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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/12/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2172/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2172/2025 promossa da:
, , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 Pt_2 domiciliata presso l'Avv. AMBRASSA SARA NANCY che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...]-IB (Marocco) il 01/01/1983, Parte_3 elettivamente domiciliato presso l'Avv. SOCCHI DIEGO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri , e Pt_1 Parte_4 Parte_3 hanno esposto:
[...]
- di aver contratto matrimonio civile in NO (CN) il 22/04/2002, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 6, parte I, dell'anno 2002; - che dal matrimonio nascevano i figli, oggi maggiorenni, Persona_1
nato a [...] il [...], nata a
[...] Parte_5
NO (CN) il 11/02/2004, nato a [...] il Parte_6
30/08/2006, e il minore nato a [...] il Persona_2
14/08/2008;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio secondo la legge marocchina ex artt. 114 e segg. alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale sita in NO via Miretti n. 14 condotta in locazione con con-tratto intestato alla sig.ra resta assegnata alla moglie con tutti i mobili ivi presenti Pt_1
(acquistati dalla moglie); nella predetta abitazione la moglie ivi vivrà unitamente ai figli minori e maggiorenni;
2) il marito entro la data del deposito del ricorso dovrà trasferire la propria residenza in
Verzuolo, in casa di sua proprietà che abita già dal marzo 2025, mentre gli effetti personali presenti nell'ex alloggio coniugale sono già stati asportati;
3)Entro il deposito del ricorso il marito dovrà inoltre consegnare alla moglie copia del-le chiavi dell'ex alloggio coniugale;
4)I coniugi optano per affidamento congiunto del figlio minore con Persona_2 potestà congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione e disgiunta per i restanti atti con collocazione prevalente presso la madre
5)E' facoltà del padre di vedere e trattenere con sè il figlio minore a fine settimana al-terni, dal venerdì sera ora di cena alla domenica pomeriggio e un giorno durante la settimana;
inoltre, per le festività verrà osservato il regime dell'alternanza, con suddivisione dei periodi di vacanze natalizie e pasquali in due tranches uguali, e con nata-le alternato a capodanno e
Pasqua a Pasquetta;
per il Natale 2025 i figli saranno con la mamma dalla fine delle lezioni scolastiche sino al giorno 30.12; dalla sera del 30 dicembre 25 alla ripresa della lezioni scolastiche saranno con il padre;
pasqua 2026 saranno con la mamma, la pasquetta con il padre e successivamente a anni alterni;
per le ferie estive, il figlio minore starà con ciascun genitore per almeno due settima-ne anche non consecutive da comunicarsi entro il 31.5. di ciascun anno;
6)Il padre si obbliga, quale genitore co-affidatario ma non collocatario al versamento di un contributo di mantenimento mensile relativo al minore nella misura di € 200 Per_2 mensili rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese -a decorrere dal mese di marzo 2025, mese in cui il padre ha lasciato la casa coniugale- su c.c. intestato alla madre IBAN [...] 23217 cr asti;
7)Quanto alle spese straordinarie per il figlio minore, saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ; ci si riferisce, in particolare, alle spese mediche non mutuabili e scolastiche, sportive, con necessità di preventivo accordo e documenta-zione per le spese voluttuarie e ricreative e con rinvio per il resto al protocollo d'inte-sa presso il Tribunale di
Torino; 8)L' assegno unico per il figlio minore al 100% alla madre, e la firma del padre in cal-ce al ricorso valga quale autorizzazione in tal senso;
9)I coniugi hanno c.c. distinti;
10)non vi sono finanziamenti attivi in capo alla coppia ma solo riferiti ai singoli coniu-gi;
11)autovettura MERCEDES CLASSE A 200 di proprietà della moglie resta alla stes-sa intestato così come i e numero 2 vetture WW GOLF restano Controparte_1 intestati al marito;
12)i coniugi assicurano la più ampia collaborazione relativamente all'educazione, i-struzione dei figli ed ai rapporti degli stessi con le rispettive famiglie d'origine;
13)Le parti danno atto che non vi sono beni immobili intestati ai coniugi, il marito possiede una casa a Verzuolo intestata alla di lui ditta;
14) i coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e rinnovo dei passaporti, anche con riferimento al figlio minore
15) Le spese legali della procedura saranno a carico dei coniugi ciascuno con esclu-sivo riferimento al difensore dagli stessi designato”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Preliminarmente, sussiste la giurisdizione italiana e, in particolare del Tribunale di Cuneo a decidere la presente vertenza, dal momento che, come previsto dall'art. 3 del Regolamento
CE n. 2201/2003 - le cui disposizioni trovano applicazione indipendentemente dalla cittadinanza europea delle parti e prevalgono sulle norme di diritto internazionale privato
(così, sul punto, sentenza Corte di Giustizia Europea 29/11/2007 caso in Persona_3 senso conforme Tribunale Modena, sentenza 6 giugno 2022 n. 720) - sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniuge.
