allegata dall'opponente, comunicazione comunque superata dalle comunicazioni di Cancelleria effettuate direttamente al nonché dalla suddetta missiva dell'ente locale del 2016; che per le fatture nn. 10/2013 Pt_1
e 12/2013, relative agli anzidetti incarichi giudiziali, non sussiste, poi, alcuna erroneità dell'importo, considerato che in entrambe le determinazioni emesse dall'ente si dà atto del preventivo emesso dall'avv.to per la difesa nei due procedimenti per € 5.000,00 oltre iva e cpa, iva che è successivamente aumentata CP_1 dal 20% al 21% a decorrere dal 17.09.2011, di qui il maggior importo fatturato;
che, inoltre, nella fattura n. 10/2013 sono state correttamente indicate anche le spese sostenute dal legale per lo spostamento in Sicilia al fine di comparire innanzi alla CTP e sul relativo importo sono stati calcolati iva e cp, stante che il rimborso delle spese sostenute in proprio dal difensore e non anticipate in nome e per conto del cliente rientra tra i compensi del professionista e deve essere trattato fiscalmente alla stessa stregua di questi ultimi, come è stato anche chiarito da una circolare adottata sul punto dall'Agenzia delle Entrate.
All'esito della prima udienza è stato adottato dal Tribunale il provvedimento del 14.12.2021, con il quale è stato disposto il mutamento del rito da collegiale a monocratico e il fascicolo è stato assegnato alla scrivente quale G.U.
Quindi, a seguito della successiva udienza tenutasi avanti a questo giudice, rimessa alla sentenza la decisione dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo richiesta dall'opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e sono stati assegnati alle parti i termini richiesti ex art. 1836 c.p.c. (ratione temporis applicabile).
È stata depositata, dunque, nel primo di tali termini una memoria da parte dell'opponente, con la quale lo stesso ha contestato le deduzioni e le richieste dell'opposto ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto d'opposizione.
Alcuna memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. è stata depositata, invece, dal , rimanendo ferme, per CP_1
l'effetto, anche per quest'ultimo le conclusioni formulate nella sua comparsa di costituzione.
In difetto di richieste di prova costituenda, la causa è stata successivamente istruita in via documentale e, all'esito, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.12.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta a cura delle parti ex art. 127 ter c.p.c.
3 Sulle conclusioni rassegnate dai contendenti nelle rispettive note di trattazione scritta (come già richiamate in epigrafe), il fascicolo è stato pertanto trattenuto in decisione con l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 13.05.2025, con assegnazione alle parti dei termini richiesti ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Decorsi tali termini, la causa viene dunque decisa come segue.
Ritiene il giudicante che l'opposizione proposta dal non possa trovare accoglimento, per le Pt_1 ragioni che seguono.
Preliminarmente, va evidenziato che risulta superata l'originaria eccezione sollevata dall'opposto di improcedibilità dell'opposizione per non avere il notificato allo stesso anche il provvedimento Pt_1 presidenziale del 15.04.2021, tenuto conto di quanto evidenziato sul punto dallo stesso nella sua CP_1 comparsa conclusiva.
In ogni caso, si osserva che l'opposizione è stata proposta dal con atto di citazione ad udienza Pt_1 fissa, ritualmente notificato all'opposto il 20.01.2021, e che, a fronte del differimento dell'udienza indicata in citazione disposto con il provvedimento presidenziale del 15.04.21, il si è comunque costituito in CP_1 giudizio sin dal 03.09.2021 (in vista della prima udienza differita al 12.10.2021), mentre l'originaria indicazione, operata in tale provvedimento, dell'assoggettamento del giudizio alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale secondo il rito di cui agli artt. 14 d.gs. 150/2011 e 702 bis e ss. c.p.c. è stata “corretta” con la successiva ordinanza collegiale del 14.10.21, con la quale, considerata l'estraneità del procedimento (già instaurato correttamente dall'opponente secondo la disciplina di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c.) al novero di quelle di cui all'art. 14 cit., è stato disposto il mutamento del rito da collegiale a monocratico (si v. tra le altre, di recente, Cass. civ. 19228/2024, in merito alla riconducibilità all'ambito previsionale dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 delle sole controversie relative alla liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile).
Sempre in via preliminare, deve essere esaminata, poi, l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dal sull'assunto che la domanda del sarebbe da ricondurre, in realtà, alla competenza del Pt_1 CP_1
Tribunale di Ragusa.
L'eccezione, per come formulata, si presenta peraltro inammissibile.
Infatti, è noto che nel caso in cui il convenuto (nella specie, la parte opponente, nella sua qualità di
“convenuto in senso sostanziale”) intenda lamentare l'incompetenza territoriale del giudice adito in una controversia in materia di obbligazioni è onere dello stesso formulare una contestazione che investa tale competenza con riferimento a tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., tenuto conto che i fori ivi indicati sono tra loro alternativi e che la scelta tra gli stessi è rimessa alla discrezionalità dell'attore (nel presente caso, l'opposto, nella sua qualità di “attore in senso sostanziale”).
