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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/12/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2213/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. IE OC Presidente rel. dott. Leonardo Scionti Consigliere dott. Chiara Ermini Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 05/12/2022 al n. 2213 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2389/22
promossa da
, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Parte_1 PORCELLI MARIANNA che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
, elettivamente domiciliata presso e nello Controparte_1 studio dell'Avv. VACCARI GIOIA che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata -
- Corte di Appello di Torino-Ufficio Recupero Controparte_2 Crediti, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
- parte appellata-
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “Voglia l'On.le Corte, in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza N. 2389/22 emessa dal Tribunale di Firenze, nell'ambito del giudizio N.R.G. 15239/19, notificata in data 26.10.2022 - accertare e dichiarare l'accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierno appellante
e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
05520199001143908000 nonchè delle cartelle nn° 00520100000120271100,
005201100002981216000, 00520140002717424000, 00520160001822057000,
00520160001902828000, 00520170001880466000, 00520180000751715000; - annullare la condanna alle spese dell'odierno appellante ed accertare e dichiarare la vittoria di competenze e spese di lite o quanto meno la compensazione delle spese processuali;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente appello nella parte in cui si chiede l'annullamento della condanna alle spese di lite, rideterminare le somme dovute.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori come per legge del primo grado di giudizio e del procedimento d'appello”; per la parte appellata : “Si conclude Controparte_3 chiedendo che l'appello venga respinto in quanto inammissibile ed infondato, per i motivi dedotti. Con vittoria di spese”; per la parte appellata D'APPELLO DI Controparte_4
TORINO: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, rigettare l'avverso gravame perché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto. Vinte le spese”.
- Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione–
I. Fatto e giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. si opponeva all'avviso Parte_1 di intimazione dell' n. 05520199001143908000, Controparte_3 notificato il 25/10/2019, precisando di proporre opposizione ex artt. 615 - 617 cpc in merito ai crediti non tributari segnatamente riportati nelle seguenti cartelle:
- n. 00520100000120271100 per credito derivante da risarcimento per danno erariale, anno di riferimento 2009;
- n. 005201100002981216000 per credito derivante da risarcimento per danno erariale, anno di riferimento 2009;
2 - n. 00520140002717424000 per credito derivante da recupero multe e ammende, anno di riferimento 2013;
- n. 00520160001822057000 per credito derivante da spese processuali, anno di riferimento 2011;
- n. 00520160001902828000 per credito derivante da spese processuali, anno di riferimento 2015;
- n. 00520170001880466000 per credito derivante da danno erariale anno di riferimento
2014;
- n. 00520180000751715000 per credito derivante da ammende e spese processuali, anno di riferimento 2017.
A fondamento della proposta opposizione deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento per l'inesistenza totale/omessa notifica delle sopra indicate cartelle di pagamento nonché per la intervenuta prescrizione dei crediti in esse indicati, esponendo di non aver ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione prima del 25.10.2019, data della notifica del suddetto avviso.
L si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_5 preliminarmente la chiamata in giudizio del per le pretese Controparte_6 risarcitorie da danno erariale e del per il recupero delle spese Controparte_2 processuali;
nel merito contestava le pretese avversarie.
Rimasto contumace il , si costituiva in giudizio il terzo chiamato, Controparte_6
- Corte di Appello di Torino - Controparte_2 Controparte_7 rilevando la totale infondatezza dell'opposizione e producendo il titolo posto a fondamento dei crediti delle cartelle opposte (sentenza penale di condanna della Corte di
Appello di Torino del 25/11/11, divenuta irrevocabile il 30/11/12 per conferma da parte della Corte di Cassazione della condanna del alla pena della reclusione di anni 1 Pt_1
e 2 mesi congiuntamente alla multa di Euro 400,00 e al pagamento delle spese di giustizia di entrambi i gradi di giudizio). Contestava la estinzione dei crediti azionati per intervenuta prescrizione stante la durata decennale del termine applicabile .
