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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/03/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3136 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Trimarchi, giusta procura in atti
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Antonino Chiofalo, giusta procura in atti
CONVENUTA
E in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità ex 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
RILEVATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato il 25/06/2021, ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della Controparte_1
pagina 1 di 7 responsabilità di per l'incidente occorsogli in data 7/01/2018, allorquando, Controparte_1 mentre si trovava a casa della convenuta ed era intento a recarsi in cucina per bere e depositare una guantiera di rustici, è scivolato a terra a causa di una chiazza d'acqua sul pavimento.
Ha dedotto di avere riportato, in conseguenza della caduta, la “frattura basiocervicale dell'anca destra” ed essere stato sottoposto a intervento chirurgico di “riduzione incruenta di frattura del femore, con fissazione interna”, con postumi di carattere permanente nella misura del 10% del totale.
Ha allegato di avere richiesto il risarcimento del danno ad compagnia che Controparte_2 copre la responsabilità civile terzi della convenuta, operativa per i fatti accidentali che procurino danni a terzi, verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione (ai sensi degli artt.
4.2 e 4.4 della polizza), ma che la compagnia – pur dopo la segnalazione ad IVASS – non ha adempiuto.
Ha chiesto, quindi, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di per il Controparte_1 sinistro e la relativa condanna al risarcimento del danno, quantificato in € 34.346,00, per il danno biologico e morale subito, oltre spese mediche, ovvero nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del 27/10/2021, si è costituita in giudizio che in via Controparte_1 preliminare ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedutra di negoziazione assistita e, nel merito, non ha contestato la sussistenza dell'an debeatur, ma ha rilevato di avere sottoscritto la polizza " " n. 402721151, stipulata con Controparte_3
di cui ha chiesto la chiamata in causa, per manlevarla e garantirla in caso Controparte_2 di condanna, ovvero di accertare il proprio diritto di rivalsa per tutte le somme che, a qualsiasi titolo, fosse costretta a pagare all'attrice in conseguenza del sinistro denunciato.
Ha, quindi, contestato il quantum debeatur, poiché non provato ed eccessivo e ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
All'udienza di prima comparizione del 18/11/2021 la causa è stata rimessa al Presidente del
Tribunale per la riassegnazione alla prima sezione civile competente per materia.
Quindi con decreto del 14/12/2021 è stata fissata l'udienza di prima comparizione delle parti per il 5/05/2022, per consentire la citazione del terzo chiamato.
pagina 2 di 7 A detta udienza è stata dichiarata la contumacia di e sono stati Controparte_2 concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
Quindi, con memoria del 29/06/2022 parte attrice ha comunicato il raggiungimento di un accordo transattivo con dichiarando di non avere più interesse alla Controparte_2 decisione.
Con memoria del 12/07/2022 parte convenuta ha rinunciato alle proprie difese, ma ha insistito nella richiesta di liquidazione, in proprio favore, di spese e compensi di lite da porre a carico della terza chiamata, ex art. 1917, comma 3, c.c., rilevando altresì la condotta temeraria di
[...]
CP_2
All'udienza del 23/11/2022 la causa è stata, dunque, rinviata per verificare il perdurante interesse della convenuta alla prosecuzione del giudizio.
Alla successiva udienza del 19/01/2023, è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni dapprima al 24/01/2024 e, poi, all'11/12/2024.
A detta udienza, sostituita dal deposito di note – ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. –, la causa è stata assunta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, risultando agli atti l'avvenuta notifica del relativo invito nei confronti di in data 17/07/2020 (cfr. all. 16, fascicolo di Controparte_1 parte attrice).
Nel merito va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto l'attore ha comunicato l'avvenuta transazione della controversia con la e il convenuto ha Controparte_2 rinunciato alle proprie difese, insistendo esclusivamente per la condanna della Controparte_2 al pagamento delle spese di lite sostenute per la propria difesa in giudizio, ai sensi dell'art.
[...]
1917, comma 3, c.c., anche alla luce della condotta temeraria assunta dalla compagnia assicurativa, la quale, dopo avere ricevuto la denuncia del sinistro da parte della convenuta e la richiesta di risarcimento da parte dell'attrice, ha ritenuto, dapprima, di non potere rifondere l'attrice del danno subito e, dopo l'instaurazione del giudizio, ha provveduto alla conclusione di una transazione stragiudiziale con che non ha coinvolto la costretta, nelle more, a sostenere le Pt_1 CP_1
pagina 3 di 7 spese di costituzione e di difesa in giudizio, nonché le spese per la chiamata in causa.