A fronte di una critica del convenuto in merito alla competenza del giudice adito che investa soltanto alcuni di tali possibili criteri di radicamento della competenza territoriale, la relativa eccezione non può pertanto avere alcun seguito, dovendosi considerare “tamquam non esset” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 16284/2019; si v. inoltre, Cass. civ. 3112/2024).
D'altro canto, l'art. 38 c.p.c. prevede che la questione di competenza territoriale, al di fuori delle ipotesi di inderogabilità di cui all'art. 28 c.p.c. (ipotesi tra le quali non rientrano, evidentemente, i criteri di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c.), è riservata all'eccezione della parte interessata, la quale è onerata di contestare specificamente la competenza del giudice adito dalla controparte sin dalla sua comparsa di costituzione tempestivamente depositata (nella specie, sin dall'atto d'opposizione al decreto ingiuntivo), sicché è da escludere che il giudice possa supplire all'assenza o all'incompletezza delle contestazioni svolte dalla predetta sul punto, trattandosi di questione che è sottratta, per l'appunto, a una rilevazione ufficiosa.
Con riferimento al caso che occupa, il ha sostenuto, con il proprio atto d'opposizione, che la Pt_1 competenza territoriale dovrebbe riconoscersi a favore del Tribunale di Ragusa poiché è nel circondario di tale ufficio che è situata la sede dell'ente, donde la sua competenza ai sensi dell'art. 19 c.p.c., e con riferimento ai criteri di cui all'art. 20 c.p.c. ha lamentato che “…trattandosi di incarico professionale per conto del Parte_1 questo è stato conferito a per cui la competenza va anche in questo caso al Tribunale di Ragusa. La competenza Pt_1 territoriale resta sempre incardinata presso il Tribunale di Ragusa, in quanto è anche il luogo dove è stata eseguita l'obbligazione …la causa affidata al professionista è stata infatti trattata in Commissione Provinciale di Ragusa”.
4 Come è agevole inferire da tali deduzioni, alcuna contestazione è stata avanzata, pertanto, dall'opponente con riferimento al criterio del cd. forum destinatae solutionis rapportato alla prestazione che è oggetto della domanda proposta dal , prestazione che, evidentemente, va individuata non già nell'attività CP_1 professionale affidata a quest'ultimo dall'ente locale, bensì nel pagamento dei compensi in tesi ancora dovuti dal a fronte dell'esecuzione di tale attività. Pt_1
Considerato che in relazione al criterio del luogo di esecuzione della prestazione dedotta in giudizio dall'opposto non è stato dedotto, dunque, alcunché dall'opponente ed escluso, per quanto detto, che a tale carenza assertiva possa supplire il giudicante, ne consegue l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza sollevata dal trattandosi di eccezione che è stata formulata dallo stesso in maniera generica, senza Pt_1 un'effettiva e specifica presa di posizione su tutti i possibili criteri di radicamento di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c.
Per completezza, preme osservare, inoltre, che tale eccezione sarebbe stata comunque anche infondata.
La domanda di cui si tratta, relativa (come anche si dirà nel prosieguo) al pagamento di competenze maturate da un avvocato per prestazioni professionali non inerenti ad attività giudiziali civili, è stata proposta, infatti, dal con le forme di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., sicché trovano applicazione i criteri di CP_1 competenza previsti dall'art. 637 c.p.c.
Ebbene, in virtù di tale disposizione, ben poteva l'opposto avanzare la sua domanda monitoria avanti a questo ufficio giudiziario, stante che, come da lui evidenziato sin dalla comparsa di costituzione, si tratta dell'ufficio ove ha sede l'Ordine degli Avvocati al quale è iscritto, ovverosia quello di Velletri (cfr. doc. 5 fasc. opposto;
si v. nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. sez. un. 4485/2018 e, più di recente, Cass. civ. 3120/2022, secondo cui è sempre possibile per l'avvocato proporre le proprie domande di pagamento dei compensi cumulativamente davanti al Tribunale del luogo indicato dall'art. 6373 c.p.c.).
L'eccezione di incompetenza avanzata dall'opponente deve essere, quindi, senz'altro disattesa.
Ciò detto in punto di rito e passando al merito della lite, è opportuno rammentare, anzitutto, che il procedimento che si apre con l'opposizione al decreto ingiuntivo non costituisce, come noto, un'impugnazione di tale decreto, ma si articola come un ordinario giudizio a cognizione piena, che, sovrapponendosi al procedimento ex artt. 633 e ss. c.p.c., impone al giudice di pronunciarsi sulla pretesa creditoria azionata con l'originaria domanda d'ingiunzione sulla scorta di tutto quanto sia stato allegato e dimostrato dalle parti, rispettivamente, a supporto o a smentita di tale pretesa, anche nel corso della fase d'opposizione (cfr. sulla natura del giudizio d'opposizione, Cass. civ. sez. un. 927/2022).