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed espletati gli incombenti di rito, il Tribunale emetteva la decisione impugnata con la quale preliminarmente: a) era respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da venendo CP_8 dedotte ex adverso irregolarità formali della procedura esecutiva esattoriale (vizi del procedimento notificatorio) di competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione;
b)
3 era rilevata la tardività della eccezione di incompetenza territoriale proposta dell' in relazione all'intimazione impugnata, Controparte_9 in quanto sollevata tardivamente dall'attore nella prima memoria ex art. 183 comma VI°
c.p.c..
Nel merito, il Tribunale, pur dato atto del difetto di prova della regolarità della notifica in relazione alle cartelle n. 00520180000751715000 e n. 00520170001880466000, riteneva comunque la infondatezza della eccezione di prescrizione rispetto a tutti i crediti oggetto di controversia, e pertanto respingeva la opposizione condannando il a Pt_1 rifondere le spese di lite in favore della (con distrazione in favore Controparte_3 del difensore antistatario) e del , liquidate come in atti. Controparte_2
II. L'appello.
In questa sede, impugna la suddetta sentenza articolando i seguenti motivi: Pt_1
1) erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio dell'Ufficio emittente l'intimazione di pagamento, in quanto sollevata non in sede di opposizione ma nella prima memoria istruttoria ex art.183
c. 6 n. 1 cpc, costituendo la relativa deduzione mera precisazione delle conclusioni (rilevando, oltre ai motivi già indicati con l'atto di citazione, anche la violazione dell'art. 46 del DPR n. 602/1973 per l'incompetenza territoriale ad emettere l'atto opposto in capo all' di;
Controparte_3 CP_9
2) erroneità della sentenza nella parte in cui, pur ritenendo fondata l'opposizione per omessa notifica di alcune cartelle esattoriali, respinge l'opposizione;
3) erroneità della sentenza, ove ritiene la carenza di regolare notifica limitatamente alle due cartelle sopra indicate, ricorrendo la omessa notifica anche delle ulteriori cartelle indicate, per non aver, il messo notificatore, fatto risultare lo svolgimento delle ricerche prescritte ex lege;
4) erroneità della sentenza laddove era accertato l'avvenuto decorso della prescrizione decennale in ordine alla sentenza di condanna della Corte dei Conti per la Valle d'Aosta n. 312009 del 24.4.2009 ed alla successiva intimazione di pagamento del 24.8.2009, risultando l'avviso notificato solo ad ottobre 2019 e quindi oltre il termine decennale di prescrizione;
5) erroneità della sentenza per mancata compensazione delle spese a fronte di un accoglimento parziale della domanda.
4 Le parti appellate si sono costituite in giudizio contestando le pretese avversarie e pertanto concludendo come in epigrafe.
III. Senza ulteriore istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
IV. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Parte appellante ha formulato in sede di prima memoria l'eccezione attinente a profilo di incompetenza relativa nel rapporto interno tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientra la materia dedotta (e non già la diversa ipotesi di incompetenza assoluta dell'Amministrazione interessata) venendo in rilievo nel caso in esame questione non rilevabile d'ufficio ma suscettibile di essere dedotta in sede di opposizione (Cass. Sez. 6
, Ordinanza n. 17569 del 18/06/2021)
Ne consegue che, a prescindere dalla valutazione della sua fondatezza, detta eccezione risulta tardivamente formulata investendo tale profilo in fatto, del tutto eterogeneo rispetto ai vizi originariamente dedotti in sede di opposizione.
Con il secondo motivo articolato l'appellante assume che dalla omessa notifica delle due cartelle esattoriali sopra menzionate, come ritenuta dal primo Giudice, deriverebbe la nullità del consequenziale avviso di pagamento per difetto dell'atto presupposto, richiamando la sentenza n. 13082 del 15.6.2011 con cui la Suprema Corte ha affermato che “Secondo il costante insegnamento di questa Corte, invero, la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti (avviso di accertamento o di liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora) attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, ai sensi del
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 anche impugnando il solo atto consequenziale notificatogli (nella specie l'avviso di mora) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nella specie la cartella di pagamento) (Cass. S.U. 5791/08,
S.U. 16412/07)”.
