TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 636
TAR
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
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Sentenza 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione ed erronea applicazione della legge n. 241/1990 e del T.U.L.P.S.; eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione abbia correttamente desunto l'assenza del requisito della buona condotta dalle frequentazioni del ricorrente con soggetti pluripregiudicati, anche per reati gravi. La giurisprudenza consolidata ritiene che tali frequentazioni, se non occasionali, siano sufficienti a escludere la piena affidabilità. Il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in assenza di condanne penali o misure di sicurezza, basandosi sulla valutazione di "buona condotta". La motivazione del provvedimento non richiede particolare ostensione e il vaglio giurisdizionale si limita a verificarne la razionalità e l'assenza di arbitrarietà. L'esistenza di un precedente divieto di detenzione armi a carico del ricorrente, non revocato, giustifica ulteriormente il diniego.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 636
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 636
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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