In virtù del consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la circostanza che sia stato ottenuto dal creditore il decreto d'ingiunzione non comporta, poi, un'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., con la conseguenza che compete pur sempre alla parte opposta offrire adeguata allegazione e dimostrazione dei fatti costitutivi della sua pretesa, ex art. 26971 c.c., mentre, una volta che tali fatti siano stati dimostrati, se del caso anche in virtù del principio di cd. non contestazione ex art. 1151 c.p.c., incombe sul debitore opponente l'onere di dedurre e comprovare eventuali vicende estintive, modificative o impeditive del credito avversario, ex art. 26972 c.c. (cfr. tra le altre, Cass. civ. 14640/2018, secondo la quale
“…l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali …ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria…”).
Trattandosi di una pretesa volta ad ottenere l'adempimento di una determinata prestazione, non vi è dubbio, peraltro, che tra gli elementi costitutivi di tale pretesa rientri il titolo (legale o negoziale) posto a fondamento del diritto ad ottenere tale prestazione e il relativo termine di scadenza, mentre non è necessario che l'opposto dia prova anche dell'inadempimento della controparte, essendo piuttosto onere del debitore dimostrare di avere eseguito correttamente la prestazione dovuta ovvero che il suo inadempimento sia stato determinato da circostanze ostative a lui non imputabili, ex artt. 2697 e 1218 c.c. (cfr. per tutte, Cass. civ. sez. un. 13533/2001).
5 Occorre poi rammentare che tale riparto dell'onere probatorio trova, in effetti, applicazione anche nel caso in cui il convenuto (nella specie, l'opponente) eccepisca, a sua volta, l'inadempienza dell'altra parte rispetto alla controprestazione da questa dovutagli, di modo che in tale evenienza spetta, viceversa, a quest'ultima provare di avere eseguito la propria controprestazione (si v. Cass. sez. un. 13533/01 cit.).
Peraltro, è evidente che l'onere di provare l'adempimento gravante sull'una o sull'altra parte presupponga (sul piano logico, prima ancora che su quello giuridico) che l'inadempienza sia stata lamentata, con una certa specificità e determinatezza, dal soggetto che intenda farla valere a supporto della propria domanda o eccezione. Come è stato condivisibilmente osservato, infatti, “…l'inadempimento non deve essere provato da chi lo adduce …ma deve comunque essere "vestito" in tale adduzione, ovvero non può rappresentarsi in un senso astratto, bensì deve essere identificato in modo concreto…” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 6618/2018).
Colui che intende lamentare in giudizio un inadempimento a carico della controparte non può limitarsi, così, a contestare un'inadempienza “tout court”, ma deve individuare l'inadempimento ascritto all'altra parte in maniera puntuale e concreta, essendo onerato di indicare “…anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (cfr. più di recente, Cass. civ. 10141/2021).
Ora, ciò premesso in diritto, si osserva, in fatto, che la domanda proposta dal attiene al pagamento CP_1 del saldo dei compensi da lui pretesi a fronte dell'esecuzione degli incarichi, giudiziali e stragiudiziali, conferitigli dal saldo per il quale l'opposto ha emesso le fatture nn. 10/2013, 12/2013, Parte_1
13/2013 e 38/2013, azionate con il ricorso monitorio.
In particolare: i) la fattura n. 10/2013 del 18.01.2013 attiene al saldo quantificato in € 3.209,57, comprensivo di iva, cpa e di rimborso spese, per l'esecuzione dell'incarico che ha avuto ad oggetto la rappresentanza e la difesa del dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa avverso il ricorso Parte_1 proposto dalla Fincoretur S.r.l. su una cartella di pagamento relativa a 2009 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio); Per_1
ii) la fattura n. 12/2013 del 18.01.2013 attiene al saldo quantificato in € 2.516,80, comprensivo di iva e cpa, per l'esecuzione dell'incarico relativo alla rappresentanza e difesa dell'ente avanti alla medesima CTP avverso il ricorso proposto dalla Fincoretur S.r.l. su una cartella di pagamento relativa a (cfr. doc. 7 fasc. Per_2 monitorio); iii) la fattura n. 13/2013 del 18.01.2013, per € 4.404,40, comprensivi di iva e cpa, attiene all'attività di assistenza prestata in relazione ai rapporti intrattenuti dal Comune con la (cfr. doc. 10 fasc. CP_2 monitorio); iv) la fattura n. 38/2013 del 19.04.2013, dell'importo di € 6.292,00, comprensivi iva e cpa, attiene al saldo del compenso relativo all'incarico di consulenza legale in materia tributaria e processuale tributaria (cfr. doc. 13 fasc. monitorio).
Ebbene, in relazione ai compensi oggetto di tali fatture, si osserva, in primo luogo, che alcuna specifica contestazione è stata avanzata dal in merito all'esistenza di un incarico conferito dall'ente all'avvocato Pt_1 avente ad oggetto le attività appena richiamate, né a proposito dell'effettiva esecuzione di tali attività da parte del professionista.