È noto che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (Sez. U., n. 10553 del 7 maggio 2009). In altri termini, una volta preso atto della sopravvenienza nel corso del giudizio di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, il giudice deve procedere senz'altro alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ed ad emettere una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute” (Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 30251 del
31/10/2023 (Rv. 669310 - 01), motivazione). Infatti, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale
(Cass. civ., Sez. 3, Sent. n. 271 dell'11/01/2006 (Rv. 587112 - 01); nello stesso senso, Cass. civ.,
Sent. n. 14775 del 02/08/2004; Cass. civ., Sez. U, Sent. n. 13969 del 26/07/2004) e ancora “Il
Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (Cass. civ. sez.
VI, del 11/08/2022 n.24714).
Nel caso di specie, a seguito della comunicazione dell'intervenuto accordo tra e Pt_1 [...]
la convenuta ha rinunciato alle proprie difese, chiedendo esclusivamente la Controparte_2 regolazione delle spese in proprio favore e a carico della terza chiamata a manlevarla. L'esame delle domande risulta, dunque, funzionale esclusivamente alla statuizione sulle spese di lite.
La domanda può essere qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina una peculiare ipotesi pagina 4 di 7 di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode i giudici di legittimità hanno evidenziato che occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (C. Cass., Sez. III, n. 4495/2011).
In ogni caso una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (C. Cass., Sez. III, n. 6306/2013).
La Suprema Corte ha pure affermato che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (C. Cass., Sez. III, n. 287/2015).
Orbene, l'attore ha allegato di essere caduto a causa di una chiazza di acqua non visibile presente nella cucina del convenuto e quest'ultimo ha pacificamente ammesso la verificazione del sinistro con le modalità narrate nell'atto di citazione, senza invocare la sussistenza di fattori idonei a integrare il caso fortuito.
Tali considerazioni permettono per ciò solo di accertare il nesso di causalità tra la res in custodia e il danno patito dall'attore ed escludere che la condotta attorea abbia potuto interromperlo ovvero contribuire nella causazione dell'evento, non essendo ciò neppure stato dedotto dal convenuto, su cui incombeva il relativo onere della prova.
pagina 5 di 7 A questo punto, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, va riconosciuta la responsabilità della convenuta per la caduta occorsa a in data 7/01/2018. Parte_1
La domanda di garanzia formulata da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
è fondata. È emerso, infatti, dalla documentazione in atti che la convenuta ha sottoscritto
[...] con la la polizza assicurativa "Nuova Casa" n. 402721151, che Controparte_2 CP_3 copriva la responsabilità civile verso terzi entro il massimale di € 1.000.000,00 (un milione/00) (all.
Polizza, fascicolo parte convenuta).
Ebbene, nella Sezione Responsabilità civile verso terzi, l'art.
4.2 stabilisce che l'assicurato è tenuto indenne per la somma che deve risarcire quale civilmente responsabile in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi (ex art. 4.4) anche nell'ambito della vita privata e di relazione, che causi danni a terzi, elencando, tra gli esempi di rischi coperti, anche l'organizzazione di feste familiari o tra amici
(cfr. stralcio del fascicolo informativo, all. 17, fascicolo parte attrice).
Da ciò discende che la domanda era fondata e che la in mancanza di Controparte_2 accordo, sarebbe stata condannata a manlevare Controparte_1
Le spese di lite tra e vanno integralmente compensate, in Parte_1 Controparte_1 quanto la convenuta ha provveduto a denunciare tempestivamente il sinistro all' Controparte_2 ed è stata costretta a sopportare il presente giudizio, in cui non ha contestato l'an debeatur,
[...] solo a causa della condotta dell' che non ha provveduto a liquidare Controparte_2 quanto dovuto in via stragiudiziale, costringendo l'attore – che non ha azione diretta nei suoi confronti – ad agire contro la che ha chiamato in garanzia la compagnia assicurativa – CP_1 rimasta contumace – e che in corso di causa ha risarcito il danneggiato. Cont Per queste ragioni vanno compensate per metà le spese processuali tra la e CP_1
Cont e la va condannata a pagare a l'altra metà delle spese processuali
[...] Controparte_1 che, in ragione del valore della causa, applicando i valori minimi, si liquidano in euro 2.163,50 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisionale, oltre €
518,00 per contributo unificato, su cui applicare la riduzione del 50%.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 3136/2021, vertente tra Parte_1
(attore), (convenuta) e in persona del legale
[...] Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore (terza chiamata contumace), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere
2. compensa integralmente le spese del giudizio tra e Parte_1 Controparte_1
3. compensa per metà le spese processuali tra e la Controparte_1 Controparte_2
4. condanna la a pagare a l'altra metà delle spese Controparte_2 Controparte_1 del giudizio, che liquida in euro 2.163,50 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. Antonino Chiofalo.
