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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7836 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione II civile
Specializzata in materia di impresa
R.G. 2213/2023
All'udienza collegiale del giorno 22/12/2025 ore 11:00
Dott.ssa DE TT NG De Courtelary Presidente
Dott. ssa AR UC Giudice Relatore
Dott. Mario Montanaro Giudice
Chiamata la causa
Appellante
Parte_1
Avv. PALOMBO BENEDETTA
Appellati
29 2015 Controparte_1
Avv. MIGLIAZZO CARMELA
SI OR
Avv. SERAFINO PASQUALE
***
Nessuno è presente alle ore 11:00.
La Corte ritiene che la causa possa essere decisa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio per la decisione.
IL FUNZIONARIO UPP
1 AN IA
La Corte rientra in aula alle ore 13.15 dando lettura della sentenza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente verbale costituendone parte integrante ed è depositata immediatamente in cancelleria.
IL FUNZIONARIO UPP
AN IA
IL PRESIDENTE
DE O. NG De Courtelary
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Così composta:
DE TT NG de Courtelary Presidente
AR UC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2213 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
( CF. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to DE Palombo che lo rappresenta e difende con l'Avv.to Maria Letizia Rosati per mandato in atti
2 APPELLANTE
E
con socio unico in fallimento ( C.F. ) CP_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Carmela Migliazzo che la rappresenta e difende per mandato in atti
OR SI ( C.F. ) CodiceFiscale_2
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Pasquale Serafino che lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATI
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma sezione specializzata imprese n. 15287/2022, resa nel procedimento n.r.g. 60613/2018 – responsabilità amministratore società di capitali -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava innanzi alla Corte Parte_1
d'Appello di Roma la sentenza del Tribunale di Roma sezione specializzata imprese n.15287 del 2022 con cui era stato così disposto:
“DICHIARA tenuti e, per l'effetto, ANA al risarcimento del danno Parte_1 in favore della parte attrice, da liquidarsi in € 726.585,67 (di cui € 697.652,55 in solido con
OR OS); OR OS al risarcimento del danno in favore della parte attrice, da liquidarsi in € 697.652,55 in solido co entrambi gli importi, Parte_1 oltre alla rivalutazione monetaria dalla dichiarazione di fallimento fino alla pubblicazione della sentenza e gli interessi come per legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
RIGETTA nella restante parte la domanda proposta da Controparte_2 con socio unico, in persona del curatore pro tempore, avvers e OR Parte_1
OS; AN e OR OS, in solido tra loro, a rifondere Parte_1 alla parte attrice le spese di lite, che liquida in € 3.399,00 per spese vive ed € 18.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Gli appellati si costituivano e chiedevano il rigetto dell'appello.
3 All'udienza del venti novembre 2023 la Corte, rilevata la regolare costituzione del contraddittorio, fissava l'udienza del quindici gennaio 2024 per provvedere alla riunione con fascicolo 2218/2023 ex art. 335 c.p.c..
In detta sede rinviava per la decisione al sei ottobre 2025 rinviata per trattative all'udienza del quindici dicembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note come da decreto del ventitré ottobre 2025.
Con provvedimento del quindici dicembre 2025 la Corte, rilevato il mancato deposito di note scritte, disponeva rinvio ex art. 309 c.p.c. al ventidue dicembre 2025 ore 11,00, data nella quale le parti non comparivano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.
Le parti non hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza del quindici dicembre 2025, come da decreto del ventitré ottobre 2025, ritualmente comunicato;
le medesime parti non sono comparse all'udienza fissata ex art. 309 c.p.c. per il ventidue dicembre 2025 ore 11,00, nonostante ne fossero a conoscenza avendo ricevuto tempestiva comunicazione dalla Cancelleria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 181 c.p.c., come richiamato dall'art. 309 c.p.c. e con gli effetti di cui all'art. 338 c.p.c.