Nel caso di specie i coniugi risultano essere entrambi residenti nel Comune di NO
(CN). In punto legge applicabile va evidenziato quanto segue: al caso di specie trova applicazione il
Regolamento UE n. 1259/2010, stante il carattere universale sancito nell'art. 4 del predetto regolamento per effetto del quale le norme uniformi in materia di conflitto di leggi individuate nel regolamento conducono all'applicazione della legge di uno stato anche non membro dell'Unione Europea;
come è noto, il regolamento 1259/2010 valorizza all'art. 5 il criterio della volontà dei coniugi che possono scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione, limitando tale scelta alle leggi con cui il matrimonio presenta uno stretto legame
(legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo oppure legge dello Stato dell'ultima residenza abituale del coniugi se uno dei coniugi ancora vi risiede al momento della conclusione dell'accordo oppure la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo oppure la legge del foro).
Nel caso di specie entrambe le parti hanno chiesto con l'atto introduttivo che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio e hanno esplicitamente chiesto l'applicazione della legge marocchina (legge dello Stato di cui è cittadino) non essendo Parte_3 concepibile in Italia in casi del genere il divorzio diretto senza preventivo provvedimento di separazione;
sul predetto atto introduttivo è apposta la procura alle liti con sottoscrizione delle parti autenticata dal difensore;
il predetto atto introduttivo sottoscritto dalle parti e autenticato dall'avvocato soddisfa i requisiti della forma scritta e della data certa richiesta dall'art. 7 del citato Regolamento.
Ne deriva che al caso di specie trova quindi applicazione la legge marocchina sul divorzio.
Il Collegio dà atto che ai sensi della normativa marocchina (art. 114 codice della famiglia marocchino: “Entrambi i coniugi possono concordare sul principio di mettere porre fine alla loro unione matrimoniale, incondizionatamente o con condizioni, sotto purché non siano incompatibili con le disposizioni del presente Codice e non ledano gli interessi dei bambini.
Se si raggiunge un accordo, la domanda di divorzio viene presentata al tribunale da entrambi
i coniugi o uno di essi, corredato da docu-mento comprovante tale accordo al fine di ottenere
l'autorizzazione alla sua attuazione. Il tribunale cerca di riconciliare il più possibile i due coniugi e se la conciliazione risulta impossibile, autorizza che il divorzio e che venga strumentalizzato”) il divorzio è ammesso su richiesta di entrambe le parti (come nel caso di specie documentato dall'atto introduttivo). Nel caso di specie, poi, l'applicazione di tale legge non contrasta con l'ordine pubblico italiano dal momento che dagli atti di causa è emersa la sussistenza dei presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto poiché la vita coniugale va considerata irrimediabilmente fallita, considerata l'impossibilità di mantenimento o ripresa della comunione coniugale, sicché risulta chiaramente documentato l'irrimediabile disfacimento della comunione familiare, unico inderogabile presupposto per il divorzio desumibile dalla legge italiana 898/1970 (cfr. Cass. 2006 n. 16978).