Infatti, quel che l'opponente ha contestato è soltanto che i due incarichi giudiziali sopra indicati sub i) e ii) non sarebbero stati “conclusi” dal che sarebbero stati da lui “scorrettamente espletati” e che, Parte_3 comunque, gli importi richiesti sarebbero erronei ed eccedenti rispetto all'ammontare dovutogli. Inoltre, per quel che attiene gli incarichi relativi alle attività stragiudiziali sub iii) e iv), il ha sostenuto Pt_1 esclusivamente che le somme di cui alle corrispondenti fatture sarebbero “sprovviste di accantonamento”, senza avanzare, peraltro, contestazioni di sorta in ordine all'attività effettivamente richiesta dall'ente ed eseguita in suo favore dall'opposto.
D'altra parte, l'avvenuto conferimento degli incarichi di cui si tratta è stato anche debitamente documentato dal sin dalla fase monitoria. CP_1
Relativamente all'incarico sub i), sono in atti, infatti, la determinazione del Sindaco p.t. n. 1713/2011 e la successiva determina del Segretario generale n. 1856/2011, con le quali è stato affidato all'opposto l'incarico di rappresentare e difendere il avanti alla CTP di Ragusa a fronte del ricorso proposto dalla Fincoretur Pt_1
S.r.l. avverso la cartella di pagamento ivi specificata relativa a - Tassa smaltimento rifiuti e Tributo Per_1
Provinciale anno 2009 (cfr. doc. 1, 2 fasc. monitorio).
Con il conferimento dell'incarico risulta essere stato accettato, inoltre, dall'ente il preventivo proposto dal professionista, per un ammontare dovuto a titolo di onorari di € 5.000,00, oltre iva e cpa, ed è stato disposto il
6 corrispondente impegno di spesa al cap. 440 del bilancio comunale, con l'indicazione di una somma di € 6.240,00, così calcolata, evidentemente, in ragione del contributo previdenziale del 4% e dell'iva al 20%, nonché previsto, testualmente, che la relativa liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata all'avvocato “dietro presentazione di regolare fattura” e, dunque, in via immediata a fronte dell'emissione della fatturazione ad opera di quest'ultimo (cfr. ancora doc. 1, 2 cit.).
Analogamente, per quel che attiene l'incarico sub ii), è documentato che con determinazione del Sindaco n. 2069/2012 è stato conferito al l'incarico di rappresentare e difendere il Comune dinanzi alla CTP di CP_1
Ragusa a fronte del ricorso proposto dalla Fincoretur S.r.l. avverso la cartella di pagamento ivi indicata relativa a – Tassa smaltimento rifiuti e Tributo Provinciale anno 2010, ed anche qui l'ente ha accettato il Per_1 preventivo presentato dall'opposto per un importo a titolo di onorari di € 5.000,00, da maggiorare di iva e cpa, disponendo di impegnare la somma corrispondente al cap. 440 del bilancio, ivi calcolata in € 6.240,00, e di liquidare detta somma al professionista “dietro presentazione di regolare fattura” (cfr. doc. 5 fasc. monitorio).
Inoltre, per quel che concerne i due incarichi sub iii) e iv), risulta per tabulas l'adozione, rispettivamente, della determinazione n. 1055/2012, di conferimento al dell'incarico di “cura della fase precontenziosa in CP_1 ordine ai rapporti contrattuali con la ”, con la previsione di un compenso di € 3.500,00, oltre iva e cpa, CP_2
“da liquidare solo a fronte dell'effettivo svolgimento dell'attività ed a seguito di ricezione di idonea fattura che giustifichi detta spesa”, nonché della determinazione 1530/2011, avente ad oggetto l'affidamento del “servizio legale di assistenza”, volto a consentire al di “avviare una riorganizzazione di tutto l'Ufficio Entrate”, con la Pt_1 previsione di un compenso dovuto all'avvocato di € 20.000,00, oltre iva e cpa, in entrambi i casi con il conseguente impegno di spesa al cap. 440 del bilancio dell'ente (cfr. doc. 8, 11, 12 fasc. monitorio, quest'ultimo recante anche copia del contratto stipulato tra il e il per l'affidamento dell'attività di CP_1 Pt_1 assistenza legale tributaria).
Relativamente alla concreta esecuzione degli incarichi suddetti, poi, è agevole constatare che la sola doglianza avanzata dal si è arrestata all'affermazione che l'opposto non avrebbe “completato” le Pt_1 attività giudiziali sopra indicate e/o rispettato “i termini e i modi dell'adempimento”.
Peraltro, si è già evidenziato in premessa che l'allegazione di un inadempimento non può arrestarsi a una deduzione del tutto astratta o comunque generica, poiché priva dell'indicazione delle ragioni, serie e concrete, in virtù delle quali si assuma che la prestazione dovuta sarebbe rimasta in tutto o in parte inadempiuta, e tale onere assertivo non può certamente considerarsi evaso dall'opponente con la sola sbrigativa contestazione appena richiamata.
L'ulteriore assunto del secondo cui “nessuna comunicazione in merito alla definizione del giudizio è Pt_1 mai pervenuta all'ente”, il quale non avrebbe avuto “notizie specifiche”, pur avendole richieste a suo dire all'avvocato, né avrebbe mai ricevuto “l'esito dei giudizi svolti”, si presenta, del resto, altrettanto generico ed è stato smentito all'esito dell'istruttoria espletata.