Risulta dirimente rilevare, come evidenziato dall'Amministrazione della Giustizia, che nel caso in esame non si verte in materia tributaria, “e dunque in una ipotesi di atto autonomamente impugnabile avanti ai giudici tributari come nelle vicende esaminate nella giurisprudenza invocata da parte avversa, e non si verte, in particolare, nell'impugnazione di un avviso di mora e nella relativa disciplina processuale , ove all'
5 art. 16, comma 3 del D.P.R. n. 636 del 1972 come sostituito dal D.P.R. n. 739 del 1981, art. 7, si prevede che "Il ricorso contro l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'avviso di liquidazione della imposta o del provvedimento che irroga la sanzione".
La censura risulta pertanto destituita di fondamento.
Tali circostanze non sono efficacemente contrastate dall'appellante in sede di comparsa conclusionale, venendo ribaditi i medesimi argomenti e richiami giurisprudenziali non pertinenti per le ragioni sopra enunciate.
Quanto al terzo motivo articolato, occorre premettere che il Tribunale dava atto, ai fini della verifica della validità delle notifiche delle cartelle, del deposito da parte attrice di certificazione anagrafica storica datata 10/1/20 rilasciata dal Comune di Courmayeur (su richiesta dell' ) dalla quale risultava che il risultava Controparte_3 Pt_1 residente in tale Comune dal 21/02/2005 (proveniente da Seminara - RC) facendo seguito la cancellazione per irreperibilità nel comune valdostano dal 18/1/13; dava inoltre atto del certificato di residenza del Comune di Firenze datato 4/12/18 dal quale risultava che il era residente a Firenze in Via Santo Spirito n. 14 dal 6/2/18 (all. 4 Pt_1 costituzione . CP_8
Riteneva quindi la validità della notifica delle cartelle di seguito indicate con le modalità rispettivamente esposte:
- in merito alla cartella n. 00520100000120271100 l'attestazione di consegna in data
13/2/18 ad un familiare convivente (a seguito del deposito in comune in data 6/2/18) nella residenza del in Firenze Via Santo Spirito 14 (all. 2 costituzione;
Pt_1 CP_8
- in merito alla cartella di pagamento n. 005201100002981216000 una attestazione di consegna per irreperibilità temporanea (cfr. All. 4 costituzione;
CP_8
- in merito alla cartella n. 00520140002717424000 l'avviso di deposito nella casa comunale di Courmayeur con attestazione di affissione del 27/2/15 risultando in tale data il irreperibile (all. 6 costituzione;
Pt_1 CP_8
- in merito alla cartella n. 00520160001822057000 la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 2 Dpr 602/73 in data
20/09/16 (all. 8 costituzione non avendo il , all'epoca titolare di impresa CP_8 Pt_1 individuale, dichiarato l'indirizzo di posta elettronica come risulta dalle Visure camerali allegate (All.ti 10 e 11 costituzione;
CP_8
6 - in merito alla cartella n. 00520160001902828000 la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 2 Dpr 602/73 in data
8/09/16 (all. 3 costituzione non avendo il , all'epoca titolare di impresa CP_8 Pt_1 individuale, dichiarato l'indirizzo di posta elettronica come risulta dalle Visure camerali allegate (All.ti 10 e 11 costituzione . CP_8
Tanto premesso, il motivo dedotto, fondato sulla deduzione per cui l'agente notificatore, in assenza del destinatario, non avrebbe provveduto ad effettuare le ricerche prescritte dalla legge, risulta del tutto generico a fronte della dettagliata verifica delle singole notifiche effettuata dal primo Giudice con i riscontri indicati, e in assenza di specifiche contestazioni incentrate sulle singole cartelle;
la doglianza risulta inoltre ingiustificata, risultando essenzialmente fondata sulla indicazione del Comune di Seminara, quale ultima residenza conosciuta o conoscibile del Sig. dove si dovevano pertanto Pt_1 perfezionare le notifiche (quando l'ultima residenza conosciuta risultava, documentalmente, nel Comune di Courmayer). Nessuna contestazione, peraltro, era formulata dall'odierno appellante nel corso del giudizio di primo grado, circa la completezza della documentazione del procedimento notificatorio, sollevata solo in questa sede.