Il Collegio, valutata altresì la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , , nata il Parte_1 Pt_2
24/07/1980 a NO (CN), e , nato a [...]- Parte_3
IB (Marocco) il 01/01/1983, celebrato in NO (CN) il 22/04/2002, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 6, parte I, dell'anno 2002;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2172/2025 promossa da:
, , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 Pt_2 domiciliata presso l'Avv. AMBRASSA SARA NANCY che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...]-IB (Marocco) il 01/01/1983, Parte_3 elettivamente domiciliato presso l'Avv. SOCCHI DIEGO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri , e Pt_1 Parte_4 Parte_3 hanno esposto:
[...]
- di aver contratto matrimonio civile in NO (CN) il 22/04/2002, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 6, parte I, dell'anno 2002; - che dal matrimonio nascevano i figli, oggi maggiorenni, Persona_1
nato a [...] il [...], nata a
[...] Parte_5
NO (CN) il 11/02/2004, nato a [...] il Parte_6
30/08/2006, e il minore nato a [...] il Persona_2
14/08/2008;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio secondo la legge marocchina ex artt. 114 e segg. alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale sita in NO via Miretti n. 14 condotta in locazione con con-tratto intestato alla sig.ra resta assegnata alla moglie con tutti i mobili ivi presenti Pt_1
(acquistati dalla moglie); nella predetta abitazione la moglie ivi vivrà unitamente ai figli minori e maggiorenni;
2) il marito entro la data del deposito del ricorso dovrà trasferire la propria residenza in
Verzuolo, in casa di sua proprietà che abita già dal marzo 2025, mentre gli effetti personali presenti nell'ex alloggio coniugale sono già stati asportati;
3)Entro il deposito del ricorso il marito dovrà inoltre consegnare alla moglie copia del-le chiavi dell'ex alloggio coniugale;
4)I coniugi optano per affidamento congiunto del figlio minore con Persona_2 potestà congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione e disgiunta per i restanti atti con collocazione prevalente presso la madre
5)E' facoltà del padre di vedere e trattenere con sè il figlio minore a fine settimana al-terni, dal venerdì sera ora di cena alla domenica pomeriggio e un giorno durante la settimana;
inoltre, per le festività verrà osservato il regime dell'alternanza, con suddivisione dei periodi di vacanze natalizie e pasquali in due tranches uguali, e con nata-le alternato a capodanno e
Pasqua a Pasquetta;
per il Natale 2025 i figli saranno con la mamma dalla fine delle lezioni scolastiche sino al giorno 30.12; dalla sera del 30 dicembre 25 alla ripresa della lezioni scolastiche saranno con il padre;
pasqua 2026 saranno con la mamma, la pasquetta con il padre e successivamente a anni alterni;
per le ferie estive, il figlio minore starà con ciascun genitore per almeno due settima-ne anche non consecutive da comunicarsi entro il 31.5. di ciascun anno;
6)Il padre si obbliga, quale genitore co-affidatario ma non collocatario al versamento di un contributo di mantenimento mensile relativo al minore nella misura di € 200 Per_2 mensili rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese -a decorrere dal mese di marzo 2025, mese in cui il padre ha lasciato la casa coniugale- su c.c. intestato alla madre IBAN [...] 23217 cr asti;
7)Quanto alle spese straordinarie per il figlio minore, saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ; ci si riferisce, in particolare, alle spese mediche non mutuabili e scolastiche, sportive, con necessità di preventivo accordo e documenta-zione per le spese voluttuarie e ricreative e con rinvio per il resto al protocollo d'inte-sa presso il Tribunale di
Torino; 8)L' assegno unico per il figlio minore al 100% alla madre, e la firma del padre in cal-ce al ricorso valga quale autorizzazione in tal senso;
9)I coniugi hanno c.c. distinti;
10)non vi sono finanziamenti attivi in capo alla coppia ma solo riferiti ai singoli coniu-gi;
11)autovettura MERCEDES CLASSE A 200 di proprietà della moglie resta alla stes-sa intestato così come i e numero 2 vetture WW GOLF restano Controparte_1 intestati al marito;
12)i coniugi assicurano la più ampia collaborazione relativamente all'educazione, i-struzione dei figli ed ai rapporti degli stessi con le rispettive famiglie d'origine;
13)Le parti danno atto che non vi sono beni immobili intestati ai coniugi, il marito possiede una casa a Verzuolo intestata alla di lui ditta;
14) i coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e rinnovo dei passaporti, anche con riferimento al figlio minore
15) Le spese legali della procedura saranno a carico dei coniugi ciascuno con esclu-sivo riferimento al difensore dagli stessi designato”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Preliminarmente, sussiste la giurisdizione italiana e, in particolare del Tribunale di Cuneo a decidere la presente vertenza, dal momento che, come previsto dall'art. 3 del Regolamento
CE n. 2201/2003 - le cui disposizioni trovano applicazione indipendentemente dalla cittadinanza europea delle parti e prevalgono sulle norme di diritto internazionale privato
(così, sul punto, sentenza Corte di Giustizia Europea 29/11/2007 caso in Persona_3 senso conforme Tribunale Modena, sentenza 6 giugno 2022 n. 720) - sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniuge.