Infatti, è stato specificamente dedotto dal , sin dalla sua comparsa di risposta, che per entrambi i CP_1 giudizi patrocinati nell'interesse dell'ente innanzi alla CTP di Ragusa vi è stata, da parte dello stesso, l'elezione di domicilio proprio presso il Comune e che, pertanto, ogni comunicazione inerente a tali giudizi è stata effettuata direttamente al come è anche comprovato dalla comunicazione del dispositivo della Pt_1 sentenza emessa dalla CTP in data 17.04.2012, di rigetto del ricorso proposto dalla Fincoretur S.r.l. in tema di
, recapitata all'ente locale sin dal 20.04.2012 (cfr. doc. 3, 6 fasc. monitorio, recanti le procure alle Parte_4 liti conferite all'avv.to dal Sindaco p.t. con l'espressa elezione di domicilio presso lo stesso CP_1 Parte_1
nonché doc. 8 fasc. opposto, relativo alla comunicazione del dispositivo della sentenza citata).
[...]
Le deduzioni e le produzioni offerte sul punto dall'opposto, non contraddette né superate in alcun modo dall'opponente nemmeno avvalendosi dei termini di cui all'art. 1836 c.p.c., valgono pertanto a confutare sia l'assunto genericamente avanzato dal secondo cui non sarebbe stato mai trasmesso all'ente “l'esito dei Pt_1 giudizi svolti”, sia l'altrettanto generica obiezione secondo cui il non avrebbe ancora “concluso” il CP_1 proprio incarico, obiezione quest'ultima non meglio specificata, infatti, dall'opponente e basata, in definitiva, dallo stesso unicamente sul rilievo di non avere avuto notizia del deposito del provvedimento giurisdizionale, pur a dispetto dell'incontestato compimento di ogni comunicazione dell'ufficio giudiziario inerente ai due procedimenti di cui si è detto proprio presso l'indirizzo dell'ente.
7 D'altro canto, non può non osservarsi (in aggiunta a quanto appena rilevato) che non risulta che il pur a fronte del considerevole intervallo temporale trascorso dal conferimento degli incarichi, abbia Pt_1 mai sollevato contestazioni in merito al loro completamento da parte dell'avv.to , così come CP_1 evidenziato da quest'ultimo sin dalla sua costituzione e non contraddetto dall'opponente nei suoi successivi scritti difensivi, completamento che, a ben vedere, non è stato posto in dubbio dall'ente nemmeno nella missiva che quest'ultimo ha sostenuto di avere inviato via e-mail all'opposto in data 07.02.2014, volta esclusivamente ad avere copia delle sentenze al fine di procedere all'adozione degli atti di liquidazione delle fatture e priva, peraltro, di alcuna evidenza fornita dall'opponente onerato onde dimostrare che tale richiesta sia stata effettivamente recapitata al legale, a fronte della specifica contestazione da lui avanzata sul punto già nella sua comparsa di risposta (cfr. doc. 6 fasc. opponente).
Considerato quanto specificamente allegato e documentalmente suffragato dal a proposito della CP_1 conoscenza assicurata al e dell'esito dei due giudizi patrocinati avanti alla CTP di Controparte_3
Ragusa e tenuto conto, altresì, che alcuna specifica doglianza risulta essere stata sollevata, significativamente, dall'ente locale prima del presente giudizio d'opposizione, non può darsi, pertanto, alcun seguito all'obiezione genericamente avanzata da quest'ultimo solo con l'odierna opposizione in merito a un'asserita mancanza di
“notizie specifiche” ricevute dal difensore sull'esito dei suddetti procedimenti.
Per quel che attiene, inoltre, i restanti due incarichi, di natura stragiudiziale, pacificamente affidati al
, si osserva che è stato documentato dallo stesso che il Comune, già in data 24.06.2016, nel riscontrare CP_1 il sollecito di pagamento delle sue fatture, abbia evidenziato che “per la fattura n. 13/2013 del 18 gennaio 2013 di
€ 3.500,00, oltre IVA e CPA (“assistenza nella fase di contenzioso contro la sulla riscossione delle entrate CP_2 comunali”) e per la fattura n. 38/2013 del 29 aprile 2013 di € 5.000,00, oltre IVA e CPA (“assistenza in materia tributaria e processuale tributaria”) si procederà, dopo l'approvazione del bilancio, alla reiscrizione in bilancio ed alla successiva liquidazione delle Sue competenze” (cfr. doc. 14 fasc. monitorio).
Stante il tenore di tale comunicazione (sulla quale nulla ha dedotto l'ente per l'intero svolgimento del giudizio), è quindi evidente che l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte dell'avvocato non solo non è stata mai contestata dal ma è stata dallo stesso financo riconosciuta, essendosi l'ente limitato Pt_1 unicamente a “posticiparne” il pagamento (la cui debenza non è stata, invece, in alcun modo posta in dubbio) a una futura “reiscrizione in bilancio”.