Con il quarto motivo articolato, l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui rigettava l'opposizione ritenendo non prescritti i crediti portati dalle cartelle di pagamento di cui trattasi;
evidenzia a riguardo che, anche ove ritenuta l'applicabilità della prescrizione decennale, il relativo termine risultava maturato quantomeno con riferimento alla sentenza di condanna della Corte dei Conti per la Valle
d'Aosta n. 312009 del 24.4.2009 e all'Intimazione di pagamento del 24.8.2009
(risultando l'avviso oggetto di impugnativa notificato nell'ottobre 2019 e quindi oltre il termine decennale di prescrizione).
Anche tale motivo risulta infondato;
con riferimento alla specifica doglianza sopra riportata risulta dirimente rilevare che le cartelle di riferimento (n.
00520100000120271100 e n. 005201100002981216000) erano entrambe ritualmente notificate nel 2018 con conseguente interruzione del termine prescrizionale.
Con il quinto – e ultimo – motivo articolato l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza impugnata anche con riferimento al capo relativo alla condanna alle spese assumendo che l'accoglimento di uno dei motivi di opposizione (omessa notifica delle cartelle sottese) e il rigetto di gran parte delle eccezioni sollevate da controparte avrebbero
7 imposto quanto meno la compensazione delle spese di lite venendo in rilievo l'ipotesi della reciproca soccombenza.
Anche tale motivo è infondato risultando ritualmente regolate le spese secondo il principio della soccombenza in forza dell'esito del giudizio, stante l'integrale rigetto dell'opposizione.
VI. Spese di lite. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza anche per il presente grado e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti in relazione agli scaglioni di valore applicabili.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lucca Parte_2 del 1461/2019 del 15.10.2019, così provvede:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida per nella misura di € 1300,00 oltre rimborso spese generali 15%, Controparte_2
Iva e Cap come per legge e per nella misura di € Controparte_3
3.500,00, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cap come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gioia Vaccari, dichiaratasi antistataria;
3) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate sensi dell'art. 52
D. Lgs. N. 196/2003.
Firenze, camera di consiglio del 2 dicembre 2025
IL PRESIDENTE est.
IE OC
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. IE OC Presidente rel. dott. Leonardo Scionti Consigliere dott. Chiara Ermini Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 05/12/2022 al n. 2213 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2389/22
promossa da
, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Parte_1 PORCELLI MARIANNA che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
, elettivamente domiciliata presso e nello Controparte_1 studio dell'Avv. VACCARI GIOIA che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata -
- Corte di Appello di Torino-Ufficio Recupero Controparte_2 Crediti, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
- parte appellata-
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “Voglia l'On.le Corte, in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza N. 2389/22 emessa dal Tribunale di Firenze, nell'ambito del giudizio N.R.G. 15239/19, notificata in data 26.10.2022 - accertare e dichiarare l'accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierno appellante
e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
05520199001143908000 nonchè delle cartelle nn° 00520100000120271100,
005201100002981216000, 00520140002717424000, 00520160001822057000,
00520160001902828000, 00520170001880466000, 00520180000751715000; - annullare la condanna alle spese dell'odierno appellante ed accertare e dichiarare la vittoria di competenze e spese di lite o quanto meno la compensazione delle spese processuali;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente appello nella parte in cui si chiede l'annullamento della condanna alle spese di lite, rideterminare le somme dovute.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori come per legge del primo grado di giudizio e del procedimento d'appello”; per la parte appellata : “Si conclude Controparte_3 chiedendo che l'appello venga respinto in quanto inammissibile ed infondato, per i motivi dedotti. Con vittoria di spese”; per la parte appellata D'APPELLO DI Controparte_4
TORINO: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, rigettare l'avverso gravame perché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto. Vinte le spese”.
- Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione–
I. Fatto e giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. si opponeva all'avviso Parte_1 di intimazione dell' n. 05520199001143908000, Controparte_3 notificato il 25/10/2019, precisando di proporre opposizione ex artt. 615 - 617 cpc in merito ai crediti non tributari segnatamente riportati nelle seguenti cartelle:
- n. 00520100000120271100 per credito derivante da risarcimento per danno erariale, anno di riferimento 2009;
- n. 005201100002981216000 per credito derivante da risarcimento per danno erariale, anno di riferimento 2009;
2 - n. 00520140002717424000 per credito derivante da recupero multe e ammende, anno di riferimento 2013;
- n. 00520160001822057000 per credito derivante da spese processuali, anno di riferimento 2011;
- n. 00520160001902828000 per credito derivante da spese processuali, anno di riferimento 2015;
- n. 00520170001880466000 per credito derivante da danno erariale anno di riferimento
2014;
- n. 00520180000751715000 per credito derivante da ammende e spese processuali, anno di riferimento 2017.
A fondamento della proposta opposizione deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento per l'inesistenza totale/omessa notifica delle sopra indicate cartelle di pagamento nonché per la intervenuta prescrizione dei crediti in esse indicati, esponendo di non aver ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione prima del 25.10.2019, data della notifica del suddetto avviso.
L si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_5 preliminarmente la chiamata in giudizio del per le pretese Controparte_6 risarcitorie da danno erariale e del per il recupero delle spese Controparte_2 processuali;
nel merito contestava le pretese avversarie.
Rimasto contumace il , si costituiva in giudizio il terzo chiamato, Controparte_6
- Corte di Appello di Torino - Controparte_2 Controparte_7 rilevando la totale infondatezza dell'opposizione e producendo il titolo posto a fondamento dei crediti delle cartelle opposte (sentenza penale di condanna della Corte di
Appello di Torino del 25/11/11, divenuta irrevocabile il 30/11/12 per conferma da parte della Corte di Cassazione della condanna del alla pena della reclusione di anni 1 Pt_1
e 2 mesi congiuntamente alla multa di Euro 400,00 e al pagamento delle spese di giustizia di entrambi i gradi di giudizio). Contestava la estinzione dei crediti azionati per intervenuta prescrizione stante la durata decennale del termine applicabile .
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed espletati gli incombenti di rito, il Tribunale emetteva la decisione impugnata con la quale preliminarmente: a) era respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da venendo CP_8 dedotte ex adverso irregolarità formali della procedura esecutiva esattoriale (vizi del procedimento notificatorio) di competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione;
b)
3 era rilevata la tardività della eccezione di incompetenza territoriale proposta dell' in relazione all'intimazione impugnata, Controparte_9 in quanto sollevata tardivamente dall'attore nella prima memoria ex art. 183 comma VI°
c.p.c..
Nel merito, il Tribunale, pur dato atto del difetto di prova della regolarità della notifica in relazione alle cartelle n. 00520180000751715000 e n. 00520170001880466000, riteneva comunque la infondatezza della eccezione di prescrizione rispetto a tutti i crediti oggetto di controversia, e pertanto respingeva la opposizione condannando il a Pt_1 rifondere le spese di lite in favore della (con distrazione in favore Controparte_3 del difensore antistatario) e del , liquidate come in atti. Controparte_2
II. L'appello.
In questa sede, impugna la suddetta sentenza articolando i seguenti motivi: Pt_1
1) erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio dell'Ufficio emittente l'intimazione di pagamento, in quanto sollevata non in sede di opposizione ma nella prima memoria istruttoria ex art.183
c. 6 n. 1 cpc, costituendo la relativa deduzione mera precisazione delle conclusioni (rilevando, oltre ai motivi già indicati con l'atto di citazione, anche la violazione dell'art. 46 del DPR n. 602/1973 per l'incompetenza territoriale ad emettere l'atto opposto in capo all' di;
Controparte_3 CP_9
2) erroneità della sentenza nella parte in cui, pur ritenendo fondata l'opposizione per omessa notifica di alcune cartelle esattoriali, respinge l'opposizione;
3) erroneità della sentenza, ove ritiene la carenza di regolare notifica limitatamente alle due cartelle sopra indicate, ricorrendo la omessa notifica anche delle ulteriori cartelle indicate, per non aver, il messo notificatore, fatto risultare lo svolgimento delle ricerche prescritte ex lege;
4) erroneità della sentenza laddove era accertato l'avvenuto decorso della prescrizione decennale in ordine alla sentenza di condanna della Corte dei Conti per la Valle d'Aosta n. 312009 del 24.4.2009 ed alla successiva intimazione di pagamento del 24.8.2009, risultando l'avviso notificato solo ad ottobre 2019 e quindi oltre il termine decennale di prescrizione;
5) erroneità della sentenza per mancata compensazione delle spese a fronte di un accoglimento parziale della domanda.
4 Le parti appellate si sono costituite in giudizio contestando le pretese avversarie e pertanto concludendo come in epigrafe.
III. Senza ulteriore istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
IV. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Parte appellante ha formulato in sede di prima memoria l'eccezione attinente a profilo di incompetenza relativa nel rapporto interno tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientra la materia dedotta (e non già la diversa ipotesi di incompetenza assoluta dell'Amministrazione interessata) venendo in rilievo nel caso in esame questione non rilevabile d'ufficio ma suscettibile di essere dedotta in sede di opposizione (Cass. Sez. 6
, Ordinanza n. 17569 del 18/06/2021)
Ne consegue che, a prescindere dalla valutazione della sua fondatezza, detta eccezione risulta tardivamente formulata investendo tale profilo in fatto, del tutto eterogeneo rispetto ai vizi originariamente dedotti in sede di opposizione.
Con il secondo motivo articolato l'appellante assume che dalla omessa notifica delle due cartelle esattoriali sopra menzionate, come ritenuta dal primo Giudice, deriverebbe la nullità del consequenziale avviso di pagamento per difetto dell'atto presupposto, richiamando la sentenza n. 13082 del 15.6.2011 con cui la Suprema Corte ha affermato che “Secondo il costante insegnamento di questa Corte, invero, la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti (avviso di accertamento o di liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora) attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, ai sensi del
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 anche impugnando il solo atto consequenziale notificatogli (nella specie l'avviso di mora) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nella specie la cartella di pagamento) (Cass. S.U. 5791/08,
S.U. 16412/07)”.
Risulta dirimente rilevare, come evidenziato dall'Amministrazione della Giustizia, che nel caso in esame non si verte in materia tributaria, “e dunque in una ipotesi di atto autonomamente impugnabile avanti ai giudici tributari come nelle vicende esaminate nella giurisprudenza invocata da parte avversa, e non si verte, in particolare, nell'impugnazione di un avviso di mora e nella relativa disciplina processuale , ove all'
5 art. 16, comma 3 del D.P.R. n. 636 del 1972 come sostituito dal D.P.R. n. 739 del 1981, art. 7, si prevede che "Il ricorso contro l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'avviso di liquidazione della imposta o del provvedimento che irroga la sanzione".
La censura risulta pertanto destituita di fondamento.
Tali circostanze non sono efficacemente contrastate dall'appellante in sede di comparsa conclusionale, venendo ribaditi i medesimi argomenti e richiami giurisprudenziali non pertinenti per le ragioni sopra enunciate.
Quanto al terzo motivo articolato, occorre premettere che il Tribunale dava atto, ai fini della verifica della validità delle notifiche delle cartelle, del deposito da parte attrice di certificazione anagrafica storica datata 10/1/20 rilasciata dal Comune di Courmayeur (su richiesta dell' ) dalla quale risultava che il risultava Controparte_3 Pt_1 residente in tale Comune dal 21/02/2005 (proveniente da Seminara - RC) facendo seguito la cancellazione per irreperibilità nel comune valdostano dal 18/1/13; dava inoltre atto del certificato di residenza del Comune di Firenze datato 4/12/18 dal quale risultava che il era residente a Firenze in Via Santo Spirito n. 14 dal 6/2/18 (all. 4 Pt_1 costituzione . CP_8
Riteneva quindi la validità della notifica delle cartelle di seguito indicate con le modalità rispettivamente esposte:
- in merito alla cartella n. 00520100000120271100 l'attestazione di consegna in data
13/2/18 ad un familiare convivente (a seguito del deposito in comune in data 6/2/18) nella residenza del in Firenze Via Santo Spirito 14 (all. 2 costituzione;
Pt_1 CP_8
- in merito alla cartella di pagamento n. 005201100002981216000 una attestazione di consegna per irreperibilità temporanea (cfr. All. 4 costituzione;
CP_8
- in merito alla cartella n. 00520140002717424000 l'avviso di deposito nella casa comunale di Courmayeur con attestazione di affissione del 27/2/15 risultando in tale data il irreperibile (all. 6 costituzione;
Pt_1 CP_8
- in merito alla cartella n. 00520160001822057000 la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 2 Dpr 602/73 in data
20/09/16 (all. 8 costituzione non avendo il , all'epoca titolare di impresa CP_8 Pt_1 individuale, dichiarato l'indirizzo di posta elettronica come risulta dalle Visure camerali allegate (All.ti 10 e 11 costituzione;
CP_8
6 - in merito alla cartella n. 00520160001902828000 la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 2 Dpr 602/73 in data
8/09/16 (all. 3 costituzione non avendo il , all'epoca titolare di impresa CP_8 Pt_1 individuale, dichiarato l'indirizzo di posta elettronica come risulta dalle Visure camerali allegate (All.ti 10 e 11 costituzione . CP_8
Tanto premesso, il motivo dedotto, fondato sulla deduzione per cui l'agente notificatore, in assenza del destinatario, non avrebbe provveduto ad effettuare le ricerche prescritte dalla legge, risulta del tutto generico a fronte della dettagliata verifica delle singole notifiche effettuata dal primo Giudice con i riscontri indicati, e in assenza di specifiche contestazioni incentrate sulle singole cartelle;
la doglianza risulta inoltre ingiustificata, risultando essenzialmente fondata sulla indicazione del Comune di Seminara, quale ultima residenza conosciuta o conoscibile del Sig. dove si dovevano pertanto Pt_1 perfezionare le notifiche (quando l'ultima residenza conosciuta risultava, documentalmente, nel Comune di Courmayer). Nessuna contestazione, peraltro, era formulata dall'odierno appellante nel corso del giudizio di primo grado, circa la completezza della documentazione del procedimento notificatorio, sollevata solo in questa sede.
Con il quarto motivo articolato, l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui rigettava l'opposizione ritenendo non prescritti i crediti portati dalle cartelle di pagamento di cui trattasi;
evidenzia a riguardo che, anche ove ritenuta l'applicabilità della prescrizione decennale, il relativo termine risultava maturato quantomeno con riferimento alla sentenza di condanna della Corte dei Conti per la Valle
d'Aosta n. 312009 del 24.4.2009 e all'Intimazione di pagamento del 24.8.2009
(risultando l'avviso oggetto di impugnativa notificato nell'ottobre 2019 e quindi oltre il termine decennale di prescrizione).
Anche tale motivo risulta infondato;
con riferimento alla specifica doglianza sopra riportata risulta dirimente rilevare che le cartelle di riferimento (n.
00520100000120271100 e n. 005201100002981216000) erano entrambe ritualmente notificate nel 2018 con conseguente interruzione del termine prescrizionale.
Con il quinto – e ultimo – motivo articolato l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza impugnata anche con riferimento al capo relativo alla condanna alle spese assumendo che l'accoglimento di uno dei motivi di opposizione (omessa notifica delle cartelle sottese) e il rigetto di gran parte delle eccezioni sollevate da controparte avrebbero
7 imposto quanto meno la compensazione delle spese di lite venendo in rilievo l'ipotesi della reciproca soccombenza.
Anche tale motivo è infondato risultando ritualmente regolate le spese secondo il principio della soccombenza in forza dell'esito del giudizio, stante l'integrale rigetto dell'opposizione.
VI. Spese di lite. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza anche per il presente grado e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti in relazione agli scaglioni di valore applicabili.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lucca Parte_2 del 1461/2019 del 15.10.2019, così provvede:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida per nella misura di € 1300,00 oltre rimborso spese generali 15%, Controparte_2
Iva e Cap come per legge e per nella misura di € Controparte_3
3.500,00, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cap come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gioia Vaccari, dichiaratasi antistataria;
3) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate sensi dell'art. 52
D. Lgs. N. 196/2003.
Firenze, camera di consiglio del 2 dicembre 2025
IL PRESIDENTE est.
IE OC
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