Spese compensate
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione dell'appello e ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Spese compensate Roma, ventidue dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR UC DE TT NG de Courtelary
4
Sezione II civile
Specializzata in materia di impresa
R.G. 2213/2023
All'udienza collegiale del giorno 22/12/2025 ore 11:00
Dott.ssa DE TT NG De Courtelary Presidente
Dott. ssa AR UC Giudice Relatore
Dott. Mario Montanaro Giudice
Chiamata la causa
Appellante
Parte_1
Avv. PALOMBO BENEDETTA
Appellati
29 2015 Controparte_1
Avv. MIGLIAZZO CARMELA
SI OR
Avv. SERAFINO PASQUALE
***
Nessuno è presente alle ore 11:00.
La Corte ritiene che la causa possa essere decisa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio per la decisione.
IL FUNZIONARIO UPP
1 AN IA
La Corte rientra in aula alle ore 13.15 dando lettura della sentenza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente verbale costituendone parte integrante ed è depositata immediatamente in cancelleria.
IL FUNZIONARIO UPP
AN IA
IL PRESIDENTE
DE O. NG De Courtelary
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Così composta:
DE TT NG de Courtelary Presidente
AR UC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2213 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
( CF. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to DE Palombo che lo rappresenta e difende con l'Avv.to Maria Letizia Rosati per mandato in atti
2 APPELLANTE
E
con socio unico in fallimento ( C.F. ) CP_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Carmela Migliazzo che la rappresenta e difende per mandato in atti
OR SI ( C.F. ) CodiceFiscale_2
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Pasquale Serafino che lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATI
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma sezione specializzata imprese n. 15287/2022, resa nel procedimento n.r.g. 60613/2018 – responsabilità amministratore società di capitali -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava innanzi alla Corte Parte_1
d'Appello di Roma la sentenza del Tribunale di Roma sezione specializzata imprese n.15287 del 2022 con cui era stato così disposto:
“DICHIARA tenuti e, per l'effetto, ANA al risarcimento del danno Parte_1 in favore della parte attrice, da liquidarsi in € 726.585,67 (di cui € 697.652,55 in solido con
OR OS); OR OS al risarcimento del danno in favore della parte attrice, da liquidarsi in € 697.652,55 in solido co entrambi gli importi, Parte_1 oltre alla rivalutazione monetaria dalla dichiarazione di fallimento fino alla pubblicazione della sentenza e gli interessi come per legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
RIGETTA nella restante parte la domanda proposta da Controparte_2 con socio unico, in persona del curatore pro tempore, avvers e OR Parte_1
OS; AN e OR OS, in solido tra loro, a rifondere Parte_1 alla parte attrice le spese di lite, che liquida in € 3.399,00 per spese vive ed € 18.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Gli appellati si costituivano e chiedevano il rigetto dell'appello.
3 All'udienza del venti novembre 2023 la Corte, rilevata la regolare costituzione del contraddittorio, fissava l'udienza del quindici gennaio 2024 per provvedere alla riunione con fascicolo 2218/2023 ex art. 335 c.p.c..
In detta sede rinviava per la decisione al sei ottobre 2025 rinviata per trattative all'udienza del quindici dicembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note come da decreto del ventitré ottobre 2025.
Con provvedimento del quindici dicembre 2025 la Corte, rilevato il mancato deposito di note scritte, disponeva rinvio ex art. 309 c.p.c. al ventidue dicembre 2025 ore 11,00, data nella quale le parti non comparivano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.
Le parti non hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza del quindici dicembre 2025, come da decreto del ventitré ottobre 2025, ritualmente comunicato;
le medesime parti non sono comparse all'udienza fissata ex art. 309 c.p.c. per il ventidue dicembre 2025 ore 11,00, nonostante ne fossero a conoscenza avendo ricevuto tempestiva comunicazione dalla Cancelleria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 181 c.p.c., come richiamato dall'art. 309 c.p.c. e con gli effetti di cui all'art. 338 c.p.c.
Spese compensate
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione dell'appello e ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Spese compensate Roma, ventidue dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR UC DE TT NG de Courtelary
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