Considerate le superiori risultanze, non può dubitarsi, dunque, che l'avv.to abbia anche CP_1 concretamente espletato le prestazioni per le quali ha richiesto con il suo ricorso il saldo dei compensi.
Per quanto concerne, poi, le eccezioni sollevate dal in merito all'asserita erroneità degli importi Pt_1 oggetto delle fatture nn. 10/2013 e 12/2013 e alla pretesa insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti di cui alle ulteriori fatture nn. 13/2013 e 28/2013, deve osservarsi quanto segue.
Si è già detto che per ciascuno degli incarichi conferiti dal al vi è stata la specifica Pt_1 CP_1 pattuizione di un corrispettivo dovuto a quest'ultimo dall'ente, sicché è a tale pattuizione che deve farsi riferimento per l'individuazione delle somme spettanti all'opposto a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali espletate (cfr. art. 22331 c.c.).
Ebbene, contrariamente a quanto preteso dall'opponente in relazione alle fatture nn. 10/2013 e 12/2013, è evidente che nelle determinazioni adottate dal Sindaco n. 1713/11 e n. 2069/12 il compenso dovuto al professionista sia stato previsto, in entrambi i casi, in € 5.000,00 a titolo di onorario, così come da preventivo presentato dall'avv.to , richiamato e recepito in tali determinazioni da parte dell'ente locale, mentre la CP_1 somma ivi indicata per complessivi € 6.240,00 ha rappresentato soltanto la mera traduzione di un conteggio effettuato in quella sede anche degli importi dovuti per cpa e iva (cfr. ancora doc. 1, 5 cit. fasc. monitorio).
In altri termini, non vi è dubbio che l'accordo pacificamente concluso tra le parti sia stato nel senso della previsione di una somma dovuta dal all'opposto non già di € 6.240,00, ma di € 5.000,00 a titolo di Pt_1 onorari, da maggiorare poi di cpa e iva come per legge, con la conseguenza che correttamente il ha CP_1 provveduto ad emettere le due fatture nn. 10/2013 e 12/2013 ivi conteggiando l'iva al 21%, stante la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta introdotta con il D.L. 138/2011, conv. in L. 148/2011, di modifica dell'art. 16 d.P.R. 633/1972, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 del medesimo d.P.R. 633/72, senza
8 con ciò dare luogo a un superamento dei compensi concordati, a dispetto di quanto lamentato sul punto dall'opponente.
Inoltre, per quel che attiene il maggior importo preteso dall'avvocato con la fattura n. 10/2013 in virtù delle spese vive ivi conteggiate, si rileva che l'art. 1310 L. 247/2012 dispone espressamente che, in aggiunta al compenso per la prestazione professionale espletata, compete sempre all'avvocato anche il rimborso da parte del cliente delle spese vive di cui il predetto si è fatto carico per l'esecuzione dell'attività. Si tratta, pertanto, di un diritto che rinviene la propria fonte nella legge, la quale integra, in parte qua, l'accordo concluso tra il professionista e il cliente, se non altro nel caso in cui tale accordo non abbia contemplato pattuizioni in diverso senso, pattuizioni che - si aggiunga - dovrebbero risultare in maniera espressa e inequivoca, tenuto conto dell'onere di forma previsto in materia dall'art. 22333 c.c.
Nel presente caso, alcuna specifica allegazione è stata formulata, peraltro, dall'opponente in merito all'esistenza di una simile pattuizione volta ad escludere ogni rimborso per le spese vive documentate, emergendo, piuttosto, che l'accordo pacificamente concluso dal con l'avvocato relativamente Pt_1 all'importo di € 5.000,00, come da determinazione n. 1713/11, sia stato nel senso della previsione di tale somma
“a titolo di onorario” e non già anche per le spese che fossero state documentate e richieste in rimborso dal legale (si v. ancora doc. 1 cit.).
In relazione ai singoli esborsi per l'esecuzione dell'incarico di rappresentanza dell'ente dinanzi alla CTP sopra richiamato sub i), il ha prodotto, poi, in questa sede anche la relativa documentazione CP_1 giustificativa, dalla quale emergono le spese da lui sostenute tra il 26.03.2012 ed il 27.03.2012 (data d'udienza dinanzi alla CTP di Ragusa del 27.03.2012: si v. doc. 14 fasc. opposto) per il trasporto areo di cui si è avvalso, le spese per lo spostamento mediante taxi, le spese per i pasti e il pernottamento (cfr. doc. 8 fasc. opposto), nonché illustrato la correttezza dell'assoggettamento di tali esborsi all'iva di legge (cfr. anche doc. 9 fasc. opposto), in coerenza con l'esclusione dall'imponibile dell'imposta prevista dall'art. 15 d.P.R. 633/1972 per le sole spese anticipate dal professionista in nome e per conto della cliente (quali non sono, all'evidenza, quelle di cui si tratta).
Considerati tali elementi, dunque, e stante l'assenza di contestazioni sollevate dal in merito Pt_1 all'inerenza di tali spese alla prestazione espletata, non vi è dubbio che anche il relativo importo debba considerarsi dovuto all'opposto.
Infine, non merita alcun seguito, per come formulata, l'ulteriore obiezione dell'opponente secondo cui le somme richieste dal relativamente alle restanti fatture di cui agli incarichi sub iii) e iv) e, quanto agli CP_1 incarichi sub i) e ii), all'eccedenza di cui si è dato conto (correlata esclusivamente al corretto computo dell'iva di legge e al rimborso delle spese vive) non potrebbero considerarsi come un credito certo, liquido ed esigibile, in quanto prive di “accantonamento”.
In primo luogo, non può non rilevarsi, infatti, che anche tale obiezione si è arrestata a una deduzione del tutto astratta e generica, non risultando neppure chiaro, per la verità, alla luce delle sole sbrigative allegazioni del se la pretesa insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. deriverebbe, a suo dire, dalla Pt_1 mancanza dell'emissione dell'impegno di spesa o se si tratti, piuttosto, di un omesso espletamento da parte dell'amministrazione delle fase di liquidazione e di emissione degli ordinativi di pagamento.
D'altra parte, per quel che attiene l'impegno di spesa assunto dall'ente e la corrispondente costituzione del vincolo sulle previsioni di bilancio, si osserva che le determinazioni versate in atti riportano, tutte, una determina di impegno, con l'imputazione della relativa spesa (ivi individuata con il chiaro rinvio all'importo degli onorari concordato con il professionista, da maggiorare di cpa e iva come per legge, riportato nelle stesse determinazioni di cui si tratta) a un ben preciso capitolo del bilancio comunale, con l'apposizione della sottoscrizione del responsabile contabile di settore e del dirigente del settore finanziario (cfr. doc. 1, 2, 5, 8, 11 cit. fasc. monitorio).
Considerate tali risultanze e stante la genericità delle deduzioni svolte sul punto dall'opponente, deve escludersi quindi che si profili, nella fattispecie, un'eventuale assenza della necessaria emissione dell'impegno di spesa ex art. 183 TUEL.
In secondo luogo, relativamente all'assunto del circa la non debenza e/o la illiquidità e/o Pt_1 inesigibilità del credito azionato dall'opposto per non essere stato espletato il procedimento amministrativo-
9 contabile di liquidazione della spesa ed emissione dell'ordine di pagamento, si osserva che, come è stato da tempo evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “Lo Stato e gli altri enti pubblici, con riguardo alle obbligazioni pecuniarie assunte con contratto privatistico, sono soggetti alla comune disciplina civilistica, con la conseguenza che, ove rimangano inadempienti alla pattuita data di scadenza dei debiti medesimi (la quale ne determina l'esigibilità), restano tenuti alla corresponsione degli interessi, nonché esposti alle azioni accordate al creditore dall'indicata normativa civilistica… ivi incluse quella di condanna all'adempimento… Tale tutela del creditore non viene sacrificata per il solo fatto che i predetti debitori debbano osservare particolari procedure contabili per l'emissione degli ordini di spesa, il quale può spiegare rilievo ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1218 cod. civ., e, cioè, quale ragione di esonero dalla responsabilità per l'inadempimento ove i debitori medesimi ne deducano e dimostrino la non imputabilità, per essersi adeguatamente attivati nel promuovere e gestire le indicate procedure al fine di osservare i termini di pagamento contrattualmente fissati” (cfr. Cass. civ. sez. un. 3451/1985).
Infatti, è stato condivisibilmente osservato, per quel che specificamente interessa il caso che occupa, che
“…la normativa di diritto comune circa le obbligazioni pecuniarie, il loro adempimento e le relative conseguenze (artt. 1224 c.c. e segg., art. 1282 c.c.) si estende anche ai debiti contratti con negozi di diritto privato, dallo Stato e dagli altri enti pubblici…”, sicché “…in mancanza di espressa deroga, il comportamento tenuto dalla p.a. in ordine agli obblighi così assunti è retto dalla medesima disciplina cui sottostanno i contraenti privati e la sua valutazione deve essere fatta in base agli stessi criteri, anche per quanto attiene alla diligenza che il debitore è tenuto ad osservare nell'esecuzione della prestazione…”, e che “…non è esatto che i debiti dello Stato e degli altri enti pubblici divengano liquidi ed esigibili …solo quando la relativa spesa sia stata ordinata con l'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'art. 270, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e, comunque, dopo gli altri adempimenti imposti dalle norme organizzative interne degli enti stessi. In realtà, il credito pecuniario verso la p.a. diviene liquido ed esigibile, come ogni altro credito verso soggetti privati, in conformità alle norme comuni del codice civile, quando cioè ne sia determinato l'ammontare e se ne possa ottenere, alla scadenza, il puntuale adempimento” (cfr. di recente, Cass. civ. 11655/2020).