Nel caso di specie i coniugi risultano essere entrambi residenti nel Comune di NO
(CN). In punto legge applicabile va evidenziato quanto segue: al caso di specie trova applicazione il
Regolamento UE n. 1259/2010, stante il carattere universale sancito nell'art. 4 del predetto regolamento per effetto del quale le norme uniformi in materia di conflitto di leggi individuate nel regolamento conducono all'applicazione della legge di uno stato anche non membro dell'Unione Europea;
come è noto, il regolamento 1259/2010 valorizza all'art. 5 il criterio della volontà dei coniugi che possono scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione, limitando tale scelta alle leggi con cui il matrimonio presenta uno stretto legame
(legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo oppure legge dello Stato dell'ultima residenza abituale del coniugi se uno dei coniugi ancora vi risiede al momento della conclusione dell'accordo oppure la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo oppure la legge del foro).
Nel caso di specie entrambe le parti hanno chiesto con l'atto introduttivo che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio e hanno esplicitamente chiesto l'applicazione della legge marocchina (legge dello Stato di cui è cittadino) non essendo Parte_3 concepibile in Italia in casi del genere il divorzio diretto senza preventivo provvedimento di separazione;
sul predetto atto introduttivo è apposta la procura alle liti con sottoscrizione delle parti autenticata dal difensore;
il predetto atto introduttivo sottoscritto dalle parti e autenticato dall'avvocato soddisfa i requisiti della forma scritta e della data certa richiesta dall'art. 7 del citato Regolamento.
Ne deriva che al caso di specie trova quindi applicazione la legge marocchina sul divorzio.
Il Collegio dà atto che ai sensi della normativa marocchina (art. 114 codice della famiglia marocchino: “Entrambi i coniugi possono concordare sul principio di mettere porre fine alla loro unione matrimoniale, incondizionatamente o con condizioni, sotto purché non siano incompatibili con le disposizioni del presente Codice e non ledano gli interessi dei bambini.
Se si raggiunge un accordo, la domanda di divorzio viene presentata al tribunale da entrambi
i coniugi o uno di essi, corredato da docu-mento comprovante tale accordo al fine di ottenere
l'autorizzazione alla sua attuazione. Il tribunale cerca di riconciliare il più possibile i due coniugi e se la conciliazione risulta impossibile, autorizza che il divorzio e che venga strumentalizzato”) il divorzio è ammesso su richiesta di entrambe le parti (come nel caso di specie documentato dall'atto introduttivo). Nel caso di specie, poi, l'applicazione di tale legge non contrasta con l'ordine pubblico italiano dal momento che dagli atti di causa è emersa la sussistenza dei presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto poiché la vita coniugale va considerata irrimediabilmente fallita, considerata l'impossibilità di mantenimento o ripresa della comunione coniugale, sicché risulta chiaramente documentato l'irrimediabile disfacimento della comunione familiare, unico inderogabile presupposto per il divorzio desumibile dalla legge italiana 898/1970 (cfr. Cass. 2006 n. 16978).
Il Collegio, valutata altresì la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , , nata il Parte_1 Pt_2
24/07/1980 a NO (CN), e , nato a [...]- Parte_3
IB (Marocco) il 01/01/1983, celebrato in NO (CN) il 22/04/2002, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 6, parte I, dell'anno 2002;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi