Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00636/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01768/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1768 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato IT Parentela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
DEL DECRETO PROT. USCITA N. -OMISSIS- DEL 05.10.2021, NOTIFICATO IN DATA 11.10.2021, CON IL QUALE IL PREFETTO DI CATANZARO HA RESPINTO LE ISTANZE DI RILASCIO DEI TITOLI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA ARMATA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. LE Di RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, il ricorrente ha allegato e dedotto che: per il suo sostentamento personale nonché per quello dei suoi figli, ha svolto l’attività di Guardia armata fino a quando non è stato destinatario del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 06.10.2020 di divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi ai sensi dell’art. 39 del TULPS; avverso il provvedimento de quo, ha proposto ricorso al T.A.R. Calabria; in data 15.07.2021, ha inoltrato richiesta di rilascio dei titoli di polizia amministrativa per l’espletamento del servizio di Guardia armata; con comunicazione del 11.10.2021, la Prefettura di Catanzaro ha decretato il rifiuto del rilascio; a fondamento del rifiuto sono stati indicati i seguenti motivi: “ la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in questione discendenti dalle risultanze istruttorie dei preposti Organi di Polizia ove si rilevano a carico del sig. -OMISSIS- frequentazioni nell’anno 2020 con persone gravate da precedenti penali per stupefacenti, resistenza a P.U., porto di armi od oggetti ad offendere L. 110/75, furto, evasione, violenza o minaccia a P.U. Avviso orale, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, atti persecutori”.
2. Tanto premesso in fatto, ha lamentato l’illegittimità e l’erroneità del provvedimento impugnato e tanto sulla scorta dell’unico motivo di ricorso di seguito descritto:
Violazione ed erronea applicazione degli art. 3 e 10 e 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241, art. 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti, non avendo mai riportato condanne penali e non essendo attualmente sottoposto a procedimenti penali o tantomeno a misure di prevenzione, per come si evince dai certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, in atti.
Il ricorrente, inoltre, ha lamentato che le ragioni ostative avanzate riguarderebbe terze persone e che la Prefettura di Catanzaro avrebbe dovuto verificare se le frequentazioni segnalate dagli organi di Polizia assumessero caratterizzazione rilevante per incidere sul giudizio di affidabilità e sul pericolo di abuso delle armi ed esplicitare, con motivazione logica, congrua e coerente, l'inaffidabilità ed il difetto dei requisiti di buona condotta del richiedente.
3. In forza delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della pretesa impugnatoria.
4. Ancorchè ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio l’Amministrazione intimata.
5. Giusta ordinanza cautelare del 15/12/2021, n. -OMISSIS-, è stata respinta, per carenza di fumus boni iuris, la domanda di sospensione preliminarmente formulata dal ricorrente.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto in data 20 marzo 2026, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
7. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere respinto.
8. Invero, nell'adottare il provvedimento impugnato, l'Amministrazione intimata ha desunto l'assenza del requisito della buona condotta in capo al ricorrente dalle frequentazioni risalenti all’anno 2020 con soggetti pluripregiudicati aventi a proprio carico vicende giudiziarie anche “per stupefacenti, resistenza a P.U., porto di armi od oggetti ad offendere L. 110/75, furto, evasione, violenza o minaccia a P.U. Avviso orale, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, atti persecutori”.
Pertanto, contrariamente a quanto lamentato ed eccepito, dalla piana lettura del provvedimento impugnato, si desume chiaramente la correttezza delle valutazioni dell'Amministrazione intimata nel provvedere negativamente sulla istanza proposta dal ricorrente in base alla gravità dei precedenti a carico dei soggetti in compagnia dei quali l'attuale ricorrente è stato controllato (autori, in particolare, di reati contro la persona, di rapina, di furto ed in materia di sostanze stupefacenti).
Del resto, come statuito dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, i controlli con i soggetti menzionati pregiudicati o con precedenti di polizia, in circostanze di tempo e luogo che denotano non potersi trattare di mero contatto occasionale, costituisce circostanza di per sé sola atta a escludere la piena affidabilità del soggetto che chiede di essere autorizzato al porto delle armi e a giustificare il diniego di rilascio dello stesso (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 9 aprile 2015 n. 1031; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 17 novembre 2010 n. 1323; T.A.R. Calabria - Catanzaro Sez. I, Sent. 22 agosto 2017, n. 1347).
A fronte di un quadro prognostico tanto fortemente indiziante in negativo circa l'affidabilità dell'attuale ricorrente, la valutazione effettuata dall'Amministrazione intimata non appare viziata, così come invece postula il ricorrente, da una manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione quanto ai motivi di pericolosità sociale per i quali il provvedimento è stato assunto.
9. Peraltro, alla luce delle contestazioni sollevate, non è inutile rilevare che il giudizio di “non affidabilità” è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2015 n. 2158 e 14 ottobre 2014 n. 5398).
10. Quanto alla motivazione, quest’ultima “non richiede una particolare ostensione dell’apparato giustificativo, conformemente al potere ampiamente discrezionale attribuito all’Autorità prefettizia e il successivo vaglio giurisdizionale deve limitarsi all’esame della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie” (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 3.03.2015, n. 345; nello stesso senso, T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 13.03.2015, n. 86).
11. Infine, si evidenzia che l’esistenza di un provvedimento di divieto di detenzione armi a carico dell’odierno ricorrente, ancora efficace in quanto non annullato, sospeso o comunque ritirato in autotutela o a seguito di ricorso – non risultando circostanze di tal fatta dalle allegazioni delle parti – appare poter giustificare l’adozione del provvedimento impugnato (T.A.R. Campania Napoli, sentenza del 18/04/2025, n. 3250/2025; T.A.R. Calabria Catanzaro, sentenza del 30/10/2025, n. 1812).
12. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il provvedimento gravato risulti congruamente istruito e motivato avendo avito riguardo alle specifiche circostanze di fatto ostative, anche documentate in sede istruttoria, che in esso vengono opportunamente evidenziate.
Invero, in questa ipotesi può affermarsi che “non viene in discussione la limitazione della sfera di libertà del singolo in un’ottica sanzionatoria, ma un giudizio di affidabilità nell'uso di armi da fuoco (in via generale vietato dall'ordinamento), nell'ambito del quale la frequentazione, anche saltuaria, di soggetti pregiudicati, segnalata da organi di polizia diuturnamente operanti sul territorio, può costituire un indizio sufficiente a corroborare una prognosi negativa” (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 7.04.2010, n. 320).
13. Alla stregua di quanto sopra, il collegio, definitivamente pronunciando, esclude la fondatezza di tutte le censure proposte con il ricorso in epigrafe e lo rigetta, statuendo sulla refusione delle spese di lite fra le parti come da formale soccombenza
14. In ragione della manifesta infondatezza del ricorso non può essere confermata l’ammissione al gratuito patrocinio, deliberata in data 10 gennaio 2022, che va pertanto revocata.
15. Si dichiara il non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara il non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite.
Revoca il gratuito patrocinio concesso a parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT UC, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
LE Di RT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE Di RT | IT UC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.