Così deciso in Messina il 12 marzo 2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la Dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3136 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Trimarchi, giusta procura in atti
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Antonino Chiofalo, giusta procura in atti
CONVENUTA
E in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità ex 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
RILEVATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato il 25/06/2021, ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della Controparte_1
pagina 1 di 7 responsabilità di per l'incidente occorsogli in data 7/01/2018, allorquando, Controparte_1 mentre si trovava a casa della convenuta ed era intento a recarsi in cucina per bere e depositare una guantiera di rustici, è scivolato a terra a causa di una chiazza d'acqua sul pavimento.
Ha dedotto di avere riportato, in conseguenza della caduta, la “frattura basiocervicale dell'anca destra” ed essere stato sottoposto a intervento chirurgico di “riduzione incruenta di frattura del femore, con fissazione interna”, con postumi di carattere permanente nella misura del 10% del totale.
Ha allegato di avere richiesto il risarcimento del danno ad compagnia che Controparte_2 copre la responsabilità civile terzi della convenuta, operativa per i fatti accidentali che procurino danni a terzi, verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione (ai sensi degli artt.
4.2 e 4.4 della polizza), ma che la compagnia – pur dopo la segnalazione ad IVASS – non ha adempiuto.
Ha chiesto, quindi, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di per il Controparte_1 sinistro e la relativa condanna al risarcimento del danno, quantificato in € 34.346,00, per il danno biologico e morale subito, oltre spese mediche, ovvero nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del 27/10/2021, si è costituita in giudizio che in via Controparte_1 preliminare ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedutra di negoziazione assistita e, nel merito, non ha contestato la sussistenza dell'an debeatur, ma ha rilevato di avere sottoscritto la polizza " " n. 402721151, stipulata con Controparte_3
di cui ha chiesto la chiamata in causa, per manlevarla e garantirla in caso Controparte_2 di condanna, ovvero di accertare il proprio diritto di rivalsa per tutte le somme che, a qualsiasi titolo, fosse costretta a pagare all'attrice in conseguenza del sinistro denunciato.
Ha, quindi, contestato il quantum debeatur, poiché non provato ed eccessivo e ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
All'udienza di prima comparizione del 18/11/2021 la causa è stata rimessa al Presidente del
Tribunale per la riassegnazione alla prima sezione civile competente per materia.
Quindi con decreto del 14/12/2021 è stata fissata l'udienza di prima comparizione delle parti per il 5/05/2022, per consentire la citazione del terzo chiamato.
pagina 2 di 7 A detta udienza è stata dichiarata la contumacia di e sono stati Controparte_2 concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
Quindi, con memoria del 29/06/2022 parte attrice ha comunicato il raggiungimento di un accordo transattivo con dichiarando di non avere più interesse alla Controparte_2 decisione.
Con memoria del 12/07/2022 parte convenuta ha rinunciato alle proprie difese, ma ha insistito nella richiesta di liquidazione, in proprio favore, di spese e compensi di lite da porre a carico della terza chiamata, ex art. 1917, comma 3, c.c., rilevando altresì la condotta temeraria di
[...]
CP_2
All'udienza del 23/11/2022 la causa è stata, dunque, rinviata per verificare il perdurante interesse della convenuta alla prosecuzione del giudizio.
Alla successiva udienza del 19/01/2023, è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni dapprima al 24/01/2024 e, poi, all'11/12/2024.
A detta udienza, sostituita dal deposito di note – ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. –, la causa è stata assunta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, risultando agli atti l'avvenuta notifica del relativo invito nei confronti di in data 17/07/2020 (cfr. all. 16, fascicolo di Controparte_1 parte attrice).
Nel merito va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto l'attore ha comunicato l'avvenuta transazione della controversia con la e il convenuto ha Controparte_2 rinunciato alle proprie difese, insistendo esclusivamente per la condanna della Controparte_2 al pagamento delle spese di lite sostenute per la propria difesa in giudizio, ai sensi dell'art.
[...]
1917, comma 3, c.c., anche alla luce della condotta temeraria assunta dalla compagnia assicurativa, la quale, dopo avere ricevuto la denuncia del sinistro da parte della convenuta e la richiesta di risarcimento da parte dell'attrice, ha ritenuto, dapprima, di non potere rifondere l'attrice del danno subito e, dopo l'instaurazione del giudizio, ha provveduto alla conclusione di una transazione stragiudiziale con che non ha coinvolto la costretta, nelle more, a sostenere le Pt_1 CP_1
pagina 3 di 7 spese di costituzione e di difesa in giudizio, nonché le spese per la chiamata in causa.
È noto che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (Sez. U., n. 10553 del 7 maggio 2009). In altri termini, una volta preso atto della sopravvenienza nel corso del giudizio di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, il giudice deve procedere senz'altro alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ed ad emettere una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute” (Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 30251 del
31/10/2023 (Rv. 669310 - 01), motivazione). Infatti, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale
(Cass. civ., Sez. 3, Sent. n. 271 dell'11/01/2006 (Rv. 587112 - 01); nello stesso senso, Cass. civ.,
Sent. n. 14775 del 02/08/2004; Cass. civ., Sez. U, Sent. n. 13969 del 26/07/2004) e ancora “Il
Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (Cass. civ. sez.
VI, del 11/08/2022 n.24714).
Nel caso di specie, a seguito della comunicazione dell'intervenuto accordo tra e Pt_1 [...]
la convenuta ha rinunciato alle proprie difese, chiedendo esclusivamente la Controparte_2 regolazione delle spese in proprio favore e a carico della terza chiamata a manlevarla. L'esame delle domande risulta, dunque, funzionale esclusivamente alla statuizione sulle spese di lite.
La domanda può essere qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina una peculiare ipotesi pagina 4 di 7 di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode i giudici di legittimità hanno evidenziato che occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (C. Cass., Sez. III, n. 4495/2011).
In ogni caso una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (C. Cass., Sez. III, n. 6306/2013).
La Suprema Corte ha pure affermato che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (C. Cass., Sez. III, n. 287/2015).
Orbene, l'attore ha allegato di essere caduto a causa di una chiazza di acqua non visibile presente nella cucina del convenuto e quest'ultimo ha pacificamente ammesso la verificazione del sinistro con le modalità narrate nell'atto di citazione, senza invocare la sussistenza di fattori idonei a integrare il caso fortuito.
Tali considerazioni permettono per ciò solo di accertare il nesso di causalità tra la res in custodia e il danno patito dall'attore ed escludere che la condotta attorea abbia potuto interromperlo ovvero contribuire nella causazione dell'evento, non essendo ciò neppure stato dedotto dal convenuto, su cui incombeva il relativo onere della prova.
pagina 5 di 7 A questo punto, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, va riconosciuta la responsabilità della convenuta per la caduta occorsa a in data 7/01/2018. Parte_1
La domanda di garanzia formulata da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
è fondata. È emerso, infatti, dalla documentazione in atti che la convenuta ha sottoscritto
[...] con la la polizza assicurativa "Nuova Casa" n. 402721151, che Controparte_2 CP_3 copriva la responsabilità civile verso terzi entro il massimale di € 1.000.000,00 (un milione/00) (all.
Polizza, fascicolo parte convenuta).
Ebbene, nella Sezione Responsabilità civile verso terzi, l'art.
4.2 stabilisce che l'assicurato è tenuto indenne per la somma che deve risarcire quale civilmente responsabile in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi (ex art. 4.4) anche nell'ambito della vita privata e di relazione, che causi danni a terzi, elencando, tra gli esempi di rischi coperti, anche l'organizzazione di feste familiari o tra amici
(cfr. stralcio del fascicolo informativo, all. 17, fascicolo parte attrice).
Da ciò discende che la domanda era fondata e che la in mancanza di Controparte_2 accordo, sarebbe stata condannata a manlevare Controparte_1
Le spese di lite tra e vanno integralmente compensate, in Parte_1 Controparte_1 quanto la convenuta ha provveduto a denunciare tempestivamente il sinistro all' Controparte_2 ed è stata costretta a sopportare il presente giudizio, in cui non ha contestato l'an debeatur,
[...] solo a causa della condotta dell' che non ha provveduto a liquidare Controparte_2 quanto dovuto in via stragiudiziale, costringendo l'attore – che non ha azione diretta nei suoi confronti – ad agire contro la che ha chiamato in garanzia la compagnia assicurativa – CP_1 rimasta contumace – e che in corso di causa ha risarcito il danneggiato. Cont Per queste ragioni vanno compensate per metà le spese processuali tra la e CP_1
Cont e la va condannata a pagare a l'altra metà delle spese processuali
[...] Controparte_1 che, in ragione del valore della causa, applicando i valori minimi, si liquidano in euro 2.163,50 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisionale, oltre €
518,00 per contributo unificato, su cui applicare la riduzione del 50%.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 3136/2021, vertente tra Parte_1
(attore), (convenuta) e in persona del legale
[...] Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore (terza chiamata contumace), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere
2. compensa integralmente le spese del giudizio tra e Parte_1 Controparte_1
3. compensa per metà le spese processuali tra e la Controparte_1 Controparte_2
4. condanna la a pagare a l'altra metà delle spese Controparte_2 Controparte_1 del giudizio, che liquida in euro 2.163,50 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. Antonino Chiofalo.
Così deciso in Messina il 12 marzo 2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la Dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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