In altre parole, nel caso in cui si tratti di un credito liquido ed esigibile in base alla disciplina di diritto comune, lo stesso deve considerarsi dovuto dall'amministrazione debitrice a prescindere dalla circostanza che non sia stata ancora completata dalla stessa la procedura diretta all'emissione del mandato di pagamento. D'altro canto, non vi è dubbio che il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto al soddisfacimento del credito alla scadenza del termine d'adempimento previsto dal contratto o dalla legge e che il ritardo nel quale sia incorso l'ente pubblico nell'espletamento del procedimento interno di spesa non possa impedire, di per sé solo, che l'ente stesso venga condannato all'adempimento del dovuto (cfr. al riguardo, anche Cass. civ. sez. un. 2263/1985 e, sempre di recente, Cass. civ. 29776/2020, in motivazione).
Inoltre, come è stato evidenziato da ultimo dal giudice di legittimità, “…deve ritenersi che se al debitore è necessario un periodo di tempo per l'approntamento della prestazione dovuta, egli sarà tenuto a dare l'avvio alla corrispondente attività in tempo utile perché la prestazione stessa possa essere effettuata al momento in cui viene a scadenza il suo termine di adempimento… pertanto, nelle obbligazioni pecuniarie dello Stato, ove l'approntamento delle prestazioni richiede l'iter procedimentale previsto dalla sua normativa di contabilità …l'avvio delle formalità di pagamento deve essere previsto in tempo utile perché il denaro possa essere consegnato al creditore alla scadenza del termine fissato. Se ciò non accade, non si ha soltanto, in concreto, la maturazione del diritto di credito e l'acquisto di un diritto al pagamento già astrattamente previsto dalla legge…, bensì un vero e proprio inadempimento, che apre la strada a qualsiasi forma di reazione contro di esso prevista dall'ordinamento” (cfr. Cass. civ. sez. un. 13249/2025).
Nel caso di specie, si è detto che è da ritenere senz'altro accertata l'avvenuta esecuzione da parte del delle attività oggetto degli incarichi ed è del tutto pacifico, a ben vedere, che il abbia ricevuto CP_1 Pt_1 del resto dallo stesso le fatturazioni per cui si controverte, relative al saldo dei corrispettivi richiestigli per tali attività.
Inoltre, non vi è dubbio che i crediti portati da tali fatture siano connotati dal requisito della liquidità, essendone stato l'ammontare determinato sulla base di quanto già previsto nell'accordo concluso inter partes (sia pure integrato, limitatamente a iva, cp e spese vive, dalla legge), nonché che gli stessi vadano considerati esigibili, essendone stato pattuito, come visto, il relativo pagamento ad opera dell'ente dietro presentazione delle relative fatture da parte del professionista.
Tenuto conto che è acclarata la fonte del diritto dell'opposto al pagamento dei corrispettivi e che tale diritto ha ad oggetto, per quanto detto, un credito da considerare liquido ed esigibile, tanto più alla luce del
10 considerevole intervallo temporale trascorso dall'espletamento dell'attività e dalla presentazione pacificamente effettuata al delle fatture, la pretesa creditoria qui azionata dal deve ritenersi, Pt_1 CP_1 pertanto, fondata, essendo da escludere che il suo soddisfacimento possa dirsi invece impedito, a dispetto di quanto solo è stato dedotto dall'opponente, per essere rimasto quest'ultimo ingiustificatamente inerte, per anni, nel provvedere alla relativa procedura interna di liquidazione e pagamento.
In virtù dei superiori rilievi, l'opposizione proposta dal deve essere, quindi, integralmente Pt_1 disattesa, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, nell'importo così come emendato dal giudice della fase monitoria con il provvedimento del 06.11.2020.
La regolamentazione delle spese processuali segue infine la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con la conseguente condanna dell'opponente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dell'opposto, in aggiunta alle spese della fase monitoria, già poste a carico del e liquidate dal decreto d'ingiunzione. Pt_1
Le spese per la presente fase vengono liquidate, inoltre, tenendo conto del valore della lite (scaglione tra
€ 5.200,01 e € 26.000,00) e dei parametri tabellari medi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., come modificati dal D.M. 147/2022 (applicabile alla fattispecie ai sensi dell'art. 6 di tale decreto;
si v. inoltre, già Cass. civ. 17577/2018), salva la riduzione ai minimi ex art. 4 D.M. 55/14 cit. per le fasi istruttoria e decisionale, giustificata dalla natura dell'istruttoria espletata (meramente documentale) e dall'esiguità dell'attività difensiva resasi necessaria in fase conclusiva, a fronte di un quadro assertivo e probatorio rimasto sostanzialmente immutato rispetto agli atti introduttivi.
Su tale scorta, si perviene dunque a un importo dovuto dal all'opposto di € 3.387,00 a titolo di Pt_1 compensi, al quale si aggiungono il rimborso forfettario per spese generali ex art. 22 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1360/2020, emesso da questo Tribunale in data 04.09.2020, così come corretto per errore materiale con provvedimento del 06.11.2020;
- Condanna il al rimborso delle spese del presente giudizio d'opposizione in favore di Parte_1
, che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali Controparte_1
e a iva e cpa come per legge. Così deciso in Velletri in data 09.12.2025. IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
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